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Lfamianto




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Lfamianto


Introduzione e descrizione generale dellfelemento

Lfeternit

Smaltimento dellfamianto

1.2.1) - Noduli di Amianto e Procedimento di nodulizzazione

1.2.2) - Impatto ambientale e sicurezza

1.2.3) – Inertizzazione dellfamianto mediante fusione in forni al plasma

Malattia dovuta al contatto dellfamianto

  1. Legislazione vigente:

a)           Restrizioni/divieti di impiego:


a.1.   Ordinanza Ministero della Sanità 26/6/86: Restrizioni sulla Crocidolite;

a.2.   Circolare Ministero della Sanità1/7/86 n< 42: Tubazioni in Cemento Amianto;

a.3.   Decreto del Presidente della Repubblica 24/5/88 n< 215: Divieto Crocidolite con deroghe;

a.4.   Decreto Legislativo 15/8/91 n< 277: Divieto uso amianto in alcune applicazioni ;

a.5.   Legge 27/3/92 n< 257: Superamento dell'uso dell'amianto;

a.6.   Decreto Min. Amb. 12/2/97: Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto;

a.7.   Direttiva 97/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/97 recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione nel mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

a.8.   Direttiva 97/69/CE della Commssione Europea del 5/12/97 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

a.9.   Legge 24/04/98 n< 128: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CEE (Legge Com. 1995-1997).



b)          Protezione dei lavoratori


b.1.     Decreto del Presidente della Repubblica 30/6/65 n< 1124 sullfassicurazione contro l'asbestosi;

b.2.     Decreto Interministeriale 18/4/73 sullfobbligo di denuncia dell'asbestosi;

b.3.     Legge n< 780 del 27/12/75 sulla revisione tabelle lavorazioni a rischio di asbestosi;

b.4.     Decreto Ministeriale 16/10/86 Ministero dellfIndustria con il Ministero della Sanità sul monitoraggio del rischio nelle attività estrattive dell'amianto;

b.5.     Decreto Ministero del Lavoro 21/1/87 sulle visite periodiche ai lavoratori a rischio dfasbestosi;

b.6.     Decreto Ministero del Lavoro 20/6/88 sui premi assicurativi per il rischio dfasbestosi;

b.7.     Decreto Legislativo 15/8/91 n< 277 sulla protezione dei lavoratori dal rischio amianto.



c)           Prevenzione/Riduzione inquinamento ambientale


c.1.      Decreto Ministeriale 12/2/71: elenco industrie insalubri;

c.2.      Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/82 n< 915: rifiuti tossico-nocivi: amianto;

c.3.      Delibera Comitato Interministeriale: smaltimento rifiuti T/N di amianto;

c.4.      Circolare 10/7/86 n< 45 Ministero della Sanità: amianto in scuole e ospedali;

c.5.      Decreto Ministero della Sanità 2/3/87: elenco industrie insalubri;

c.6.      Decreto Ministero dell'Ambiente 26/4/89: catasto rifiuti speciali;

c.7.      Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/7/89: adeguamento emissioni in atmosfera;

c.8.      Decreto Ministero dell'Ambiente 12/7/90: valori di emissione in atmosfera;

c.9.      Circolare Regionale Assessorato alla Sanità 7/12/93 n< 42 : rimozione di coperture in cemento-amianto;

c.10.  Decreto del Presidente della Repubblica 8/8/94: piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente;

c.11.  Decreto Ministero della Sanità 5/9/94: elenco industrie insalubri;

c.12.  Decreto Legislativo 17/3/95 n< 114: valori limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi;

c.13.  Decreto Legislativo 5/2/97 n< 22: Rifiuti (Decreto Ronchi)



d)          Decreti applicativi del Decreto Legislativo 257/92


d.1.     Decreto Ministero della Sanità 6/9/94: normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie
(Circolare esplicativa 12/4/95 n< 7);

d.2.     Decreto Ministero della Sanità 26/10/95: normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili,

d.3.     Decreto Ministero della Sanità 14/5/96: normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto:

d.3.1.     Allegato 1: Siti dimessi;

d.3.2.     Allegato 2: Prefabbricati contenenti amianto;

d.3.3.     Allegato 3: Tubazioni e cassoni per acqua potabile;

d.3.4.     Allegato 4: Classificazione e utilizzo 'Pietre Verdi';

d.3.5.     Allegato 5: Requisiti minimi per laboratori analisi.




1) Amianto o Asbesto s.m. (gr. amíantos, incorruttibile). Minerale che si presenta in fibre sottili, più o meno flessibili, e perciò adatte alla tessitura.

Dalla mineralogia: vi  sono due tipi di amianto, uno costituito da serpentino, l'altro da anfibolo. L'amianto di serpentino, o amianto crisotilo, è il più pregiato, perché si presenta in fibre lunghe, morbide e flessibili, bianche o leggermente verdastre o grigiastre per impurezze di ossidi di alluminio o di ferro. L'amianto d'anfibolo è invece costituito da tremolite, actinolite, antofillite o da crocidolite; in quest'ultimo caso è detto amianto azzurro o del Capo. Le fibre di amianto (che fondono solo a temperature molto alte) sono ottenute frantumando il minerale in apposite mole, e successivamente vengono battute, cardate e filate con una tecnica analoga a quella usata nell'industria della lana cardata. Vengono prodotti solo fili abbastanza grossi, a causa della rigidezza delle fibre che si intrecciano difficilmente insieme, ma con i quali si possono tessere stoffe utilizzate per la loro incombustibilità. Si fabbricano anche fili armati con un'anima metallica, di rame o di ottone, circondata da amianto, per aumentarne la resistenza; sono infatti utilizzati per la fabbricazione di tessuti, che, dopo essere stati impregnati con resine sintetiche, servono per la fabbricazione di guarnizioni per freni d'auto. I grossi fili d'amianto, in corde o in trecce, sono usati per evitare la dispersione del calore.

Questo minerale è oggi riconosciuto come sostanza altamente dannosa per la salute umana, nelle varie forme in cui si presenta; la sua pericolosità risiede nella sua struttura fibrosa e nella tendenza a frammentarsi in scaglie minutissime (di diametro inferiore a 3 micron) in grado di penetrare profondamente nei tessuti degli organi respiratori umani. Da ciò la sua capacità di provocare l'asbestosi (irrigidimento irreversibile dei tessuti polmonari) e alcune forme di cancro (tumore polmonare e mesotelioma della pleura che è  un tumore maligno formato dalla moltiplicazione di cellule endoteliali che si presenta, generalmente, sotto forma di noduli o di piccole vegetazioni). In Italia la legge 257/1992 ha definitivamente vietato estrazione, produzione, importazione ed esportazione dell'amianto e dei prodotti che ne contengono con decorrenza dal 27 marzo 1993 per freni e guarnizioni e dall'anno successivo per ogni altro tipo di manufatto. Purtroppo la presenza dell'amianto è valutata nel nostro paese nell'ordine di alcuni milioni di tonnellate, con rischi per la salute umana che si protrarranno per alcuni decenni. Nel maggio 1999 anche l'Unione Europea ha ufficialmente riconosciuto la pericolosità dell'amianto interdicendone la commercializzazione e l'uso di tutti i tipi; il divieto sarà effettivo a partire dal 2005, data entro cui i paesi dove è ancora utilizzato (Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, Gran Bretagna) dovranno mettersi in regola. Ma passeremo ad analizzare la legislazione vigente nei capitoli seguenti.




Lfeternit


DA QUANTO TEMPO SONO STATE MESSE AL BANDO LE COPERTURE IN ETERNIT?

Nel 1994 ne è stata vietata la commercializzazione e la produzione e quindi da questa data non può più essere utilizzato.

SONO LEGALI I CAPANNONI CON IL TETTO IN ETERNIT, O Ef RICHIESTA UNA BONIFICA?

La legislazione vigente in Italia non impone di rimuovere o sostituire le coperture in cemento amianto esistenti; non è quindi obbligatorio rimuovere lfETERNIT mentre potrebbe essere necessaria una bonifica, secondo le modalità previste dalla legge (che oltre alla rimozione prevede anche lfincapsulamento e la sovracopertura), nel caso in cui questo risultasse FRIABILE a causa di un degrado molto avanzato.

N.B. - Per FRIABILITAf si intende la possibilità del materiale di essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione delle dita.
Lo stato di conservazione dellfEternit dipende molto dal risultato dellfazione di agenti esterni nel tempo o di azioni di danneggiamento.

COME CI SI DEVE COMPORTARE QUANDO SI LAVORA ALLfINTERNO DI UN CAPANNONE CON IL TETTO IN ETERNIT?

In generale è stato riscontrato che la semplice presenza di una copertura in eternit non genera localmente un aumento dellfinquinamento di fondo delle fibre di amianto aerodisperso e pertanto non sussiste un maggior rischio di malattia rispetto a quello a cui tutta la popolazione di quella zona è soggetta. Molteplici sono i fattori che determinano lfinquinamento 'naturale' di fondo e tra questi si possono elencare sia la grande diffusione delle lastre di copertura in cemento amianto che la presenza in natura dellfamianto stesso.
Solamente qualora le strutture edilizie presentano coperture deteriorate o in pessimo stato di conservazione (crepe, rotture. Ecc.) e si accerti una situazione di inquinamento ambientale in atto (> 20 fibre/litro MOCF – 2 fibre/litro ME) si rendono necessari interventi di bonifica (es. incapsulamento, sovracopertura o rimozione).

Per avere maggiori chiarimenti in merito e ricevere la 'scheda amianto' rivolgersi al ns. Centro. Per individuare lfamianto ci si deve invece rivolgere ai dipartimenti di Prevenzione delle AULSS o alla sezione provinciale dellfARPAV.








- Smaltimento dellfamianto

1.2.1) - Noduli di Amianto e Procedimento di nodulizzazione

- L'amianto viene distaccato da personale specializzato ed il lavoro avviene secondo le norme disicurezza Nazionali.

Gli elementi di amianto vengono immessi in una speciale centrifuga.

L'amianto viene centrifugato e miscelato ad un legante chimico in modo da ottenere dei noduli di amianto stabile, moderatamente compresso, facilmente trasportabile.

I noduli non rilasciano fibre nell'aria ed il loro trasporto e' facilmente autorizzabile.

- La realizzazione dei noduli permette di trasportare l'amianto dal luogo di distacco all'impianto senza particolari problemi di autorizzazioni.

- Il FATTORE DI RIDUZIONE DEI VOLUMI e' - indicativamente - dal 70% all'80%

- nodulizzazione: da Kg. 300 / 400 al mc a Kg 700 / 900 al mc.

- Dimensioni e Resistenza alla compressione:

a- dimensione da 5 a 20 mm di diametro.

b- resistenza alla compressione: oltre 15 Kg/cmq

- Risultati e caratteristiche fisiche.

a- Cemento-amianto: valore medio di polveri e fibre libere: 40 mg/Kg

b- Amianto in fiocchi: generalmente inferiore ai 50 mg/Kg di polveri e fibre libere.

c- Resistenza alla compressione: 15 Kg/cmq circa.

d- Potere calorifico Superiore: 570,00 Kcal/Kg.

e- Potere calorifico Inferiore: 503,00 Kcal/Kg.

f- Combustione:

-- umidita': 3,32 %

-- ceneri : 65,06 %

-- zolfo : 0,02 %

-- materiali volatili: 31,6%

- Brevetto.

La richiesta di Brevetto dei noduli d'amianto e' in corso da Luglio 1996 negli Stati Uniti e Giappone.


Procedimento di nodulizzazione

La nodulizzazione dell'amianto viene realizzata mediante miscelazione a secco di polveri collanti speciali.

Le fasi della produzione dei noduli sono:

1-Macinazione del materiale grezzo.

Questo procedimento avviene in una unita' provvista di una bocca di caricamento idonea a ricevere sia i sacchi da 25 Kg che le lastre di cemento-amianto di mt 1.40 x 1.80 x 0.20

L'unita' di caricamento e' in ambiente chiuso ed in aspirazione: tutte le polveri vengono convogliate in un apposito miscelatore.

2- Polverizzazione del materiale macinato.

Il materiale macinato viene convogliato in una unita' di polverizzazione che provvede a ridurre l'amianto in polvere finissima.

3- Miscelatore / dosatore

Le polveri prodotte nel polverizzaztore, unitamente a tutte quelle convogliate dal sistema plurimo di aspirazione, vengono miscelate con diversi tipi di additivi ( da due a quattro) in quantita' idonee ad ottenere una miscelazione finale adatta alla produzione dei noduli con le caratteristiche richieste.

La miscela finale consiste in una polvere finissima che viene convogliata al nodulizzatore.

4 - Nodulizzazione.

Le polveri ottenute dal sistema di dosaggio e miscelazione vengono centrifugate con acqua nel nodulatore in ambiente sigillato ed in aspirazione.

5- Movimentazione e dosatura polveri.

Tutti i convogliatori di polveri, le coclee ed i dosatori, sono sigillati ed in aspirazione con adduzione delle poveri nel miscelatore principale per il loro trattamento.

1.2.2) - Impatto ambientale e sicurezza

6- Impatto ambientale e Sicurezza

L'impianto non:

6.1- emette polveri o fibre in aria, poiche' tutti i processi avvengono in depressione.

6.2- non emette vapori o fumi in quanto non vi sono liquidi presenti o sostanze volatili pericolose.

6.3- nessuna miscela prodotta e' esplosiva od incendiabile

6.4- non vi sono fenomeni di riscaldamento, eventuale surriscaldamento, essicazione.

6.5- non vi e' alcuna combustione, generazione di fumi o vapori.

6.6- non genera vibrazioni.

6.7- La nodulizzazione avviene in ambiente umido, sotto aspirazione, senza generazione di vapori o fumi.

6.8- In caso di blocco od avaria sia i silos che i macinatori sono dotati di aspi a spirali contrapposte in grado di rimuovere ogni eventuale occlusione.

6.9- Non vengono prodotti scarti quali: ceneri, fanghi, morchie.

6.10 - I noduli di scarto possono essere rimacinati senza impedimento.

6.11 - Vagli e griglie permettono la selezione di elementi anomali.

6.12 - Bocchette di prelievo lungo le linee permettono la verifica delle fasi di miscelazione lungo tutto il procedimento.

6.13 - Gli apparati elettrici ed sistemi di rilevamento sono a norme CEE.

6.14 - L'impianto e' protetto da un robusto telo di PVC che lo rende ermetico agli agenti atmosferici.

6.15 - Le emissioni in ambiente dell'impianto di aspirazione verranno certificate dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavro - ISPESL - secondo il D.M. Ambiente 12/08/96, S.O. n<51 / G.U. n< 176 del 30/07/90.

6.16 - Prove di emissione: secondo le indicazioni del manuale U.Ni.CHIM n<158/88.

6.17 - Filtri aria estrattori:HEPA (alta efficienza:99.97 DOP)

7- Sicurezza meccanica.

7.1- Appositi sensori di pressione e temperatura sono in grado di fornire all'operatore i necessari avvisi di allarme in caso di surriscaldamento di parti meccaniche o di mancata aspirazione.

7.2- Il sistema di aspirazione interno consiste in due unita' di aspirazione ed un serbatoio di raccolta che garantisce la messa in depressione dell'impianto anche in caso di avaria di uno dei due sistemi di aspirazione.

8- Sistema di monitoraggio/registrazione dei dati e teletrasmissione.

Tutti i dati caratteristici del funzionamento sono registrati ed inviati sia con cadenza programmata che su richiesta.

9 - Produzione e Prezzi di noleggio

L'impianto tratta circa 800 Kg / 1,000 Kg per ora di macinazione.

Il costo del noleggio, compreso di un operatore, e' di:

Lire 4,000,000. = ( Quattromilioni ) per 10 ore lavorative continuate al giorno.

Lire 7,000,000. = ( Settemilioni ) per 20 ore lavorative continuate al giorno ,

10 - Alimentazione dell'impianto

L'impianto viene alimentato inserendo nella tramoggia di carico i Big-Bag completi.

11 - Note Legali - Novembre 1998 - Legislazione Italiana

11.1 - L'impianto di riduzione di volume non necessita di autorizzazione Regionale ( Art. 28, comma 7 D.L. 5 Febbraio 1997 n. 22 ) in quanto non si tratta di attivita' di smaltimento o Recupero e quindi non necessita di iscrizione all'Albo Smaltitori.

11.2 - L'impianto non necessita di V.I.A. data la modesta quantita' trattata ( Art 1, comma 3, D.P.R. 12 / 4 / 96 )

11.3 - La macinazione ed incollaggio delle polveri in centrifuga puo' essere realizzata nell'area di stoccaggio gia' riservata alla spedizione dei Big-Bag.

11.4 - I noduli prodotti non rilasciano piu' fibre libere in aria e possono essere conferibili in discarica 2A o 2B salva la possibilita', di prevedibile prossima approvazione, di riutilizzo.


Inertizzazione dell'amianto: Descrizione di un impianto a plasma

Il procedimento di inertizzazione mediante fusione consiste nel portare ad alta temperatura (1600<) i rifiuti contenenti amianto; dopo la loro fusione si ottiene un prodotto inerte, insolubile, di tipo 'vetro'.

Infatti, le temperature elevate permettono di distruggere totalmente le fibre di amianto aventi il più elevato punto di fusione. Queste temperature sono ottenute mediante torcia al plasma di grande potenza (4000

L'impianto insediato a Morcenx, in Francia, nel Dipartimento delle Landes, aveva una capacità di produzione di 4000 T nel 1996, portate progressivamente a 8000 T entro il 1997. La capacità di stoccaggio è di 2500 T di rifiuti sul sito.

Lo schema  principale dell'installazione è il seguente:

Alimentazione elettrica: cabina 5500 V, Contenitore per torcia al plasma 5500 V, altre apparecchiature a 220/380 V, gruppo elettrogeno di soccorso. Una cabina contiene tutti i sistemi di sicurezza e di controllo.

Il sistema di carico del forno: sistema automatico di immissione dei colli, con pesatura e controllo della quantità di materiale introdotto nel forno.

Il forno ad alta temperatura è realizzato per funzionare a 1600

Torcia al plasma: si tratta di una torcia ad arco soffiato di 1750 KW di cui 1435 KW termici restituibili. Il gas plasmogeno utilizzato è l'aria naturale in pressione. La torcia raggiunge una temperatura di 4000/6000

La camera di postcombustione che è unita al forno assicura una combustione totale dei gas formatisi durante il trattamento dei rifiuti. E' strutturata in modo da garantire un tempo di transito minimo di 2 secondi ad una temperatura di 1200

Il trattamento fumi riceve gas provenienti dalla postcombustione a 1100<; un impianto di raffreddamento fa scendere la temperatura a circa 300

Il filtraggio avviene in due tempi: un filtraggio primario attraverso un elettrolitro, un filtraggio secondario mediante 8 batterie di filtri in parallelo; un camino di 18 metri con un ventilatore aspirante completa l'impianto.

In sala controllo e comandi un sistema di controllo dialoga in continuo con tutti gli strumenti di misura e gli automatismi e assicura le varie sequenze di partenza o di arresto: esegue le regolazioni dei livelli di esercizio, stampa, traccia tutte le curve delle misure di controllo che consentano di seguire la buona regolazione dell'impianto.

La piattaforma può funzionare 24 ore su 24.

Risultati: la trasformazione delle fibre è totale, non c'è alcuna traccia nel prodotto di fusione. In più non c'è nessun inquinamento da fibre nei fumi, sia nell'installazione che nelle vicinanze. Le analisi delle polveri e il conteggio delle fibre sono effettuate regolarmente in tutti i punti dell'installazione da Enti esterni. Le emissioni gassose sono permanentemente sotto controllo e soddisfano le esigenze della legislazione europea.

Bilancio globale: per una tonnellata di rifiuti trattati entrati in forno si ottengono: 85% prodotti di fusione, 14% di gas, 1% di ceneri secondarie. La riduzione in massa dei rifiuti è di 23. rifiuti d'amianto densità circa 0,20, rifiuti di fusione densità circa 3,5/3,6. Il prodotto di fusione viene impiegato come riempimento per la massicciate stradali.



2) Asbestòsi o Amiantosi s.f. Affezione polmonare derivante dall'inalazione delle polveri di asbesto, o amianto. L'asbestosi colpisce soprattutto gli operai addetti alla lavorazione dell'amianto, ed è riconosciuta come malattia professionale dalle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'amianto può causare:

1) la produzione di una malattia respiratoria polmonare a decorso progressivo, fortemente invalidante, causa di insufficienza respiratoria cronica (fibrosi polmonare) denominata asbestosi, conseguente all accumulo di fibre nel polmone. Il fumo di sigaretta agisce sfavorevolmente sul decorso della malattia, aggravandola. Sembra che in numerosi paesi industriali l'asbestosi sia praticamente scomparsa nelle popolazioni professionalmente esposte a concentrazioni pari o inferiori a 1-2 fibre/cc. ;

2) un effetto cancerogeno: a) per il polmone, specie quando l'inalazione delle fibre avvenga da parte di un soggetto fumatore (carcinoma bronchiale). Il tumore si presenta più frequentemente nei lobi inferiori; b) per le sierose (mesotelioma pleurico, cardiaco, peritoneale). Data la estrema rarità nella popolazione umana in generale, i mesoteliomi vengono ritenuti il tumore 'spia' di una esposizione ad amianto, anche se in qualche caso tale tipo di tumore può verificarsi anche in soggetti per i quali non si riesce ad invidividuare all'anamnesi l'esposizione professionale. Il mesotelioma sarebbe determinato soprattutto dagli anfiboli e sembrerebbe quindi correlato più al tipo di fibra che all'entità dell'esposizione. Esposizioni professionali anche di modesta entità e durata agli anfiboli comporterebbero un rischio apprezzabile (cosi come, del resto, le esposizioni negli ambienti di vita), perché le fibre degli anfiboli (crocidolite in particolare) rigide, fragili, rettilinee, possono più agevolmente migrare verso la pleura. Al contrario, le fibre lunghe, flessibili e curve del crisotilo non migrerebbero in quantità sufficiente a provocare la risposta neoplastica; c) in sede laringea ancora non dimostrato con evidenza epidemiologica; L'asbestosi è una silicatosi evolutiva irreversibile provocata dall'inalazione di fibre d'amianto.

PROPRIETA' DEGLI AGENTI EZIOLOGICI Amianto (Cas. n. 12001-28-4) è il nome generico di una serie di silicati fibrosi naturali molto diffusi in natura, che possono essere divisi in due principali classi, gli anfiboli ed il gruppo della roccia serpentina. Si tratta di fibre sostanzialmente dotate di incombustibilità, di resistenza alle alte temperature, all'usura, all'aggressione delle sostanze chimiche, alla trazione, virtualmente indistruttibili, facilmente filabili, estremamente flessibili, dotate di potere assorbente. Di forma cristallina, possono presentarsi in fibrille isolate oppure in fasci di fibre. Si distinguono due gruppi e sei tipi di minerali: il gruppo delle serpentini (crisotile), il gruppo degli anfiboli (crocidolite, amosite, antofillite, tremolite e actinolite). Si tratta in tutti i casi di silicati di magnesio idrati disposti in catena, salvo la crocidolite che è un silicato di sodio e di ferro. La crocidolite e l'amosite contengono grosse quantità di ferro. Gli anfiboli si presentano in fibre dritte di diametro variabile ma molto spesso finissime (circa 0,1 micrometro). La crisotile si presenta in foglie arrotolate su se stesse, producendo fibrille cave in forma di tubi di circa 0,03 micrometri di diametro. L'amianto ha delle proprietà che ne fanno una materia assolutamente eccezionale: insolubilità relativa, grande resistenza alla trazione e resistenza al calore e agli acidi (anfiboli solamente).

