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DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO
(Approvata dall' O.N.U. il 20-11-1959)
Principio 1 - Il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione o discriminazione fondata sulla razza il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, I origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Principio 2- Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale. spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità.
Principio 3 - Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una nazionalità.
Principio 4 -Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, a un alloggio a svaghi e a cure mediche adeguati.
Principio 5 - Il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica. mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, I educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.
Principio 6 - Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto e possibile. crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. []
Principio 7 - Il fanciullo ha diritto a un'educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. [] 11 fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi ai giuochi e ad attivati relative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
Principio 8 - In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.
Principio 9 - Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta.
Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di
raggiunto un'età minima adatta. []
Principio 10 - Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.
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