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I DIRITTI SINDACALI E
1. I diritti sindacali nello Statuto
a) Questioni generali
- L'attribuzione dei diritti di cui al titolo III dello Statuto comporta una interferenza con l'attività produttiva e una compressione della sfera del datore di lavoro (comportamenti attivi e onerosi per il datore): in ragione di ciò, esiste un limite generale all'esercizio di quei diritti?
- generalizzazione del limite di cui all'art. 26 ("senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale"); ma questo è riferito all'attività di proselitismo e di colletta dei contributi
- rilevanza di limiti esterni: tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone e dell'integrità degli impianti
- limiti di volta in volta previsti
b) I singoli diritti
b1. Assemblea (art. 20)
- è istituto di democrazia diretta (origini)
- assemblea in orario di lavoro (limite di 10 ore annue), con conservazione della retribuzione; assemblea fuori orario (non c'è un limite, ma è quello di ragionevolezza, posto che vi sono costi per il datore)
- profilo individuale: il diritto di riunirsi è dei singoli; la partecipazione all'assemblea è titolo per la sospensione dell'obbligazione di lavoro (in orario) e per la ragionevole permanenza in azienda (fuori orario)
- profilo collettivo: la convocazione è delle rsa; e l'assemblea per la costituzione della rsa?
- assemblee generali e per gruppi
- partecipazione: di dirigenti sindacali esterni sembra di sì, del datore di lavoro no (salvo richiesta); presenza in assemblea e diritto di controllo del datore (profili delicati, possibile antisindacalità)
- le c.d. comandate di lavoratori per esigenze di sicurezza
- l'oggetto: materie di interesse sindacale e del lavoro (ampiezza)
b2. Referendum (art. 21)
- è strumento di consultazione dei lavoratori, senza vincolo giuridico circa i risultati (salva espressa previsione)
- convocazione unitaria; modalità di svolgimento
- usato per l'approvazione delle piattaforme contrattuali
b3. Diritto di affissione e diritto ai locali (art. 25 e 27)
- oggetto: è un diritto di godimento sulla cosa (la c.d. bacheca o il locale)
- poteri residui del datore? possibilità di rimuovere i comunicati affissi? di chiudere i locali?
b4. Tutela dei dirigenti della rsa
- la definizione di dirigente manca, è lasciata all'autonomia della rsa; è necessaria la preventiva individuazione del dirigente? Sì, per l'applicazione dell'art. 22, no per le altre norme
- trasferimento (art. 22); nozione di trasferimento ("dall'unità produttiva"); il nulla osta è una vera e propria autorizzazione unilaterale; in mancanza di nulla osta, il trasferimento è nullo
- permessi, retribuiti e no (art. 23 e 24); si tratta di diritto potestativo, non c'è alcuna autorizzazione del datore; c'è possibilità che ragioni aziendali sopravvenute sospendano la fruizione del permesso?; le varie causali; modalità di computo: in concreto si stabilisce il c.d. monte ore, che viene poi ripartito fra i vari dirigenti
b5. Proselitismo e contributi sindacali (art. 26)
- 1°comma e diritto al proselitismo; limite: il normale svolgimento dell'attività aziendale
- 2°comma, abrogato dal referendum del 1995, sul diritto delle associazioni sindacali (non quelle dell'art. 19, ma le associazioni in genere) a percepire la quota associativa con ritenuta sulla retribuzione; diversa qualificazione giuridica: cessione (di parte) del credito retributivo (art. 1260 c.c.: non occorre il consenso del debitore ceduto) o delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.: il terzo non è obbligato ad accettare l'incarico); dopo il 1995 viene meno il diritto di origine legale, resta quello che normalmente deriva dai contratti collettivi; si ripropone la questione della diversa qualificazione (conseguenze: obbligo o no del datore, credito privilegiato o no ecc.); la soluzione più recente è nel senso della cessione del credito, ma la recente normativa ha esteso al lavoro privato il limite alla cedibilità della retribuzione (solo 1/5 e per specifiche ragioni) stabilito per i dipendenti pubblici
