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Opere dell'ingegno. invenzioni industriali




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LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA                 A.
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OPERE DELL'INGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALI


1. Le creazioni intellettuali


Le opere dell'ingegno (campo culturale) e le invenzioni industriali (campo della tecnica) sono le creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento.

Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore, mentre le invenzioni industriali possono formare oggetto del brevetto per invenzioni industriali, del brevetto per modelli di utilità o della registrazione per disegni e modelli.


2. Princìpi ispiratori della disciplina


Il diritto riconosciuto all'autore o inventore è quello di sfruttamento economico dell'opera o dell'invenzione (diritto di privativa). La brevettazione nelle invenzioni industriali serve a rendere di pubblico dominio il contenuto dell'invenzione stessa. Il diritto di esclusiva è limitato a 70 anni dopo la morte dell'autore per le opere dell'ingegno; 20, 10 o 5 anni dalla domanda di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità e per i disegni e modelli. Decorsi questi periodi, l'opera è liberamente riproducibile e l'invenzione liberamente sfruttabile. L'invenzione deve essere attuata nel territorio dello Stato.


A. IL DIRITTO D'AUTORE


  1. Oggetto e contenuto del diritto d'autore

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.

Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio, tuttavia devono avere "carattere creativo": originalità oggettiva. Fatto costitutivo del diritto d'autore è la creazione dell'opera, non deve essere stata necessariamente divulgata fra il pubblico. La tutela è sia morale, sia patrimoniale.

Diritto morale: rivendica nei confronti di chiunque la paternità dell'opera: pubblicazione, modifiche varie etc.. Diritto irrinunciabile, inalienabile, non si perde con la cessione dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati anche dopo la morte.

Diritto patrimoniale: diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ha durata limitata, di 70 anni dopo la morte dell'autore.


Opera collettiva: l'opera può essere costituita da più contributi autonomi e separabili. Ai singoli autori è riconosciuto il diritto d'autore sulla propria parte.

Opera in collaborazione: composta da contributi omogenei e non distinguibili e non divisibili. Regime di comunione fra i coautori.

Opera composta: composta da contributi eterogenei e distinti ma che danno vita a opera funzionalmente unitaria e indivisibile.

Diritti connessi o affini al diritto d'autore sono poi riconosciuti a determinate categorie di soggetti.


  1. Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi, sia a causa di morte.

Contratti previsti per lo sfruttamento economico:

o      contratto di edizione: autore concede in esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso;

o      contratto di rappresentazione: autore cede non in esclusiva il solo diritto di rappresentazione un pubblico di opere destinate a tal fine.

Il diritto d'autore è protetto con sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali. Le opere dell'ingegno godono di una protezione circoscritta al territorio nazionale e sono esposte alla concorrente utilizzazione abusiva da parte di terzi in altri Stati. Ci sono delle Convenzioni per estendere in ambito territoriale la tutela del diritto d'autore.





B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI


  1. Oggetto e requisiti di validità

Le invenzioni industriali appartengono al campo della tecnica. Sono la soluzione originale di un problema tecnico. Il diritto si acquista tramite la concessione del brevetto da parte dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale:

o      invenzioni di prodotto (nuovo prodotto)

o      invenzioni di procedimento

o      invenzioni derivate (sviluppo di una precedente invenzione).

Non possono essere oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l'uomo si limita a percepire oppure una nuova teoria.

I trovati devono avere determinati requisiti:

o      leciti;

o      nuovi quelle non ricomprese nello stato della tecnica;

o      devono implicare un'attività inventiva (per una persona esperta nel campo);

o      devono avere un'applicazione industriale il trovato deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.


  1. Il diritto al brevetto

L'inventore ha diritto al brevetto, oltre ad avere il diritto morale all'invenzione. Il lavoratore ha sempre diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. L'attribuzione dei diritti patrimoniali derivanti è regolata secondo una triplice tipologia:

a)     attività inventiva prevista dal contratto di lavoro le invenzioni appartengono al datore di lavoro che acquista titolo originario e diritto di chiedere e sfruttare il brevetto. Al lavoratore nulla è dovuto per i risultati raggiunti;

b)     l'invenzione è fatta nello svolgimento di un rapporto di lavoro ma non prevista alcuna retribuzione per l'attività inventiva diritti patrimoniali del datore di lavoro ma equo premio per il lavoratore;

c)     l'invenzione rientra nel "campo di attività" dell'impresa cui l'inventore è addetto ma è indipendente da contratto (c.d. invenzione occasionale). Diritti patrimoniali spettano al lavoratore il quale sarà l'unico a poterne chiedere il brevetto (c'è però diritto di prelazione del datore di lavoro per uso dell'invenzione e acquisto del brevetto).

Lo svolgimento di attività di ricerca può anche essere affidato a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori tramite appositi contratti di ricerca.


  1. L'invenzione brevettata

Il brevetto per invenzione industriale è emesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base di una domanda corredata dalla descrizione accurata dell'invenzione.

Il brevetto per invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non c'è possibilità di rinnovo. Il diritto di esclusività si può perdere per nullità del brevetto o decadenza dello stesso. Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato. L'esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato. Se l'invenzione riguarda un nuovo metodo o processo di produzione (invenzione di procedimento), l'esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo.

Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa; il titolare del brevetto può concedere licenza d'uso dello stesso.

L'invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali e possono essere esercitate azioni di contraffazione nei confronti di chi sfrutti abusivamente l'invenzione.


  1. Brevettazione internazionale. Brevetto europeo. Brevetto comunitario

Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. Per i paesi esteri, l'inventore deve presentare distinte domande per ogni paese (quelli che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1973), ma la novità dell'invenzione è valutata con riferimento alla data del primo deposito nazionale.

L'inventore può anche conseguire il brevetto europeo, che non è autonomo ed unitario perché regolato dalle singole legislazioni nazionali dei paesi in cui il brevetto ha efficacia, ma è equivalente a un fascio di brevetti nazionali.

Brevetto autonomo e unitario è il brevetto comunitario, rilasciato dall'Ufficio europeo di Monaco.


  1. L'invenzione non brevettata

L'inventore può anche non brevettare il proprio trovato, e anche per le invenzioni non brevettate è riconosciuta una sia pur limitata tutela.


C.  I MODELLI INDUSTRIALI


  1. Modelli di utilità. Disegni e modelli

I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. I modelli sono distinti in a) modelli di utilità e b) disegni e modelli.

I modelli di utilità sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, strumenti, utensili e oggetti d'uso.

I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare l'aspetto dei prodotti industriali (industrial design).

I modelli industriali riguardano la foggia funzionale o estetica dei prodotti.

La tutela dei modelli industriali continua a fondarsi sull'istituto della brevettazione. Il brevetto per i modelli di utilità dura 10 anni, rispetto ai 20 delle invenzioni industriali.

La durata del brevetto per i disegni e modelli è di 5 anni dalla domanda, ma può essere prorogata fino a 25 anni. Disegni e modelli sono anche tutelati dal diritto d'autore quando presentino carattere creativo e valore artistico.


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