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Il divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro
Accanto al divieto di mediazione privata nel collocamento
della manodopera, sancito dalla L. 264/49, il nostro ordinamento prevede anche
il divieto di intermediazione e di interposizione nel rapporto di lavoro, posto
dall'art.
L'art.
L'art. 1, co. III, L. 1369/1960, chiarisce che per
appalto di mere prestazioni di lavoro deve intendersi ogni forma di appalto o
subappalto, anche per l'esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore
impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante,
quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.
In caso di violazione dell'art.
Sia il divieto di mediazione privata che quello di intermediazione e appalto
nelle prestazioni di lavoro, un tempo di carattere assoluto, hanno oggi, a
seguito della L. 196/97 e del D.Lgs. 469/97, determinati spazi di in
operatività. L'ordinamento ammette infatti la mediazione privata svolta con
requisiti e alle condizioni di cui all'art. 10 D.Lgs. 469/97, così come
ammette, ai sensi degli artt. 1-
Il lavoro interinale
Nel lavoro interinale, un'agenzia di collocamento privata smista soggetti in cerca di occupazione indirizzandoli temporaneamente presso imprese che necessitano di manodopera. L'introduzione nell'ordinamento della disciplina sul lavoro interinale, approvata con L. 196/97, consente di superare, entro certi limiti, i vincoli previsti dal divieto di mediazione e interposizione di manodopera ex. art. 2127 c.c., L. 264/49 e L. 1369/60.
Il rapporto di lavoro interinale consta di tre figure cardine:
Il rapporto tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice è regolato dal contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Il rapporto tra impresa fornitrice e lavoratore è regolato da un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. In entrambi i casi risulterà essere nulla qualsiasi clausola che tenda, anche indirettamente, a limitare l'impresa utilizzatrice o il lavoratore nel continuare il rapporto di lavoro dopo la scadenza del contratto di lavoro temporaneo.
Quanto all'ambito di applicazione, il contratto di lavoro interinale può essere stipulato:
Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a ricevere la retribuzione e il pagamento dei contributi previdenziali esclusivamente dall'impresa fornitrice. Quanto alla determinazione della retribuzione stessa, il trattamento economico non deve essere inferiore a quello cui hanno diritto tutti i dipendenti inquadrati allo stesso livello nell'organico della impresa utilizzatrice
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