UTILIZZAZIONI E PROFESSIONI ESPOSTE Nel nostro paese l'utilizzazione del crisotilo ha rappresentato il 75% della utilizzazione totale di amianto ed il 75% di tutto l'amianto usato è stato impiegato nel settore edilizio e delle costruzioni (fibrocemento). Fibre di amianto sono state utilizzate nella produzione di una vasta gamma di prodotti tra i quali, soprattutto, i prodotti per l'edilizia in amianto-cemento. I dati relativi al consumo di amianto in Italia nel 1988 indicavano che il 72% dell'amianto utilizzato veniva impiegato proprio per i prodotti in amianto-cemento, tra i quali in prevalenza le lastre per coperture, i tubi, le condotte e le canalizzazioni. In particolare, nel fibrocemento, si determinava una miscela di giusta plasticità e consistenza ad umido cosi da consentire la formazione di lastre ondulate e tubi. II contenuto di crisotilo era generalmente dal 12% al 16% con piccole percentuali di anfiboli (crocidolite) per favorire filtrazione, dispersione e rinforzo. L'utilizzazione di fibre di amianto per materiali di attrito impegnava all'epoca (1988), nel nostro Paese, solo il 10% dell'amianto consumato, mentre per il 3% le fibre minerali naturali venivano utilizzate per carte e cartoni, per il 3% nel confezionamento e nella produzione di materiali plastici ed ancora per il 3% usate per la fabbricazione dei tessuti. Infine, il 9% dell'amianto consumato in Italia veniva utilizzato per la produzione di altri tipi di manufatti.

MODO DI AZIONE La lunghezza delle fibre è relativamente poco importante per la respirabilità mentre è fondamentale per determinare la penetrazione e la persistenza all'interno dei polmoni. Le fibre più lunghe sembrano dotate di maggiore nocività, mentre le fibre corte (al di sotto dei 5 micron) sono efficacemente depurate e distrutte dalle cellule di difesa dell'organismo (macrofagi). Una fibra sospesa nell'aria, per essere considerata respirabile, deve soddisfare a tre requisiti: - lunghezza superiore o uguale a 5 micron; - larghezza (diametro) inferiore o uguale a 3 micron; - rapporto lunghezza/larghezza (diametro) superiore o uguale a 3 micron. Le fibre inalate di meno di 3 micrometri di diametro penetrano nelle vie respiratorie e rimangono nei polmoni. Le fibre di crisotile essendo ricurve, penetrano meno facilmente nei polmoni rispetto agli anfiboli. Una grossa quantità di fibre che penetrano nei polmoni viene eliminata con la saliva e le espettorazioni. Tra quelle che vengono trattenute nei bronchioli e negli alveoli, certe fibre corte vengono assorbite dai macrofagi e trasportate fino ai gangli linfatici, alla milza e altri tessuti. Alcune delle fibre che rimangono nei bronchioli e negli alveoli ( in particolare gli anfiboli) vengono avvolte/ricoperte da un complesso proteina/ferro e si trasformano in corpi 'asbestosici' o 'ferruginosi'. Si pensa che la crisotile scompaia a poco a poco dall'organismo ma tale ipotesi è difficile da sostenere. Dopo una esposizione di lunga durata o a forti concentrazioni, si nota una ritenzione importante di fibre d'amianto, che provoca, a lunga scadenza, una fibrosi polmonare interstiziale progressiva e diffusa, dove le diverse lesioni acinose si raggiungono a poco a poco. Si nota spesso una fibrosi pleurica più o meno pronunciata e appaiono spesso delle placche pleuriche ialine o calcificate non necessariamente legate alla presenza di amianto. Le persone esposte alle polveri atmosferiche inghiottiscono le fibre d'amianto con la saliva e le espettorazioni. L'acqua, le altre bibite o gli alimenti possono contenere piccole quantità di fibre. E' probabile che alcune delle fibre ingerite passino attraverso la parete intestinale, senza sapere dove esse migrano ulteriormente nell'organismo.Dopo un periodo di latenza, raramente inferiore a 20 anni e qualche volta superiore anche a 40 anni dopo la prima esposizione professionale, può nascere un tumore dei polmoni, un mesotelioma della pleura oppure un tumore gastrointestinale. Non si conoscono i meccanismi della cancerogenesi. Nel caso del mesotelioma, esperimenti animali lasciano pensare che le fibre finissime di circa 0,1 micron di diametro e di 8 micron o più di lunghezza siano responsabili della malattia. E' raro che casi di mesotelioma siano stati segnalati dopo una esposizione alla crisotile solamente. Ma dopo esposizione alla crocidolite, all'amosite oppure a miscele contenenti tali minerali, abbiamo notato che il mesotelioma era all'origine del 2 al 16% dei decessi. Il cancro dei polmoni avviene con tutti i tipi di fibre. Non c'è prova diretta che l'amianto ingerito nell'acqua da bere o negli alimenti provochi un cancro, ma tale ipotesi non è da scartare.

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE Valutazione delle concentrazioni nell'ambiente Si può valutare l'esposizione procedendo ad una campionatura dell'aria statica in certi punti tramite membrane filtranti, impattatori in ambiente liquido, precipitatori termici o conimetri. Ma oggi, il metodo più usato è il prelievo d'aria ai posti di lavoro tramite un filtro a membrana. Le fibre di 5 micron di lunghezza o più (rapporto lunghezza/larghezza di al meno 3:1), raccolte sulla membrana filtrante vengono contate al microscopio ottico in contrasto di fase e si calcola il numero di fibre per ml d'aria campionata. Nel caso di altri apparecchi di campionatura dell'aria, si determina il numero o la massa di particelle o di fibre per unità di volume d'aria. Si può anche procedere ad una analisi per diffrazione dei raggi X o spettrometria infrarossa, essendo il risultato espresso in grammi per volume d'aria campionato. Si può ricorrere alla microscopia elettronica per contare le fibre il cui diametro è nettamente inferiore a 0,1 micron. Tale metodo è consigliato per il controllo dell'aria ambiente quando le fibre sono quasi invisibili al microscopio ottico. I livelli di esposizione della popolazione generale sono difficili da misurare. Valutazione biologica Prove biochimiche. Una valutazione diretta della carica polmonare in amianto è possibile solo all'autopsia per digestione e/o incenerazione del tessuto polmonare seguita da un conteggio oppure da un altro metodo quantitativo. Radiografia. Tramite la Classificazione Internazionale O.I.T. delle radiografie di pneumoconiosi, si può individuare tramite la radiografia alterazioni polmonari che risultano dall'esposizione all'amianto. Tali alterazioni possono essere alla base della sorveglianza dell'esposizione dei lavoratori. Prove funzionali respiratorie. Benchè siano utili, sono meno specifiche rispetto alla radiografia. Analisi delle espettorazioni. Il conteggio dei corpi asbestosici presenti nell'espettorato può servire a valutare in modo approssimativo una esposizione relativamente recente all'amianto.

EFFETTI CLINICI Asbestosi L'asbestosi è una fibrosi polmonare interstiziale diffusa di tipo cronico la cui gravità è legata alla durata e all'intensità dell'esposizione. Nei primi stadi iniziali, la malattia non provoca sintomi soggettivi. All'esame fisico, leggeri rantoli o crepitazioni alla base dei polmoni possono costituire un segno precoce. Nei casi avanzati, il paziente soffre spesse volte di dispnea e presenta segni di insufficienza respiratoria ( cianosi, ippocratismo digitale ecc.). Alla radiografia, appaiono piccole opacità irregolari con o senza ispessimento pleurico (fenomeno variabile). Cancro dei polmoni. Il cancro dei polmoni legato all'amianto non è clinicamente diverso da un cancro senza rapporto con l'esposizione all'amianto. L'adenocarcinoma sarebbe più frequente nei lavoratori esposti all'amianto. Segni d'asbestosi sono spesso ma non sempre presenti. Mesotelioma maligno della pleura Si osservano spesso nei casi di tumore pleurico un dolore toracico e un affanno dovuti ad un versamento pleurico sanguinolento massivo. I tumori peritoneali provocano generalmente dolori addominali con edema dovuti ad una ascite pronunciata. Nei due casi, la malattia evolve rapidamente verso l'esito fatale, il quale avviene meno di un anno dopo la comparsa dei primi sintomi. Altre malattie maligne. Una esposizione prolungata all'amianto può essere all'origine di un cancro delle vie gastrointestinali ed eventualmente della laringe. Sul piano clinico, tali cancri sono simili ai cancri delle vie gastrointestinali di altra eziologia.

RELAZIONE ESPOSIZIONE/EFFETTO Asbestosi Tutto ci indica che l'esposizione a delle concentrazioni crescenti di amianto nell'atmosfera aumenta il rischio d'asbestosi, ma la mancanza di criteri ufficiali di diagnosi rende difficile la valutazione della relazione esposizione/effetto. I segni e sintomi clinici, le alterazioni radiologiche, il deterioramento della funzione polmonare e i decessi attribuiti all'asbestosi o a una malattia respiratoria cronica si sono rivelati tutti direttamente proporzionali alle esposizioni cumulative a polveri o fibre d'amianto, raramente prima di 5 anni. Le cattive condizioni di lavoro che esistevano una volta nella produzione d'amianto, nella fabbricazione di prodotti a base di amianto e in altre professioni che comportavano una esposizione alle fibre e alle polveri d'amianto sono stati all'origine di forti tassi di prevalenza tra gli operai impiegati per più di 20 anni. Cancro dei polmoni Un certo numero di ricerche/inchieste epidemiologiche hanno rivelato una relazione esposizione/effetto, probabilmente di tipo lineare. Su 40 anni di attività nell'estrazione e la triturazione della crisotile, sembra che il rischio di cancro al polmone aumenti di circa l' 1,5% ogni volta che la concentrazione atmosferica d'amianto aumenta di una fibra /ml. Nella fabbricazione di materiale isolante e di prodotti , in particolar modo tessili, a base d'amianto, il rischio sembra molto più elevato ( 10 volte o più) rispetto a quello osservato nelle operazioni di estrazione e di triturazione. L'esposizione agli anfiboli comporta forse un rischio di cancro più elevato che l'esposizione alla crisotile. Il rischio cumulato di cancro al polmone negli operai fumatori ed esposti all'amianto è superiore alla somma dei rischi separati di cancro del polmone dovuto al fumo e all'esposizione all'amianto. Mesotelioma maligno della pleura Si hanno pochi dati su questa questione e il rischio è probabilmente legato alla dose. Altre malattie maligne Secondo certi risultati epidemiologici, l'incidenza dei cancri delle vie gastrointestinali aumenterebbe in seguito a una forte esposizione all'amianto, ma il meccanismo della relazione esposizione/effetto è difficile da chiarire e altri fattori potrebbero entrare in gioco. Certi studi, ma non tutti, lasciano pensare che ci sarebbe un rapporto tra l'esposizione all'amianto e il cancro alla laringe, ma non esiste una relazione netta tra l'incidenza della malattia e l'importanza dell'esposizione.

PROGNOSI Si nota un aumento progressivo dei sintomi e segni di fibrosi polmonare persino quando l'esposizione è cessata. Si è constatato che il rischio di decesso era maggiore nei soggetti che presentavano alterazioni radiologiche dei polmoni.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE In assenza di ispessimento pleurico, è qualche volta difficile distinguere l'asbestosi da una fibrosi diffusa interstiziale di tipo essenziale e cronico. Persino in assenza di esposizione all'amianto, il numero delle alterazioni radiologiche minori del parenchima aumenta con l'età. Precedenti professionali e l'evidenziazione di alterazioni radiologiche caratteristiche sono gli unici mezzi per determinare se un cancro del polmone in un lavoratore sia dovuto ad una esposizione all'amianto. Gli anatomopatologi non sono sempre d'accordo sulla diagnosi di mesotelioma maligno della pleura poiché è difficile distinguere questo tipo di cancro dall'adenocarcinoma periferico e dai tumori pleurici metastatici.

SENSIBILITA' Si pensa che la reazione polmonare ad una esposizione all'amianto sia diversa da una persona ad un'altra, ma la cosa non è stata ancora dimostrata. Gli studi degli antigeni d'istocompatibiltà (HL-A) non hanno rivelato un differenza di sensibilità. Per quanto riguarda il rischio d'asbestosi e il fumo/tabagismo, i fatti sono contraddittori. Tuttavia, sembra che le invalidità/inabilità e la mortalità siano più importanti nei fumatori. Il rischio di mesotelioma è senza rapporto con il tabagismo.

ESAMI MEDICI Esame di assunzione L'esame di assunzione deve comprendere una anamnesi, un esame fisico, una radiografia dei polmoni e prove funzionali polmonari se si vogliono avere dati di base per la sorveglianza ed evitare che i lavoratori colpiti da malattie respiratorie siano esposti all'amianto. Esami periodici Dal punto di vista medico, l'esame periodico è identico all'esame di assunzione. Avviene ad intervalli precisi che dipendono dal livello di esposizione sul luogo di lavoro, dall'età del lavoratore così come dai risultati degli esami precedenti. Siccome l'asbestosi appare solo dopo un lungo periodo, una visita medica ogni 5 anni può giustificarsi per i 10 primi anni di attività. Successivamente, le visite si faranno più frequentemente. I vantaggi del trattamento precoce del cancro del polmone sono probabilmente insufficienti per giustificare degli intervalli inferiori ad un anno tra le radiografie sistematiche. Visto la possibilità di una comparsa tardiva delle malattie legate all'amianto, la sorveglianza deve proseguire persino quando il soggetto ha lasciato il posto dove era esposto all'amianto.

PRESA A CARICO DEI CASI Se si sospetta la presenza di una malattia legata all'amianto, bisogna intensificare le misure di sorveglianza e di lotta e informare i lavoratori dei rischi, consigliando loro di evitare da quel momento in poi qualsiasi esposizione. I lavoratori che presentano dei segni di asbestosi devono essere informati della malattia; bisogna consigliare loro di smettere di fumare e sopratutto bisogna seguirli da vicino. Per quanto riguarda una attività professionale ulteriore che comporta una esposizione all'amianto, le opinioni dipenderanno dall'età del lavoratore e dalle circostanze individuali. Il cancro dei polmoni deve essere curato come se fosse senza rapporto con l'amianto. Non esiste un trattamento efficace dell'asbestosi o del mesotelioma maligno della pleura.



















a) Restrizioni e divieti dfimpiego:

a.1.) - ORDINANZA 26 giugno 1986. Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, con il quale, in attuazione della direttiva n. 76/769/CEE del 27 luglio 1976 furono imposte restrizioni alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1984, con il quale furono disposte, in esecuzione delle direttive n. 79/663/CEE del 24 luglio 1979, n. 82/806 del 22 novembre 1982, n. 82/828 del 3 dicembre 1982 e n. 83/264 del 16 maggio 1983, restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso di altre sostanze e preparati pericolosi;

Tenuto conto che nel frattempo e' stata adottata dalle Comunita' europee la direttiva n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 con la quale, tra l'altro, sono imposte misure restrittive all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono e che per il recepimento di tale direttiva e' fissato il termine del 21 marzo 1986;

Ravvisata, pertanto, la necessita', attesa la delicatezza e l'importanza della materia disciplinata, di dare immediata attuazione, per motivi di sanità pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE concernente i predetti divieti, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge con il quale dovra' essere recepita la direttiva medesima; per quanto non considerato nella presente ordinanza, nonche' successive direttive CEE gia' diramate in materia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 32;


Ordina:

Art. 1.

1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale, della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso Paesi terzi; c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 26 giugno 1986 Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Denominazione delle fibre di amianto Restrizioni Crocidolite Cas. n. 12001-28-4 L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui sopra i prodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla loro fabbricazione: a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibli resistenti agli acidi ed alle temperature; c) convertitori di coppia.


a.2.) -  CIRCOLARE 1< luglio 1986, n. 42: Indicazioni esplicative per l'applicazione della ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Al medico regionale della Valle d'Aosta
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto
Ufficio del Ministro per l'ecologia
Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero del commercio estero
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dei lavori pubblici
All'Istituto superiore di sanità
All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciali
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
Agli assessori regionali alla sanità
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Federazione nazionale della industria chimica
All'Associazione sindacale aziende petrolchimiche a partecipazioni statali
All'Associazione italiana del cemento, fibrocemento, della calce e del gesso
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana del commercio All'Associazione commercio chimico
All'Associazione mineraria italiana
Al Comitato difesa consumatori
All'Unione nazionale consumatori
All'Uni - Ente nazionale italiano unificazione

Con d.d.l. diramato in data 26 giugno 1986 si provvede al recepimento della direttiva CEE n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva n. 76/769/CEE.
Nelle more dell'approvazione di detto provvedimento e' stata emanata l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1986 con cui e' data attuazione, per motivi di sanità pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE nella parte in cui sono imposte misure restrittive alla immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

Si ritengono necessarie alcune preliminari considerazioni, al fine di una corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale di quanto disposto nella precitata ordinanza ministeriale.

Il provvedimento, in aderenza allo spirito ed alla lettera della direttiva n. 83/478/CEE, sancisce il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono.

Tuttavia la medesima direttiva CEE prevede che gli Stati membri, nei casi in cui non sia ancora possibile, per motivi tecnologici, ricorrere a sostituti della crocidolite che presentino caratteristiche e proprieta' almeno equivalenti a quelle di tale fibra, tenuto altresi' conto dell'incidenza che un divieto generalizzato avrebbe anche sugli aspetti produttivi ed occupazionali, possono valutare l'opportunita' di concedere talune deroghe a detto divieto nel rispetto, comunque, della salvaguardia della salute pubblica.

Esaminate le opzioni poste dalla direttiva, considerate altresi' le particolari esigenze tecnologiche ai fini produttivi, l'ordinanza prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 1991 per:

a) le tubazioni di cemento-amianto ad eccezione del caso in cui tali tubazioni sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;


b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature;
c) i convertitori di coppia.

Per quanto attiene al punto a) ed in particolare al divieto di impiego delle tubazioni (cioe' il complesso dei tubi, giunti e pezzi speciali) di cemento-amianto nei sistemi di adduzione di acque potabili aggressive, e' disposto che detto impiego deve essere vietato nel caso in cui l'indice di aggressivita' dell'acqua, come di seguito definito, e' inferiore a 12.

Utilizzando la formula elaborata dall'American Water Works Associatio (AWWA), ripresa sia dall'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense sia dall'O.M.S., l'aggressivita' dell'acqua condottata in una tubazione, entro l'intervallo di temperatura 4,5-26,5< C e' data da:



L'acqua risulta tanto piu' aggressiva quanto piu' e' basso il valore dell'indice di aggressivita'. Attualmente si ritiene che un'acqua avente un I.A magg. di 12 possa considerarsi essenzialmente non aggressiva.

Le ragioni del divieto in questione risiedono nell'esigenza di assumere iniziative precauzionali a titolo preventivo atteso che, anche in assenza di specifiche evidenze scientifiche al riguardo, le tubazioni di cemento-amianto contenenti crocidolite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, secondo l'O.M.S., costituiscono fonti potenziali di contaminazione da amianto delle acque potabili. In ogni caso il regime derogatorio di cui ai punti a), b) e c) che, si ribadisce, ha carattere temporaneo, dovra' essere riesaminato prima della scadenza fissata anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati nel frattempo al fine di pervenire o ad una conferma della deroga stessa ovvero ad un divieto generale anche per i prodotti in questione.

Di fondamentale importanza e' inoltre la considerazione che il divieto di cui all'allegato della ordinanza in questione non deve considerarsi come avente carattere retroattivo, vale a dire che esso non si applica ai prodotti immessi sul mercato e messi in opera anteriormente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza.

La problematica di tali manufatti, infatti, costituira' oggetto di successive analisi e valutazioni al fine di conoscere la reale entita' e portata del problema e di programmare gli eventuali interventi del caso.


a.3.) - Decreto del Presidente della Repubblica 24/5/88 n< 215: Divieto di  usare Crocidolite con deroghe;

a.4.) - Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277:Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. S.Ord. alla G.U. N. 200 Serie Generale Parte Prima del 27.08.91 Supplemento 053 del 27.08.91 - Decreto Legislativo 15 agosto 1991, N. 277

Indice

Capo I

- Norme generali

Capo II

- Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (omissis)

Capo III

- Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro

Capo IV

- Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (omissis)

Capo V

- Norme penali

Capo VI

- Disposizioni transitorie e finali

Allegato I

: Attività lavorative più comunemente note che comportano esposizione al piombo (omissis)

Allegato II

: Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei lavoratori esposti al piombo (omissis)

Allegato III

: Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori biologici del piombo (omissis)

Allegato IV

: Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria (omissis)

Allegato V

: Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria

Allegato VI

: Criteri per la misurazione del rumore (omissis)

Allegato VII

: Criteri per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori (omissis)

Allegato VIII

: Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati


Capo I
Norme Generali

Art. 1
Attività soggette

  1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
  2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilita' delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonche' biologici.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attivita' alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
  4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 2
Attività escluse

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea

Art. 3
Definizioni

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;

c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;

d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

Art. 4
Misure di tutela

  1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:

a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;

c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;

d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalita' e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalita' e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonche' in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;

e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;

f) misure tecniche di prevenzione;

g) misure di protezione collettiva;

h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;

m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;

n) misure igieniche;

o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:

1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;

2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o gia' prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;

p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonche', qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attivita' comportante l'esposizione;

q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanità;

r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;

s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;

t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;

u) un sistema di notifica alle competenti autorita' statali, ovvero locali, delle attivita' che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unita' produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

Art. 5
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;

b) informano i lavoratori nonche' i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonche' indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresi' i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;

c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;

f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonche' l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;

g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attivita'.

  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalita' per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
  2. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
  3. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attivita' indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Art. 6
Obblighi dei lavoratori

  1. I lavoratori:

a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonche' le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilita', per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

Art. 7
Obblighi del medico competente

  1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, e' accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro.
  2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneita' specifica al lavoro.
  3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
  4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
  5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
  6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Art. 8
Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

  1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita' comportante esposizione ad un agente, in conformita' al parere del medico competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.
  2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
  3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.

Art. 9
Altre misure

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.


Capo III
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro

Art. 22
Attivita' soggette

  1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 23
Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

actinolite (n. CAS 77536-66-4);

amosite (n. CAS 12172-73-5);

antofillite (n. CAS 77536-67-5);

crisotilo (n. CAS 12001-29-5);

crocidolite (n. CAS 12001-78-4);

tremolite (n. CAS 77536-68-6).

Art. 24
Valutazione del rischio

    1. In tutte le attivita' lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preven- tive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.
    2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
    3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attivita' che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
    4. Nel caso di attivita' a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto e' sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
    5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
    6. La valutazione di cui al comma 2 puo' prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attivita' per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si puo' fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione e' possibile fare riferimento a dati ricavati da attivita' della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
    7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
    8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
    9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.

Art. 25
N o t i f i c a

    1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attivita' nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:

a) attivita' svolte e procedimenti applicati;

b) varieta' e quantitativi annui di amianto utilizzati;

c) prodotti fabbricati;

d) numero di lavoratori addetti;

e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.

    1. Il datore di lavoro che esercita attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato come materia prima e' comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori.
    2. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attivita', l'inizio delle stesse e' comunicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
    3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.

Art. 26
Informazione dei lavoratori

    1. Nelle attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attivita', nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare;

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;

d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.

L'informazione e' ripetuta con periodicita' triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione.

    1. Nelle attivita' che comportano le condizioni di esposizione in- dicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione e' ripetuta con periodicita' annuale e comprende altresi' l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessita' del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

Art. 27
Misure tecniche, organizzative, procedurali

    1. In tutte le attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro:

a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione;

b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette;

c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;

d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se cio' non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il piu' possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate;

e) mette a disposizione dei lavoratori:

1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;

2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;

f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi;

g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attivita' estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformita' alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.

    1. Nel caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresi' a che:

a) i luoghi nei quali si svolgono dette attivita' siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;

b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.

Art. 28
Misure igieniche

    1. 1. Nelle attivita' di cui all'art. 22, il datore di lavoro:

a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;

b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree.

    1. Nel caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;

b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio e' effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attivita'. Il trasporto e' effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attivita' di lavaggio e' comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;

c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi e' effettuata mediante aspirazione.

