Cenni conclusivi sulla natura delle sentenze di accoglimento
Le pronunce analizzate nel precedente paragrafo sono state spesso
accomunate nella letteratura giuridica. Alcuni autori ragionano, infatti,
congiuntamente, di sentenze integrative; altri preferisce il nomen di sentenze
"normative" o di "sentenze-legge"; altri ancora le ingloba nel tipo delle
sentenze manipolative. Nella gran parte dei casi, la creatività delle sentenze
manipolative è piuttosto apparente che reale. La linea divisoria fra le
sentenze interpretative di rigetto e le corrispondenti sentenze di accoglimento
è quanto mai sottile, salvo soltanto il ben diverso ambito soggettivo di
efficacia. In parecchie occasioni d'altronde, se la corte avesse emanato
decisioni puramente caducatorie anziché additive o sostitutive, si sarebbe
determinata una situazione ancor meno adeguata di quella originaria. Del resto,
una volta superate le iniziali resistenze della cassazione, le sentenze
"manipolative" non hanno quasi mai suscitato le reazioni dei giudici, né quelle
del parlamento. In proposito è corrente l'avviso per cui le sentenze
"manipolative" non possono essere veramente creative di nuovo diritto.
Precisamente si è detto in dottrina che le decisioni additive e sostitutive ,
si sarebbe determinata una situazione ancor meno adeguata di quella originaria.
Del resto, una volta superate le iniziali resistenze della cassazione, le
sentenze manipolative non hanno suscitato quasi mai le reazioni dei giudici, né
quelle del parlamento. In proposito è corrente l'avviso per cui le sentenze
"manipolative" non possono essere veramente creative di nuovo diritto.
Precisamente si è detto in dottrina che le decisioni additive e sostitutive
devono pur sempre contenersi nei termini di una composizione "a rime
obbligate", limitandosi a trarre dal sistema la norma. Qualora le soluzioni
ipotizzabili siano molteplici la corte deve escludere che la questione si
collochi sul piano della legittimità costituzionale; ed è per contro tenuta a
pronunciare una dichiarazione d'inammissibilità, riconoscendo che il petitum
rientra nel campo riservato alla cosiddetta discrezionalità del parlamento. Ne
segue che le sentenze "manipolative" non sono pienamente assimilabili alle
leggi, ordinarie e costituzionali; ma questo non toglie che le pronunce
medesime possano pur sempre venire inquadrate nel novero delle fonti normative.
Indipendentemente dal grado della loro creatività, gli annullamenti pronunciati
dalla corte sono infatti efficaci erga omnes:il che induce una notevole
corrente dottrinale a concludere nel senso che ci si trovi in presenza di
altrettanti atti con forza di legge. Chi volesse attribuire a queste decisioni
un posto ben preciso nel sistema delle fonti, verrebbe anzi condotto a pensare
che esse abbiano il rango delle norme costituzionali applicate dalla corte.
Senonché l'equiparazione fra le sentenze di accoglimento e le corrispondenti
norme costituzionali non può essere portata alle estreme conseguenze. Quelle
stesse norme, non appena mutati i punti di riferimento formati dal tertium o
dai termia comparationis, possono infatti apparire legittime anziché difformi
dal principio generale dell'art. 3 Cost.; il che dimostra, limitatamente a tali
ipotesi, che le dette sentenze di accoglimento non hanno un rango propriamente
costituzionale, ma sono piuttosto assimilabili alle norme legislative
ordinarie.