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LE SOCIETA'
La società è l'esercizio in forma collettiva dell'impresa.
Lo svolgimento dell'attività economica mira ad un particolare scopo egoistico dei soci; il risultato dell'attività viene ripartito tra i soci (scopo di lucro soggettivo).
Tuttavia esistono altre società che mirano ugualmente ad ottenere profitti, ma non per soddisfare gli interessi egoistici dei soci, bensì per conseguire gli obbiettivi o gli ideali prefissati, (scopo di lucro oggettivo), queste società vengono chiamate associazioni.
Il contratto di società viene definito dall'art. 2247 c.c.
Con il contratto di società due o più perone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
I caratteri principali del contratto di società sono:
la pluralità dei soci;
il conferimento di beni e servizi;
l'esercizio in comune di un'attività economica;
la divisione degli utili.
La forma richiesta per il contratto di società varia secondo i tipi di società.
E' richiesta la forma solenne per le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.).
La forma può non essere solenne per le società di persone (s.a.s., s.n.c.)
Si ha un atto unilaterale per le società unipersonali.
LA PLURALITA' DEI SOCI
La società, in quanto esercizio collettivo di impresa, richiede la presenza di almeno due soci. Il contratto di società è quindi bilaterale o plurilaterale.
Il venir meno della pluralità dei soci ha tuttavia conseguenze diverse nei vari tipi di società. Nella società di persone esso comporta l'estinzione delle società soltanto se la pluralità non viene ricostituita entro sei mesi; nelle società di capitali la presenza di un solo socio no porta all'estinzione ma determina l'instaurarsi di un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.
Il contratto di società è un contratto aperto, nel senso che l'ingresso di nuovi soci non comporta la conclusione del contratto ma soltanto la sua modificazione .
IL CONFERIMENTO DI BENI E SERVIZI
I soci si obbligano a mettere a disposizione della società beni o servizi.
Il contratto di società è un contratto consensuale, cioè si perfeziona con la semplice assunzione dell'obbligo del conferimento.
I beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento. Nel primo caso si verifica un vero e proprio trasferimento di proprietà; nel secondo caso il socio trasferisce alla società, per un certo tempo, il diritto di utilizzazione economica del bene che rimane di sua proprietà.
Il conferimento di servizi ha per oggetto la prestazione lavorativa che il socio d'opera si impegna a compiere a favore della società. Questo tipo di conferimento è ammesso soltanto nelle società di persone.
La partecipazione agli utili riconosciuta a ciascun socio trova giustificazione causale nel conferimento di beni o servizi che la parte si obbliga ad eseguire. Il contratto di società, in questo caso, si può dire a titolo oneroso.
Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei rapporti giuridici facenti parte alla società
Il capitale sociale è un'entità numerica, un dato contabile che esprime il valore complessivo in termini monetari dei conferimenti.
L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA
I conferimenti della parti sono destinati allo svolgimento in comune di un'attività economica. Questa costituisce l'oggetto sociale; la sua impossibilità sopravvenuta determina lo scioglimento della società.
L'esercizio in comune implica la partecipazione e il controllo dei soci nella conduzione dell'impresa e l'assunzione dei rischi che ne derivano.
Ogni socio deve poter influire con la propria volontà sulla gestione comune della società. Accanto a questo trova spazio il principio maggioritario: le deliberazioni prese dalla maggioranza dei soci vincolano tutti i soci. La maggioranza viene di solito calcolata in base alle quote di partecipazione.
LA DIVISIONE DEGLI UTILI
Lo scopo di lucro soggettivo rappresenta la causa (funzione economica sociale) del contratto di società. L'attività economica sociale è diretta non solo a conseguire degli utili (lucro oggettivo) ma, soprattutto, a dividerli tra i soci (lucro soggettivo). Nessun socio può essere escluso da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (divieto del patto leonino).
La ripartizione degli utili come delle perdite avviene in misura proporzionale alle quote di conferimento di ciascun socio.
L'ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIONE
L'associazione di partecipazione è un contratto con il quale una parte (associato) attribuisce ad un'altra (associante) una partecipazione agli utili di una sua impresa o di un singolo affare verso il corrispettivo di un determinato apporto. La gestione dell'impresa o dell'affare resta affidata al solo associante; l'associante partecipa alle perdite nella stessa misura a cui partecipa agli utili, ma, in ogni caso, non oltre il valore del suo apporto. All'associato vengono riconosciuti il diritto al rendiconto della gestione e, se il contratto lo prevede, limitati poteri di controllo sull'andamento dell'impresa o sullo svolgimento dell'affare.
Il codice civile prevede otto tipi di società:
società semplice (s.s.);
società in nome collettivo (s.n.c.);
società in accomandita semplice (s.a.s.);
società per azioni (s.p.a.);
società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
società a responsabilità limitata (s.r.l.);
società cooperativa (coop.)
società di mutua assicurazione (mutua ass.);
Ciascun tipo di società presenta caratteristiche proprie ed è destinato ad assolvere una distinta funzione nell'ambito del sistema produttivo. L'art. 2249 c.c. impone l'obbligo di adottare uno degli schemi legali disciplinati dalla legge, cioè non c'è liberta contrattuale, la società deve essere tipica.
