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L'intercettazione di comunicazioni
L'intercettazione consiste nella captazione - mediante appositi mezzi meccanici od elettronici - di comunicazioni o conversazioni che si svolgono "a distanza" per mezzo del telefono o di altri strumenti di telecomunicazione.
E' disposta con decreto motivato, dal Magistrato del Pubblico Ministero, di regola, previa autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Le intercettazioni sono ammesse solo nei procedimenti penali relativi ai reati che, in ragione della gravità del fatto e delle modalità di esecuzione, il legislatore individua:
in quelli non colposi per i quali sia comminata la pena dell'ergastolo e della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
nei delitti contro la pubblica amministrazione, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
nei delitti concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope, le armi, le sostanze esplosive, reati di ingiuria, minaccia, usura, rati pedo-pornografici.
E' necessario, inoltre, che concorrano 2 condizioni:
- l'intercettazione deve essere indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini;
- devono sussistere gravi indizi di reato.
Il decreto del Magistrato del Pubblico Ministero che dispone l'intercettazione indica la durata e le modalità delle operazioni. La durata non può essere superiore a 15 giorni, ma può essere prorogata dal Giudice per le Indagini Preliminari per periodi successivi di 15 giorni.
Le intercettazioni sono disciplinate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale; secondo quanto disposto dall'articolo 271, le intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge, non possono essere utilizzate.
Le intercettazioni in deroga e le intercettazioni preventive
E' consentito derogare alla disciplina generale solo in casi tassativamente indicati. Intercettazioni in deroga sono permesse ogni volta che vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'avvio delle operazioni possa derivare grave pregiudizio alle indagini.
Il Magistrato del Pubblico Ministero dispone, direttamente, l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente, e comunque non oltre le 24 ore, al Giudice per le Indagini Preliminari, il quale ha 48 ore di tempo per convalidare il decreto motivato.
Intercettazioni in deroga sono consentite anche quando le indagini hanno ad oggetto delitti particolarmente gravi, ovvero delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
La durata dell'intercettazione non può durare oltre 40 giorni, ma può essere prorogata di successivi 20 giorni dal Giudice per le Indagini Preliminari o, nei casi d'urgenza, dallo stesso Magistrato del Pubblico Ministero.
Sia per quanto riguarda i delitti per i quali possono essere disposte, sia per la durata, oltre alle intercettazioni in deroga, ci sono anche le intercettazioni preventive, ovvero quelle volte ad acquisire notizie concernenti la prevenzione di particolari delitti ed effettuate da soggetti diversi da quelli appartenenti alle strutture della Polizia Giudiziaria.
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