Art. 29
Controllo sanitario

    1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformita' al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.
    2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
    3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
    4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 30
Controllo dell'esposizione dei lavoratori

    1. In tutte le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato come materia prima tale controllo e' effettuato comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
    2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
    3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza e' superiore a 3:1.
    4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento e' eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
    5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e puo' comprendere uno o piu' prelievi. Esso e' effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed e' integrato da un campionamento ambientale se questo e' necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento.
    6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento di otto ore, e' comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non e' complessivamente inferiore a due ore.
    7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed e' percio' esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento puo' effettuarsi su base di gruppo.
    8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni puo' essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:

a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;

b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la meta' dei valori limite indicati all'art. 31.

    1. Nelle attivita' a carattere saltuario la frequenza delle misure e' adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza e', in ogni caso, almeno annuale.
    2. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento.

Art. 31
Superamento dei valori limite di esposizione

    1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varieta' di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

    1. A decorrere dal 1[ gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo e' di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attivita' estrattive. A decorrere dal 1[ gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra e' esteso alle attivita' estrattive.
    2. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
    3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
    4. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente.
    5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
    6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente necessario.
    7. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
    8. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al piu' presto delle misure gia' adottate.

Art. 32
Misure d'emergenza

    1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamenti i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
    2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

Art. 33
Operazioni lavorative particolari

    1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non e' possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli:

a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;

b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;

c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: 'ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE';

d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di vigilanza.

Art. 34
Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

    1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto.
    2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
    3. Il piano, in particolare, prevede:

a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;

b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

    1. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:

a) natura dei lavori e loro durata presumibile;

b) luogo ove i lavori verranno effettuati;

c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;

d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;

f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

    1. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
    2. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
    3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4.
    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.

Art. 35
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori

    1. I lavoratori incaricati di svolgere attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
    2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che e' responsabile della sua tenuta.
    3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;

e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;

f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).

    1. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
    2. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

Art. 36
Registro dei tumori

    1. Presso l'ISPESL e' istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
    2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonche' gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
    3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 37
Attivita' vietate

    1. E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
    2. A decorrere dal 1[ gennaio 1993 sono vietate le attivita' che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densita' (inferiore a 1 g/cm³ che contengono amianto.


Capo V
Norme penali

Art. 50
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

    1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;

b) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

c) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c) , f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.

Art. 51
Contravvenzioni commesse dai preposti

    1. I preposti sono puniti:

a) con l'ammenda da tremilioni a diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;

b) con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.

Art. 52
Contravvenzioni commesse dai lavoratori

    1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;

b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).

Art. 53
Contravvenzioni commesse dal medico competente

    1. Il medico competente e' punito con:

a) l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;

b) con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).

Art. 54
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti

    1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 e' punito con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni.


Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 55
Esercizio dell'attivita' di medico competente

  1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
  2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni.
  3. La domanda e' presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

Art. 56
Disposizioni transitorie

  1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.

Art. 57
Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

  1. In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 58
Altri agenti nocivi

  1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali vigenti.
  2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
  3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate:

a) in conformita' alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensita' e durata dell'esposizione e della gravita' del rischio e prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente;

b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;

c) stabilendo la conformita' delle modalita' e dei metodi di misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

  1. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 59
Abrogazioni

  1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare:

a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E' soppressa, inoltre, la voce 'piombo' nella tabella allegata al suddetto decreto;

b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: 'Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto';

c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto e' soppressa.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegato V

Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria.

(Art. 30, comma 2). Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento.

  1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioe' entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
  2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosita' tra 0,8 e 1,2 micron, con reticolo stampato.
  3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio e' rivolto verso il basso.
  4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min } 5%. Durante il periodo di campionamento la portata e' mantenuta entro } 10% della portata iniziale.
  5. Il tempo di campionamento e' misurato con una tolleranza del 2%.
  6. Il carico di fibre ottimale sui filtri e' compreso tra 100 e 400 fibre/mm².
  7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, e' reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
  8. Per il conteggio e' usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:

- illuminazione Koehler;

- un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilita' di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase e' indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;

- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;

- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;

- un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 (Piu' o Meno) 2 micrometri quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro l'oggetto.

  1. Il microscopio e' montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilita' controllato mediante un 'vetrino di prova per contrasto di fase'. Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.
  2. Il conteggio dei campioni e' effettuato secondo le seguenti regole:

- per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'articolo 30, comma 3, che non sia in contatto con una particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;

- le fibre da contare che hanno le estremita' entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremita' all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;

- le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta del filtro;

- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o piu' punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se e' conforme all'articolo 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il diametro e' misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;

- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi all'art. 2 e al primo trattino del presente punto. Se non e' possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'art. 2 e al primo trattino del presente punto;

- Se piu' di un ottavo di un'area del reticolo e' coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;

- Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo.

  1. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri 'bianchi'.
    Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x volume di aria prelevata).


Allegato VIII
Modalita' di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati

(Art. 58, comma 3, lettera c)
A. DEFINIZIONI.
I. Materiali in sospensione

  1. Definizioni fisico-chimiche:

a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.

b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici.

c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.

  1. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia:

a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivo proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della dimensione delle particelle.

b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte inspirata e' chiamata frazione inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocita' di aspirazione nasale e buccale, nonche' le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa.

c) La frazione inspirabile puo' depositarsi, a seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio.,Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo.
La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli e' chiamata frazione respirabile.
La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo della medicina del lavoro.

II. Valore limite.

a) Il valore limite e' espresso dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di lavoro.
Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore.
Essa e' espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento.
La presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori biologici.

b) Inoltre, puo' essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi piu' brevi. Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo piu' breve in questione.

c) Il valore limite per i gas e i vapori e' espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione atmosferica, nonche' in mg/m3 per una temperatura di 20[ C e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato.
Il valore limite per i materiali in sospensione e' espresso in mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro.

B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE.

  1. Elementi di base:

a) Se non si puo' escludere con certezza la presenza di uno o piu' agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.

b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio:

- gli agenti utilizzati o prodotti;

- le attivita', le attrezzature tecniche ed i procedimenti di fabbricazione;

- la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti.

c) Un valore limite e' rispettato quando dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite.
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro.

d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non e' rispettato:

- le cause del superamento devono essere individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla situazione;

- la valutazione deve essere ripetuta.

e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicita' adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad essere rispettati.
Queste misurazioni devono essere tanto piu' frequenti quanto piu' la concentrazione misurata si avvicina al valore limite.

f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizioni sul posto di lavoro suscettibili di tradursi in un cambiamento dell'esposizione dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori limite puo' essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida.

g) Se il lavoratore e' esposto simultaneamente o successivamente a vari agenti, e' necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore e' esposto.

  1. Requisiti degli addetti alle misurazioni. I responsabili delle misurazioni devono possedere le qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.
  2. Requisiti dei metodi di misurazione:

a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore.

b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, e' opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campionamento puo' essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore.
In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio e' maggiore.

c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite.

d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito all'agente in questione.

e) Il limite di rivelazione, la sensibilita' e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del valore limite.

f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione.

g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.

h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione(CEN) pubblichi requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonche' le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati.

  1. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro:

a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire; e' dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile.

Cio' presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma con la respirazione.
Poiche' non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalita' pratiche che consentano una misurazione uniforme.

b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in sospensione che puo' essere assorbita da un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale.
Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocita' di aspirazione di 1,25 m/s } 10/%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983 (L).

Nel primo di questi due casi esemplificativi:

- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la durata del prelievo;

- per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza dell'aria;

- l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha praticamente importanza se la velocita' delle correnti d'aria circostanti e' molto debole;

- se le correnti d'aria circostanti hanno una velocita' pari o superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale.

c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un aggregato cha passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per sedimentazione che separa il 50% delle particelle con diametro aerodinamico di 5µ (convenzione di Johannesburg del 1979).

d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purche' conducano, per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor piu' rigoroso.


a.5.) - Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
S.Ord. alla G.U. N. 087 Serie Generale Parte Prima del 13.04.92 Supplemento 064 del 13.04.92 - Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Indice

Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Valori Limite

Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
Art. 5 - Compiti della commissione
Art. 6 - Norme di attuazione
Art. 7 - Conferenza nazionale

Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute
Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori
Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salarialee pensionamento anticipato

Capo V - Sostegno alle imprese
Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva

Capo VI - Sanzioni
Art. 15 - Sanzioni

Capo VII - Disposizioni finanziarie
Art. 16 - Disposizioni finanziarie

Tabella

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

  1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
  2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

Art. 2
Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita' estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Art. 3
Valori limite

  1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
  2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992.
  3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente: 'a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo'.
  5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 27, e' abrogato.


Capo II
Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione

Art. 4
Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto

  1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

  1. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 5
Compiti della commissione

  1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni e integrazioni;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle universita' o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

  1. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
  2. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6
Norme di attuazione

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, puo' integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
  2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
  3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
  4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
  7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 7
Conferenza nazionale

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonche' dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.

Capo III
Tutela dell'ambiente e della salute

Art. 8
Classificazione, imballaggio, etichettatura

  1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9
Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

  1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;

b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

  1. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
  2. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Art. 10
Piani regionali e delle province autonome

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
  2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

  1. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11
Risanamento della miniera di Balangero

  1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il Comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
  2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 e' autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)'.

Art. 12
Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

  1. Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
  2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
  3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
  4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge.
  5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
  6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la friabilita' e la densita'.

Capo IV
Misure di sostegno per i lavoratori

Art. 13
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato

  1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
  2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a pro- cedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trantacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il numero massimo di pensionamenti anticipati.
  4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
  6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
  7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
  8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
  9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
  10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
  11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento 'Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati' e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento 'Interventi in aree di crisi occupazionale'.
  13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Capo V
Sostegno alle imprese

Art. 14
Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva

  1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
  2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
  3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto'.
  4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
  5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive.
  6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
  7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
  8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 mliliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)'.
  10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

Capo VI
Sanzioni

Art. 15
Sanzioni

  1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
  2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
  3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
  4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
  5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.

Capo VII
Disposizioni finanziarie

Art. 16
Disposizioni Finanziarie

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto'.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto'.
  4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)'.
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 marzo 1992

Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)


a.6.) - Decreto Ministeriale 12 febbraio 1997: Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.  G.U. N. 060 Serie Generale Parte Prima del 13.03.1997 Decreto Ministeriale 12 febbraio 1997. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali sostituitivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto;
Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995 dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera d), della medesima legge n. 57/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale e' opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).

Art. 2.

Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente i requisiti di cui all' allegato 2.

 Art. 3.

1. Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad inviare, unitamente ai dati di cui all'art. 1, una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'azienda attestante che il materiale sostitutivo (prodotto, importato o utilizzato) rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato 2 del presente decreto e la veridicita' dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1.

Art. 4

Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: 'Il materiale prodotto/importato/utilizzato e' omologato ai sensi della legge n. 257/1992, art. 6, comma 2', a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5

L'omologazione ha una durata di tre anni e puo' essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

    1. sulla base di nuove indicazioni fornite dalla commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992;
    2. sulla base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al punto precedente;
    3. a seguito di controlli effettuati dalle competenti autorita' sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.

Art. 6

Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti di revoca.

Art. 7

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite alla commissione di cui all'art.4 della legge n. 257/1992, puo' richiedere alle imprese di cui al precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalita' che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potra' promuovere accordi volontari tra piu' aziende interessate allo stesso problema.

ALLEGATO 1P
MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO - IMPRESE PRODUTTRICI.

Al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Direzione generale produzione industriale
Via Molise, 2 - ROMA

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome) . nato a .. il .
residente in via . c.a.p.
citta' prov. ( )
in qualita' di titolare legale rappresentante della ditta ..
con sede in via .. c.a.p. ..
citta' prov. ( .)
tel. n. . codice fiscale .
esercente l'attivita' di ..
codice n. . dichiara quanto segue:

a) materiale prodotto;

b) procedimenti applicati;

c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto prodotto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all' allegato 2.

Si allegano:

a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

b) il certificato dell'istituto di analisi attestante i risultati delle prove effettuate sul materiale;

c) principali impieghi del materiale;

d) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto.

Data, ..

Firma e timbro della ditta


ALLEGATO 1U
MODELLO PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO - IMPRESE UTILIZZATRICI.

Al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Direzione generale produzione industriale
Via Molise, 2 - ROMA

OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica) ..
nato a . prov. ( ) il ..
residente in via .. c.a.p. ..
citta' .. prov. ( )
in qualita' di titolare legale rappresentante (*) della ditta .
con sede in via n. ..
c.a.p. .. citta' prov. ( ..)
tel. n. .. codice fiscale
esercente l'attivita' di .. codice n. .. dichiara quanto segue:

a) materiale utilizzato (provenienza nome commerciale) e prodotti ottenuti;

b) procedimenti applicati;

c) tipo e quantitativo del materiale sostitutivo dell'amianto utilizzato (espressi in mc/anno ed in q/anno) e rispondenza dello stesso ai requisiti di cui all'allegato 2;

d) tipi e quantitativi di prodotti contenenti il materiale sostitutivo dell'amianto (espressi in mc/anno ed in q/anno) e percentuali di impiego di quest'ultimo, presenza di altri materiali sostitutivi nello stesso prodotto.

Si allegano:

a) le schede di sicurezza del materiale sostitutivo considerato;

b) i certificati del/dei laboratorio/i di analisi attestanti i risultati delle determinazioni effettuate sul materiale (in attesa della definizione di affidabili metodologie specifiche per l'accertamento dei requisiti per l'omologazione dei matetiali sostitutivi dell'amianto, si suggerisce l'uso delle tecniche indicate nell'appendice 13 al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 e nel decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

c) la dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'azienda come prevista dall'art. 3 del presente decreto.

Data, ..

Firma e timbro della ditta


(*) Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di rappresentanza legale della ditta.


ALLEGATO 2

REQUISITI RICHIESTI PER I MATERIALI SOSTITUTIVI DELL'AMIANTO AI FINI DELLA LORO OMOLOGAZIONE

I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione:

    1. devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);
    2. non devono contenere in concentrazione totale X 0,1% sostanze elencate nell'allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate 'cancerogene di categoria 1 o 2 e siano etichettate almeno come Tossica T' con la frase di rischio R45 'Puo' provocare il cancro' o con la frase di rischio R49 'Puo' provocare il cancro in seguito ad inalazione', ovvero classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2, ovvero classificate dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;
    3. i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro X 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) diametro geometrico medio X 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico medio minore di 3 micron in percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;

b) non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo linee parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2a;

c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1/982 e successive modifiche.



a.7.) - Dir. 97/56/CE del 20 ottobre 1997 (1): Direttiva dei Parlamento europeo e dei Consiglio recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2).

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere dei Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B dei trattato,

(1) considerando che si devono adottare provvedimenti per il buon funzionamento dei mercato interno; che quest'ultimo è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali;

(2) considerando che il funzionamento dei mercato interno dovrebbe altresì migliorare progressivamente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi al la risoluzione dei Consiglio dei 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori;

(3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECAICEE, relativa a un piano di azione 1990-1994 nel quadro dei programma 'L'Europa contro il cancro';

(4) considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione dei grande pubblico;

(5) considerando che la direttiva 94160/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, dei 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, presenta una lista in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze ed i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione dei grande pubblico;

(6) considerando che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;

(7) considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;

(8) considerando che le direttiva 93/101/CE e 94/69/CE della Commissione, recanti ventesimo e ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 671548/CEE, e più in particolare dell'allegato I, presentano più di 800 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene e/o tossiche per i I ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere aggiunte all'appendice ai punti 29, 30, 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE,

(9) considerando che per motivi di trasparenza e di chiarezza è opportuno, per quanto concerne i punti 29, 30 e 31 modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE e sostituire l'appendice dell'allegato I di detta direttiva con un'appendice consolidata;

(10) considerando che la presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, segnatamente la direttiva 90/394/CEE, hanno adottato la presente direttiva.

Articolo 1


Articolo 2

l. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 dicembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni a partire dal 1* marzo 1999. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. Gil-Robles

Per il Consiglio  Il Presidente F. Boden

Allegato (4)

Pubblicata nella G.U.C.E. 4 dicembre 1997, n. L 333. (2) Termine di recepimento: vedi articolo 2.
(3) Il testo dei presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 76/769/CEE.
(4) Il testo dei presente allegato è riportato in modifica alla direttiva 76/769/CEE. De Agostini Giuridica - DIRITTO COMUNITARIO.


a.8.) - Dir. 97/69/CE dei 5 dicembre 1997 (1): Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE dei Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2) (3).

La Commissione delle Comunità europee, visto i I trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio, in particolare l'articolo 28, considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e ali 'etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze; considerando che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati), considerando che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I deve essere pertanto adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati), considerando che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene, considerando che questapossibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi; considerando che in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, figura la sigla 'CES'; considerando che l'articolo & dei trattato sull'Unione europeo ha sostituito i termini 'Comunità economica europea' con i termini 'Comunità europea'; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla 'CEE' con la sigla 'CP; considerando che la direttiva 96/56/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21 e 23 della direttiva 67/548/CEE dei Consiglio e consente l'immissione sul mercato di sostanze pericolose la cui etichetta reca il 'numero CEE e la dicitura 'etichettatura CEE fino al 31 dicembre 2000; considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere dei comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici cigli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1 (4)

Articolo 2

Nel corso dei periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione voluterà gli sviluppi scientifici e adotterà misure per cancellare o modificare la nota Q.

Articolo 3

l. &li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non più tardi dei 16 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimento sono decise dogli Stati membri.

2. In derogo alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichettatura reca il 'numero CEC' e la dicitura 'etichettatura CEC'.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles. il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione
Ritt Bjerregaard
membro della Commissione

Allegato (5)

Pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1997, n. L 343. Entrato in vigore il 16 dicembre 1997.
(2) Termine di recepimento: vedi articolo 3.
(3) Testo rilevante ai fini dei SEE.
(4) Il testo dei presente articolo è riportato in modifica alla direttiva 67/548/CEE.
(5) Il testo dell'allegato è riportato in modifica alla direttiva 67/548/CEE.

a.9.) - Legge 24/04/98 n< 128: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alla CEE (Legge Com. 1995-1997).



b) – Protezione dei lavoratori


b.1.) – Decreto del Presidente della Repubblica n< 1124 del 30/06/1965: assicurazione contro lfasbestosi,

b.2.) - Decreto Interministeriale 18 aprile 1973: Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.Gazzetta Ufficiale Italiana n< 203 del 07/08/1973. IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LA SANITÀ.

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Considerato che la previsione della citata norma corrisponde altresì al principio enunciato dal paragrafo 10 g della raccomandazione C.E.E. del 23 luglio 1962;

Decretano:

È approvato il seguente elenco di malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti della disposizione legislativa richiamata in premessa.

Malattie provocate dai seguenti agenti chimici.

1) Arsenico e suoi composti.
2) Berillio (glucinio) e suoi composti.
3) Ossido di carbonio - Ossicloruro di carbonio - Acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno.
4) Cadmio e suoi composti.
5) Cromo e suoi composti.
6) Mercurio e suoi composti.
7) Manganese e suoi composti.
8) Acido nitrico - Ossidi d'azoto - Ammoniaca.
9) Nichelio e suoi composti.
10) Fosforo e suoi composti.
11) Piombo e suoi composti.
12) Anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, solfuro di carbonio.
13) Tallio e suoi composti.
14) Vanadio e suoi composti.
15) Cloro, bromo, iodio e loro composti inorganici - Fluoro e suoi composti.
16) Idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, componenti dell'etere di petrolio e della benzina.
17) Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici.
18) Alcoli, glicoli, eteri, chetoni, esteri organici e loro derivati alogenati.
19) Acidi organici, aldeidi.
20) Nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico.
21) Benzene, toluene, xilene ed altri omologhi del benzene, naftalene e omologhi (l'omologo di un idrocarburo è definito dalla formula Cn H2n-6 per gli omologhi del benzene, e dalla formula Cn H2n-12 per gli omologhi della naftalina).
22) Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici.
23) Fenoli ed omologhi (tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi e loro derivati alogenati; derivati degli ossidi aril-alchilici e dei solfuri aril-alchilici; benzochinone).
24) Amine (primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche) e idrazine aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati.
25) Nitroderivati degli idrocarburi aromatici e dei fenoli.
26) Ozono.
27) Esteri degli acidi dello zolfo.
28) Mercaptani e tioeteri.
29) Ossido di zinco.
30) Borani.
31) Composti organici del cloro, del bromo e dello iodio.
32) Idrocarburi alifatici diversi da quelli considerati al punto 16).
33) Amine alifatiche e loro derivati alogenati.
34) Nitriti ed esteri isocianici.
35) Vinilbenzene e divinilbenzene, difenile, decalina, tetralina.
36) Acidi aromatici, anidridi aromatiche e loro derivati alogenati.
37) Ossido di difenile, diossano, tetraidrofurano.
38) Tiofene.
39) Furfurolo.

Malattie professionali della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci.

1) Cancri cutanei e affezioni cutanee precancerose dovute alla fuligine, al catrame, al bitume, alla pece, all'antracene, agli olii minerali, alla paraffina grezza e ai composti prodotti e residui di dette sostanze.

2) Affezioni cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate sotto altre voci.

Malattie provocate da agenti diversi.

1) Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla.
2) Malattie provocate da sostanze ormonali.

Malattie professionali provocate dalla inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci.

1) Pneumoconiosi:

    a) silicosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare;

    b) asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o a un cancro          del polmone;

    c) pneumoconiosi dovuta alle polveri di silicati.

2) Affezioni bronco-polmonari dovute alle polveri o esalazioni di alluminio o   dei suoi composti.

3) Affezioni bronco-polmonari dovute alle polveri di metalli duri.

4) Affezioni bronco-polmonari causate dalle polveri di scorie Thomas.

5) Asma provocata nell'ambiente di lavoro da sostanze non incluse sotto altre      voci.

6) Pneumoconiosi provocate dalle polveri di carbone, carbonio, grafite,         solfato di bario, ossidi di stagno.

7) Fibrosi polmonari dovute a metalli non indicati in altre voci dell'elenco.

8) Malattie polmonari provocate dall'inalazione di polveri di cotone, lino, canapa, juta, agave sisalana e canna da zucchero.

9) Asme e bronchiti asmatiche provocate dall'inalazione di polveri di pelo di animali, di gomma arabica, di antibiotici, di legni esotici e di altri allergeni.

Malattie infettive e parassitarie di origine professionale.

1) Elmintiasi, anchilostoma duodenale, anguillula dell'intestino.

2) Malattie tropicali come: malaria, amebiasi, tripanosomiasi, dengue, febbre da pappataci, febbre maltese, febbre ricorrente, febbre gialla, peste, leishmaniosi, pian, lebbra, tifo esantematico ed altre malattie da rickettsie.

3) Malattie infettive o parassitarie, trasmesse all'uomo da animali o resti di animali.

4) Malattie infettive del personale che si occupa di profilassi, cure, assistenza a domicilio e ricerche.

Malattie professionali dovute a carenza.

1) Scorbuto.

Malattie professionali provocate da agenti fisici.

1) Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti.

2) Cateratta provocata dall'energia radiante.

3) Ipoacusia o sordità provocata da rumore.

4) Malattie provocate dal lavoro in ambiente di aria compressa.

5) Malattie osteoarticolari o angioneuritiche provocate dalle vibrazioni meccaniche.

6) a) malattie delle borse peri-articolari dovute a compressione; celluliti sottocutanee;

b) malattie da sforzo ripetuto delle guaine tendinee del tessuto peritendineo;

c) lesioni del menisco dei minatori;

d) strappi da sforzo delle apofisi spinose;

e) paralisi dei nervi dovute a compressione.

7) Nistagmo dei minatori.

8) I crampi professionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per la sanità
GASPARI

b.3.) - Legge 27 dicembre 1975 n. 780 (1): Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale.

1. (2).

2. (3).

3. Gli articoli 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (4), sono abrogati.

4. (5).

5. (6).

6. I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115 (7), si intendono, con la presente norma di
interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini
deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme morbose di cui all'art. 145, lettera b), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (4), come
modificato dall'articolo 4 della presente legge, contratta nelle miniere di carbone in Belgio.
Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni
analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano
inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella
successivamente acquisita.
Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono
assunte dallo Stato e rimborsate all'INAIL secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio
1962, n. 1115 (7).

