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COMMISSIONE DELL'UNIONE
La Commissione è, al contrario del Consiglio, un organo di individui, nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità, e non accettano istruzioni da nessun governo. Fino al 31 ottobre 2014, la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. A decorrere dal 1 novembre 2014 il numero di membri potrebbe essere ridotto in modo da corrispondere soltanto ai due terzi del numero degli Stati membri. Il mandato dei Commissari è rinnovabile ed è di 5 anni. La responsabilità di nomina del Presidente e dei membri della Commissione spetta al Consiglio europeo che:
propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di Presidente, proposta che deve essere approvata dal Parlamento con deliberazione a maggioranza dei membri che lo compongono
Consiglio europeo e Parlamento sono congiuntamente responsabili dell'intero processo
candidato eletto dal Parlamento europeo con delibera a maggioranza dei membri che lo compongono qualora candidato non ottenga maggioranza, il Consiglio europeo, con maggioranza qualificata, entro un mese designa nuovo candidato
Consiglio procede poi all'adozione dell'elenco delle persone che intende nominare come commissari. Commissione nell'insieme sottoposta poi ad un voto di approvazione del Parlamento europeo.
Al Presidente è affidata l'organizzazione interna e il coordinamento dell'attività della Commissione. Il ruolo del Presidente ha assunto maggiore connotazione politica: definisce indirizzo politico della Commissione, ha potere ampio nella strutturazione e ripartizione delle competenze ai Commissari; previa approvazione del collegio, nomina i vicepresidenti, ad eccezione dell'Alto rappresentante e può far rassegnare dimissioni ai membri della Commissione.
Ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività e può adottare misure di gestione specifiche.
- La Commissione partecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme; ha un autonomo potere di decisione in settori specificamente definiti dal Trattato e, qualora il Consiglio lo preveda, un potere delegato.
Il potere di proposta degli atti legislativi è esclusivo della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. La proposta della Commissione (che può anche essere sollecitata dal Consiglio o dal Parlamento o da cittadini unione in numero di almeno 1 milione) è il frutto di valutazioni tecniche, economiche e politiche. Progetto di proposta che viene esaminato dal servizio giuridico e da commissioni di esperti, anche esterni alla struttura; vengono poi sentiti gli organismi di categoria e all'occorrenza le parti sociali; infine sottoposto all'approvazione collegiale.
- Alla Commissione spetta l'esecuzione del Trattato e degli atti derivati, sotto profili del controllo sull'osservanza del diritto dell'Unione e dell'esecuzione in senso proprio.
Il potere di controllo vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati e sull'applicazione del diritto dell'Unione europea sotto controllo della Corte di giustizia. È generale e si estrinseca soprattutto nella verifica dell'osservanza degli obblighi da parte degli Stati membri.
A tal fine previsto meccanismo di contestazione delle infrazioni che Commissione attiva nei confronti dello Stato inadempiente.
Sotto profilo dell'esecuzione la Commissione esercita funzioni di coordinamento, esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati. La Commissione ha poi potere generale, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, di raccogliere tutte le informazioni e di procedere a tutte le verifiche necessarie per l'esecuzione dei compiti.
La Commissione infine ha un autonomo potere di decisione in alcune ipotesi tassativamente specificate: ad es. esenzioni individuali in materia di concorrenza, imprese pubbliche, aiuti di Stato e competenze relative al controllo della Commissione sulla disciplina delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati abbiano attribuito diritti speciali o esclusivi.
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