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PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Composizione
Il patrimonio della società è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 25.
b) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dalla riserva straordinaria;
4) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge.
Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile la società esclude l’emissione dei certificati azionari.
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.
Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno .
Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.
La relazione dei consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Ristorni
L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
erogazione diretta;
aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio secondo quanto previsto nel regolamento da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri:
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica / professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società.
I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.
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