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Governo




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Governo


1 - il governo nel sistema politico e costituzionale: : ha direttamente il comando sulla pubbl. amministrazione., dell'uso della forza (esercito, polizia)e delle risorse finanz. dello stato (riscuotere le imp. e fare le spese).Tiene rapp. con gli altri stati. Prende decisioni rapide Xchè è un organo ristretto e politicamente omogeneo ed è le mette in pratica. Due problemi: 1)limitare i poteri del G. x evitare l'esercizio di un potere incontrollato. e 2)garantire che il G. usi il suo potere in modo democratico. Il primo probl. è stato risolto sottoponendo il G. alla sovranità della legge (principio di legalità);in base al quale il G. può agire solo nei limiti fissati dalla legge e i suoi atti possono essere sottoposti al giudizio dell'autorità giudiz. che può annullarli se illegittimi. Il sec. probl. (legittimazione democratica)è stato risolto nelle forme di G. presidenziali e forme di G. parlamentari. G. presidenziale: il G. gode di una legittimaz. democratica propria Xchè è eletto dal parlamento. G. parlamentari: il G. gode di una legittimaz. dem. derivata Xchè è espressione della magg. politica che si costituisce in parlamento; x governare deve ottenere la sua fiducia ed è obbligato e dimettersi quando tale fiducia viene a mancare. All'interno di q.sto tipo di G. sono 2 diff.:

1)G eletti direttamente dal pop.: nei paesi in cui esiste un sist. bipartitico o bipolare il partito che vince le elezioni va al G. e il suo leader ne diventa il presidente. G. contrattati tra partiti: nei paesi in cui esistono +partiti e in cui nessuno di essi è in grado di conquistare da solo la magg. x formare un G. si fa un 'accordo tra + partiti che insieme dispongono la magg. Tali G. sono di coalizione. Di solito - stabili.

2)G. del premier(capo di G.):.nei paesi in cui il premier ha un posizione di assoluta preminenza sui ministri; lui riceve la fiducia del parlamento e ha il potere. di scegliere i ministri e di revocarli .G. dei partiti: nei paesi in cui i G. sono coaliz. contrattate tra partiti. Si ha un G. collegiale, dove il premier ha il ruolo di "1^ fra pari" e la sua principale funz. è di mediare tra le posizioni dei diversi partiti della coaliz. G. in Italia: nella storia della Rep. I G. sono sempre stati formati da coaliz. di partiti e il presidente del consiglio e 1^fra pari. sistema di governo italiano: 1)Instabilità: i G. hanno avuto vita breve, nelle prime 11 legislature. ci sono stati 45 G. in 44 anni, durata media - di 1anno.2)Continuità: G. sono stati formati dagli stessi uomini e partiti. Il magg. partito (DC) è stato sempre al G. Il 2^partito(Partito Comunista)non è mai entrato in nessun G. Non si è mai realizzata l'alternanza al G. tra magg. e opposizione. Dopo il 1992 la situazione. è cambiata Xchè si è verificata l'alternanza ma rimane l'instabilità.

2 - Composizione del G

1)Presidente del consiglio: ha posizione. di preminenza su gli altri membri del G. Ha il compito di formare il G., una volta ricevuto l'incarico dal capo dello stato, e di scegliere i ministri. Le sue dimissioni. provocano la caduta del G. Dirige la politica. generale del G. ,mantiene l'unità dell'indirizzo pol. e amm. ,promuove e coordina l'attività dei ministri. Convoca le riunioni del cons. dei ministri, impartisce direttive in attuaz. delle decisioni del consiglio ,può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri. La presidenza del consiglio ha sede a Palazzo Chigi a Roma. Nella stessa sede si svolgono le riunioni del cons. dei ministri. X svolgere i suoi compiti il presidente del cons. si avvale del segretario gen. le della presidenza del cons. dei ministri, tale apparato è diretto da un segretario generale, scelto dal pres. del cons. All'interno del G.,1 o + ministri possono ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designaz. del cons. dei ministri.