Il sistema delle società è un sistema chiuso: le parti possono scegliere fra i vari tipi di società previste dal codice.
Le società possono essere classificate secondo vari criteri distintivi: secondo lo scopo perseguito (lucrative, mutualistiche), secondo l'attività svolta (commerciali, non commerciali), secondo il grado di autonomia patrimoniale (di persone, di capitali).
SOCIETA' LUCRATIVE E MUTILISTICHE
A seconda dello scopo economico perseguito le società si dividono in:
lucrative, se hanno di mira la realizzazione di un utile da ripartire tra i soci;
mutualistiche, se sono dirette a non realizzare profitti, ma a fornire ai soci beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni di favore.
Sono società mutualistiche la società cooperativa e la società di mutua assicurazione.
SOCIETA' COMMERCIALI E NON COMMERCIALI
In relazione all'oggetto sociale le società si dividono in:
commerciali, quando hanno per oggetto l'esercizio di una delle attività dell'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.);
non commerciali, quando hanno per oggetto l'esercizio di una delle attività diversa da quelle dell'imprenditore commerciale.
La società semplice è riservata alle attività non commerciali.
Alle società commerciali in quanto imprese commerciali, si applicano le norme dello statuto dell'imprenditore commerciale.
La differenza tra questi due concetti si individua nel diverso grado di autonomia patrimoniale.
Con l'espressione autonomia patrimoniale si intende la separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci che la compongono.
Si ha autonomia patrimoniale perfetta, quando la separazione è assoluta, nel senso che i soci non rispondono mai dei debiti della società.
Si ha autonomia patrimoniale imperfetta, quando i soci, a determinate condizioni e secondo certe modalità, possono essere chiamati a rispondere dei debiti delle società.
Il concetto di personalità giuridica presuppone la sussistenza di autonomia patrimoniale perfetta; essa è riconosciuta solo alle società di capitali mentre è esclusa per le società di persone.
La società di capitali è completamente autonoma giuridicamente ed economicamente , cioè è persona giuridica.
Nelle società di persone c'è il concetto di autonomia patrimoniale imperfetta. Cioè il patrimonio dei soci non è distinto da quello sociale. Può accadere che i creditori sociali possano richiedere il pagamento ai singoli soci e può succedere che il creditore particolare del socio possa pretendere la liquidazione della quota del socio debitore.
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA SOCIETA'
La soggettività e l'autonomia patrimoniale durano fino a quando la società non si estingue.
Il concetto di estinzione della società non va confuso con quello di scioglimento.
Lo scioglimento, cioè, non produce ancora l'estinzione della società , cioè la cessazione di essa come autonomo soggetto di diritto, ma determina soltanto il mutuamento dello scopo.
Nella fase di scioglimento subentra lo scopo di definire i rapporti derivanti dall'attività sociale e di ripartire tra i soci l'eventuale attivo residuo. Solo al termine della liquidazione la società si estingue.
Le cause di scioglimento sono previste espressamente dal codice civile e variano a seconda dei tipi societari. Lo scioglimento opera di diritto e anche contro la volontà dei soci.
Le società di persone godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta e quindi non hanno la personalità giuridica.
Le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta e hanno personalità giuridica.
Questi due gruppi di società presentano profonde differenze di disciplina.
RESPONSABILITA' DEI SOCI PER LE OBLIGAZIONI SOCIALI
Qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali, nelle società di persone i soci sono chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio personale.
Responsabilità illimitata significa che il socio risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri; responsabilità solidale significa che ciascun socio risponde per la totalità del debito e non può chiedere di pagare solo la sua quota.
Naturalmente il socio che ha pagato ha il diritto di rivalsa sugli altri soci per la loro quota.
Al contrario, nelle società di capitali i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale conferita.
IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA'
Se fallisce una società con soci illimitatamente responsabili, la sentenza dichiarativa del fallimento produce anche il fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili. Tuttavia il patrimonio delle società viene tenuto distinto da quello dei singoli soci. Il fallimento di una società con soci a responsabilità limitata non comporta invece il fallimento dei singoli soci limitatamente responsabili.
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA
La società richiede una precisa struttura interna, una suddivisione dei ruoli che consenta di prendere decisioni e di risolvere i problemi che si presentano.
Amministrare la società significa porre in essere gli atti di gestione necessari per lo svolgimento dell'attività economica. E' quindi fenomeno interno alla società, relativo ai rapporti tra soci.
La rappresentanza è invece il potere di esprimere all'esterno la volontà dei soci, di agire in nome della società; ha, cioè, carattere esterno, e riguarda i rapporti con terzi.