(Giurisprudenza)

7. I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le
prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (4), per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della
tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie
professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482
(8), sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei
quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

8. Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (4), sono fissati con decorrenza 1
luglio 1975 nelle seguenti misure:
con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento L. 25.000;
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento L. 35.000;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento L. 65.000;
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento L. 100.000.
Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (4), sono fissati con decorrenza 1<
luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59% L. 25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79% L. 35.000
con grado di inabilità dall'80 all'89% L. 60.000
con grado di inabilità dal 90 al 100% L. 85.000

A decorrere dal 1< luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati
nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia
professionale.
Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo
1968, n. 235 (9), sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (4).

9. Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni
continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235 (9), per gli invalidi per
infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilità dal 50
al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti
articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di
presentazione della domanda.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e del decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482 (8), si provvede fino a quando non entrerà in vigore
la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri - da emanarsi con effetto non
posteriore al 1< gennaio 1979 - con il raddoppio delle misure del premio supplementare per
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1945 (10),
nonché con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni nella misura del 2,20 per mille per gli anni 1976, 1977 e 1978 (11).
Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di
aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge.
(12).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1976, n. 19.
(2) Sostituisce l'art. 140, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato al n. A/I.
(3) Sostituisce l'art. 144, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato al n. A/I.
(4) Riportato al n. A/I.
(5) Sostituisce l'art. 145, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato al n. A/I.
(6) Sostituisce l'art. 146, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato al n. A/I.
(7) Riportata al n. B/XI.
(8) Recante modifiche e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e
nell'agricoltura, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato al n. A/I.
(9) Riportata al n. B/XV.
(10) Riportato al n. F/I.
(11) Il D.M. 12 febbraio 1977 (Gazz. Uff. 4 marzo 1977, n. 61), ha così disposto:
«Per gli anni 1976, 1977 e 1978 ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché per i lavoratori addetti
ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, è aggiunta l'aliquota dello 0,22 per cento della retribuzione
imponibile ai fini contributivi».
(12) Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art. 153, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
riportato al n. A/I.


b.4.) - Decreto 16 ottobre 1986: Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto
CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo aggiuntivo 687-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' come introdotto dall'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 246, in materia di controlli dell'atmosfera nelle attivita' minerarie;

Ravvisata la necessita' di integrare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' minerarie, per introdurre metodi tecnicamente progrediti idonei per valutare i rischi connessi con l'esposizione all'amianto;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 637 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' aggiunto il seguente:

'Art. 637-bis. - L'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto ed impianti connessi deve essere sottoposta ad un controllo periodico almeno trimestrale, secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto.

Il controllo e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore.

Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3 : 1.

Sono stabiliti i seguenti valori limite:

a) 1,0 fibra per cm cubo, nel caso in cui l'amianto non contenga ne' crocidolite, ne' amosite;

b) 0,2 fibre per cm cubo, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da crocidolite;

c) 0,5 fibre per cm cubo, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da amosite;

d) nel caso di miscuglio di crocidolite, amosite e di altre fibre di amianto, il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori di cui alle lettere a), b), c) ed in proporzione della crocidolite, dell'amosite e delle altre varieta' di amianto contenute nel miscuglio.

I risultati dei controlli devono essere registrati secondo quanto disposto dal precedente art. 637, integrati dalle generalita' dei lavoratori addetti agli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi.

Tale registro deve essere conservato per un periodo di trenta anni a partire dalla fine dell'esposizione all'amianto dei singoli lavoratori'.

Roma, addi' 16 ottobre 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

ZANONE

Il Ministro della sanità

DONAT CATTIN


ALLEGATO


METODI PER IL PRELIEVO E L'ANALISI DEI CAMPIONI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO.


Le caratteristiche dell'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria e per la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato, sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato.

Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento.

1) I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioe' entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.

2) Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosita' tra 0,8 e 1,2 micrometri, con reticolo stampato.

3) Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio e' rivolto verso il basso.

4) Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min piu' o meno 5%. Durante il periodo di campionamento la portata e' mantenuta entro piu' o meno 10% della portata iniziale.

5) Il tempo di campionamento e' misurato con una tolleranza del 2%.

6) Il carico delle fibre ottimale sui filtri e' compreso tra 100 e 400 fibre/mm quadrato.

7) In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, e' reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.

8) Per il conteggio e' usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:

- illuminazione tipo Koehler;

- un condensatore tipo ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilita' di centraggio e messa a fuoco.

L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase e' indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;

- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;

- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;

- un reticolo oculare circolare tipo Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 microm piu' o meno 2 microm quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che controlla con un micrometro l'oggetto.

9) Il microscopio e' montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilita' controllato mediante un 'vetrino di prova per contrasto di fase'. Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.

10) Il conteggio dei campioni e' effettuato secondo le seguenti regole:

- per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata al comma quarto dell'articolo unico che non sia in contatto con una particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;

- le fibre da contare che hanno le estremita' entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremita' all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;

- le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta del filtro;

- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o piu' punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se e' conforme al comma quarto dell'articolo unico e al primo trattino del presente punto; il diametro e' misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;

- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi al comma quarto dell'articolo unico e al primo trattino del presente punto. Se non e' possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra sempre che sia conforme nel suo complesso al comma quarto dell'articolo unico e al primo trattino del presente punto;

- se piu' di un ottavo di un'area del reticolo e' coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;

- si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo o esaminare 100 aree di reticolo.

11) Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ad essere determinato con filtri 'bianchi'. Concentrazioni di fibre nell'aria = (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione del filtro) : (area del reticolo x volume di aria prelevata).


N O T E

Note alle premesse

- Il D.P.R. n. 128/1959 concerne: 'Norme di polizia delle miniere e delle cave', i cui articoli dal 634 al 637 riguardano i controlli dell'atmosfera nelle attivita' minerarie.

- La legge n. 246/1984 concerne integrazioni e modifiche al D.P.R. n. 128/1959, il cui art. 2, primo comma, aggiunge, dopo l'art. 687 del D.P.R. n. 128/1959, il seguente articolo:

'Art. 687-bis. - Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere'.


b.5.) - Decreto 21 gennaio 1987: Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che i lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi, debbono essere sottoposti a visita medica secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti dello stesso testo unico, e che tali accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno;

Visto l'art. 160 del citato testo unico che stabilisce, per i suddetti lavoratori, che gli accertamenti di cui al richiamato art. 157 debbono comprendere, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare;

Ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta, data la potenziale nocivita' delle stesse, e che esistono invece numerosi indicatori non radiologici che possono integrare gli accertamenti sopra descritti;

Visto l'art. 171 del citato testo unico n. 1124/1965, il quale attribuisce al Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato medico centrale, la facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui si tratta, anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici;

Sentito l'ispettorato medico centrale;

Decreta:


Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:

1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;

2) siderociti nell'espettorato;

3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;

4) insufficienza ventilatoria restrittiva;

5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 21 gennaio 1987

p. Il Ministro: BORRUSO


b.6.) - Decreto 20/06/1988: Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438,
ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;
Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di
una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1< gennaio 1984;
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1< gennaio 1985;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 1< marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,
che ha rinviato tale termine al 1< gennaio 1986;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n.
45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1< gennaio 1987;
Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987,
n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244
e l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1< gennaio 1988;
Visti l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1< luglio

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 maggio
1988, concernente la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977 che ha stabilito, con decorrenza 1< gennaio 1976, un
tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici
di laterizi nella misura unica del 7,50 per mille, misura confermata, con decorrenza 1< gennaio 1979,
con decreto ministeriale 1< febbraio 1979;
Ritenuto che l'assicurazione contro la silicosi per le aziende produttrici di laterizi debba essere
regolata secondo le norme di carattere generale;
Ritenuta la necessità di approvare la tabella dei tassi per la determinazione del premio
supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Decreta:


1. E' approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1< luglio 1988, la nuova
tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e
l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.


2. L'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi è regolata
secondo le norme di carattere generale.


3. Sono abrogati i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977
(3) e 1< febbraio 1979 (4).



ALLEGATO

Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio  della silicosi edasbestosi sul complesso delle mercedi erogate atutti i lavoratori

Quota di aumento  da apportarsi
al tasso stabilito in base al
decreto ministeriale  18 giugno
1988 (decreto di approvazione
della tariffa  dei premi)
concernente  le tariffe dei
premi  per l'assicurazione di
tutti i lavoratori

fino a  2,50       per cento

4,50 per mille

2,51 -  5,00           »

7,00     »

5,01 -  7,50           »

9,00     »

7,51 - 10,00          »

11,50     »

10,01 - 12,50        »

14,00     »

12,51 - 15,00        » 

16,00     »

15,01 - 17,50        »

18,50     »

17,51 - 20,00        »

20,50     »

20,01 - 22,50        »

23,00     »

22,51 - 25,00        »

25,50     »

25,01 - 27,50        »

27,50     »

27,51 - 30,00        »

30,00     »

30,01 - 32,50        »

32,00     »

32,51 - 35,00        »

34,50     »

35,01 - 37,50        »

37,00     »

37,51 - 40,00        »

39,00     »

40,01 - 42,50        »

41,50     »

42,51 - 45,00        »

43,50     »

45,01 - 47,50        »

46,00     »

47,51 - 50,00        »

48,50     »

50,01 - 52,50         »

50,50     »

52,51 - 55,00         »

53,00     »

55,01 - 57,50        »

55,00     »

57,51 - 60,00         »

57,50     »

60,01 - 62,50     »

60,00     »

62,51 - 65,00     »

62,00     »

65,01 - 67,50     »

64,50     »

67,51 - 70,00     »

66,50     »

70,01 - 72,50     »

69,00     »

72,51 - 75,00     »

71,50     »

75,01 - 77,50     »

73,50     »

77,51 - 80,00     »

76,00     »

80,01 - 82,50     »

78,00     »

82,51 - 85,00     »

80,50     »

85,01 - 87,50     »

83,00     »

87,51 - 90,00     »

85,00     »

90,01 - 92,50     »

87,50     »

92,51 - 95,00     »  

89,50     »

95,01 -100,00     »

92,00     »


MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TASSI PER LA  
DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO LA SILICOSI E  
L'ASBESTOSI.

Articolo 1
Tasso medio per la determinazione del premio supplementare

1. Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione
obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in
relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice
libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni
erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera.
2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni
specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche
nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse.
3. Ove il datore di lavoro eserciti in più luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in
una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi-asbestosi, il
rapporto di incidenza sarà determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni
specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio.
Articolo 2
Oscillazione del tasso medio

1. Il tasso per il calcolo del premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o
superiore rispettivamente a non più del dieci per cento di quello indicato nella tabella, in rapporto alla
effettiva entità intrinseca del rischio, ed a non più del venticinque per cento in relazione all'attuazione o
meno, da parte del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione
delle due citate malattie professionali.
2. Il datore di lavoro per ottenere la riduzione di cui al comma precedente deve spedire alla sede
dell'INAIL territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
una istanza motivata, fornendo i dati e la documentazione riguardanti l'entità intrinseca del rischio e le
specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.
3. In caso di accoglimento, la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa; la riduzione
connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le predette misure ed i mezzi citati.
4. Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la
riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

Articolo 3
Variazione del tasso medio

1. L'INAIL, qualora risulti una entità intrinseca del rischio superiore a quella desumibile dalla
denuncia dei lavori o la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle specifiche misure di
igiene del lavoro e di prevenzione previste dalle norme che disciplinano la materia, procede alla rettifica
del tasso secondo i criteri di cui al precedente art. 2. Il relativo provvedimento è comunicato
dall'INAIL al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura del tasso di premio
supplementare.

Articolo 4
Contenzioso amministrativo

1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai
sensi del precedente art. 2, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art.
39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo
unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei
provvedimenti stessi.
2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta
una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta.
3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL, oppure nel caso di mancata
pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente articolo, il datore di lavoro può proporre
ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del
menzionato testo unico.
4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di
lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate
eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.
5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro può proporre, nel termine e con
le modalità previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il
Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta
commissione.

Articolo 5
Pagamento del premio in caso di ricorso

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente art. 4,
deve effettuare il pagamento del premio supplementare nella misura in vigore alla data del
provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio supplementare è liquidato in base
alla misura del tasso fissata dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma
dell'art. 45 del menzionato testo unico.

Articolo 6
Norme transitorie

1. Per le attività assicurate anteriormente al 1< luglio 1988, l'INAIL, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di
pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tabella dei tassi medi per la determinazione
del premio supplementare contro il rischio di silicosi ed asbestosi da valere con effetto 1< luglio 1988,
comunica al datore di lavoro la nuova misura del tasso medio di premio supplementare per la predetta
assicurazione, calcolata sulla base della percentuale d'incidenza di cui al precedente art. 1 che ha dato
luogo alla determinazione del tasso di premio supplementare anticipato per l'anno 1988.
2. L'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 14 novembre 1978 deve essere mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare
rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dal precedente art. 2.

Articolo 7
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità, valgono, ove compatibili, le
disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.



(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1988, n. 151.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportato al n. B/XXXVI.
(4) Modifica il D.M. 14 novembre 1978, riportato al n. C/V.

b.7.) - Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. S.Ord. alla G.U. N< 200 Serie Generale Parte Prima del 27.08.91 Supplemento 053 del 27.08.91 - Decreto Legislativo 15 agosto 1991, N< 277

Indice

Capo I

- Norme generali

Capo II

- Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (omissis)

Capo III

- Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro

Capo IV

- Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (omissis)

Capo V

- Norme penali

Capo VI

- Disposizioni transitorie e finali

Allegato I

: Attività lavorative più comunemente note che comportano esposizione al piombo (omissis)

Allegato II

: Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei lavoratori esposti al piombo (omissis)

Allegato III

: Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori biologici del piombo (omissis)

Allegato IV

: Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria (omissis)

Allegato V

: Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria

Allegato VI

: Criteri per la misurazione del rumore (omissis)

Allegato VII

: Criteri per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori (omissis)

Allegato VIII

: Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati

Capo I
Norme Generali

Art. 1
Attività soggette

  1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
  2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilita' delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonche' biologici.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attivita' alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
  4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 2
Attività escluse

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea

Art. 3
Definizioni

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;

c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;

d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

Art. 4
Misure di tutela

  1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:

a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;

c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;

d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalita' e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalita' e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonche' in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;

e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;

f) misure tecniche di prevenzione;

g) misure di protezione collettiva;

h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;

m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;

n) misure igieniche;

o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:

1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;

2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o gia' prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;

p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonche', qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attivita' comportante l'esposizione;

q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanità;

r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;

s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;

t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;

u) un sistema di notifica alle competenti autorita' statali, ovvero locali, delle attivita' che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unita' produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.

Art. 5
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;

b) informano i lavoratori nonche' i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonche' indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresi' i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;

c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;

f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonche' l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;

g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attivita'.

  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalita' per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
  2. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
  3. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attivita' indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Art. 6
Obblighi dei lavoratori

  1. I lavoratori:

a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonche' le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilita', per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

Art. 7
Obblighi del medico competente

  1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, e' accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro.
  2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneita' specifica al lavoro.
  3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
  4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
  5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
  6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Art. 8
Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

  1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita' comportante esposizione ad un agente, in conformita' al parere del medico competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.
  2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
  3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.

Art. 9
Altre misure

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.

Capo III
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro

Art. 22
Attivita' soggette

  1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 23
Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

actinolite (n. CAS 77536-66-4);

amosite (n. CAS 12172-73-5);

antofillite (n. CAS 77536-67-5);

crisotilo (n. CAS 12001-29-5);

crocidolite (n. CAS 12001-78-4);

tremolite (n. CAS 77536-68-6).

Art. 24
Valutazione del rischio

    1. In tutte le attivita' lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preven- tive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.
    2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
    3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attivita' che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
    4. Nel caso di attivita' a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto e' sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
    5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
    6. La valutazione di cui al comma 2 puo' prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attivita' per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si puo' fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione e' possibile fare riferimento a dati ricavati da attivita' della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
    7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
    8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
    9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.

Art. 25
N o t i f i c a

    1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attivita' nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:

a) attivita' svolte e procedimenti applicati;

b) varieta' e quantitativi annui di amianto utilizzati;

c) prodotti fabbricati;

d) numero di lavoratori addetti;

e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.

    1. Il datore di lavoro che esercita attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato come materia prima e' comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori.
    2. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attivita', l'inizio delle stesse e' comunicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
    3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.

Art. 26
Informazione dei lavoratori

    1. Nelle attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attivita', nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare;

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;

d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.

L'informazione e' ripetuta con periodicita' triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione.

    1. Nelle attivita' che comportano le condizioni di esposizione in- dicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione e' ripetuta con periodicita' annuale e comprende altresi' l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessita' del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

Art. 27
Misure tecniche, organizzative, procedurali

    1. In tutte le attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro:

a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione;

b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette;

c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;

d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se cio' non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il piu' possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate;

e) mette a disposizione dei lavoratori:

1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;

2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;

f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi;

g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attivita' estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformita' alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.

    1. Nel caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresi' a che:

a) i luoghi nei quali si svolgono dette attivita' siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;

b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.

Art. 28
Misure igieniche

    1. 1. Nelle attivita' di cui all'art. 22, il datore di lavoro:

a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;

b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree.

    1. Nel caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;

b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio e' effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attivita'. Il trasporto e' effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attivita' di lavaggio e' comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;

c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi e' effettuata mediante aspirazione.

Art. 29
Controllo sanitario

    1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformita' al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.
    2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
    3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
    4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 30
Controllo dell'esposizione dei lavoratori

    1. In tutte le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato come materia prima tale controllo e' effettuato comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
    2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
    3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza e' superiore a 3:1.
    4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento e' eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
    5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e puo' comprendere uno o piu' prelievi. Esso e' effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed e' integrato da un campionamento ambientale se questo e' necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento.
    6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento di otto ore, e' comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non e' complessivamente inferiore a due ore.
    7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed e' percio' esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento puo' effettuarsi su base di gruppo.
    8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni puo' essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:

a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;

b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la meta' dei valori limite indicati all'art. 31.

    1. Nelle attivita' a carattere saltuario la frequenza delle misure e' adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza e', in ogni caso, almeno annuale.
    2. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento.

Art. 31
Superamento dei valori limite di esposizione

    1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varieta' di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

    1. A decorrere dal 1[ gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo e' di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attivita' estrattive. A decorrere dal 1[ gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra e' esteso alle attivita' estrattive.
    2. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
    3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
    4. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente.
    5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
    6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente necessario.
    7. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
    8. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al piu' presto delle misure gia' adottate.

Art. 32
Misure d'emergenza

    1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamenti i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
    2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

Art. 33
Operazioni lavorative particolari

    1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non e' possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli:

a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;

b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;

c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: 'ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE';

d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di vigilanza.

Art. 34
Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

    1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto.
    2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
    3. Il piano, in particolare, prevede:

a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;

b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

    1. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:

a) natura dei lavori e loro durata presumibile;

b) luogo ove i lavori verranno effettuati;

c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;

d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;

f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

    1. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
    2. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
    3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4.
    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.

Art. 35
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori

    1. I lavoratori incaricati di svolgere attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
    2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che e' responsabile della sua tenuta.
    3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;

e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;

f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).

    1. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
    2. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

Art. 36
Registro dei tumori

    1. Presso l'ISPESL e' istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
    2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonche' gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
    3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 37
Attivita' vietate

    1. E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
    2. A decorrere dal 1[ gennaio 1993 sono vietate le attivita' che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densita' (inferiore a 1 g/cm³ che contengono amianto.

Capo V
Norme penali

Art. 50
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

    1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;

b) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

c) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c) , f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.

Art. 51
Contravvenzioni commesse dai preposti

    1. I preposti sono puniti:

a) con l'ammenda da tremilioni a diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;

b) con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.

Art. 52
Contravvenzioni commesse dai lavoratori

    1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;

b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).

Art. 53
Contravvenzioni commesse dal medico competente

    1. Il medico competente e' punito con:

a) l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;

b) con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).

Art. 54
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti

    1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 e' punito con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 55
Esercizio dell'attivita' di medico competente

  1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
  2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni.
  3. La domanda e' presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

Art. 56
Disposizioni transitorie

  1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.

Art. 57
Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

  1. In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 58
Altri agenti nocivi

  1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali vigenti.
  2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
  3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate:

a) in conformita' alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensita' e durata dell'esposizione e della gravita' del rischio e prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente;

b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;

c) stabilendo la conformita' delle modalita' e dei metodi di misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

  1. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 59
Abrogazioni

  1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare:

a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E' soppressa, inoltre, la voce 'piombo' nella tabella allegata al suddetto decreto;

b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: 'Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto';

c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto e' soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato V
Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria.

(Art. 30, comma 2)
Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento.

  1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioe' entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
  2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosita' tra 0,8 e 1,2 micron, con reticolo stampato.
  3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio e' rivolto verso il basso.
  4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min } 5%. Durante il periodo di campionamento la portata e' mantenuta entro } 10% della portata iniziale.
  5. Il tempo di campionamento e' misurato con una tolleranza del 2%.
  6. Il carico di fibre ottimale sui filtri e' compreso tra 100 e 400 fibre/mm².
  7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, e' reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
  8. Per il conteggio e' usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:

- illuminazione Koehler;

- un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilita' di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase e' indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;

- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;

- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;

- un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 (Piu' o Meno) 2 micrometri quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro l'oggetto.

  1. Il microscopio e' montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilita' controllato mediante un 'vetrino di prova per contrasto di fase'. Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.
  2. Il conteggio dei campioni e' effettuato secondo le seguenti regole:

- per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'articolo 30, comma 3, che non sia in contatto con una particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;

- le fibre da contare che hanno le estremita' entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremita' all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;

- le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta del filtro;

- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o piu' punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se e' conforme all'articolo 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il diametro e' misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;

- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi all'art. 2 e al primo trattino del presente punto. Se non e' possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'art. 2 e al primo trattino del presente punto;

- Se piu' di un ottavo di un'area del reticolo e' coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;

- Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo.

  1. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri 'bianchi'.
    Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x volume di aria prelevata).

Allegato VIII
Modalita' di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei risultati

(Art. 58, comma 3, lettera c)
A. DEFINIZIONI.
I. Materiali in sospensione

  1. Definizioni fisico-chimiche:

a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.

b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici.

c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.

  1. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia:

a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivo proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della dimensione delle particelle.

b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte inspirata e' chiamata frazione inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocita' di aspirazione nasale e buccale, nonche' le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa.

c) La frazione inspirabile puo' depositarsi, a seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio.
Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo.
La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli e' chiamata frazione respirabile.
La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo della medicina del lavoro.

II. Valore limite.

a) Il valore limite e' espresso dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di lavoro.
Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore.
Essa e' espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento.
La presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori biologici.

b) Inoltre, puo' essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi piu' brevi.
Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo piu' breve in questione.

c) Il valore limite per i gas e i vapori e' espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione atmosferica, nonche' in mg/m3 per una temperatura di 20[ C e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato.
Il valore limite per i materiali in sospensione e' espresso in mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro.

B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE.

  1. Elementi di base:

a) Se non si puo' escludere con certezza la presenza di uno o piu' agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.

b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio:

- gli agenti utilizzati o prodotti;

- le attivita', le attrezzature tecniche ed i procedimenti di fabbricazione;

- la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti.

c) Un valore limite e' rispettato quando dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite.
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro.

d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non e' rispettato:

- le cause del superamento devono essere individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla situazione;

- la valutazione deve essere ripetuta.

e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicita' adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad essere rispettati.
Queste misurazioni devono essere tanto piu' frequenti quanto piu' la concentrazione misurata si avvicina al valore limite.

f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizioni sul posto di lavoro suscettibili di tradursi in un cambiamento dell'esposizione dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori limite puo' essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida.

g) Se il lavoratore e' esposto simultaneamente o successivamente a vari agenti, e' necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore e' esposto.

