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IL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico: nuovo istituto giuridico predisposto dall'Unione Europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi stati membri, rimuovendo gli ostacoli delle diversità delle singole legislazioni nazionale.
o Fonti normative: la disciplina base è fissata dal regolamento comunitario 25/7/1985 n. 2137, direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Ciascun legislatore nazionale ha poi provveduto ad emanare specifiche norme integrative.
o Struttura: struttura e funzione del Geie in larga parte coincidono con quelle dei consorzi di cooperazione con attività esterna. Parti del contratto costitutivo del gruppo possono essere solo persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività economica. Non è però necessario che si tratti di imprenditori. E' necessario che almento due membri abbiano l'amministrazione centrale e/o esercitino la loro attività economica in stati diversi della Comunità. L'istituto non può essere utilizzato per forme di cooperazione fra imprese nazionali. E' un organismo associativo a rilievo esterno.
o Funzione: finalità del gruppo è quella di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri. La sua attività deve perciò necessariamente collegarsi, con funzione ausiliaria, a quella dei partecipanti. Il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso.
Costituzione il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Deve essere indicato: denominazione del gruppo, sede, oggetto, nome dei membri, durata. Il contratto è soggetto a pubblicità legale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ( efficacia dichiarativa) e poi in quella delle Comunità Europee. Poi si deve procedere con l'iscrizione nel registro delle imprese (efficacia costitutiva).
Nullità: cause del contratto costitutivo del gruppo sono quelle previste dai singoli ordinamenti nazionali. La nullità è sanabile.
Organizzazione: rimessa all'autonomia privata. Sono espressamente previsti due organi: organo collegiale ed organo amministrativo.
Assemblea: le decisioni più importanti debbono essere prese all'unanimità. Ciascun membro dispone di un solo voto.
Amministratori: gestione affidata ad uno o più amministratori, nominati con il contratto costitutivo del gruppo o con decisione dei membri.
Rappresentanza: poteri degli amministratori fissati dal contratto. Solo ad essi spetta per legge la rappresentanza del gruppo verso i terzi.
Scritture contabili: deve tenere quelle previste per gli imprenditori commerciali indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell'attività esercitata.
Profitti e perdite: profitti risultanti dall'attività sono considerati direttamente profitti dei membri e ripartiti fra gli stessi secondo la proporzione prevista nel contratto o, nel silenzio, in parti uguali. Con lo stesso criterio i membri contribuiscono a coprire l'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate del Geie.
Responsabilità: la disciplina non prevede la formazione obbligatoria di un fondo patrimoniale iniziale. Delle obbligazioni di qualsiasi natura assunte dal Geie rispondono solidalmente ed illimitatamente tutti i membri del gruppo oltre a questo con il proprio patrimonio.
Nuove ammissioni: L'ammissione di nuovi membri deve essere decisa all'unanimità e l'unanimità è necessaria anche per l'efficacia della cessione della quota di partecipazione, sia ad un terzo sia ad un altro membro.
Recesso ed esclusione: le cause in entrambi i casi devono essere fissate nel contratto. Il recesso è sempre possibile se sussiste giusta causa o con accordo unanime degli altri componenti. Sono esclusi di diritto: il componente che perda i requisiti soggettivi per la partecipazione, il membro insolvente. Chi cessa ha diritto alla liquidazione del valore della sua quota di partecipazione.
Scioglimento: cause obbligatorie sono lo scadere del termine, il conseguimento dell'oggetto o la sopravvenuta impossibilità, il venir meno della pluralità dei membri o della diversa nazionalità degli stessi.
Fallimento: ne è esposto nel caso di insolvenza.
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