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SITUAZIONE OGGETTIVA E RAPPORTO GIURIDICO
Le situazioni giuridiche soggettive sono sempre comprese dentro un rapporto giuridico del quale ciascuna situazione è un elemento. Solamente discorrendo del rapporto giuridico, cioè della relazione tra situazione attiva e passiva si coglie l'esatta rilevanza dell'una e dell'altra.
La definizione tradizionale costruisce il rapporto giuridico come relazione tra soggetti, ma visono molteplici ipotesi in cui mancano i due soggetti e sono già individuati i due interessi e quindi le situazioni soggettive scaturenti da essi. Quindi una situazione soggettiva può essere anche momentaneamente priva di soggetto o senza soggetto determinabile a priori. Il rapporto sotto il profilo strutturale è dunque relazione tra situazioni soggettive e non tra soggetti; ma dal punto di vista funzionale è regolamento di interessi e si configura come l'ordinamento del caso concreto.
Il passaggio dalla volontà astratta della norma alla volontà concreta del soggetto è configurato tradizionalmente come passaggio dal diritto oggettivo al diritto soggettivo. Il primo è l'ordinamento giuridico; il secondo è il potere di un soggetto garantito dall'ordinamento. La norma comanda un comportamento ad un soggetto (in posizione di svantaggio); questo comando è posto alla libera disposizione di un altro soggetto (in posizione di vantaggio): la volontà del titolare di tale posizione di vantaggio è decisiva per l'attuazione della norma. La norma vive se egli decide di giovarsene: il diritto oggettivo diventa il suo diritto soggettivo. La situazione soggettiva cardine del diritto privato è il diritto soggettivo, definito come potere della volontà d'agire per la soddisfazione di un proprio interesse tutelato dalla legge. la parte del mondo sulla quale si esercita questo potere è l'oggetto del diritto. Esso può essere una cosa o il comportamento di un altro soggetto. I diritti soggettivi si distinguono in reali (in rem) o di credito (in personam): i diritti reali sono assoluti, ciò opponibili erga omnes, verso tutti, poiché chiunque è tenuto a rispettare la posizione di potere che il titolare ha sulla cosa; quelli di credito sono relativi poiché il titolare della situazione attiva può esercitare il suo potere soltanto verso un soggetto determinato, obbligato ad un comportamento. Ad essi si affiancano diritti soggettivi non patrimoniali: i diritti della personalità e i diritti di famiglia.
Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto dall'ordinamento ad un soggetto per realizzare il proprio interesse. Ogni diritto si fonda su di un interesse e l'ordinamento intanto riconosce un diritto in quanto questo sia esercitato in conformità all'interesse. In questo caso c'è un limite interno: il titolare può tenere soltanto i comportamenti giustificati dall'interesse fondante la situazione soggettiva.
Le situazioni soggettive passive correlate al diritto soggettivo sono l'obbligazione e l'obbligo. L'obbligazione è la situazione correlata al diritto di credito ed è caratterizzata dal dovere di eseguire una determinata prestazione patrimoniale per la soddisfazione di un interesse del creditore.
L'obbligo è la situazione correlata caratterizzata dalla non patrimonialità della prestazione: in tale ipotesi anche il diritto soggettivo è non patrimoniale. È detta obbligo anche la situazione correlata ai diritti reali: tutti sono obbligati a non interferire con il godimento del proprietario. Per tale situazione si parla anche di dovere. Dovere è anche il nome di tutte le situazione passive, mentre potere è il corrispettivo delle situazioni attive.
La categoria del diritto soggettivo è stata elaborata per giustificare poteri relativi al patrimonio ma è inadeguata se riferita alla persona. L'art. 2 cost. introduce nell'ordinamento un valore assoluto fondativi di tutte le situazioni soggettive attuative dell'essere persona. Queste possono essere tanto diritti soggettivi quanto altri tipi di situazioni come poteri, diritti potestativi, interessi legittimi, status. La personalità non si esaurisce nell'aspetto negativo (dovere di astensione) ma si coglie anche in positivo come fondamento si situazioni soggettive attive che chiedono ad altri la cooperazione nella realizzazione di un interesse esistenziale.