  1. Requisiti degli addetti alle misurazioni.
    I responsabili delle misurazioni devono possedere le qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.
  2. Requisiti dei metodi di misurazione:

a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore.

b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, e' opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campionamento puo' essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore.
In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio e' maggiore.

c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite.

d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito all'agente in questione.

e) Il limite di rivelazione, la sensibilita' e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del valore limite.

f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione.

g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.

h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione(CEN) pubblichi requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonche' le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati.

  1. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro:

a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire; e' dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile.
Cio' presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma con la respirazione.
Poiche' non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalita' pratiche che consentano una misurazione uniforme.

b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in sospensione che puo' essere assorbita da un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale.
Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocita' di aspirazione di 1,25 m/s } 10/%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983 (L).
Nel primo di questi due casi esemplificativi:

- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la durata del prelievo;

- per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza dell'aria;

- l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha praticamente importanza se la velocita' delle correnti d'aria circostanti e' molto debole;

- se le correnti d'aria circostanti hanno una velocita' pari o superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale.

c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un aggregato cha passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per sedimentazione che separa il 50% delle particelle con diametro aerodinamico di 5µ (convenzione di Johannesburg del 1979).

d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purche' conducano, per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor piu' rigoroso.




c) – Prevenzione / Riduzione inquinamento ambientale


c.1.) – Decreto Ministeriale 12/02/1971 elencante le industrie insalubri.

c.2.) - Decreto del Presidente della Repubblica n< 915 del 10/09/1982: Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. Pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n< 343 del 15/12/1982.

TITOLO I

Art. 1. Principi generali. -
Art. 2. Classificazione rifiuti. -
Art. 3. Obblighi dello smaltimento dei rifiuti. -
Art. 4. Competenze dello Stato. -
Art. 5. Comitato interministeriale. -
Art. 6. Competenze delle regioni. -
Art. 7. Competenze delle province. -
Art. 8. Competenze dei comuni. -
Art. 9. Divieto di abbandono dei rifiuti. -
Art. 10. Autorizzazione per la discarica. -
Art. 11. Accessi ed ispezioni. -
Art. 12. Ordinanze contingibili e urgenti. -

TITOLO II - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 13. Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti. - Art. 14. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili. - Art. 15. Veicoli a motore, rimorchi e simili. -

TITOLO III - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Art. 16. Autorizzazioni. -
Art. 17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni. -
Art. 18. Documenti per il trasporto. -
Art. 19. Registri di carico e scarico. -
Art. 20. Costi. -

TITOLO IV

Art. 21. Disposizioni fiscali e finanziarie. -
Art. 22. Proroghe. -
Art. 22 bis. -
Art. 23. Agevolazioni agli investimenti. -

TITOLO V - Sistema sanzionatorio.

Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.

ALLEGATO


NOTE

N.B. Il presente D.P.R. è stato abrogato dall'art.56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: 'Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio'.


Si ritiene utile riportare anche la premessa del presente D.P.R. In materia cfr. pure il D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 441, e il D.M. 21 giugno 1991, n. 324 .

Art. 2, comma 3, num. 1: il numero è stato così rettificato con avviso pubblicato nella G. U. 24 dicembre 1982, n. 353 .

Art. 3, comma ultimo: il comma è stato abrogato dall'art. 3, D.L. 9 settembre 1988, n. 397 .

Art. 5, comma 1: le funzioni di cui al presente comma sono state trasferite al Ministero dell'ambiente dall'art. 2. L. 8 luglio 1986, n. 349 . Cfr la Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Art. 21, alinea 1: l'alinea è stato così modificato dall'art. 25, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 .

Art. 21, comma 1: la parte finale del comma si omette, in quanto sostituisce gli artt. 268-272 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, articoli fra l'altro abrogati dall'art. 80, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 22: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 25, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 .

Art. 22 -bis: l'articolo è stato aggiunto dall'art. 11, L. 27 dicembre 1983, n. 730.

N.B. L'art. 1 del D.P.C.M. 6 luglio 1995 ha approvato il modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.) da utilizzarsi, a decorrere dalle dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 1996 con riferimento all'anno 1995, per la dichiarazione sostituiva degli obblighi di denuncia, dichiarazione o comunicazione periodiche connesse all'attuazione delle norme indicate nell'articolo stesso (tra cui l'art. 8 e 11 del presente decreto).



N.B. : Attenzione! il testo riportato va integrato a cura del lettore con le modifiche provvisoriamente apportate dal D.L. 6 settembre 1996, n. 462 e successive reiterazioni.


TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n.76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art.1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I

Art. 1. Principi generali. -

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2. Classificazione rifiuti. -

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in:

urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

f) agli esplosivi.

Art. 3. Obblighi dello smaltimento dei rifiuti. -

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.

Compete, altresì, ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

[Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente].

Art. 4. Competenze dello Stato. -

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunità economiche europee.

Art. 5. Comitato interministeriale. -

Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.

Art. 6. Competenze delle regioni. -

Alle regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I piani debbono prevedere:

i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;

per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone può essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62;

c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);

e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4.

I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;

f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7. Competenze delle province. -

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8. Competenze dei comuni. -

I comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienicosanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.

Art. 9. Divieto di abbandono dei rifiuti. -

È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 10. Autorizzazione per la discarica. -

La discarica non autorizzata è vietata.

I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5) dell'art. 2 e gli enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d).

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:

la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;

i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati in essa;

le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alla discarica;

le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;

la durata massima dell'esercizio della discarica;

le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

Art. 11. Accessi ed ispezioni. -

Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorità di controllo, nonché trasmettere, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.

Art. 12. Ordinanze contingibili e urgenti. -

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneoa speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanità.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO II - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 13. Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti. -

I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 14. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili.

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.

Art. 15. Veicoli a motore, rimorchi e simili. -

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a).

Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Art. 16. Autorizzazioni. -

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per:

a) la raccolta ed il trasporto;

b) lo stoccaggio provvisorio;

c) il trattamento;

d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto;

nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto d) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici stabiliti ai sensi del presente decreto;

nell'autorizzazione deve, tra l'altro, essere indicato:

l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;

le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica controllata anche dopo la sua chiusura;

la durata massima dell'esercizio della discarica;

le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.

Art. 17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni. -

Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

Art. 18. Documenti per il trasporto. -

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione;

natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.

Art. 19. Registri di carico e scarico. -

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;

per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;

per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 20. Costi. -

Ai costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si applica il disposto dell'art. 13.

TITOLO IV

Art. 21. Disposizioni fiscali e finanziarie. -

Con effetto dal primo gennaio 1984 la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita come appresso:


Art. 22. Proroghe. -

Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dall'articolo 273 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 22 bis. -

Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984.

Art. 23. Agevolazioni agli investimenti. -

Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di società consortili anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. [217] 127, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce ammodernamenti.

In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresì dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti.

Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizi e previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalità ed i criteri riportati nei precedenti commi.

TITOLO V - Sistema sanzionatorio.

Art. 24.

Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da lire 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Art. 25.

I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad 1 anno è con l'ammenda da lire 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 26.

Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 27.

I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammmenda sino a L. 5.000.000.

Chiunque, effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17.

Art. 28.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 29.

Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad 1 anno e dell'ammenda da L.2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 30.

Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32 ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa competente.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 31.

Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è prevista apposita autorizzazione, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda alla autorità competente.

La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantità annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti.

Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a L. 3.000.000.

L'autorità competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile.

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera f), anche a chiunque intenda effettuare attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 32.

Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se più restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali.

Sino allfentrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera f), i soggetti di cui all'art. 1, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti.

Ai contravventori all'obbligo di cui al comma precedente si applica la pena prevista all'art. 31, terzo comma.

Art. 33.

Per la prima applicazione le competenze di cui all'art. 4, lettere b), d), e), f), g), sono esercitate entro il 31 dicembre 1983.

Le competenze di cui all'art. 6, lettere a), b), f), sono esercitate entro 18 mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.

Le regioni stabiliscono il termine entro cui gli impianti e le attrezzature esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto.

Tale termine non potrà, comunque, superare il 31 dicembre 1986.

Art. 34.

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


ALLEGATO

1) Arsenico e suoi composti;
2) Mercurio e suoi composti;
3) Cadmio e suoi composti;
4) Tallio e suoi composti;
5) Berillio e suoi composti;
6) Composti di cromo esavalente;
7) Piombo e suoi composti;
8) Antimonio e suoi composti;
9) Fenoli e loro composti;
10) Cianuri, organici ed inorganici;
11) Isocianati;
12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
13) Solventi clorurati;
14) Solventi organici;
15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
17) Composti farmaceutici;
18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
19) Eteri;
20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
21) Amianto (polveri e fibre);
22) Selenio e suoi composti;
23) Tellurio e suoi composti;
24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
25) Metalli carbonili;
26) Composti del rame solubili;
27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
28) Policloro difenili, policlorotrifenili e loro miscele.


c.3.) – Delibera del Comitato Interministeriale sullo smaltimento dei rifiuti di categoria T/N di amianto.


c.4.) – CIRCOLARE 10 luglio 1986 n. 45: Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

In merito alla problematica in oggetto si premette:

che l'OMS ha recentemente riconosciuto l'impossibilita' di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, date le proprieta' cancerogene di questo inquinante;

che la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella sua seduta del 14 aprile 1986, ha concluso di conseguenza circa l'impossibilita' di stabilire uno standard di qualita' dell'aria per il citato inquinante;

che la regione Lombardia ha gia' provveduto ad emanare una propria circolare contenente 'Prime raccomandazioni tecniche e piano degli interventi per la individuazione e la eliminazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nei trattamenti fonoassorbenti di alcune strutture dei plessi scolastici di ogni ordine e grado' (Bollettino ufficiale della regione Lombardia, 1[ supplemento straordinario al n. 7, 12 febbraio 1986);

che si ritiene necessario fornire raccomandazioni da recepirsi su tutto il territorio nazionale;

che, per i rischi sanitari connessi all'esposizione alle fibre di amianto, si individuano prioritariamente, tra gli ambienti di vita collettiva da tutelare, le strutture edilizie scolastiche di ogni ordine e grado, gli asili-nido e le strutture edilizie ospedaliere.

Questo Ministero, in base a quanto premesso, nel raccomandare di evitare per il futuro l'impiego di materiali contenenti fibre di amianto nelle strutture edilizie sopraindicate, ritiene necessaria la definizione di una strategia di intervento atta all'individuazione delle predette strutture pubbliche e private da bonificare nonche' alla quantizzazione ed eliminazione del rischio connesso alla presenza di amianto nelle stesse.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si dovra' provvedere ad attivare gli idonei enti operanti a livello regionale, provinciale e locale per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

1) la localizzazione e la caratterizzazione delle strutture edilizie, scolastiche ed ospedaliere, nelle quali vi sia presenza di amianto, comunque impiegato;

2) la determinazione del livello di contaminazione da fibre di amianto nelle strutture di cui al punto 1);

3) la bonifica delle succitate strutture, anche se destinate a successiva demolizione o trasformazione, attraverso misure tecniche idonee all'abbattimento dei livelli di inquinamento accertati.

1) LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.

A cura delle unita' sanitarie locali, con la massima urgenza richiesta, saranno effettuati sopralluoghi conoscitivi (ove possibile tramite apposite commissioni tecniche costituite da esperti, di cui almeno un igienista industriale ed un architetto o ingegnere edile) in tutte le strutture edilizie scolastiche di ogni ordine e grado, asili nido e strutture edilizie ospedaliere, per verificare:

a) la presenza nei singoli locali di materiali contenenti amianto o sospetti tali, comunque utilizzati;

b) il numero e il tipo di locali con la relativa estensione delle pareti e dei soffitti interessati;

c) lo stato di conservazione dei locali stessi ed in particolare delle superfici di cui al punto b).

In occasione dei precitati sopralluoghi si dovranno compilare le schede-modello di cui alle appendici 2 e 3.

In ogni locale in cui ricorrano le condizioni previste dalla succitata lettera a) si dovra' disporre la raccolta di un minimo di tre campioni rappresentativi, ciascuno di almeno 10 grammi di materiale sospetto, da collocarsi in appositi contenitori a tenuta, opportunamente etichettati, con le indicazioni del luogo, della data e del nominativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo. La raccolta e l'analisi dei campioni mediante microscopia elettronica analitica, o diffrattometria a raggi X (per una prima analisi qualitativa potra' essere utilizzata la microscopia ottica), dovranno essere effettuate a cura dei presidi e servizi multizonali di prevenzione (art. 22 della legge n. 833) o di altre idonee strutture pubbliche o private convenzionate,

3). Ove non fosse possibile reperire a livello locale le apparecchiature e/o le competenze idonee, le unita' sanitarie locali potranno, tramite gli assessorati regionali competenti, richiedere che l'analisi dei campioni raccolti venga effettuata dal laboratorio di ultrastrutture del'Istituto superiore di sanità.

Nei casi in cui lo stato di conservazione dei locali ispezionati e risultati positivi all'analisi per presenza di amianto, risulti definibile pessimo o mediocre, si procedera' direttamente e subito, alle operazioni di bonifica di cui al punto 3).

Nei casi in cui, pur verificata analiticamente la presenza di amianto, si sia tuttavia constatato uno stato di conservazione definibile buono o ottimo, si procedera' alle operazioni di cui al punto 2).

Le unita' sanitarie locali dovranno inviare tempestivamente copia delle schede compilate (appendici 2 e 3), sia ai competenti assessorati regionali che, per loro tramite, a questo Ministero - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica.

2) DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI CONTAMINAZIONE.

Per valutare i livelli di contaminazione da fibre di amianto nelle strutture considerate si dovra' procedere all'aspirazione, mediante idonea apparecchiatura, della polvere presente sul pavimento e su tutte le superfici degli arredi presenti nell'ambiente da campionare, evitando la raccolta di rifiuti macroscopici (frammenti di carta, di tessuto, etc.). Tale operazione, da effettuare con la massima accuratezza, dovra' essere eseguita, nel caso delle strutture scolastiche, successivamente ad un periodo (di durata non inferiore a giorni sette) in cui si sara' evitato di effettuare operazioni di pulizia. Tale periodo dovra' essere immediatamente successivo ad una fase di normale attivita' scolastica.

I campioni prelevati e raccolti su filtri a perdere, idonei per caratteristiche di ritenzione e non utilizzati in precedenza, saranno posti in appositi contenitori di plastica a tenuta, opportunamente etichettati, con l'indicazione del luogo, della data e del nominativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo.

La raccolta, la mineralizzazione dei campioni per l'eliminazione della componente organica e la loro analisi mediante microscopia elettronica analitica, dovranno essere effettuate a cura dei presidi e servizi multizonali di prevenzione (art. 22 della legge n. 833) o di altre idonee strutture pubbliche o private convenzionate. Ove non fosse possibile reperire a livello locale le apparecchiature e/o le competenze idonee, le unita' sanitarie locali potranno, tramite gli assessorati regionali competenti, richiedere che l'analisi dei campioni raccolti venga effettuata dal laboratorio di ultrastrutture dell'Istituto superiore di sanità.

Nei casi in cui i risultati delle analisi effettuate indichino una contaminazione ambientale da amianto, si dovra' procedere a programmare gli interventi di cui al punto 3); tali interventi dovranno essere immediatamente attivati ove la concentrazione di fibre di amianto, espressa come valore ponderale, superi il limite operativo di un microgrammo/grammo di polvere inorganica raccolta .

Nell'intervallo tra la prima segnalazione dell'esistenza di un possibile rischio da amianto e la definizione del piano di interventi nelle strutture edilizie considerate, dovranno comunque essere attuate misure idonee al massimo contenimento del rischio.

Tali misure dovranno riguardare il rigoroso controllo delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici stessi, nonche' delle attivita' di pulizia, giornaliera e periodica, dei locali interni.

3) DIRETTIVE TECNICHE PER LA BONIFICA: modalita', norme di comportamento durante gli interventi, smaltimento del materiale di risulta.

Provvedimenti consigliati

Esistono diverse possibilita' per contenere od eliminare il rischio da esposizione ad amianto negli edifici.

Le soluzioni permanenti si basano essenzialmente su due approcci alternativi:

a) la rimozione dell'amianto e la sua sostituzione con altri materiali idonei;

b) il confinamento dell'amianto con opportuni materiali specificamente prodotti a tale scopo e/o mediante paratie o controsoffitti sigillati.

La rimozione presenta l'indubbio vantaggio di costituire una soluzione definitiva nel tempo, pur comportando rischi per gli operatori; essa deve essere effettuata in condizioni rigorosamente controllate, con idonee protezioni e da personale altamente specializzato. Le procedure di protezione personale ed ambientale consigliate sono riportate nelle successive raccomandazioni di cui all'appendice 1.

Inoltre, una volta rimosso l'amianto, sara' necessario mettere al suo posto altri materiali che dovranno comunque avere, oltre a caratteristiche di innocuita', proprieta' fonassorbenti e/o ignifughe come richiesto dalla destinazione d'uso degli edifici.

Le tecniche di confinamento dell'amianto variano a seconda delle condizioni specifiche. Nel caso di soffitti ad amianto spruzzato e' possibile procedere con incapsulanti e con l'installazione di controsoffitti. La previsione di installare anche la controsoffittatura sigillata sara' tuttavia decisa di volta in volta. Infatti tali strutture, se non realizzate in muratura, richiedono una manutenzione periodica e l'accessibilita' dell'intercapedine nella quale col tempo si potrebbe determinare un accumulo di fibre.

Per ovviare a questi inconvenienti, e' opportuno che l'installazione di controsoffitti sia sempre accompagnata dall'applicazione di prodotti incapsulanti.

Essi sono costituiti da copolimeri plastici disciolti in opportuni solventi che, una volta applicati a spruzzo sulla superficie, penetrano e polimerizzano formando un reticolo plastico tridimensionale che da' luogo ad uno strato compatto e coeso, inglobante il materiale ricoperto. A differenza delle comuni vernici, essi penetrano in profondita' nel materiale e, dopo la polimerizzazione, costituiscono una barriera elastica, meccanicamente resistente e inalterabile per lungo tempo che impedisce il rilascio delle fibre.

Come risulta da quanto sopra, l'individuazione delle soluzioni piu' idonee per ogni singola situazione dipende da diverse variabili, inclusi i costi, la fattibilita' e i rischi di inquinamento connessi agli interventi stessi. Sara' pertanto opportuno prevedere sempre nei capitolati di appalto la descrizione dettagliata delle modalita' di intervento e dei risultati da raggiungere.

Resta inteso che i locali dovranno essere riconsegnati, a conclusione dei lavori di bonifica, con certificazioni finali a cura delle competenti unita' sanitarie locali, attestanti che la concentrazione di fibre aerodisperse negli stessi non supera il doppio di quella del fondo. Tutte le determinazioni dovranno essere effettuate mediante microscopia elettronica analitica.

Ogni successivo, rilevante, intervento su strutture gia' sottoposte a procedimenti di bonifica, comporta nuovamente l'attivazione delle procedure sinora descritte. Di tutte le strutture bonificate occorrera' tenere apposita registrazione, a cura degli uffici competenti, i quali dovranno opportunamente segnalare l'avvenuta bonifica qualora per vari motivi, anche manutentivi, si rendesse necessario operare sulle strutture stesse.

Al fine di apportare un contributo conoscitivo alle scelte che dovranno essere operate nelle singole realta' si riportano di seguito ed in modo schematico i maggiori vantaggi ed inconvenienti derivanti dalle due principali tecniche di bonifica:

a) RIMOZIONE DELL'AMIANTO E SOSTITUZIONE CON MATERIALI IDONEI.

Vantaggi:

  • Soluzione definitiva nel tempo.
  • Soluzione particolarmente indicata per strutture sottoposte a vibrazioni e/o urti.
  • Accessibilita' in condizioni di sicurezza per manutenzioni e modifiche.

Inconvenienti:

  • Elevato inquinamento dell'ambiente di lavoro e conseguente necessita' di personale altamente specializzato e di tecnologie adeguate.
  • Problemi connessi con la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei materiali asportati.

b) CONFINAMENTO DELL'AMIANTO MEDIANTE INCAPSULAMENTO.

Vantaggi:

  • Rapidita' di esecuzione della bonifica.
  • Applicabilita' a strutture ove la rimozione sia tecnicamente difficile.
  • Relativamente basso inquinamento dell'ambiente di lavoro.

Inconvenienti:

  • Soluzione non definitiva.
  • Difficolta' di trattamento di superfici gia' verniciate.
  • Limitazioni per successivi interventi sulle strutture.
  • Sviluppo di gas e fumi a seguito di eventuale combustione accidentale delle strutture trattate.
  • Aumento di peso dell'intonaco, specie in fase di applicazione, con possibili alterazioni della tenuta.
  • Possibile utilizzo di prodotti incapsulanti non idonei.
  • Necessita' di controlli periodici.

Per le modalita' di raccolta e smaltimento dei materiali di risulta degli interventi di bonifica si dovra' fare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente

Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, ed in particolare dal punto 4.2.3.2. della delibera stessa. Nelle operazioni di carico, trasporto e scarico dei predetti materiali sara' necessario adottare tutti gli accorgimenti idonei a prevenire la dispersione di polveri.

Degli interventi di bonifica comunque effettuati, con riferimento alle schede gia' inviate in copia, dovra' essere data comunicazione al competente assessorato regionale nonche' a questo Ministero - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica.

Si invitano le SS.LL. a voler portare a conoscenza di tutte le strutture competenti, garanti a livello regionale, provinciale e locale, la presente circolare ed a voler adoperarsi per l'esecuzione dei necessari interventi.

Il Ministro: DEGAN


APPENDICE 1

RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA

I lavori di rimozione dell'amianto dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente le seguenti raccomandazioni:

 

1. Area di decontaminazione.

2. Protezione dei lavoratori.

3. Preparazione dell'area di lavoro.

4. Rimozione amianto.

5. Decontaminazione area di lavoro.

6. Protezione delle aree esterne al lavoro.

1.0. AREA DI DECONTAMINAZIONE.

Dovra' essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte, ed illustrato nel disegno allegato.

1.1. Locale di equipaggiamento:

Questa zona avra' due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

1.2. Locale doccia:

La doccia sara' accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.

Questo locale dovra' contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sara' dotato di servizi igienici. Dovra' essere assicurata la disponibilita' continua di sapone in questo locale.

1.3. Chiusa d'aria:

La chiusa d'aria dovra' essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consistera' in uno spazio largo circa 1,5 m con due accessi. Uno degli accessi dovra' rimanere sempre chiuso; per ottenere cio' e' opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

1.4. Locale incontaminato (spogliatoio):

Questa zona avra' un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovra' essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno.

Quest'area servira' anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

2.0. PROTEZIONE DEI LAVORATORI.

2.1. Prima del'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.

2.2. Dovra' essere scelto l'equipaggiamento respiratorio adatto.

Le maschere a filtri di alta efficienza del tipo che include la protezione degli occhi sono sufficienti qualora l'amianto venga rimosso completamente a 'umido', cioe' impregnato con una soluzione a base di acqua piu' additivi come piu' avanti specificato. Qualora la rimozione a 'umido' dell'amianto non sia realizzabile o garantita, puo' essere necessario l'uso di respiratori del tipo a riserva d'aria.

2.3. Gli operai devono essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo; deve essere inoltre prevista la protezione degli occhi e l'uso di elmetti rigidi. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

E' necessario che gli indumenti protettivi siano:

di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinati e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata).

2.4. Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

2.5. Procedure di accesso all'area di lavoro.

Accesso alla zona:

2.5.1. Ciascun operaio dovra' togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri nuovi ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.

Uscita dalla zona di lavoro:

2.5.2. Decontaminazione dell'operaio. Ciascun operaio dovra' ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione piu' evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti, a seconda del tipo di respiratore utilizzato:

2.5.2.1. Respiratori a filtrazione: togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore; sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone; togliere i filtri, sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso; lavare ed asciugare l'interno del respiratore.

