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Gli Altri Soggetti (Sezione II)
La Santa Sede.
La Santa Sede non coincide né con lo Stato Pontificio né con lo Stato della Città del Vaticano che si è costituito nel 1929 con i Patti Lateranensi. Occorre quindi porsi il problema se la Santa Sede, che ha continuato ad operare tra il 1870 e il 1929 come ente particolare, ente sui generis, sia da considerare o meno soggetto di diritto internazionale.
Se le Santa Sede non fosse stata soggetto di diritto internazionale non avrebbe potuto concludere i Patti Lateranensi del 1929 che sono accordi internazionali a tutti gli effetti perché essi comprendono non solamente il Concordato successivamente modificato nel 1984, ma anche il Trattato del Laterano che è qualcosa di diverso dal Concordato.
Per valutare se la Santa Sede sia soggetto di diritto internazionale ossia destinatario delle norme di diritto internazionale e quindi titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive occorre considerare che :
a) storicamente, durante tutta la sua vita millenaria la Santa Sede ha concluso trattati internazionali. Il Concordato è un accordo internazionale concernente prevalentemente questioni di carattere spirituale, religioso o morale. Il termine concordato indica che entrambi i partecipanti si pongono in una posizione di reciproca preminenza nel senso che entrambi operano delle concessioni. Ma occorre precisare che il concordato non può desumere la sua giuridicità dall'ordinamento canonico soltanto, perché in caso contrario, lo Stato non potrebbe fare concessioni non potendo neanche essere stato parte del detto accordo. In realtà il Concordato desume la sua obbligatorietà dall'ordinamento internazionale in quanto accordo internazionale.
La Santa Sede, quindi, è destinataria di tutte le norme di diritto internazionale generale con forza vincolante "erga omnes" che obbligano tutti i soggetti della Comunità internazionale, nonché delle norme di carattere pattizio e consuetudinario che essa stessa contribuisce a creare con la sola esclusione di quelle norme che sono incompatibili con la funzione stessa della Chiesa come ad es. le norme di carattere bellico.
b) E' titolare del diritto di legazione attivo e passivo nei rapporti con gli altri Stati ed ha sempre avuto il diritto di accreditare e di ricevere agenti diplomatici stranieri ed è destinataria di tutte quelle norme di diritto internazionali consuetudinarie. Esistono a Roma ambasciate distinte per la S.S. e per lo Stato Italiano ed inoltre, il Regolamento di Vienna concede al Nunzio Apostolico, decano del Corpo diplomatico, una posizione di "primus inter pares" nell'ambito di un Corpo diplomatico che comprende tutti gli agenti diplomatici accreditati presso uno Stato straniero.
2. Il Sovrano Militare Ordine di Malta ( S.O.M.M.)
Non è un soggetto di diritto internazionale ma è un ordine religioso dipendente dalla Santa Sede. Il suo ordinamento non trae la sua giuridicità da una Costituzione anche se una parte della dottrina gli riconosce la soggettività internazionale in virtù di uno scambio di note e ciò comporta una limitazione alla sovranità dello Stato italiano.
Al capo dell'Ordine vengono riconosciute tutte le prerogative sovrane di Gran Maestro e le sedi dell'Aventino e di via Condotti godono di tutte le immunità proprie delle rappresentanze diplomatiche tra cui l'esenzione tributaria (tutti i beni sono sottratti al fisco).
Le prerogative all'immunità fondano la loro legittimazione su uno scambio di note del 1960 tra il Governo italiano e il S.O.M.M..
3. I partiti insurrezionali.
È un gruppo sociale organizzato in grado di esercitare un potere di controllo di una porzione del territorio dello Stato contro il quale l'insurrezione è diretta.
Si parla di soggetto di diritto internazionale solo se gli insorti istituiscono un governo di fatto, cioè controllano una parte del territorio. Ciò che conta, quindi, è l'effettività e cioè il controllo di una porzione di territorio: nel caso di un governo di fatto locale, ci saranno due distinti soggetti di diritto internazionale ossia il governo legittimo ed il governo degli insorti. Il riconoscimento, cioè un accordo tra il governo centrale ed il partito insurrezionale senza il quale quest'ultimo non esiste sul piano internazionale, ha natura costitutiva e può essere compiuto o unilateralmente dallo Stato o sulla base di un accordo stipulato tra i soggetti. La soggettività internazionale del partito insurrezionale è destinata ad estinguersi perché o l'insurrezione viene repressa, e lo Stato legittimo riacquista la sovranità sulla porzione di territorio controllata, o l'insurrezione è vittoriosa e quindi detta porzione di territorio andrà a costituire un nuovo Stato, oppure il governo di fatto locale si trasforma in un governo di fatto generale a seguito di una modifica costituzionale di quella che era una certa organizzazione statale.