b6. Campo di applicazione (art. 35)
- ragione della limitazione
- nozione di unità produttiva
2. I diritti sindacali contrattuali
- diritti di informazione sulle scelte economiche dell'impresa
- diritti di consultazione e di esame congiunto
- la tematica della partecipazione (e qui ritornano le fonti legislative: legge di attuazione della direttiva comunitaria n. 94/45 sui Comitati aziendali europei nelle imprese di "dimensioni comunitarie", cioè almeno 1000 dipendenti negli stati membri)
3. La repressione della condotta antisindacale (art. 28 Statuto)
a) L'art. 28, contenuto nel Titolo IV, è norma di chiusura (ovviamente coesiste con gli altri strumenti giurisdizionali): serve per assicurare effettività concreta alla tutela della libertà e attività sindacale; tutela inibitoria e ripristinatoria; tutela di un interesse collettivo (lo si deduce dalla legittimazione ad agire in giudizio)
b) Soggetto attivo della condotta:
- il datore di lavoro o chi agisce per lui avendone i poteri
- non l'associazione sindacale dei datori di lavoro
- non altre associazioni sindacali (c'è il principio di concorrenza e per eventuali scorrettezze valgono gli strumenti ordinari
c) La fattispecie
- "comportamento": atti giuridici e anche atti materiali, d fatto; atti positivi e anche omissivi (se coordinati con atti positivi discriminatori)
- "diretto a": rileva l'elemento intenzionale? Tre possibili risposte:
- si, se si guarda al dato letterale; difficoltà di prova
- no, perché l'antisindacalità ha rilievo oggettivo (il procedimento dell'art. 28 non porta ad un rimedio di tipo risarcitorio, per cui si debba accertare la colpa, ma è inibitorio)
- dipende: se la condotta viola posizioni giuridiche già tutelate, non occorre; diversamente occorre provare l'intenzione del datore
- la giurisprudenza accoglie la tesi del rilievo oggettivo della condotta
- "impedire o limitare l'attività sindacale o l'esercizio del diritto di sciopero"; non ogni condotta che sia in qualche modo contro il sindacato rientra nella fattispecie (es.: la politica sindacale ben può essere criticata, anche duramente); l'antisindacalità sta nell'opporsi al conflitto, non nell'opporsi nel conflitto, cioè secondo la dialettica e il confronto
d) L'art. 28 come norma:
- solo processuale: la condotta è già illegittima in virtù di altra norma, l'art. 28 serve solo a introdurre un particolare procedimento
- anche sostanziale: in virtù dell'art. 28 stesso diventa illegittima una
condotta che altrimenti non lo sarebbe; carattere aperto della condotta,
individuata tramite i beni protetti (l'interesse collettivo alla libertà e
attività sindacale); le tipizzazioni normative (art.
e) Condotta antisindacale plurioffensiva; è sempre violato l'interesse collettivo, ma ciò può avvenire anche attraverso la violazione di un interesse individuale: es.: licenziamento per ragioni sindacali; qui si pone un problema di rapporto fra il procedimento ex art. 28 e la possibile azione individuale (ad es., di impugnazione del licenziamento): il conflitto eventuale fra giudicati è solo un conflitto pratico, ci possono essere anche due decisioni contrastanti, posto che si tratta di azioni diverse (diversità di soggetti, di domande e di causa petendi)
f) Il procedimento
- legittimazione attiva: organismi locali delle associazioni sindacali nazionali (si guarda al modello verticale: agisce il segretario provinciale della categoria); non sono legittimati altrio soggetti sindacali, né le rsa, né le rsu, né tanto meno il singolo
- ricorso, assunzione di sommarie informazioni, brevità estrema del procedimento
- il decreto del tribunale: accertata la condotta antisindacale, si ordina la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti
- requisito della attualità della condotta, nel senso della attualità degli effetti
- è possibile una condanna in futuro (a non ripetere il comportamento)?
- l'impugnazione del provvedimento del giudice davanti allo stesso tribunale; pur trattandosi di provvedimento sommario, esso può diventare cosa giudicata, se non c'è opposizione
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