2.5.2.2. Respiratore a rifornimento d'aria: togliere quanti piu' indumenti possibile senza togliere il respiratore; trattenere il fiato e togliere il respiratore e gli altri indumenti; sempre trattenendo il fiato andare sotto la doccia, lavarsi la faccia prima di riprendere fiato; lavarsi la testa ed il corpo a fondo.

2.5.3. Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio proseguira' verso il locale spogliatoio dove indossera' gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro.

2.5.4. I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati, oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto. Procedure di protezione:

2.5.5. Gli operai addetti alla rimozione dei contenitori degli scarti dalla zona di decontaminazione dell'equipaggiamento, devono entrare dall'esterno nel locale di lavoro indossando un respiratore e tute pulite. Nessun altro operaio seguira' questo sistema per entrare o uscire dalla zona di lavoro.

2.5.6. Gli operai non devono mangiare, bere, fumare, masticare gomma o tabacco sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.

2.5.7. Gli operai devono essere completamente protetti, con respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

3.0. PREPARAZIONE DELL'AREA DI LAVORO.

Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non e' naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

3.1. Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovra' essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati. Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.

3.2. Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamene sigillati sul posto.

3.3. Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata.

3.4. Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento smontabili e gli altri elementi situati sulla superficie di amianto, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili situati sulla superficie di amianto devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

3.5. Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituibili vanno posti in borse di plastica sigillabili per essere sotterrati nei luoghi di discarica autorizzati. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati.

3.6. Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi, e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sara' completato.

3.7. La zona di lavoro verra' isolata creando doppie barriere di fogli di polietilene a tutte le entrate e le uscite.

I fogli di polietilene avranno uno spessore adeguato e saranno fissati con nastro adesivo. La distanza tra le due barriere sara' come minimo di circa un metro e l'area di lavoro dovra' essere sempre isolata da una delle barriere di plastica, sia entrando che uscendo. I fogli di plastica all'entrata ed all'uscita dovranno essere abbastanza pesanti da richiudersi subito appena lasciati andare. Questi fogli, in posizione di riposo, dovranno avere una superficie piu' estesa delle barriere fisse, in modo da sigillare le aperture.

3.8. Il pavimento dell'area di lavoro dovra' essere ricoperto con foglio di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovra' estendersi alla parete per almeno 500 mm.

3.9. Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidita'.

3.10. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro. Bisognera' effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti.

3.11. Per consentire una ventilazione adeguata e condizioni microclimatiche compatibili con l'esecuzione del lavoro puo' essere necessario installare un impianto di ventilazione nell'area di lavoro.

Tale impianto dovra' aspirare aria pulita dall'esterno, condizionarla se richiesto, ed essere dotata di mandata di scarico all'esterno munita di filtri ad alta efficienza per polveri e fibre. L'impianto di abbattimento dovra' esse e mantenuto in perfetta efficienza ed i filtri periodicamente sostituiti. I filtri esausti dovranno essere smaltiti come il materiale di amianto. Le connessioni con l'esterno dei tubi di mandata e scarico dell'impianto dovranno essere a tenuta sigillata con il contenimento dell'aria di lavoro.

3.12. Agli ingressi ed alle uscite verranno posti cartelli di segnalazione pericolo.

4.0. RIMOZIONE AMIANTO.

A) Tecnica di imbibizione superficiale:

4.1. Il rivestimento di amianto sara' spruzzato con acqua contenente detergenti per facilitare la penetrazione. Bisogna effettuare una leggera spruzzatura di questa soluzione prima della rimozione del materiale di amianto per evitare di smuovere le fibre.

L'amianto risultera' abbastanza saturato da prevenire una imponente emissione di fibre nell'aria.

In aree dove il materiale friabile contenente amianto ha uno spessore superiore a 25 mm, e' improbabile che si abbia una penetrazione tale da saturarlo. Per questi materiali e' opportuno usare la tecnica di imbibizione totale (vedi oltre).

Quando sia inevitabile eseguire una rimozione parzialmente a secco e' necessario provvedere gli operai di respiratori di riserva d'aria.

4.2. La rimozione del materiale di amianto friabile verra' effettuata strappando il materiale dal substrato con attrezzature meccaniche appropriate.

Il materiale, una volta rimosso, verra' messo in appositi sacchi di plastica, sigillati, di spessore adeguato, etichettati, per impedire al materiale di amianto di seccarsi.

4.3. Passare i sacchi con spugna bagnata per togliere il grosso della polvere e dei residui. Spostare i sacchi dalla zona di lavoro in una zona lavaggio-attesa e qui strofinarli con acqua.

Questa zona servira' come zona di attesa/magazzinaggio.

4.4. Una volta terminato il lavoro di rimozione, tutte le superifici dalle quali e' stato tolto l'amianto devono essere spazzolate a umido con spazzola di metallo e passate con spugna per togliere tutto il materiale in vista non asportato.

4.5. Alla fine del lavoro si suggerisce di spruzzare la superficie lavorata con un prodotto incapsulante che fissi tutte le eventuali fibre di amianto rimaste.

B) Tecnica di imbibizione totale:

4.6. Tutto l'amianto viene bagnato con getto soffuso di una soluzione di acqua al 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a pressione da giardino o pompe a staffa.

4.7. Si praticano quindi fori su tutto lo spessore del rivestimento, utilizzando un tronco cilindrico a bordo tagliente con manica manovrato a mano, a distanza di 20 cm uno dall'altro.

4.8. Attraverso questi fori si inietta nel rivestimento la soluzione di detergente a leggera pressione (circa un kg/cm2) mediante uno o piu' ugelli cilindrici dello stesso diametro con bordo superiore seghettato; per pressurizzare la soluzione si puo' utilizzare un autoclave o pompa a staffa; si deve evitare il ruscellamento dell'acqua.

4.9. Dopo qualche minuto la zona interessata dal rivestimento dovrebbe essere imbibita e potra' essere completamente rimossa per piccoli settori con grossa spatola a mano.

4.10. Due persone dovranno lavorare contemporaneamente, per limitare la caduta del materiale sul pavimento e porlo entro sacchi di plastica collocati entro fusti rigidi; i sacchi pieni saranno sigillati immediatamente; potrebbe essere necessario bagnare il materiale rimosso prima della sua raccolta.

4.11. Si procede come sopra ai punti 4.3. - 4.5.

5.0. DECONTAMINAZIONE (pulizia di tutte le aree di lavoro).

5.1. Durante i lavori di rimozione e' necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto.

Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedira' una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

5.2. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro, dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica.

Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento, per ridurre il piu' possibile la dispersione di residui contenenti amianto.

5.3. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo.

5.4. Dopo aver imballato in sacchi di polietilene tutto il materiale contenente amianto rimosso o caduto, bisogna procedere nello stesso modo per i fogli di polietilene orizzontali e verticali. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli, per ridurre il piu' possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non e' stata fatta una prima pulizia.

5.5. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto.

5.6. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per le illuminazioni, gli stipiti, etc.

5.7. Dopo un'attesa di 48 ore, per permettere alla polvere di depositarsi, si deve di nuovo pulire ad umido tutte le superfici. Non sara' permesso l'ingresso, lo svolgersi di attivita' o la ventilazione nella zona di lavoro durante questo periodo di attesa.

5.8. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra' essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere.

Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido.

Le zone devono essere lasciate pulite a vista.

5.9. Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali, per cercare eventuali residui contenenti amianti, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

5.10. E' consigliabile accertare l'agibilita' della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria. Se nei campioni d'aria prelevati si misurano mediante microscopia elettronica analitica, concentrazioni di fibre aerodisperse superiori al doppio del valore di fondo misurato, saranno ripetute le operazioni di pulizia fino al raggiungimento dei valori di concentrazione richiesti.

5.11. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

6.0. PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA ZONA LAVORO.

6.1. Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.

6.2. Giornalmente dovra' essere fatta la pulizia ad umido di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio, che sia stata contaminata da polvere o da altri residui, conseguenti al lavoro fatto

c.5.) - DECRETO 2 marzo 1987: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 febbraio 1912), e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1924), decreto ministeriale 26 febbraio 1927 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1927), decreto ministeriale 3 novembre 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 dicembre 1967), decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1971), decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1977), e decreto ministeriale 19 novembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1981);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto tale elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche ritenute necessarie;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 2 marzo 1987                  Il Ministro: DONAT CATTIN

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

Parte I - Industrie di prima classe

A) - Sostanze chimiche

1) Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati: produzione.
2) Acetilene: produzione.
3) Acetone: produzione.
4) Acido acetico: produzione.
5) Acido benzoico: produzione.
6) Acido bromidrico: produzione, impiego, deposito.
7) Acido cianidrico: produzione, impiego, deposito.
8) Acido cloridrico: produzione, impiego, deposito.
9) Acido fluoridrico: produzione, impiego, deposito.
10) Acido formico: produzione, impiego, deposito.
11) Acido fosforico: produzione.
12) Acido nitrico: produzione, impiego, deposito.
13) Acido ossalico: produzione.
14) Acido picrico: produzione, impiego, deposito.
15) Acido solfidrico: produzione, impiego, deposito.
16) Acido solforico: produzione, impiego, deposito.
17) Acqua ossigenata, perossidi e persali: produzione.
18) Acqua rasia: produzione.
19) Acrilamide: produzione, impiego.
20) Allumina: produzione, impiego, deposito.
21) Alluminio: produzione, deposito, polveri.
22) Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito.
23) Amine: produzione, impiego, deposito.
24) Amino-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito.
25) Ammoniaca: produzione, impiego, deposito.
26) Anidride acetica: produzione, impiego, deposito.
27) Anidride carbonica: produzione.
28) Anidride fosforica: produzione, impiego.
29) Anidride ftalica: produzione, impiego, deposito.
30) Anidride maleica: produzione, impiego, deposito.
31) Anidride solforosa: produzione, impiego, deposito.
32) Antimonio e composti: produzione, impiego.
33) Argento: produzione.
34) Arsenico e composti: produzione, impiego.
35) Benzolo ed omologhi: produzione, impiego.
36) Berillio e composti: produzione, impiego.
37) Boro trifluoruro: produzione, impiego, deposito.
38) Bromo: produzione, impiego, deposito.
39) Bromuri alcalini: produzione.
40) Cadmio e composti: produzione, impiego.
41) Calcio ossido: produzione.
42) Calcio carburo: produzione.
43) Calciocianamide: produzione.
44) Calcio nitrato: produzione.
45) Carbonile cloruro (fosgene): produzione, impiego.
46) Carbonio solfuro: produzione, impiego, deposito.
47) Ciano derivati organici (non compresi in altre voci): produzione.
48) Cianogeno, composto del: produzione, impiego, deposito.
49) Cianuri: produzione, impiego, deposito.
50) Cicloesile acetato: produzione, impiego, deposito.
51) Clorati e perclorati di sodio e di potassio: produzione, impiego, deposito.
52) Cloriti: produzione.
53) Cloro: produzione, impiego, deposito.
54) Cloro biossido: produzione, impiego, deposito.
55) Cloropicrina: produzione, impiego, deposito.
56) Cobalto e composti: produzione, impiego.
57) Cromo e composti: produzione, impiego.
58) Dietil solfuro: produzione, impiego, deposito.
59) Dimetil solfuro: produzione, impiego, deposito.
60) Esteri acrilici e metacrilici: produzione, impiego.
61) Etere cianocarbonico: produzione, impiego, deposito.
62) Etere etilico: produzione, impiego, deposito.
63) Etilene ossido: produzione, impiego, deposito.
64) Etilsopropilsolfuro: produzione, impiego, deposito.
65) Fenolo e clorofenoli: produzione, impiego.
66) Fluoro: produzione, impiego, deposito.
67) Fosforo: produzione, impiego, deposito.
68) Fosforo derivati organici (non compresi in altre voci): produzione.
69) Furfurolo: produzione.
70) Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modifiche (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito.
71) Gesso: produzione.
72) Glicerina: produzione.
73) Glucosio: produzione.
74) Idrogeno: produzione, impiego, deposito.
75) Idrogeno fosforato: produzione, impiego, deposito.
76) Iodio: produzione.
77) Ipocloriti, conc. Cl attivo 10%: produzione.
78) Isonitrili: produzione, impiego.
79) Magnesio: produzione, impiego.
80) Manganese e composti: produzione, impiego.
81) Mercaptani: produzione, impiego, deposito.
82) Mercurio e composti: produzione, impiego.
83) Metile bromuro: produzione, impiego, deposito.
84) Metile cloruro: produzione, impiego, deposito.
85) Metile solfato: produzione, impiego, deposito.
86) Naftalina: produzione.
87) Nero fumo (nero di carbone): produzione.
88) Nichel e composti: produzione, impiego.
89) Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito.
90) Nitrocellulosa: produzione, impiego, deposito.
91) Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli: produzione, impiego, deposito.
92) Osmio e composti: produzione, impiego.
93) Piombo e composti: produzione, impiego.
94) Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile): produzione, impiego, deposito.
95) Policlorobifenili e policlorotefenili: produzione, impiego, deposito.
96) Potassio: produzione, impiego, deposito.
97) Potassio idrossido: produzione.
98) Propilene ossido: produzione, impiego, deposito.
99) Rame: produzione, metallurgia.
100) Silicio: produzione.
101) Sodio: produzione, impiego, deposito.
102) Sodio carbonato: produzione.
103) Sodio idrossido: produzione.
104) Sodio solfuro: produzione.
105) Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: produzione, impiego. 106) Solfoderivati organici (non compresi in altre voci): produzione.
107) Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse: produzione, impiego, deposito.
108) Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci): produzione, impiego, deposito.
109) Stagno: produzione.
110) Tallio e composti: produzione, impiego.
111) Tetraidrotiofene: produzione, impiego, deposito.
112) Titanio biossido: produzione.
113) Vanadio e composti: produzione, impiego.
114) Zinco e composti: produzione, impiego.
115) Zolfo: produzione, impiego, deposito.
116) Zolfo dicloruro: produzione, impiego, deposito.

B) - Prodotti e materiali

1) Abrasivi: produzione di abrasivi naturali e sintetici.
2) Accumulatori: produzione.
3) Acetati di oli di flemma: produzione.
4) Agglomerati di combustibili in genere: preparazione.
5) Aggressivi chimici: produzione e deposito.
6) Agrumi, frutta, legumi: deposito con trattamento mediante gas. 7) Alcooli: produzione.
8) Aldeidi: produzione.
9) Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono: produzione, impiego.
10) Amido e destrina: produzione.
11) Antibiotici: produzione.
12) Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255 e successive modificazioni): produzione e formulazione.
13) Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi: distillazione, preparazione e lavorazione.
14) Benzina (vedi idrocarburi).
15) Bozzoli: lavorazione, impiego.
16) Budella: lavorazione, impiego, deposito.
17) Calce: produzione.
18) Calcestruzzo: produzione centralizzata di impasti.
19) Canapa: trattamento e lavorazione.
20) Carbone animale: produzione.
21) Carbone attivo: produzione.
22) Carni e prodotti della pesca: lavorazione e conservazione.
23) Carte e cartoni: produzione e recupero.
24) Cartoni: catramatura, bitumatura con resine a solvente organico.
25) Cascami di legno: lavorazione con colle animali e resine sintetiche.
26) Catalizzatori: produzione, impiego, rigenerazione.
27) Catrame: produzione e frazionamento.
28) Cavi e fili elettrici: smaltatura.
29) Cellulosa rigenerata: produzione.
30) Celluloide: produzione e lavorazione.
31) Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa: produzione.
32) Cellulosa e paste cellulosiche: produzione.
33) Cementi: produzione.
34) Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione.
35) Coke: produzione.
36) Colle e gelatine animali e sintetiche: produzione.
37) Collodio: produzione.
38) Coloranti: produzione, impiego.
39) Compensati, truciolati, paniforti, produzione.
40) Concianti naturali e sintetici: produzione e preparazione.
41) Concimi chimici: produzione, formulazione.
42) Concimi da residui animali e vegetali: preparazione.
43) Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali: produzione.
44) Cosmetici: produzione di materie prime, di intermedi e principi attivi.
45) Detergenti: produzione.
46) Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici: produzione e formulazione.
47) Ebanite: produzione.
48) Eletrodi di grafite: produzione.
49) Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori: produzione e formulazione.
50) Esplosivi: produzione, manipolazione, deposito.
51) Estratti d'organo: produzione.
52) Farmaceutici: produzione di materie prime, di intermedi e di principi attivi.
53) Fecole: produzione.
54) Fenoplasti: produzione e lavorazione.
55) Ferro, ghisa, acciaio: produzione.
56) Ferro-silicio ed altre ferro-leghe: produzione.
57) Fiammiferi: produzione.
58) Fibre chimiche: produzione.
59) Fibre tessili: filatura e tessitura.
60) Filati (vedi tessuti).
61) Formaggi: produzione.
62) Gas compressi, liquefatti, disciolti: produzione e deposito presso produttori e grossisti.
63) Gas illuminante: produzione.
64) Gas povero (gas misto): produzione.
65) Gomma naturale: vulcanizzazione ed altri trattamenti chimici. 66) Gomma sintetica: produzione, lavorazione.
67) Grafite artificiale: produzione.
68) Grassi ed acidi grassi: grassi: estrazione e lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine d'oliva); acidi grassi: produzione e lavorazione (saponificazione e distillazione).
69) Grassi idrogenati: produzione.
70) Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione).
71) Inchiostri: produzione.
72) Intermedi per coloranti: produzione.
73) Lana: carbonizzo con acidi.
74) Leghe metalliche: produzione.
75) Legno: distillazione, trattamento per la conservazione.
76) Lino: trattamento, lavorazione.
77) Linoleum: produzione.
78) Lucidi per calzature: produzione.
79) Mangimi semplici di origine animale: preparazione intermedia e produzione.
80) Materie plastiche: produzione di monomeri e di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo).
81) Metalli (quelli non già considerati come singola voce): lavorazione dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli.
82) Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estruzione, stampaggio e tranciatura ed altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero e smaltatura.
83) Minerali e rocce: macinazione e frantumazione.
84) Minerali non metallici: lavorazione e trasformazione.
85) Minerali solforati: arrostimento.
86) Oli di flemma, acetati di: produzione.
87) Oli essenziali ed essenze: produzione, lavorazione, deposito. 88) Oli minerali: lavorazione e rigenerazione.
89) Oli sintetici: produzione, lavorazione e rigenerazione.
90) Opoterapici (vedi estratti d'organo).
91) Ossa e sostanze cornee: deposito, lavorazione, impiego.
92) Pelli fresche: deposito e trattamenti.
93) Peltro (vedi leghe metalliche).
94) Pergamena e pergamina: produzione.
95) Pigmenti metallici: produzione.
96) Pitture e vernici: produzione, miscelazione, confezionamento. 97) Piume, mezze piume e piumini: deposito e trattamenti di materiale grezzo.
98) Pneumatici: produzione e ricostruzione.
99) Resine sintetiche (vedi materie plastiche).
100) Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione e trattamento.
101) Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modificazioni: trattamento, lavorazione, deposito.
102) Sangue animale: lavorazione.
103) Sanse: estrazione con solventi.
104) Saponi (vedi grassi ed acidi grassi).
105) Sardigne.
106) Scisti (vedi asfalti).
107) Seta: preparazione.
108) Smalti e lacche (non comprese in altre voci): produzione, miscelazione, confezionamento.
109) Solventi alogenati: produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento.
110) Tabacchi: manifattura.
111) Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici): produzione e formulazione.
112) Tessuti (filati): catramatura, bitumatura, smaltatura e impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione e stampa.
113) Torba: lavorazione.
114) Vetro: produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche e vetri ottici.
115) Vinacce: lavorazione.

C) - Attività industriali

1) Allevamento di animali.
2) Allevamento di larve ed altre esche per la pesca.
3) Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione.
4) Carpenterie, carrozzerie e martellerie.
5) Centrali termoelettriche.
6) Concerie.
7) Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali).
8) Distillerie.
9) Filande.
10) Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia.
11) Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e la fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività.
12) Inceneritori.
13) Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica, non considerate nelle altre voci.
14) Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali.
15) Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura.
16) Motori a scoppio: prova dei motori.
17) Petrolio: raffinerie.
18) Salumifici con macellazione.
19) Scuderie e maneggi.
20) Smerigliatura e sabbiatura.
21) Stazioni di disinfestazione.
22) Tipografie con rotative.
23) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico.
24) Zincatura per immersione in bagno fuso.
25) Zuccherifici e raffinazione dello zucchero.

Parte II - Industrie di seconda classe

A) - Sostanze chimiche

1) Acido citrico: produzione.
2) Acido lattico: produzione.
3) Acido salicilico: produzione.
4) Acido tartarico: produzione.
5) Allume: produzione.
6) Alluminio solfato: produzione.
7) Bario idrossido: produzione.
8) Bario perossido: produzione.
9) Calcio citrato: produzione.
10) Zinco e composti: produzione con processo elettrolitico.

B) Materiali e prodotti

1) Abrasivi: fabbricazione di mole e manufatti.
2) Accumulatori: carica (con esclusione delle officine di elettrauto).
3) Aceto: produzione, deposito.
4) Alluminio: lavorazione.
5) Benzina (vedi idrocarburi).
6) Bevande fermentate: produzione.
7) Bianco di zinco: produzione.
8) Cacao e surrogati: torrefazione.
9) Caffè e surrogati: torrefazione.
10) Calzature in cuoio: produzione.
11) Candele di cera, stearina paraffina e simili: produzione.
12) Cappelli: produzione.
13) Cartoni per confezioni di valigie ed altro: lavorazione.
14) Cementi: produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte I-B).
15) Ceralacca: produzione.
16) Compensati, truciolati, paniforti: lavorazione.
17) Componenti elettronici e circuiti stampati: produzione.
18) Cosmetici: formulazione.
19) Cotone: trattamenti e lavorazioni (con esclusione della filatura e tessitura).
20) Cremore di tartaro: produzione.
21) Cuoio rigenerato: produzione.
22) Detergenti: formulazione.
23) Farmaceutici: formulazione.
24) Fecce di vino: essiccazione.
25) Formaggi: deposito.
26) Frutta e verdura: deposito.
27) Grassi e acidi grassi: grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito.
28) Idrocarburi: servizi stradali di sola distribuzione.
29) Iuta: trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura.
30) Kapok: trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura.
31) Laminati plastici: lavorazioni meccaniche a fredde.
32) Lana: preparazione e purificazione.
33) Lana meccanizzata: lavorazione.
34) Lanolina: produzione.
35) Laterizi: produzione.
36) Legno: ionifumazione.
37) Liscivia da bucato: produzione.
38) Magnesio: lingottatura in sali fusi.
39) Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non: produzione, deposito.
40) Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale: deposito.
41) Materie plastiche: lavorazione meccaniche a freddo.
42) Pegamoide: produzione.
43) Peli animali: lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini.
44) Pelli conciate: rifiniture.
45) Piume, mezze piume e piumini: lavorazione e deposito di materiale di materiale bonificato.
46) Profumi: preparazione.
47) Resine e lattici naturali non compresi in altre voci: preparazione.
48) Riso: lavorazione.
49) Semi (non compresi in altre voci): torrefazione. 50)Specchi:produzione.
51) Stracci: cernita e deposito.
52) Sughero: lavorazione.
53) Taffetà, cerate, tele cerate: produzione.

