Il passaggio all'online: nuove problematiche legali
e deontologia
Con la nascita del giornalismo
online, si è aperto in Italia un dibattito circa l'estensione del regime legale
di "prodotto editoriale" anche alle pubblicazioni telematiche (Staglianò,
2000).
Secondo l'art. 1, comma 1 della nuova
legge sulla stampa , si intende come tale il "prodotto
realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso
la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici". La
nuova legge sulla stampa procede dunque all'equiparazione, sotto l'etichetta
generica di "prodotto editoriale", di stampa e online.
Se uno qualsiasi di questi prodotti
editoriali è diffuso con "periodicità regolare e contraddistinto da una
testata", scattano gli obblighi previsti dall'art. 5 della vecchia legge sulla
stampa , per cui «nessun giornale o
periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi». Il giornale online va quindi registrato e deve sottostare a tutti
gli obblighi di legge nello steso identico modo in cui succede per quelli di
carta. Inoltre, «le testate online - in quanto "prodotto editoriale" - devono
obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e avere un direttore
responsabile, un editore e uno stampatore, ma solo quando hanno regolare
periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, mensile, bimestrale,
etc)», ivi.