La struttura organizzativa delle società di capitali è composta dall'assemblea, in cui si riuniscono tutti i soci per deliberare sulle questioni più importanti, l'organo amministrativo, composto da uno o più amministratori nominati dall'assemblea, a cui è affidata la gestione della società e dal collegio sindacale.
Nelle società di persone l'amministrazione è affidata a ciascun socio illimitatamente responsabile e che, di conseguenza, ciascun socio sia giuridicamente considerato imprenditore.
TRASFERIBILITA' DELLA QUALITA' DI SOCIO
Nelle società di persone per trasferire la qualità di socio è necessario il consenso degli altri soci.
Nelle società di capitali, la quota di partecipazione alla società è liberamente trasferibile, per atto tra vivi o per successione, secondo regole comuni.
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può interrompersi per la morte del socio, oppure per volontà dello stesso socio (recesso) o per volontà degli stessi soci (esclusione facoltativa) o, ancora, per precise disposizioni di legge (esclusione di diritto).
FORMAZIONE DELLA VOLONTA' SOCIALE
Nelle società si persone le decisioni relative alla vita sociale vengono prese, se non diversamente stabilito dalla legge, all'unanimità e senza requisiti o formalità particolari. Al contrario, nelle società di capitali si segue il metodo collegiale: occorre una regolare convocazione dell'organo sociale il quale delibererà secondo il principio maggioritario.
I TIPI DI SOCIETA'
La società semplice è la società destinata all'esercizio di un'attività non commerciale(art 2248c.c.).
La forma del è libera, ma dipende dalla natura dei beni conferiti; la società va iscritta nel registro speciale delle imprese, inoltre per modificare l'atto costitutivo occorre l'unanimità dei soci.
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA S.S.
Ogni società deve dotarsi di una struttura organizzativa interna. Nella s.s. il potere di amministrazione della società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata disgiuntamente dagli altri soci. Nell'amministrazione disgiuntiva ogni socio può compiere le operazioni sociali. Questo potere non è illimitato, perché gli altri soci possono opporre i diritto di veto, sull'opposizione decide la maggioranza dei soci.
Nell'amministrazione congiuntiva i soci decidono concordemente.
LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEI SOCI
Le s.s. godono di autonomia patrimoniale imperfetta.
Questa caratteristica si manifesta per i creditori sociali; il creditore particolare del socio può far vale i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore, oppure chiedere la liquidazione della quota del socio.
La liquidazione della quota dal socio a favore del suo creditore, comporta l'esclusione di diritto del socio dalla società.
La responsabilità di un socio di una s.s. per le obbligazioni sociali è regolata come segue:
per le obbligazioni sociali risponde la con il suo patrimonio e rispondono i soci in modo personale, illimitato e solidale;
il patto di limitazione della responsabilità o di esclusione della solidarietà dei soci deve essere portato a conoscenza dei terzi perché sia valido;
il socio ha una responsabilità diretta, in quanto il creditore può agire nei confronti del socio;
il nuovo socio risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' SEMPLICE
La società semplice si scioglie per :
decorso del termine, tuttavia la società è tacitamente prorogata se i soci continuano a compiere le operazioni sociali;
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
per volontà di tutti i soci;
quando non viene ripristinata la pluralità dei soci per un periodo superiore ai 6 mesi;
per altre cause previste dal contratto sociale.
Per sciogliere la società bisogna prima svolgere il processo di liquidazione, dopo di che la società è estinta.
SCIOGLIMENTO DEI SINGOLI RAPPORTI SOCIALI
Il singolo rapporto sociale si può sciogliere per:
per morte del socio, a questo punto gli altri soci possono decidere di liquidare la quota agli eredi, sciogliere la società oppure continuare la società con gli eredi del socio defunto;
per recesso del socio: se la società è a tempo indeterminato il recesso è a libero arbitrio del socio; se la società è a tempo indeterminato il recesso è ammesso per giusta causa;
per esclusione del socio: l'esclusione facoltativa è deliberata a maggioranza numerica, oppure per esclusione di diritto come nei casi di fallimento del socio o liquidazione della quota .
LA SOCIETA' IN NOME COLLETICO
Nella ragione sociale compare sempre il nome di uno o più soci;
ha di solito per oggetto l'esercizio di una attività commerciale;
i soci rispondono, per le obbligazioni sociali, con tutto il patrimonio personale;
i soci rispondono, per le obbligazioni sociali solidalmente cioè ciascun socio può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori della società anche per gli altri soci, salvo rivalersi successivamente nei loro confronti una volta pagato il debito;
se fallisce la società si ha il fallimento individuale di ogni singolo socio;
l'atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Questa società è strutturata in modo diverso dalla precedente infatti essa è costituita da due categorie di soci:
-soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed amministrano la società (nella ragione sociale deve comparire almeno il nome di un socio accomandatario);
-soci accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali della società solo limitatamente alla quota conferita. Essi non possono amministrare e qualora contravvengano a questo divieto perdono il beneficio della responsabilità limitata ed il loro patrimonio personale potrà essere utilizzato per soddisfare le obbligazioni sociali.
L'atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
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