C) - Attività industriali

1) Calderai.
2) Candeggio.
3) Cantine industriali.
4) Decaffeinizzazione.
5) Falegnamerie.
6) Fonderie di seconda fusione.
7) Friggitorie.
8) Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività.
9) Lavanderie a secco.
10) Macinazione ed altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali.
11) Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci.
12) Salumifici senza macellazione.
13) Stazioni di disinfezione.
14) Stazioni di servizio per automezzi e motocicli.
15) Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci. 16) Tipografie senza rotative.
17) Vetrerie artistiche.(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1987, n. 74.(2) Abrogato e sostituito dal D.M. 5 settembre 1994, riportato al n. D/LXXXV.(3) Riportato al n. D/I.

c.6.) - D.M. 26 aprile 1989 (1): Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'articolo 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Visto l'elaborato predisposto nell'ambito dei progetti RIRI di cui alla deliberazione CIPE 20 marzo 1986 relativo alle modalit` di raccolta dei dati per l'istituzione del catasto dei rifiuti;

Visto il parere della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, trasmesso dal Dipartimento affari regionali in data 10 aprile 1989;

Considerato che la comunicazione di cui al comma 3 della legge 475 del 1988 costituisce solo uno degli strumenti dei quali le regioni possono avvalersi per l'acquisizione di dati necessari alla formazione del catasto;

Considerato che un collegamento funzionale fra le prescrizioni imposte ai produttori di rifiuti e ai titolari di impianti di smaltimento dal citato comma 3 dell'art. 3 della legge n. 475 del 1988 e le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto pur essere attivato dalle regioni a partire dal 1990;

Decreta: 

1. Le modalit` di rilevazione e il relativo manuale di codifica per l'organizzazione del catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475, sono riportati rispettivamente nell'allegato 1, che include i sub-allegati A, B, C, D, E ed F, e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. Le elaborazioni minime obbligatorie, le modalit` di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge 475 del 1989 sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente dei presi denti delle giunte regionali da emanarsi entro il 30 giugno 1989 (2). 

3. Le regioni e le province anche ricorrendo a specifici accordi organizzativi assicurano la armonizzazione del catasto dei rifiuti con quello degli scarichi idrici di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle emissioni in atmosfera di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.(Si omettono gli allegati) (3).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1989, n. 135, S.O.
(2) In attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stato emanato il D.M. 14 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1993, n. 4, S.O.).
(3) Gli allegati sono stati modificati con D.M. 14 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1993, n. 4, S.O.).

c.7.) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/7/89 sullfadeguamento delle emissioni in atmosfera.

 

c.8.) - Decreto Ministeriale 12 luglio 1990: Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione. S.Ord. alla G.U. N. 176 Serie Generale Parte Prima del 30.07.1990 Supplemento 051 del 30.07.1990 Provvedimento - Ministero della Sanità Decreto Ministeriale 12 luglio 1990.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
e con il MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ed in particolare l'art. 3, comma 2; Visto altresi' l'articolo 6 del decreto legge, 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288;
Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso in ordine all'adozione del presente decreto con le modalita' fissate dal citato art. 3, comma 2;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1989, concernente 'Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 19 giugno 1990;
Considerato che la disciplina relativa ai nuovi impianti potra' essere emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 allorche' meglio individuate le tecnologie disponibili per la limitazione delle emissioni di tali impianti;

Decreta:

Art. 1.


Finalita' 1.
Il presente decreto stabilisce:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti come definiti dal combinato disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e dal punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 in attuazione ed interpretazione del decreto stesso;
b) i valori di emissioni minimi e massimi per gli impianti esistenti;
c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;
d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni;
e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti.

Art. 2.


Linee guida per il contenimento delle emissioni
1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibile relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali specifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, e' istituita a tal fine una commissione composta da: - due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; - due rappresentanti del Ministero della sanità; - due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - due rappresentanti della Presidenza del Consiglio; - sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni.

 

Art. 3.


Valori limite di emissione
1. Le emissioni possono essere caratterizzate come segue:
a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso (es. mg/m3);
b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unita' di tempo (es. g/h);
c) per fattore di emissione: rapporto di massa di sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato (es. kg/t; g/m2); d) per altre grandezze indicate nell'allegato 2.
2. I valori limite di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (O,C, 0, 1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso e' quello derivante dal processo.
3. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantita' di effluente gassoso non diluito piu' di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluzione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:
E = Em.Pm:P
dove: Pm= portata misurata Em= concentrazione misurata P= portata di effluente gassoso non diluito piu' di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. E= concentrazione riferita alla portata P
4. Le regioni ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione possono indicare portate di effluente gassoso caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. Le regioni comunicano tali indicazioni al Ministero dell'ambiente.
5. Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno e' diverso indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:
E = (21-O:21-Om).Em
21 - Om dove: Em= concentrazione misurata E= concentrazione Om= tenore di ossigeno misurato O= tenore di ossigeno di riferimento
6. Le regioni, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla commissione di cui al precedente art. 2 punto 10, potranno verificare la convogliabilita' di specifiche emissioni diffuse, anche avvalendosi degli accertamenti gia' effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli altri organi tecnici previsti dalla normativa vigente.
7. Ove, il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere adeguate secondo le seguenti modalita': - al 31 dicembre 1991, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all'allegato 1, punto 1, tabelle A1 e A2; - al 31 dicembre 1997, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all'allegato 1, punto 2, tabella B, classi I e II punto 3, tabella C, classe I, punto 4, tabella D, classe I; - al 31 dicembre 1997 per le altre sostanze conformemente a quanto previsto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi entro il 30 ottobre 1990.
8. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali e g.p.1, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 rientrano nell'ambito delle vigenti procedure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare di quelle previste dalla citata legge n. 367 del 1934.
9. Le regioni, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, possono fissare valori di flusso di massa maggiore di quelli indicati negli allegati 1 e 2 per impianti in funzione per meno di 2200 ore annue, utilizzando criteri di proporzionalita'.
10. Quando non indicato diversamente, i valori di emissione dell'allegato 1, ferme restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi, in tali casi il valore massimo di emissione e' uguale al doppio del valore indicato.
11. I valori di emissione degli allegati 2 e 3, ferme restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi e massimi coincidenti sono espressi con un unico dato numerico.
12. I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose.
13. L'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, consentire che le imprese provvedano alla limitazione delle emissioni attraverso misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento. Il flusso di massa totale deve comunque essere non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative.
14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma successivo non si applicano i valori limite di emissione. L'autorita' competente in sede di autorizzazione, puo' stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi; puo' stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione.
15 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'impresa deve provvedere al ripristino dell'impianto nel tempo piu' breve possibile e informare immediatamente l'autorita' competente, che dispone i provvedimenti necessari.

Art. 4


Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell'allegato 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di sanità (ISS), tali metodi saranno integrati entro nove mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

c.9.) – Circolare Regionale Assessorato alla Sanità n<42 del 7/12/93 sulla rimozione delle coperture in cemento e amianto.

 

c.10.) – Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994: Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 1.

Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 2.


Censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto
1. Non esistendo siti interessati da attivita' di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Art. 3.


Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attivita' produttive e censimento imprese che svolgono attivita' di smaltimento e bonifica.
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attivita' produttive ovvero che svolgono attivita' di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformita' della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalita' di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, puo' essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attivita' produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B puo' costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attivita';
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce 'silicosi ed asbestosi'.
4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facolta' di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.

Art. 4.


Predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti
1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attivita' estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attivita' mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilita' di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualita' dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attivita' dovra' essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.


Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonche' su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.

Art. 6.


Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, e' consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

Art. 7.


Controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attivita' nelle quali e' presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attivita' svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attivita' nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art. 8.


Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
1. I piani regionali, identificando una scala di priorita', prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove e' presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove e' stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmentecompetenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.

Art. 9.

Controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto gia' previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:
1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2) le modalita' di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992;
6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.

Art. 10.

Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonche' all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalita' del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attivita' di bonifica (rimozione o altre modalita') di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilita' e i compiti della direzione delle attivita', i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilita' dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unita' di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
g) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attivita' cui saranno addetti i discenti.
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attivita' di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attivita' puo' essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilita' attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

Art. 11.

Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257
1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.
2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:
a) microscopio ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unita' operativa territoriale sara' dotata di:
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.

Art. 12.

Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono;
denominazione della societa' (per le societa' indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA;
telefono, telefax;
codice fiscale.
b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo;
uso a cui e' adibito;
tipo di prefabbricato:
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto-cemento;
non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unita' abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unita' sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalita' di tale parte del censimento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994

SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro della sanità
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 356

 


ALLEGATO A

FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO

Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992
Ditta con sede legale in via . n. comune di .. cap. tel. n. telefax n. iscrizione C.C.I.A.A. n. . unita' produttiva sita in via . n. .. comune di . c.a.p. . tel. n. . codice fiscale e/o partita IVA .. esercente l'attivita' di .. codice ISTAT .. codice INAIL . titolare o legale rappresentante nato a .. il . residente in via . n. comune di .. c.a.p. . tel. n.
Nell'anno 1993
Ha utilizzato amianto nelle proprie attivita' produttive;
Ha utilizzato fino al .. amianto nelle proprie attivita' produttive;
Ha operato nelle attivita' di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attivita' di bonifica da amianto;
Ha gia' presentato notifica di attivita': ai sensi art. 25 del D.Lgs. n. 277/1991; ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.
Luogo e data

 

 


ALLEGATO B
ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO


A) ATTIVITA' MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).
B) ALTRE ATTIVITA' (elencare le altre in ordine di numero).
10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
* 242 Produzione di cemento, calce e gesso.
* 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento.
* 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento).
* 247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stiterie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.
* 328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
* 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria dei grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffe', di succedanei del caffe' e del the.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficieria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
* 503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.
614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingorsso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2. Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attivita' connesse ai trasporti terrestri.
783 Attivita' connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attivita' connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso).

 

c.11.) – Decreto Legislativo n< 114 del 17/03/95 fissante i valori limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi.

 

c.12.) - Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994: Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 1.

Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 2.


Censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto
1. Non esistendo siti interessati da attivita' di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Art. 3.


Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attivita' produttive e censimento imprese che svolgono attivita' di smaltimento e bonifica.
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attivita' produttive ovvero che svolgono attivita' di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformita' della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalita' di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, puo' essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attivita' produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B puo' costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attivita';
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce 'silicosi ed asbestosi'.
4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facolta' di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.

Art. 4.


Predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti
1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attivita' estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attivita' mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilita' di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualita' dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attivita' dovra' essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.


Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonche' su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.

Art. 6.


Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, e' consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

Art. 7.


Controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attivita' nelle quali e' presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attivita' svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attivita' nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art. 8.


Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
1. I piani regionali, identificando una scala di priorita', prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove e' presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove e' stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmentecompetenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.

Art. 9.

Controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto gia' previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:
1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2) le modalita' di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992;
6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.

Art. 10.

Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonche' all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalita' del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attivita' di bonifica (rimozione o altre modalita') di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilita' e i compiti della direzione delle attivita', i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilita' dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unita' di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
g) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attivita' cui saranno addetti i discenti.
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attivita' di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attivita' puo' essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilita' attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

Art. 11.

Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257
1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.
2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:
a) microscopio ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unita' operativa territoriale sara' dotata di:
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.

Art. 12.

Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono;
denominazione della societa' (per le societa' indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA;
telefono, telefax;
codice fiscale.
b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo;
uso a cui e' adibito;
tipo di prefabbricato:
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto-cemento;
non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unita' abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unita' sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalita' di tale parte del censimento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994

SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro della sanità
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 356

 


ALLEGATO A

FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO

Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992
Ditta con sede legale in via . n. comune di .. cap. tel. n. telefax n. iscrizione C.C.I.A.A. n. . unita' produttiva sita in via . n. .. comune di . c.a.p. . tel. n. . codice fiscale e/o partita IVA .. esercente l'attivita' di .. codice ISTAT .. codice INAIL . titolare o legale rappresentante nato a .. il . residente in via . n. comune di .. c.a.p. . tel. n.
Nell'anno 1993
Ha utilizzato amianto nelle proprie attivita' produttive;
Ha utilizzato fino al .. amianto nelle proprie attivita' produttive;
Ha operato nelle attivita' di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attivita' di bonifica da amianto;
Ha gia' presentato notifica di attivita': ai sensi art. 25 del D.Lgs. n. 277/1991; ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.
Luogo e data

 

 


ALLEGATO B
ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO


A) ATTIVITA' MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).
B) ALTRE ATTIVITA' (elencare le altre in ordine di numero).
10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
* 242 Produzione di cemento, calce e gesso.
* 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento.
* 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento).
* 247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stiterie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.
* 328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
* 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria dei grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffe', di succedanei del caffe' e del the.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficieria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
* 503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.
614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingorsso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2. Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attivita' connesse ai trasporti terrestri.
783 Attivita' connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attivita' connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso).

 

c.13.) – Decreto Legislativo 05 febbraio 1997: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. S.ORD. ALLA G.U. N. 038 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 15 02 1997 SUPPLEMENTO 033 DEL 15/02/1997.

DECRETO RONCHI

Indice


TITOLO 1 - Gestione dei rifiuti

Capo 1 - Principi generali
Capo 2 - Competenze
Capo 3 - Piani di gestione dei rifiuti
Capo 4 - Autorizzazioni e iscrizioni
Capo 5 - Procedure semplificate

TITOLO 2 - Gestione degli imballaggi
TITOLO 3 - Gestione di particolari categorie di rifiuti
TITOLO 4 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
TITOLO 5 - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo 1 - Sanzioni
Capo 2 - Disposizioni transitorie e finali


ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F

 

TITOLO I

Gestione dei rifiuti


Capo I
Principi Generali

ART. 1

(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2

(Finalita')

1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario

4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

ART. 3

(Prevenzione della produzione di rifiuti)

1. Le autorita' competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantita', il volume e la pericolosita' dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;

d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti.

ART. 4

(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.

ART. 5

(Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il piu' possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie piu' perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.

5. Dal 1 gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.

ART. 6

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonche' il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: Le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne' policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm;

2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;

3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;

4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualita'.

ART. 7

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attivita' commerciali;

f) i rifiuti da attivita' di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D.

ART. 8

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;

d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalita' d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33;

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso.

2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo

3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria

ART. 9

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo'Ý essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 10

(Oneri dei produttori e dei detentori)

1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'articolo 16 del presente decreto.

3. La responsabilita del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi.

ART. 11

(Catasto dei rifiuti)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunita' europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d) , sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani; di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio.

4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 12

(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

ART. 13

(Ordinanze contingibili e urgenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per piu' di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente puo' adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.

ART. 14

(Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 15

(Trasporto dei rifiuti)

1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 16

(Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;

c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.

4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:

a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente;

c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.

5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

ART. 17

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) , deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c) , e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

Capo II
Competenze

ART. 18

(Competenze dello Stato)

1. Spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli stessi;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;

h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'articolo 15;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita, nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.

ART. 19

(Competenze delle regioni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;

b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita' competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;

n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

ART. 20

(Competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;

c) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle proce- dure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;

g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Pestano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i controlli sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

ART. 21

(Competenze dei comuni)

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attivita' di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita' di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attivita' di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.

 

CAPO III
Piani di gestione dei rifiuti

ART. 22

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorita' degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani.

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

ART. 23

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

ART. 24

(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

ART. 25

(Accordi e contratti di programma, incentivi)

1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attivita' collegate alla produzione agricola.

4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalita' di stipula dei medesimi.

ART. 26

(Osservatorio nazionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di Previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

 

CAPO IV
Autorizzazioni e iscrizioni

ART. 27

(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione

degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.

ART. 28

(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di

smaltimento e recupero)

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e succes- sive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneita' del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

ART. 29

(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di un anno, salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare i due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.

ART. 30

(Imprese sottoposte ad iscrizione)

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle Regioni;

f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione Regionale delle Province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare rispettivamente il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune. L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo pre- via comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il trasporto dei rifiuti;

d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

CAPO V
Procedure semplificate

ART. 31

(Determinazione delle attivita' e delle caratteriatiche dei

rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.

6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 32

(Autosmaltimento)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;

d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle proce- dure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

ART. 33

(Operazioni di recupero)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1. le quantita' massime impiegabili;

2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1. le quantita' massime impiegabili;

2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazione gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legisla- tive all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

 

TITOLO II
Gestione degli imballaggi

ART. 34

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonche' distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.

5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo e' consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.

ART. 35

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente fi- nale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);

g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della nocivita' per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonche' in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post- consumo;

h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e' stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;

m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non puo' essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;

p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari;

t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;

u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorita' pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.

ART. 36

(Criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio)

1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative; anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio 'chi inquina paga' nonche' la cooperazione degli stessi secondo il principio della 'responsabilita' condivisa', l'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;

c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della sanità.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.

ART. 37

(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attivita' di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.

3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.

4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

ART.38

(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonche' all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, possono:

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;

c) mettere in atto un sistema cauzionale.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonche' a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita';

6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.

9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ART. 39

(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.

ART. 40

(Consorzi)

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti.

4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

ART. 41

(Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.

2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40;

f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero;

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i contributi dei consorziati.

7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9- quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale.

10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

ART. 42

(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.

3. Il Programma generale e' trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.

4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, e successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.

ART. 43

(Divieti)

1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1 gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente superiore a:

a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;

b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;

c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformita' alle decisioni dell'Unione Europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

 

TITOLO III
Gestione di particolari categorie di rifiuti

ART. 44

(Beni durevoli)

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualita' di importatori ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4;

b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;

c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;

d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, e' svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.

5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.

ART. 45

(Rifiuti sanitari)

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono:

a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;

b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

ART. 46

(Veicoli a motore)

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure de- terminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonche' l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e ( da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

ART. 47

(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli

e dei grassi vegetali ed animali esausti)

1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale e' attribuita la personalita' giuridica di diritto privato.

2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed e' regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Consorzio:

a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.

6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio puo' nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:

a) dai proventi delle attivita' svolte dal Consorzio;

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

c) dalle quote consortili;

d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.

11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

ART. 48

(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d).

2. Al Consorzio partecipano:

a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;

b) i trasformatori di beni in polietilene;

c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:

a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;

b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzioni di beni di polietilene per il mercato interno.

8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

 

 

TITOLO IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

ART. 49

(Istituzione dalla tariffa)

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

TITOLO V

Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

CAPO I
Sanzioni

ART. 50

ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.

2. - Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

ART. 51

ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attivita' di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.

ART. 52

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI

REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.

3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente in- complete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorita' competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.

ART. 53

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, cosi' come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, e' punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

ART. 54

IMBALLAGGI

1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 ne' adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4.

2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

ART. 55

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali e' competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

CAPO II
Disposizioni transitorie e finali

ART. 56

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater, 1- quinquies e 14, comma 1;

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

ART. 57

(Disposizioni Transitorie)

1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.

2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite gia' conferite dalle regioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.

5. Le attivita' che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212, devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attivita' puo' essere continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.

ART. 58

(Disposizioni finali)

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'. All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'. All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9- quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto privato.

5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalita' giuridica di diritto privato.

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997.

 

ALLEGATO B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccettol'immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

 

ALLEGATO C
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)

OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R 2 Rigenerazione/recupero di solventi

R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le opeazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 e R 11

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 

ALLEGATO E
(Previsto dall' art.37, comma 1)

OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni

 

 

minimi

massimi

a)Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia:in peso almeno il

50%

65%

b)Rifiuti di imballaggi da riciclare:in peso almeno il

25%

45%

c)Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeni il

15%

15%

 

ALLEGATO F
(Previsto dall'art. 43, Comma 3)

REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITA' E LA RECUPERABILITA'
(IN PARTICOLARE LA RICICLABILITA') DEGLI IMBALLAGGI

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

 

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio

 

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

- le proprieta' fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;

- possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.

- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunita' europea. La determinazione di tale percentuale puo' variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

d)  – Decreti applicativi del Decreto Legislativo 257/92

 

d.1.) - Decreto Ministeriale 06 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. S.Ord. alla G.U. N. 220 Serie Generale Parte Prima del 20.09.94 Supplemento 129 del 20.09.94 Provvedimento - Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.


Le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3 della legge medesima sono riportate nell'allegato al presente decreto.

Allegato
NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO,
LA MANUTENZIONE E LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE STRUTTURE EDILIZIE

Indice


Premessa
1 - Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie
1a) - Classificazione dei materiali contenenti amianto
1b) - Campionamento ed analisi dei materiali
2 - Valutazione del rischio
2a) - Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
2b) - Materiali integri suscettibili di danneggiamento
2c) - Materiali danneggiati
3 - Metodi di bonifica
3a) - Rimozione dei materiali in amianto
3b) - Incapsulamento
3c) - Confinamento
3d) - Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica
4 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede
4a) - Programma di controllo
4b) - Attività di manutenzione e custodia
5 - Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica
5a) - Materiali friabili
5b) - Tubazioni e tecniche di glove-bag
6 - Criteri per la certificazione della restituibilita' di ambienti bonificati
6a) - Criteri guida generali
6b) - Criteri per la certificazione della restituibilità
7 - Coperture in cemento-amianto
7a) - Bonifica delle coperture in cemento-amianto
7b) - Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento-amianto

Allegato 1

- Determinazione quantitativa dell'amianto in campioni in massa

Allegato 2

- Determinazione quantitativa delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti indoor

Allegato 3

- Identificazione qualitativa delle fibre di amianto mediante la tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica

Allegato 4

- Criteri per una corretta scelta dei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie

Allegato 5

- Schede per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

 

Premessa
La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali puo' derivare una esposizione a fibre aerodisperse.
Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali e' stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto e' determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.
Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;

- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;

- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attivita' di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;

- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;

- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.

In allegato al documento sono riportate alcune tecniche analitiche di riferimento per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto in campioni massivi e per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse in ambienti di vita (ambienti indoor).
Tali allegati vanno intesi come indicativi ed eventuali altre tecniche in grado di fornire prestazioni equivalenti in termini di rivelabilita' ed accuratezza possono essere utilizzate a meno che nel testo del documento non sia esplicitamente prescritta l'adozione di una specifica metodica.

 

 

1 - Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto.
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

  1. materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
  2. rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
  3. una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita' (cemento-amianto), pannelli a bassa densita' (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sottoforma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

La potenziale pericolosita' dei materiali di amianto dipende dall'eventualita' che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio piu' importante da valutare in tal senso e' rappresentato dalla friabilita' dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.
In base alla friabilita', i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti negli edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilita'.
I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali.

1b) Campionamento ed analisi dei materiali.
Una volta individuati le strutture edilizie su cui intervenire, sara' opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si puo' cosi' riassumere:

  1. Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice.
  2. Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
  3. Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente.
  4. Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto.
  5. Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
  6. Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.

Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovra' procedere come segue:

  1. Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.
  2. Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.
  3. Stabilire lo stato di integrita' dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento.
  4. Valutare la friabilita' dei materiali.
  5. Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto.
  6. Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentativita' dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente.

I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario fra quelli che presentano:

  1. Friabilita' e cattivo stato di conservazione.
  2. Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento.
  3. Suscettibilita' di facile danneggiamento e conseguente possibilita' di rilascio di fibre nell'ambiente.
  4. Possibilita' di frequenti manomissioni.
  5. Frequenti interventi di manutenzione.

In ogni caso, si dovra' procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti; si dovra' procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente e adeguatamente il punto in cui si e' effettuato il campionamento, impiegando, ad esempio, una vernice spray.
Le modalita' operative del campionamento possono essere schematicamente riassunte come segue:

  1. acquisizione di documentazione fotografica a colori la piu' rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.
  2. Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non piu' riutilizzare.
  3. Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in profondita' e' consigliabile l'uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna.
  4. Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l'ausilio del carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono per solito sufficienti uno o due campioni rappresentavi di circa 5 cmq (o circa 10 gr). Per i materiali eterogenei e' consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq. circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni.
  5. Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.
  6. Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalita' e operatore.
  7. Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti.
  8. Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione.
  9. Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al Centro incaricato delle analisi.

Se dall'analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio.

Tabella 1

Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre

Tipo di materiale

Note

Friabilita'

Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti

Fino all'85% circa di amianto Spesso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acustico

Elevata

Rivestimenti isoltanti di tubazioni o caldaie

Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%

Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto

Funi, corde, tessuti

In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100%

Possibilita' di rilascio di fibre quando grandi quantita' di materiali vengono immagazzinati

Cartoni, carte e prodotti affini

Generalmente solo crisotilo al 100%

Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni ed a usura

Prodotti in amianto-cemento

Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre

Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati

Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto

Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici

Improbabile rilascio di fibre durante l'uso normale. Possibilita' di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati

 

 

2 - Valutazione del rischio
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per se' un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale e' in buone condizioni e non viene manomesso, e' estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Analogamente se il materiale e' in cattive condizioni, o se e' altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;

- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non puo' rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attivita'.
In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entita', che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.
In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:

- il tipo e le condizioni dei materiali;

- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Dovra' essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5, separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto. I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilita' che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni (tabella 2):

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento.

