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I CONTRATTI DI BORSA
Le borse valori sono quei mercati regolamentati in cui si scambiano strumenti finanziari: valuta, azioni di società, titoli di stato.. Nella borsa possono essere scambiati solo i titoli ammessi alle quotazioni:i titoli pubblici sono ammessi di diritto, mentre quelli privati sono ammessi solo dietro richiesta alla Camera di Commercio. I titoli possono essere scambiati solo con l'intervento di intermediari specializzati come le banche e le SIM.
Il mercato della borsa è dal 1974 sottoposto al controllo della CONSOB che ha il compito di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana gestione dei soggetti che operano in borsa; a norma del T.U. "l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro."
Con i contratti di borsa si trasferiscono dagli alienanti agli acquirenti titoli di serie la cui proprietà passa solo al momento della consegna. Si distinguono:
Inoltre possono essere :
Il mercato finanziario
Il soggetto che ha disposizione dei risparmi inutilizzati si trova nella condizione di poter effettuare investimenti finanziari, la cui scelta è complicata perché richiede competenza e professionalità, per questo si affida il risparmio a soggetti esperti in intermediazione finanziaria.
Il T.U. definisce l'oggetto degli investimenti come strumento finanziario, e sono: azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni; mentre definisce strumenti finanziari derivati i contratti su strumenti finanziari, su tassi di interesse, valute, merci e indici, i contratti di scambio a pronti e a termine. La gestione del risparmio può essere:
Individuale: l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle società di intermediazione mobiliare e alle banche, le quali per esercitare devono essere autorizzate dalla CONSOB e iscritte a un albo; i servizi comprendono la negoziazione di strumenti finanziari, il collocamento dei titoli, la gestione di portafogli di investimento, la ricezione e trasmissione di ordini;
Collettiva: svolta unitariamente a favore di più clienti i cui risparmi sono stati preventivamente raccolti; si intende il servizio che si realizza attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti e la gestione del patrimonio mediante l'investimento avente oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili. La gestione avviene attraverso organismi di investimento del risparmio che sono i fondi di investimento e le società di investimento a capitale variabile. SICAV, società di investimento a capitale variabile: società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivamente l'investimento collettivo del patrimonio raccolto con l'offerta al pubblico di azioni. La società investe direttamente in strumenti finanziari il proprio patrimonio.
v Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. In questo caso il risparmiatore partecipa con una quota ad un organismo di investimento collettivo; questo investimento offre il vantaggio di poter essere diversificato su titoli differenti, per ridurre il più possibile il rischio degli investitori: infatti se uno dei titoli va male, la perdita può essere compensata dai guadagli realizzati con altri titoli che vanno bene.
v Per fondo aperto si intende il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote. Le somme sono investite dalle società di gestione in strumenti finanziari che restano di proprietà del fondo gestito e possono essere negoziati e sostituiti nella prospettiva del massimo guadagno.
v Il fondo chiuso si ha nel caso in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze determinate.
v Fondi pensione mirano ad assicurare ai lavoratori trattamenti pensionistici complementari; il patrimonio del fondo si costituisce con le contribuzioni dei datori di lavoro o dei lavoratori. I regolamenti di ciascun fondo specificano il tempo e le modalità di rimborso del fondo rispetto alle forme pensionistiche obbligatorie.
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