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Le vittime di reato sono state spesso ignorate sia dai sistemi della giustizia che dai governi.[1]
A partire agli anni '70 si sono tuttavia mobilitati gruppi del settore pubblico e privato per la tutela dei diritti delle vittime e per la loro assistenza. E' infatti aumentata la consapevolezza che le vittime, sia durante che dopo la commissione di un crimine necessitano di sostegno e aiuto non solo materiale ma anche emotivo. Le vittime possono beneficiare dell'aiuto delle persone che stanno loro vicine ma anche degli organi ufficiali della giustizia e dei servizi pubblici e privati.
La maggior parte dei sistemi giuridici esistenti, tuttavia, è orientato verso gli autori di reato.
Conseguentemente le vittime sono spesso sottoposte ad una marginalizzazione o addirittura ad un ulteriore vittimizzazione spesso inflitta dallo stesso sistema di giustizia che utilizza le vittime solo come elementi di prova piuttosto che come individui con bisogni e diritti da tutelare.
E' a tale proposito che risulta necessaria l'esistenza di Centri di assistenza per le vittime di reato in grado di garantire loro aiuto e sostegno e di ristabilire, per quanto possibile, lo stato precedente la sua vittimizzazione.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 (UN, 1986; Risoluzione annuale 40/34), ha stipulato la "Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere" che sono un primo tentativo ufficiale per tutelare i diritti delle vittime. La prima sezione della dichiarazione, infatti, afferma che la vittima è una persona che ha subito una sofferenza, sia di tipo fisico che mentale.
La vittima ha subito perdite economiche, è stata violata dei diritti fondamentali che le sono propri attraverso atti di omissione, prescindendo da fattori razziali, sessuali, religiosi, nazionali, di età o di orientamento politico.
La vittima richiede un trattamento onnicomprensivo basato sul rispetto per la propria dignità e sul risarcimento del danno subito in ogni sua forma possibile, circoscrivendo l'ambito della sofferenza.
Le vittime richiedono, altresì, una adeguata informazione circa i loro diritti.
Le Dichiarazioni lavorano su raccomandazioni dirette ai vari Paesi affinché si attivino per facilitare e migliorare la posizione delle vittime nel sistema penale e garantire loro un giusto trattamento.
Sarebbe compito di ogni sistema giuridico informare le vittime dei loro diritti e ruolo durante il procedimento penale e sullo stato della conduzione delle indagini senza appesantirle in modo pregiudizievole nei casi di reati gravi o quando la vittima abbia esplicitamente richiesto di non essere informata sul procedimento.
Nonostante ciò i sistemi giuridici devono consentire alla vittima di esprimere e comunicare l'impatto che il reato ha avuto nella loro vita, assicurando al contempo protezione nei casi in cui vi sia reale e concreto rischio di minaccia da parte dell'autore di reato.
Il Consiglio d'Europa si è mosso ulteriormente attraverso la produzione di due Raccomandazioni: una sulla posizione della vittima all'interno del contesto del diritto penale e di procedura penale (R[85]11), e l'altra sull'assistenza alle vittime e prevenzione di ulteriore vittimizzazione (R[87]21).
E' relativamente questa ultima Raccomandazione che i Paesi si sarebbero dovuti impegnare nella promozione di servizi assistenziali.
Ogni forma di assistenza non deve oltrepassare il limite del rispetto della vita privata della vittima.
E' importante sottolineare che le vittime necessitano assistenza per quanto riguarda l'ambito giudiziario ma non solo. Debbono essere aiutate a richiedere risarcimenti e a prevenire ulteriore vittimizzazione.
Nei casi di reati violenti contro la persona, la vittima necessita di sostegno emotivo e assistenza psicologica, per l'impatto e le conseguenze a breve e lungo termine causate dal reato.
I Centri di assistenza alle vittime, secondo Pisapia, possono presentarsi sotto diverse forme: umanitarie/assistenziali, ove viene riconosciuto che la vittima è un individuo che necessita di aiuto e sostegno; tutelative/riparative, ove l'attenzione è riposta sui diritti della vittima e la sua tutela.
Un'altra prospettiva è quella regolativa/comunitaria, dove l'accento è riposto sulle relazioni nella comunità e l'obiettivo è quello di cercare di ricostruire tali relazioni fra individui fornendo sostegno anche al singolo. [2]
Elemento principale di queste prospettive è il riconoscimento che le vittime hanno subito un torto e che hanno bisogno di redimersi e riscattarsi; questa è l'esigenza prioritaria che devono porsi i Centri di assistenza, che richiedono non solo di beneficiare di risorse ma anche un coordinamento delle istituzioni e dei servizi territoriali volti alla promozione dell'individuo offeso dal reato.