4. I movimenti di liberazione.
Il movimento di liberazione nazionale in genere non è dotato di una organizzazione che esercita effettivamente un controllo su una parte del territorio di uno Stato e quindi manca un essenziale elemento che può dar vita a la soggettività. Inoltre la stessa motivazione del movimento, presuppone rivendicazioni che dipendono dalla volontà di autodeterminazione del popolo rappresentato dallo stesso movimento. Così il movimento di liberazione nazionale nasce attorno ad una certa identità etnica o religiosa e ciò lo differenzia dal partito insurrezionale che è mosso da motivazioni politiche. Tra i movimenti di liberazione nazionale si ricorda l'organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) che ha svolto attività internazionale piuttosto intensa ed è stata invitata dalle N.U. anche se senza diritto di voto.
La stessa Corte di Cassazione le ha riconosciuto una certa soggettività, anche se limitata, che l'ha posta sullo stesso piano degli Stati sovrani quando si è trattato di discutere su questioni relative ai modi ed ai tempi di attuazione della autodeterminazione del popolo rappresentato.
A Yasser Arafat, comunque, sono state negate le immunità riconosciute ai capi di Stato stranieri.
5. I gruppi sociali.
Si parla di gruppi sociali come soggetti di diritto internazionale in quanto gruppi organizzati con riferimento in particolare al periodo del Risorgimento quando nacque il concetto di nazione che accomuna soggetti che parlano la stessa lingua, seguono lo stesso culto ed hanno usi u costumi comuni mentre oggi la questione sembra superata e questi gruppi non godono della soggettività internazionale e non hanno dei diritti soggettivi ma piuttosto il diritto ad essere tutelati dagli stessi stati sovrani ( vedi minoranze etniche).
6. Gli enti dipendenti da Stati.
Nel diritto internazionale un soggetto è considerato tale in quanto dotato di sovranità e non subordinato ad un ente superiore. Tuttavia vi sono degli Stati che vengono definiti dipendenti e questo è il caso degli stati membri di uno Stato Federale il cui ordinamento dipende da una norma base dell'ordinamento superiore di cui fa parte. Da qui la conclusione che non si può parlare di stato sovrano nel caso di uno stato membro di uno stato federale: la mancanza della sovranità porterebbe ad escludere che esso sia soggetto di diritto internazionale.Tuttavia vi sono dei casi nei quali lo stato membro di uno stato federale può essere considerato soggetto in relazione ai tre tipi di rapporti che lo stato può intrattenere: 1) con lo stato superiore - e in questo caso si trova in posizione subordinata rispetto allo Stato federale: in quest'ambito non è soggetto di diritto internazionale; 2) con gli stati dipendenti dallo stato superiore - lo Stato superiore può concedere la possibilità agli Stati membri di concludere accordi tra loro che, in quanto regolati dal diritto federale, non sono considerati di diritto internazionale; 3) con stati terzi - questi ultimi sono possibili ed hanno valore giuridico solo se lo Stato superiore ha attribuito allo Stato membro una certa autonomia su determinate materie, e quest'ultimo potrà allora concludere validamente accordi rilevanti sul piano internazionale( la Bielorussia e l'Ucraniia della ex URSS godevano di una certa autonomia ). Dallo Stato membro di Stato Federale occorre distinguere lo Stato vassallo la cui situazione dipende da quanto lo Stato centrale vorrà concedergli.
Il Commonwealth è un raggruppamento di stati che venne costituito nel 1931 con lo Statuto di Westminster legando alla Corona britannica le ex colonie, alcune delle quali avevano ottenuto già forme di autogoverno attraverso il cosiddetto Dominio. Questo comportava la dipendenza dalla Corona per le questioni di difesa e di politica estera, per cui impossibilitati ad essere considerati soggetti di diritto internazionale.
I territori non autonomi in amministrazione fiduciaria non possono considerarsi soggetti di diritto internazionale in quanto privi di sovranità. La stesa Carta dell'ONU all'art.73 afferma che tra i compiti delle Nazioni Unite, in relazione alle popolazioni che non abbiano ancora una piena autonomia, ci sono anche degli obblighi di assicurare il loro progresso politico-economico.
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