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LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
Le associazioni temporanee o raggruppamenti temporanei di imprese "JOINT VENTURES" sono forme di cooperazione temporanea ed occasionale fra imprese poste in essere per realizzare congiuntamente un'opera o un affare complesso, che supera le capacità operative della singola impresa ma che presentano caratteristiche tali da consentire il consenso di più imprese distinte nella loro realizzazione. E' un fenomeno largamente diffuso in campo internazionale.
Es. grandi opere pubbliche o private
Problema giuridico: la costituzione di tali organismi comporta spese preventive che potrebbero risultare del tutto inutili qualora la gara di appalto non venga vinta. Inoltre, se le imprese partecipano alla gara attraverso una società o un consorzio saranno tali organismi a risultare, giuridicamente, aggiudicatari dell'appalto.
Prassi contrattuale: accordi reciproci di cooperazione strutturati in modo da soddisfare le delineate esigenze operative evitando nel contempo di dare vita ad un rapporto societario. Le imprese si presentano così distinte ma collegate. Presentano un'offerta congiunta e si obbligano congiuntamente ad eseguire l'opera complessiva affidando ad una di esse (impresa capogruppo) il compito di gestire unitariamente i rapporti col committente e di coordinare i lavori nella fase esecutiva. Nel contempo ciascuna impresa conserva piena autonomia giuridica ed economica nel compimento della parte dell'opera. Questa forma di cooperazione si definisce con caratteri di originalità tali da rendere difficile il loro puntuale inquadramento. Costituiscono secondo giurisprudenza "contratti associativi innominati".
Figure tipiche: la nostra legislazione regola solo taluni aspetti di alcune forme tipiche di cooperazione
. accordi di cooperazione internazionale per la produzione di opere cinematografiche
. con titolarità della concessione per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi
Il raggruppamento temporaneo di imprese, oggi disciplinato dalla legge 109/1944 e dal d.p.r. 554/1999 si fonda su un MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA conferito dalle imprese che intendono partecipare alla gara di appalto ad una di esse qualificata capogruppo. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ed è per legge gratuito.
Si avrà un unico interlocutore per tutta la durata dell'appalto. Il mandato è irrevocabile e la revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante. Il capogruppo ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni.
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