La situazione soggettiva attiva definita diritto potestativo attribuisce al suo titolare il potere di provocare unilateralmente una vicenda giuridica sfavorevole per un altro soggetto che è impossibilitato ad evitare, in termini giuridici, l'esercizio del potere. La posizione del soggetto che deve subire l'effetto sfavorevole è definita soggezione.
Si definisce aspettativa la situazione soggettiva strumentale per l'acquisto di un ulteriore situazione. L'aspettativa si inserisce in un rapporto strumentale , collegato al rapporto finale. L'interesse finale non è ancora raggiungibile; è attuale l'interesse strumentale, giuridicamente rilevante, a preservare l'aspettativa del risultato futuro.
La potestà è situazione soggettiva nella quale il titolare ha un poter per la cura di un interesse altrui ed è contemporaneamente obbligato ad esercitare tale potere. È situazione di potere-dovere; il titolare del potere ha un ufficio da svolgere nell'interesse altrui e per lo svolgimento di tale compito gli è attribuito un potere.
La situazione soggettiva correlata alla potestà assume il nome di interesse legittimo; tale situazione, azionabile in sede di giurisdizione ordinaria, non va confusa con l'interesse legittimo tutelato in sede di giurisdizione amministrativa. La titolarità dell'interesse legittimo giustifica interventi di controllo sulla correttezza e diligenza dell'operato del titolare della potestà.
Si definisce onere la situazione passiva nella quale il titolare deve tenere un comportamento nell'interesse non altrui ma proprio. L'onere è un obbligo potestativo, nel senso che il suo titolare può adempierlo o no: è situazione lasciata all'arbitrio dell'obbligato.
Lo status è una situazione soggettiva che esprime la posizione di un soggetto nell'ambito di una collettività. Si fa riferimento a situazioni soggettive assolute cioè valevoli erga omnes, espressive della posizione dell'individuo in una comunità organizzata, fondate su una comunione di vita. In base ad esse si fa riferimento a status tra dizionari quali: lo status personae come appartenenza alla comunità umana di vita, lo status civitatis come appartenenza ad una comunità politica, lo status familiare come membro della comunità familiare.
Sono detti interessi diffusi quelli non appartenenti ad un gruppo organizzato o quelli che, pur essendo alla base di gruppi organizzati e recepiti come interessi degni di protezione da parte del potere pubblico, siano propri di una comunità non organizzata: appartengono cioè ad ogni individuo che abbia sensibilità per il bene verso il quale si dirige l'interesse. Ad esempio la salute o l'ambiente sono valori assoluti che però possono dar vita ad una situazione atipica classificabile come interesse diffuso quando: spettino ad una collettività indeterminabile a priori, abbiano come oggetto un bene a godimento plurimo, il godimento di tale bene non sia riservato soltanto a chi agisca per la tutela.
Il legame tra soggetto e situazione soggettiva prende il nome di titolarità. Il soggetto non è elemento essenziale per l'esistenza della situazione soggettiva; vi sono interessi tutelati dall'ordinamento che non hanno ancora un titolare. Ad esempio le donazioni a favore di nascituri.
La titolarità può essere attuale o potenziale, occasionale o istituzionale.
Attuale è la titolarità esistente ed immediatamente rilevante e si può indicare in termini di appartenenza: la situazione appartiene al soggetto.
La titolarità potenziale si esprime con la nozione di spettanza, che indica l'esistenza di un titolo idoneo all'acquisto della titolarità definitiva.
La titolarità occasionale riguarda le ipotesi nelle quali una situazione può appartenere o spettare ad un qualsiasi soggetto in quanto fungibile.
La titolarità istituzionale o organica riguarda le ipotesi nelle quali, per la funzione della situazione soggettiva, questa deve avere necessariamente un determinato titolare e pertanto non può essere trasferita.
Il bene è l'oggetto della situazione soggettiva e poiché ogni situazione è inserita in un rapporto giuridico, il bene è anche l'oggetto del rapporto. Bene giuridico è quindi il termine di riferimento di tutti i comportamenti che rientrano nel rapporto giuridico. I beni non sono esclusivamente patrimoniali ma possono essere anche non patrimoniali. Sono concepibili beni a godimento plurimo e beni a godimento esclusivo. L'individuazione di essi è compiuta dall'ordinamento allorquando determina un interesse meritevole di tutela ed una corrispettiva situazione soggettiva.
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