Nel nostro Paese esistono soltanto realtà locali di volontariato che prestano aiuto a vittime di reati specifici (violenza domestica, vittime di usura, vittime di incidenti stradali,.).
Per comprendere appieno l'operato dei Centri di assistenza alle vittime di reato, risulta interessante illustrare le modalità operative di alcuni centri europei, nello specifico il sistema olandese e quello britannico.
L'Associazione nazionale di assistenza alle vittime olandese è stata fondata nel 1984.
Già nel 1979 nel Paese erano presenti quattro servizi locali che si occupavano delle vittime di reato e che oggi sono lievitati in modo esponenziale oltrepassando le due dozzine e sono coordinati dalla sede centrale di Ultrecht. L'associazione mantiene contatti con vari Ministeri, con il Parlamento olandese ed altre organizzazioni private e istituzionali ed è finanziata sia a livello nazionale che governativo.
Al suo interno sono previsti corsi di formazione per i volontari e per gli operatori.
L'associazione fonda il suo lavoro sui postulati dell'aiuto materiale e del sostegno psicologico ed emotivo alle vittime di reato o di incidenti stradali che ne fanno richiesta.
L'aiuto viene offerto non solo alle vittime ma anche a coloro che indirettamente hanno sofferto delle conseguenze del reato, come i familiari delle vittime o i testimoni.
La modalità di intervento parte dalla polizia. Quando una vittima si reca alla polizia per procedere alla denuncia del reato, le viene proposto il contatto con il Centro di assistenza competente per un aiuto ed un sostegno. In caso affermativo il corpo di polizia segnala la vittima al centro di assistenza che, attraverso un volontario del servizio, provvede a contattare l'offeso nelle 48 ore successive la segnalazione.
Il fatto che esistano persone disposte a fornire il proprio aiuto volontariamente, viene letto dalle vittime in chiave positiva.
Il servizio di sostegno alle vittime inglese è stato fondato a Bristol nel 1974 e nel 1979 è stato chiamato National Assistance Victims Service, successivamente diventato Victim Support, coinvolge Inghilterra, Galles e Nord Irlanda. La Scozia ha un servizio indipendente anche se basato sui medesimi principi.
Attualmente, il territorio nazionale britannico conta circa 370 centri. Il Victim Support è un servizio nazionale che attraverso il lavoro di volontari contatta coloro che hanno subito un reato per fornire un sostegno basato sulla riservatezza ed il rispetto della privacy. L'obiettivo prioritario è l'irrogazione di un servizio a tutta la comunità e quindi anche alle minoranze (minoranze etniche e portatori di handicap) per incrementare nella collettività la consapevolezza delle conseguenze del crimine.
La modalità operativa è similare a quella olandese. Possono variare, invece, le modalità di contatto del servizio di assistenza. Data la numerosità delle vittime segnalate dagli organi di polizia, il contatto individuale risulta estremamente difficoltoso. E' stato opportunamente controbilanciato il sistema telefonico con quello epistolare che assicura a tutte le vittime un appuntamento da concordare. Alla lettera viene allegato un opuscolo informativo che spiega in dettaglio il lavoro svolto dall'associazione ed il tipo di servizio di cui la vittima può, se lo desidera, beneficiare.
Le vittime di reato, purtroppo, sono una realtà ancora marginale e marginalizzata anche dal sistema giuridico.
Le forme di associazionismo attualmente esistenti sono realtà specifiche che si occupano di vittime di certe tipologie di reati. Il loro operato dimostra, tuttavia, come sia necessario il loro lavoro e quanto le stesse vittime possano beneficiare da questo lavoro di volontariato qualificato.
La giustizia riparativa, quale nuovo modello di giustizia penale, si orienta verso una finalità della pena più riparativa che punitiva ma soprattutto postula la rivalutazione della parte offesa dal reato, aprendo una nuova strada sull'orizzonte giuridico.
Tale apertura mette in gioco i due attori principali, la vittima ed il reo, portati al confronto e ad un approccio non più chiuso e statico ma aperto e dinamico.
GATTI-MARUGO, Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica, in Rass. It., IV, pag. 487-513.
Appunti su: della Raccomandazione sullE28099assistenza alle vittime di reato, |
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