2)Ministri: ciascuno capo di un particolare rame della pubbl. amministraz. chiamato ministero. I ministri sono 18 ma verranno ridotti 12 dalla 14^ legislat. Hanno una doppia funz.: come capi dei rispettivi ministri sono collocati al vertice di un ramo della pubbl. amministr. e sono organi amministrativi e come membri del cons. dei ministri contribuiscono a definire l'indirizzo pol. e sono organi costituz. Ministri senza portafogli: non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari. e spesso sono chiamati a dirigere speciali. dipartimenti. Il n^ dei ministri ha oscillato tra min. 17 a max 32.

3)Consiglio dei ministri: organo collegiale composto dal pres. del cons. e dai ministri. Le sue riunioni sono pubbl., no resoconti. Sede in cui viene definita la pol. gen. del G. Tutte le decisioni + imp. del G. sono discusse e approvate dal cons. dei ministri. Esse sono: A) program. da presentare al parlam. al momento .della formaz. del G.,B) disegni di legge da sottoporre all approvaz. dei ministri, C) decreti-legge, D)decreti legislat., E) regolam. governat., F) le nomine dei +alti funzionari dello stato. Comitati interministeriali: organi ristretti che hanno il potere di pronunciarsi su specifiche materie stabilite dalla legge(es. CIPE interventi pubblici economici).

4)Sottosegretari:  viceministri. designati dal cons. .dei ministri, decade con il G. ,non partecipano alle riunioni del cons .Il loro compito è di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funz. che egli delega loro e di rappresent. nelle sedute del parlam .

3 - Formazione del G.: si attua q.do il G. precedente ha dato le dimissioni, q.do si è aperto la crisi di G. La formaz. di un nuovo G. si ha all'inizio di ogni legisl. infatti q.do si insediano le camere, dopo le elezioni, il G. in carica ha l'obbligo di dimettersi. La nomina del nuovo G. è affidata al pres. della Rep., x garantire la presenza di una fig. istituzionale al di sopra delle parti e il parlamento dopo darà la fiducia. Il p. della Rep. nomina il pres. del cons. e, su proposta si q.sto, nomina i ministri. La consultaz.: dopo l'apertura della crisi di G., il p. della repub. dà inizio alle consultaz. Riceve quelle personalità politiche. che possono offrirgli indicaz. sulla soluz. della crisi. Terminate le consultaz. sceglie un esponente politico a cui affida l'incarico di formare il G. Deve scegliere la coalizione vincente e designare come pres. del cons. il leader di q.sta. Dopo la nomina il p. cons. sceglie i ministri. *Può accadere che il pres. incaricato non raggiunga l'accordo x formare il G. e rinunci all'inc. In tal caso il p. repub. procede e nuove consultaz. e all'assegnaz. di un nuovo incarico. Se anche q.sto fallisce il p. Rep. può compierne altri o scioglie le camere e indire le elez. anticip. Nomine: dopo aver accettati l'inc il pres. incaricato viene nominato  p. cons. con decreto del p. repub. Dopo il p. cons. sceglie i ministri che a loro volta vengono nominati dal p. repub. con decreto. Dopo la nomina tutti i membri del G. prestano giuramento nelle mani del p. repub. e ora il G. entra in carica .Voto fiducia: x ottenere i piene poteri il G. deve ottenere la fiducia del parlam. Entro 10gg il G. deve presentarsi davanti a ognuna delle camere. Qui il p. cons. espone il programma .del suo G.; sulle sue dichiarazioni si svolge una discussione. che si conclude con la mozione di fiducia che avviene con voto palese. *Può accadere che il parlam. neghi il voto di fiducia e il G. è costretto a dimettersi e si riapre una crisi di G. ;il G. continua a esercitare le sue funz. fino all'insediam. del nuovo G.

