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IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTICO NELLA Costituzione ITALIANA
Vedi art. 35, terzo comma "
Art. 10, secondo comma: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dallalegge conformemente alle norme e ai trattati internazionali. "
Art. 10, primo comma, stabilisce che l'ordinamento giuridico nazionale deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: solo in caso di norme "generalmente riconosciute" si avrà l'adattamento automatico del diritto nazionale a quello internazionale. (Se si tratta di norme patrizie contenute in appositi trattati, occorre una legge di esecuzione o altro atto di adattamento). (Rolla)
CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA. (Rolla)
Art. 10, secondo comma ,riserva di legge relativa; cioè la disciplina dello straniero deve trovare la sua base sostanziale in una legge; riserva di legge non solo relativa, ma anche rinforzata, nel senso che il legislatore non è libero nel fine, ma le sue scelte debbono risultare conformi alle n orme internazionali.
Il legislatore deve, poi, tenere conto delle numerose codificazioni internazionali in tema dei diritti fondamentali che riguardano tutti gli uomini.
Per
a) I cittadini italiani.
b) Gli stranieri che si trovano in Italia.
c) I cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi di lavoro (art. 35,ultimo comma).
Alcuni articoli fondamentali della Costituzione tutelano non solo i cittadini, ma tutti gli individui: art. 2, 13, 14, 15, 19, 21,22.
Perplessità articoli. 17 e 18: diritto di riunione e di associazione: non è possibile negarne allo straniero la tutela giuridica (revisione?).
DIRITTO DI ASILO. art. 10, terzo comma della Costituzione: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. "Riserva assoluta di legge: per tutti coloro che non possono esercitare libertà democratiche; il diritto di asilo termina qualora la situazione del paese di origine sia mutata in senso democratico.
ESTRADIZIONE PASSIVA:
art. 10, quarto comma e 26 ella Costituzione, verso il paese di origine, ESCLUSA per REATI POLITICI, cioè per quei reati che lo straniero ha commesso per opporsi a un regime non democratico. Una sola DEROGA al divieto di estradizione per motivi politici: nel caso di delitti di genocidio.
Vocazione pacifica del nostro ordinamento: art. 11 Costituzione (come art. 26 della Repubblica. Federale tedesca, o il Preambolo della Costituzione francese. art. 11 ripudia (più forte di condanna o di rinuncia) rifiuto definitivo della guerra, valutazione negativa. Guerra, nel significato di tutte le possibili forme di "violenza armata": solo nei casi di LEGITTIMA DIFESA
Ma la crescita degli armamenti, tecnologia altamente sofisticata, armi nucleari, la rapidità rende labile la distinzione tra offesa e difesa. Scarsamente attivabili le procedure dell'art. 78 Costituzione Invece di avere armi nucleari anche nel nostro Paese, bisognerebbe sviluppare una politica estera pacifica volta a impedire che si tenti di risolvere le controversie internazionali con il ricorso alle armi.
Il Parlamento è coinvolto nelle principali scelte di politica estera dello Stato. (art. 80, 78 e 72, quarto comma Costituzione) Le competenze sono: del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento.
Repubblica, Governo e Parlamento
a) Presidente della Repubblica: compiti di rappresentanza esterna: art. 78, 8° comma, e di garanzia istituzionale, come espressione dell'unità nazionale, art. 87,primo comma.
b) Governo e Ministro degli Esteri: motore delle relazioni internazionali.
c) Parlamento: decide le scelte di maggior rilievo politico; in pratica DECIDE IL GOVERNO, AGGIRANDO L'OBBLIGO DELL'art. 80 della Costituzione.
RAPPORTI TRA ORDINAMENTO NAZIONALE E ORDINAMENTO COMUNITARIO.
Con l'istituzione della CEE (1957), si ha un netto superamento della teoria MONISTICA (un ordinamento sopraordinato all'altro), nonché della teoria SEPARATISTA, per arrivare a una integrazione tra i due ordinamenti.
Quindi, i rapporti tra l'Italia e l'UE delineano un sistema di relazioni contrassegnato da una sostanziale integrazione (Tertium genus ). La chiave di volta per la legittimazione costituzionale del processo di integrazione europeo: la seconda parte dell'art. 11 "L'Italia consente, in condizione di parità con gli alri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" In virtù di questa integrazione i regolamenti comunitari sono direttamente e immediatamente applicabili (oltre a avere portata generale e essere obbligatori).
Diversamente dalle direttive comunitarie, in genere, norme non direttamente applicabili nei singoli ordinamenti interni: vincolano, comunque, gli Stati membri obbligandoli a dare loro attuazione.
RACCOMANDAZIONI e PARERI: atti non vincolanti dell'UE.
PRECISIAMO che le organizzazioni SOVRANAZIONALI sono diverse dalle organizzazioni INTERNAZIONALI (ONU, NATO), perché fornite di organi legittimati a emanare provvedimenti di carattere generale (es. ,regolamenti e direttive), nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini, sanzioni) che non hanno bisogno di essere recepiti da ciascun Stato partecipante, ma che entrano direttamente nel diritto interno degli Stati medesimi.
Lo Stato italiano ha aderito a tre organismi internazionali: CECA (Comunità economica carbone e acciaio), CEE, EURATM poi CEEA (Comunità europea energia atomica), fino ad arrivare all'Unione Europea col Trattato di Maastricht del 1992.
Per risolvere i CONTRASTI tra la normativa
nazionale e quella comunitaria: ultime sentenze della Corte Costituzionale: il giudice
costituzionale ha riconosciuto il potere del giudice comune di DISAPPLICARE
Lo sviluppo dell'ordinamento comunitario ha inciso sulla concreta applicazione della nostra FORMA DI GOVERNO
a) erosione competenze parlamentari.
b) Spostamento di poteri all'esecutivo.
c) Limitazioni uso referendum (divieto di chiedere l'abrogazione di leggi "a contenuto internazionalmente vincolato").
d) In base al referendum costituzionale del 7 ottobre 2001: regime di legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di rapporti internazionali.
Il Trattato dell'UE ha istituito IL COMITATO DELLE REGIONI, a carattere consultivo, composto da 189 rappresentanti regionali e locali.
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