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LA CORTE DI GIUSTIZIA ( E IL TRIBUNALE) DELL'UNIONE EUROPEA
La Corte di Giustizia è l'istituzione a cui è attribuito il controllo giurisdizionale:
Sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati;
Sull'interpretazione del diritto comunitario; e la compatibilità delle norme, degli atti amministrativi o delle prassi nazionali con i Trattati e gli atti di diritto comunitario derivato.
Comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati.
E' composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali (per ora 8). Ha sede a Lussemburgo ed è organo di individui.
Giudici e avvocati sono nominati di comune accordo dagli Stati membri per la durata di 6 anni, tra personalità che offrano tutte le garanzie dell'indipendenza e che riuniscano le condizioni per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali, o che siano giuristi di notoria competenza. Il mandato può essere rinnovato. Trattato di Lisbona ha introdotto obbligo della previa consultazione di un comitato composto da 7 personalità tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale.
Il Presidente della Corte viene eletto tra i giudici per 3 anni. Egli dirige l'attività della Corte, presiede le udienze plenarie, designa il giudice relatore per ogni causa ed esercita tutte le competenze che il regolamento di procedura gli attribuisce. Di rilievo è la competenza in materia di provvedimenti cautelari e di urgenza, nonché di sospensione dell'esecuzione delle sentenze.
L'avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente conclusioni scritte e motivate nelle cause trattate dinanzi alla Corte. Tali conclusioni non riguardano tutte le cause, ma solo quelle che lo richiedono rispetto allo Statuto della Corte. La Corte potrà escludere le conclusioni dell'avvocato generale, quando la causa non presenti nuovi punti di diritto. Il ruolo dell'avvocato generale è di amicus curiae, non di difensore di una parte ma del diritto. La Corte può sedere sia nella sua composizione plenaria, il c.d. gran plenum, ovvero nella composizione di piccolo plenum, denominato "grande sezione"; sia in sezioni di 5 o di 3 giudici. Per una maggiore flessibilità nel sistema, è consentita la rimessione alle sezioni in ogni caso (salvo che la grande sezione non sia espressamente richiesta).
I casi di ricorso alla plenaria sono limitati alle cause promosse:
contro il Mediatore per mancanza delle condizioni necessarie o colpa grave;
contro i membri della Commissione per violazione degli obblighi connessi all'esercizio delle loro funzioni;
contro i membri della Corte dei Conti per mancanza dei requisiti previsti o violazione degli obblighi;
per l'importanza eccezionale del giudizio.
La Corte può deliberare validamente solo in numero dispari.
La Corte di giustizia nomina per un periodo di 6 anni il Cancelliere che si occupa della tenuta delle cause, della ricezione degli atti e dei documenti ad esse relativi e provvede all'amministrazione e alla gestione finanziaria della Corte, sotto la responsabilità del Presidente.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE: L'Atto unico ha previsto che il Consiglio potesse con decisione unanime affiancare alla Corte un altro organo giurisdizionale. Tale previsione, ha trovato attuazione in una decisione del 1988 con cui è stato istituito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Le modifiche apportate del trattato di Maastricht hanno inciso sulla collocazione del nuovo organo nell'ambito del sistema istituzionale comunitario.
Infatti, il Tribunale è divenuto parte integrante dell'apparato giurisdizionale comunitario. Il Trattato di Nizza e poi quello di Lisbona hanno completato questo percorso riconoscendo il ruolo di giurisdizione autonoma attribuito al Tribunale.
Esso è composto da almeno un giudice per Stato membro, con requisiti analoghi a quelli dei membri della Corte e con le stesse modalità. Anch'esso ha sede a Lussemburgo.
Diversamente dalla Corte, il Tribunale non viene sistematicamente assistito dall'avvocato generale, il quale viene nominato solo quando il Tribunale siede in plenaria o allorché lo esigono le difficoltà in diritto ovvero la complessità in fatto della causa.
La competenza del tribunale, limitata in un primo momento al contenzioso del personale e ai ricorsi individuali in materia di concorrenza, è stata estesa a tutti i ricorsi diretti.
Lo Statuto ha alterato il riparto di competenze tra Corte di giustizia e Tribunale:
Alla prima:
ricorsi di annullamento e in carenza presentati dalle istituzioni o dagli Stati riguardanti atti del Parlamento e del Consiglio
atti della Commissione in tema di cooperazione rafforzata
Al Tribunale:
tutti i ricorsi avverso gli atti della Commissione
questioni pregiudiziali, sia pure in materie specifiche indicate nello Statuto in questi casi il Tribunale potrà anche decidere di rinviare la decisione alla Corte, qualora ravvisi la necessità di una decisione di principio tale da poter compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario.
È inoltre, previsto che la sentenza del tribunale possa essere sottoposta a riesame dinanzi la Corte di Giustizia, solo eccezionalmente e se sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. L'iniziativa è affidata all'avvocato generale.
Nell'ambito dei ricorsi diretti, le sentenze del tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte solo per motivi di diritto. L'impugnazione spetta, oltre che alla parte soccombente, agli Stati membri e alle istituzioni (anche quando non abbiano partecipato al giudizio di primo grado).
Il Consiglio ha introdotto una modifica significativa, sancendo la possibilità che il Tribunale decida anche con giudice unico. La sezione dinanzi alla quale la causa pende può all'unanimità assegnarla ad un giudice unico, salvo opposizione di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria. È esclusa l'assegnazione ad un giudice unico quando la causa solleva questioni di legittimità di un atto a portata generale ovvero si verta in materia di concorrenza, aiuti, organizzazione comune dei mercati.
Trattato di Nizza attribuito al Consiglio la facoltà di istituire camere giurisdizionali, chiamata tribunali specializzati dal Trattato di Lisbona, competenti a conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi in materie specifiche.
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