4 - Crisi di G.: il G. è obbligato a dimettersi q.do il parlam. gli dà sfiducia.2 regole:1)il voto contrario di 1 o entrambe le camere su una proposta del G. non comporta obbl. di dimiss. (se il parlam. respinge. un disegno. di legge o decreto-legge voluto dal G .non va inteso come sfiducia e il G. rimane in carica.2)il G. e giuridicamente obbligato a dimettersi solo in caso :q.do il parlam. approva una mozione di sfiducia (firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera). Carattere extraparlament. delle crisi di G.: i G. preferiscono dimettersi < di aver ricevuto una mozione di sfiducia. Q.ste crisi di G. sono extraparlam. Xchè nascono da valutazioni politiche .compiuti all'esterno del parlam. stesso. Il G .dimesso rimane in carica fino alla nomina del G. successivo x evitare un "vuoto di potere". Le funz. del G .dimesso sono limitate all'ordinaria ammistraz. La questione di fiducia: il G. può porre la questa. fiducia su un disegno di legge che ha presentato, considererà una prova di sfiducia la mancata aporovaz. di quel provved. e in quel caso si dimetterà. Dopo aver posto la questione i fiducia, il provv. viene messo ai voti, con voto palese ,e decadono tutti gli emendamenti presenti. Lo scopo del G. è q.llo di mettere il parlam. di fronte a una alternativa .:o accettare la volontà del G. o provocare la crisi.

5- Responsabilità pol.: è legata all'indirizzo pol. perseguito dal G. In caso di disaccordo tra parlam. e G. quest'ultimo si deve dimettere. Il p. cons. è responsabile della pol. gen. del G., i ministri sono collegiate  respon. degli atti del cons. dei ministri e i ministri sono respon. individ. degli atti dei loro ministeri. Responsabilità penale: la respon. dei membri del G. x i reati da loro commessi. E' una respon. personale. I ministri sono sottoposti alla giustizia ordinaria previa autorizzaz. dalla camera a cui appartengono. Trattamento simile a q.llo dei parlamentari. con due diff.:1)q.do un giudice scopre che un ministro è coinvolto in un reato deve trasmettergli atti a un collegio di 3 magistrati costituito apposito presso il tribunale. che svolge le indagini preliminari e alla fine decide se chiedere l'autorizazz. a procedere al parlam. o archiviare il caso.2)la camera nega l'autorizazz se l'autorizazz. viene concessa il processo ha luogo davanti alla magistratura ordinaria.

6 - Funzioni del G.:1)funz. di indirizzo pol.: il G. stabilisce fini, obiettivi. e strumenti della pol. dello stato. L'orientamento pol. riguarda sia la pol. interna che esterna .Il G. può intervenire con la presentaz. dei disegni di legge al parlam. e l'approvaz. di decreti-legge o provved. amm.vi. Può anche agire con dichiaraz. in parlam., tv, stampa e discorsi pubbl. Il limite che ha il G. è la respon .pol. di fronte al parlam.2)funz. amm. (esecutiva):il G. è posto al vertice della pubbl. amministraz. In quest'ambito il G. può emanare norme giuridiche secondarie .sotto forma di regolamenti. Il limite del G. è q.llo di rispettare le leggi. 3)funz. legislativa: il G. può emanare norme aventi forza di legge, capaci di abrogare leggi preesistenti, cioè decreti-legge e decreti legislativi.

7 - Decreti-legge: atti emanati dal G. hanno forza di leggi, possono presentarsi nei casi in cui è necessario emanare nuove norme di legge con particolare .urgenza .I presupposti: possono essere emanati solo in casi straordinari .di necessità e di urgenza. Es.: reperire velocemente .risorse .finanziarie. necessarie x le operaz. di soccorso in seguito a calamità. Deliberato dal cons. dei ministri, dopo viene emanato dal p. della repub., pubblicaz. sulla Gazzetta uff.  .e entra in vigore il g stesso dalla pubblicaz. La conversione: nello stesso g il G. deve presentare il decreto-legge alle camere che sono appositamente. convocate e si riuniscono entro 5gg.Entrambe le camere devono convertirlo il legge entro 60gg.Se il decreto viene respinto o trascorrono i 60gg perde efficacia fin dall'inizio. Il ricorso ai decreti-legge: negli anni passati molto frequenti, la corte costituz. ha messo fine all'abuso dei decreti-legge.

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