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;

- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;

- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);

- non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.

In questi casi non e' necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attivita' quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4.

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento.

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:

- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;

- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;

- materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non e' possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovra' essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

2c) Materiali danneggiati.

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:
danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;

- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimita' dei sistemi di ventilazione.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessita' di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente.
I provvedimenti possibili possono essere:

- restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). E' applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata). E' il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili e' applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre;

- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica puo' riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Quando si presentano situazioni di incerta classificazione e' necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM (per la metodologia vedi Allegato 2). Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, e' possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM, ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto.
Si tenga comunque presente che una valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente e' possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre (tecnica della dispersione cromatica, Allegato 3, o microscopia elettronica analitica, Allegato 2).

 

 

3 - Metodi di bonifica
I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

3a) Rimozione dei materiali di amianto.

E' il procedimento piu' diffuso perchè elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessita' di attuare specifiche cautele per le attivita' che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. E' la procedura che comporta i costi piu' elevati ed i piu' lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

3b) Incapsulamento.

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano piu' contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente e' generalmente minore rispetto alla rimozione.
E' il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente e' rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessita' di mantenere un programma di controllo e manutenzione.
Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo puo' alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato e' piu' complessa, per la difficolta' di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento puo' alterare le proprieta' antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

3c) Confinamento.

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.
E' indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non e' indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo e' contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc.
Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica.

A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni:

i) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente puo' elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;

ii) materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;

iii) prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l'idoneita' del materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante.

In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati:

- nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;

- nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondita' e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante.

Per contro l'aumento di peso puo' facilitare il distacco dell'amianto:

- nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale cosi' che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;

- nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);

- nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale e' stato incapsulato;

iv) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, pero' il costo aumenta per la necessita' di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrita' del trattamento. Il risparmio economico (cosi come la maggiore rapidita' di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi;

v) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso.

 

4 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede -
Procedure per le attivita' di custodia e di manutenzione.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, e' necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.
Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attivita' che vi si svolge dovra':

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attivita' manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attivita' di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovra' essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attivita' di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovra' essere tenuta una documentazione verificabile;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovra' essere trasmessa alla USL competente la quale puo' prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

4b) Attivita' di manutenzione e custodia.

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;

b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;

c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica.
Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto puo' non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere.
L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi 'glove bags' (vedi paragrafo 5 b).
Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. E' sconsigliabile l'uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.
Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finche' sono ancora bagnati.
Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza.
La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione.
Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attivita' di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

 

 

5 - Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica
5a) Materiali friabili.
I lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto dovranno essere eseguiti attenendosi alle raccomandazioni contenute nei punti seguenti:

  1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE.
    Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non e' naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.
    Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovra' essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati.
    Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.
    Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto.
    Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata.
    Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro.
    Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.
    Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati.
    Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sara' completato.
    Il pavimento dell'area di lavoro dovra' essere ricoperto con uno o piu' fogli di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovra' estendersi alla parete per almeno 500 mm.
    Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidita'.
    Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro.
    Bisognera' effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti.
    Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie piu' estesa delle aperture.
    Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Deve essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente.
    Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro e' necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro.
    L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile fuori dall'edificio.
    L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento; l'integrita' delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita.
    L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.
    Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97 DOP).
    Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro ne' durante le eventuali pause.
    In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attivita' di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto gia' rimossi e caduti devono essere insaccati finche' sono umidi. L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti.
    Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto.
    Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto.
  2. COLLAUDO DEL CANTIERE.
    Dopo che e' stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione dell'unita' di decontaminazione e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.

a) Prova della tenuta con fumogeni.
Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno.

b) Collaudo della depressione.
Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimita' delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unita' di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione puo' essere effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.

  1. AREA DI DECONTAMINAZIONE. Dovra' essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte.

a) Locale di equipaggiamento.
Questa zona avra' due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

b) Locale doccia.
La doccia sara' accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.
Questo locale dovra' contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sara' dotato ove possibile di servizi igienici. Dovra' essere assicurata la disponibilita' continua di sapone in questo locale.
Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.

c) Chiusa d'aria.
La chiusa d'aria dovra' essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consistera' in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi dovra' rimanere sempre chiuso: per ottenere cio' e' opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

d) Locale incontaminato (spogliatoio).
Questa zona avra' un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovra' essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno.
Quest'area servira' anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

  1. PROTEZIONE DEI LAVORATORI.
    Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.
    Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (vedi Allegato 4), devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.
    E' necessario che gli indumenti protettivi siano:

- di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

- di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata);

- sotto la tuta l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o biancheria a perdere).

Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.
Procedure di accesso all'area di lavoro.
Accesso alla zona: ciascun operaio dovra' togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.
Uscita dalla zona di lavoro: ciascun operaio dovra' ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione piu evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti:

- togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;

- sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone;

- togliere i filtri sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;

- lavare ed asciugare l'interno del respiratore.

Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio proseguira' verso il locale spogliatoio dove indossera' gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro.
I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro.
Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto.
Gli operai non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.
Gli operai devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

  1. TECNICHE DI RIMOZIONE.
    A meno di specifiche controindicazioni tecniche, di norma, la rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil-acrilici comunemente usati per l'incapsulamento).
    Generalmente e sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non e possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondita'. Si deve comunque evitare il ruscellamento dell'acqua.
    La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto piu' lontano dagli estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree gia' decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare.
    A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente.
    Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovra' essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro.
  2. IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.
    L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0.15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non piu' di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg.
    L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio.
    Tutti i contenitori devono essere etichettati.
    L'uso del doppio contenitore e' fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, e' inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unita' di decontaminazione.
  3. MODALITA' DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO.
    L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il piu' possibile il pericolo di dispersione di fibre.
    A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unita' di decontaminazione.
    Quando cio' sia possibile e' preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali.
    Questa deve essere costituito da almeno tre locali: il primo e' un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo e' destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro.
    All'interno dell'unita' operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti.
    La presenza di due squadre e' necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro.
    A tal fine e opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato.
    Quando venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'U.D. destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sara' destinato al deposito.
    In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unita', la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unita', la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.
    I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; e raccomandato l'uso di un carrello chiuso.
    Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualita' della rottura di un sacco.
    Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, di attraversare aree occupate dell'edificio.
    Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei.
    Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purche' chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata.
  4. TECNICHE DI INCAPSULAMENTO.
    La scelta del tipo di incapsulante dipende dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento. A causa della variabilita' delle situazioni che si possono presentare, prima di essere impiegato, il prodotto deve essere testato direttamente sul materiale da trattare.
    Se si usano incapsulanti ricoprenti bisogna verificarne l'aderenza al rivestimento; se si usano incapsulanti penetranti bisogna controllarne la capacita' di penetrazione e di garantire l'aderenza al supporto del rivestimento. In tutti i casi, bisogna sempre verificare preventivamente la capacita' del rivestimento di sopportare il peso dell'incapsulante.
    Preliminarmente la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata; devono essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di amianto e le parti distaccate dal substrato.
    L'integrita' del rivestimento deve essere restaurata utilizzando materiali senza amianto che presentino una sufficiente affinita' con il rivestimento esistente e con il prodotto incapsulante impiegato.
    L'incapsulante deve essere applicato con un'apparecchiatura a spruzzo 'airless', al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto. Il trattamento completo puo' richiedere l'applicazione di 2 o 3 strati successivi.
  5. DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE.
    Durante i lavori di rimozione e' necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedira' una concentrazione pericolosa di fibre disperse.
    Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica.
    Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento per ridurre il piu' possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge.
    I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il piu' possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non e' stata fatta una prima pulizia.
    Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.
    L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto.
    Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc.
    L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.
    Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra' essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido.
    Le zone devono essere lasciate pulite a vista.
    Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.
    E' consigliabile accertare l'agibilita' della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in allegato.
    Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.
  6. PROTEZIONE DELLE ZONE ESTERNE ALL'AREA DI LAVORO.
    Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.
    Giornalmente dovra' essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.
  7. MONITORAGGIO AMBIENTALE.
    Durante l'intervento di bonifica dovra' essere garantito a carico del committente dei lavori un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate.
    Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali.
    Devono essere controllate in particolare:

- le zone incontaminate in prossimita' delle barriere di confinamento;

- l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio.

Campionamenti sporadici vanno effettuati all'uscita degli estrattori, all'interno dell'area di lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti.
I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive.
Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. Sono previste due soglie di allarme:

1) Preallarme - Si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse;

2) Allarme - Si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 ff/l.

Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure:

- sigillatura di eventuali montacarichi (divieto di entrata e di uscita);

- sospensione delle attivita' in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso;

- ispezione delle barriere di confinamento;

- nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona dove si e' rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre;

- pulizia impianto di decontaminazione;

- monitoraggio (verifica).

Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme, piu':

- comunicazione immediata all'autorita' competente (USL);

- sigillatura ingresso impianto di decontaminazione;

- accensione estrattore zona esterna;

- nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante;

- pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali;

- monitoraggio.


5b) Tubazioni e tecniche di glove-bag.
Tecniche di glove-bag.
Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione (ad es. su tubazioni o valvole o giunzioni o su ridotte superfici od oggetti da liberare per altri interventi), e' utilizzabile la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l'effettuazione del lavoro), con l'adozione delle seguenti procedure:

- nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA per la messa in depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro;

- gli addetti alla scoibentazione con glove-bag devono indossare indumenti prottetivi a perdere e mezzi di protezione delle vie respiratorie (vedi allegato 4);

- precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona deve essere ove possibile circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro);

- durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non direttamente addetto nel locale o nell'area dove ha luogo l'intervento;

- deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella;

- il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate;

- la procedura di rimozione dell'amianto e' quella usuale: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui e' stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti;

- a fine lavoro la cella e' messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto; quindi viene pressata, 'strozzata' con nastro adesivo, tenendo all'interno il materiale rimosso, svincolata ed avviata a smaltimento secondo le usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto;

- la tecnica glove-bag non e' utilizzabile per tubazioni di grosso diametro e/o temperatura superiore a 60 [C. Bonifica di grandi strutture coibentate.

Nel caso di interventi di bonifica di intere strutture coibentate (es. grosse tubazioni o caldaie o elementi coibentati di macchina) sono da preferirsi, se tecnicamente possibili, idonee procedure di rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata, allestita secondo le procedure gia' descritte.
In questo caso o nel caso in cui direttamente strutture coibentate in amianto (es. tubazioni, caldaie etc.) debbano essere smontate o smantellate (ad es. per essere sostituite) deve procedersi come segue:

- se esistono soluzioni di continuita' nella coibentazione lo smontaggio o l'eventuale taglio deve avvenire in corrispondenza di questi punti esenti da amianto, dopo aver provveduto a fasciare e sigillare accuratamente tutta la superficie coibentata (per impedire che sollecitazioni alla struttura mettano in circolo fibre nell'aria);

- se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, si rimuove, con le procedure della zona confinata o dei glove-bag, la superficie piu' ridotta possibile di coibentazione; si puo' quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata dall'amianto, dopo sfasciatura e sigillatura della coibentazione rimasta in opera;

- la movimentazione dei pezzi cosi' ottenuti va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione;

- devono essere sempre a disposizione le attrezzature per interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria (aspiratori con filtri ad efficienza HEPA, incapsulanti etc.).

 

 

6 - Criteri per la certificazione della restituibilita' di ambienti bonificati
6a) Criteri guida generali.
Le operazioni di certificazione di restituibilita' di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite da funzionari della USL competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente i lavori di bonifica.
I principali criteri da seguire durante la certificazione sono:

- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;

- assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata.

Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria puo' avvenire solo se l'area e' priva di residui visibili di amianto.
L'esperienza ha mostrato che durante le operazioni di certificazione i livelli di concentrazione di amianto molto raramente superano i valori limite indicati nelle varie normative vigenti nazionali e internazionali. Di conseguenza il livello di protezione richiesto per il personale addetto alle operazioni di certificazione puo' essere notevolmente ridotto, in modo ragionevolmente praticabile, al fine di consentire la mobilita', l'accesso e la visibilita'.
Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici all'interno dell'area operativa bonificata devono essere adeguatamente asciutte. Poiche' spesso l'ispezione richiede l'accesso visuale in luoghi non sufficientemente illuminati, e' necessario disporre di torce elettriche portatili.
L'ispezione visuale deve essere quanto piu' accurata possibile e deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento).
L'ispezione deve essere condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area e' ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unita' di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione).
I sigillanti devono essere usati, ma solo dopo l'ispezione e prima del campionamento aggressivo finale, per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili.
Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Puo' essere utile mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento, creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. Poiche' tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, e' importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di campionamento.
Effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 m², almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 m², un ulteriore campionamento ogni 200 m² in piu'. Per aree bonificate maggiori di 600 m² si puo' usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate puo' essere necessario effettuare misure in ogni stanza.
Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici.
6b) Criteri per la certificazione della restituibilita'.
I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:

a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;

b) e' presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

I metodi analitici da impiegare vengono riportati nell'allegato 2.

 

7 - Coperture in cemento-amianto
7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto.
Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando e' nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.
I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

- la friabilita' del materiale;

- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;

- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;

- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il piu' possibile la dispersione di fibre.
I metodi di bonifica applicabili sono:

a) Rimozione.
Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrita' del materiale in tutte le fasi dell'intervento. Comporta la produzione di notevoli quantita' di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessita' di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso;

b) Incapsulamento.
Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti.
Generalmente, i risultati piu' efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.
Puo' essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.
L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio;

c) Sopracopertura.
Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura.
L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.
La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto.
Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrita' dei trattamenti stessi.


7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento amianto.

  1. CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.
    Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate e segnalate.
  2. MISURE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE.
    La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di rete metallica antistrappo sulla superficie del tetto).
  3. PROCEDURE OPERATIVE.
    Rimozione delle coperture.
    Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovra' essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovra' fare uso di getti d'acqua ad alta pressione.
    Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.
    Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocita'. In caso di necessita', si dovra' far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.
    I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.
    Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.
    I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.
    I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.
    Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto. Installazione della sopracopertura.
    Utilizzando il sistema della sopracopertura e' consigliabile l'impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilita', insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.
    Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalita' gia' descritte. In alternativa, il canale di gronda puo' essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.
    Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l'orditura secondaria puo' essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura.
    Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto.
  4. PROTEZIONE DEI LAVORATORI.
    Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di indumenti protettivi.
    Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti.

d.1.1) - Circolare 12 aprile 1995, n. 7: Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994. S.Ord. alla G.U. N. 091 Serie Generale Parte Prima del 19.04.95 Supplemento 288 del 10.12.94 Circolare 12 aprile 1995, n. 7.

Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si precisa quanto segue.
La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto e' utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto.
Le normative e le metodologie tecniche per le attivita' di manutenzione e custodia di tali impianti tecnici, nonche' per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4 b e 5 b del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue:

a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto. Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto. In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si potra' ricorrere o a tecniche di glove-bag o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale 6 settembre 1994).
Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna.
In tutti i casi la rimozione del confinamento potra' avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si dovra' verificare che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quelle rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.
La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potra' essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.
Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto. In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale 6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture.
Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

d.2.) - Decreto Ministeriale 26 ottobre 1995: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. S.Ord. alla G.U. N. 91 Serie Generale Parte Prima del 18.04.96 Supplemento 066 del 18.04.96 Provvedimento - Ministero della Sanità Decreto Ministeriale 26 ottobre 1995.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3;
Visto il decreto ministeriale datato 6 settembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizioni per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei mezzi mobili rotabili;

Decreta:
Art. 1.


Gli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

 

Art. 2.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione medesima.

 

 


ALLEGATO
Indice


Premessa
1 - Localizzazione e caratterizzazione dei componenti contenenti amianto sui mezzi rotabili
1a) - classificazione dei materiali contenenti amianto
1b) - campionamento ed analisi dei materiali
2 - Valutazione del rischio e possibili provvedimenti
3 -Programma di messa in sicurezza e di controllo dei mezzi rotabili con componenti contenenti amianto
3a) - procedure per le attivita' di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili circolanti
3b) - procedure per le attivita' di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili accantonati in attesa di bonifica
4 - Interventi di bonifica mediante rimozione - Procedure di igiene e sicurezza del lavoro
4a) - locale per le attivita' di bonifica
4b) - protezione dei lavoratori
4c) - conduzione dell'intervento di rimozione dell'amianto
4d) - modalita' di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro
4e) - modalita' di pulizia e decontaminazione del rotabile decoibentato e dell'area di lavoro
4f) - controllo delle zone esterne all'area di lavoro
4g) - procedure di igiene e sicurezza del lavoro per interventi straordinari
5 - Criteri per la certificazione della bonifica

 

Allegato 1:

scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione di materiali contenenti amianto nei rotabili ferroviari

Allegato 2:

scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili ferroviari accantonati

Allegato 3:

scheda di ispezione e controllo per la localizzazione e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto per altri rotabili

Allegato 4:

modulo per il collaudo dell'avvenuta bonifica dell'amianto del rotabile

 


Premessa
La normativa presente si applica ai mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre quali treni, metropolitane, tram, autobus etc. in cui sono presenti manufatti, componenti e materiali contenenti amianto friabile dai quali puo' derivare un'esposizione a fibre aerodisperse.
Si applica inoltre ai mezzi rotabili coibentati con amianto friabile accantonati in attesa di bonifica.
Sono pertanto esclusi da tale normativa i mezzi di trasporto marittimo ed aereo per i quali verranno predisposte successivamente apposite normative e metodologie tecniche.
Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione dei mezzi rotabili, il campionamento e l'analisi dei componenti sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;

- il procedimento diagnostico per la valutazione del rischio e l'individuazione degli opportuni provvedimenti per la sua eliminazione;

- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attivita' di messa in sicurezza e manutenzione dei rotabili in esercizio parzialmente bonificati e non e di quelli da demolire definitivamente;

- i criteri per la conduzione dell'intervento di decoibentazione dei rotabili, inclusi i requisiti necessari per i locali di bonifica e le misure di sicurezza;

- il controllo dell'esposizione dei lavoratori durante la decoibentazione ed i mezzi di protezione personali ed ambientali;

- la raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di amianto e di tutti i materiali inquinati in attesa della definitiva bonifica e smaltimento.

Le tecniche analitiche per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse fanno riferimento al D.Lg.vo n. 277/91 per gli ambienti di lavoro e al D.M. 6 settembre 1994 per gli altri ambienti nonche' per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto nei campioni massivi.

 

 

 


1 - Localizzazione e caratterizzazione dei componenti contenenti amianto sui mezzi rotabili.

1a) classificazione dei materiali contenenti amianto
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili possono essere divisi in 2 grandi categorie:

  1. Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Questi materiali comprendono amianto spruzzato o in fiocchi, cartoni di amianto, corde e nastri;
  2. Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani ecc.): questi materiali comprendono cemento amianto e sindanio, amiantite, materiale d'attrito per freni e frizioni, altri manufatti.

Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti nei mezzi rotabili, con le loro caratteristiche di composizione e principali localizzazioni.

 

TABELLA 1
PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO E LORO UTILIZZAZIONI NEI MEZZI ROTABILI

Prodotto *

Composizione

Principali localizzazioni

Amianto spruzzato o in fiocchi

Crisotilo, Amosite o Crocidolite

Isolamento termoacustico di tetto, pareti e pavimento del mezzo rotabile, nonche' di altri vani interni al mezzo rotabile

Cartone d'amianto

Crisotilo con poco conglomerante

Isolamento di vani ed apparecchiature interne al mezzo rotabile

Cemento amianto e sindanio

Lastre con percentuale variabile d'asbesto

'

Corde, nastri ed altri manufatti tessili

Filato con crisotilo e piu' raramente crocidolite

Isolamento termico di tubi

Amiantite

Impasto di gomma e crisotilo

Guarnizioni

Materiali di attrito

crisotilo

Freni a disco, frizioni

* I prodotti sono elencati in ordine decrescente di friabilita'.

1b) campionamento ed analisi dei materiali
Il programma di ispezione, di pertinenza della struttura o della persona fisica responsabile della gestione del rotabile, e' articolato come segue:

  1. verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto con riferimento ai materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente. Nel caso di presenza di amianto confinato, verifica dell'integrita' dei rivestimenti evitando di smontare i pannelli di confinamento;
  2. campionamento dei materiali sospetti, e invio presso laboratori dotati di idonee attrezzature e competenza, per la conferma analitica del contenuto quali-quantitativo di amianto;
  3. mappatura delle zone e dei componenti del mezzo rotabile in cui possono essere presenti materiali contenenti amianto (da contrassegnare in conformita' con il D.P.R. n. 215/88);
  4. registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede che devono essere conservate a disposizione delle Aziende USL competenti per territorio presso l'impianto a cui il mezzo rotabile e' assegnato.

In allegato sono suggeriti i prototipi di scheda adeguati per la raccolta dei dati rispettivamente per rotabili ferroviari circolanti (ALLEGATO 1) accantonati (ALLEGATO 2) e per altri veicoli (ALLEGATO 3).

 

 


2 - Valutazione del rischio e possibili provvedimenti
Per valutare la necessita' di un'immediata bonifica o la possibilita' di mantenere provvisoriamente in sicurezza i rotabili, sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;

- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno del mezzo rotabile (monitoraggio ambientale).

In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere attentamente valutati:

- il tipo e le condizioni dei materiali contenenti amianto ovvero per l'amianto confinato le condizioni di integrita' dei rivestimenti;

- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

- i fattori che possono influenzare la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Il monitoraggio ambientale puo' fornire dati atti a valutare una situazione di inquinamento in atto (a tal fine si puo' fare riferimento ai criteri indicati nel D.M. 6 settembre 1994), tuttavia, non puo' rappresentare da solo un criterio per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attivita'.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi due tipi di situazioni e possibili provvedimenti.

- Messa in sicurezza del mezzo rotabile mediante una procedura di controllo periodico programmato finalizzato al mantenimento in esercizio.

- Messa in sicurezza del mezzo rotabile mediante una procedura di controllo periodico programmato finalizzato all'accantonamento in attesa di bonifica.

- Intervento di bonifica mediante rimozione dell'amianto.

 

 


3 - Programma di messa in sicurezza e di controllo dei mezzi rotabili con componenti amianto friabile

3a) procedure per l'attivita' di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili circolanti
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un mezzo rotabile e' necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto e/o i rivestimenti che lo confinano, di prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto, adottare una adeguata metodologia sugli interventi di manutenzione sul mezzo rotabile.
Il programma di controllo deve essere attuato secondo i seguenti punti per la sicurezza:

  1. i mezzi rotabili coibentati circolanti dovranno essere esaminati visivamente da personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione. I controlli dovranno essere ripetuti con periodicita' almeno trimestrale.
    Per ogni mezzo rotabile sulla scheda di cui al punto 1b), una copia della quale dovra' essere allegata ai documenti di circolazione del mezzo rotabile, dovranno essere annotate caratteristiche e localizzazione di tutti i materiali contenenti amianto friabile presenti sul mezzo rotabile, le condizioni strutturali delle pannellature interne, lo stato di manutenzione e tutti i punti dove si presume vi possa essere comunicazione diretta con la coibentazione, tale da poter dare origine ad una dispersione di fibre all'interno o all'esterno del mezzo rotabile. L'esame dovra' essere esteso anche alla carrozzeria esterna per segnalare eventuali fessurazioni dei rivestimenti esterni dalle quali possono liberarsi fibre di amianto.
    Le indagini ambientali dovranno essere effettuate secondo le metodiche indicate nel D.M. 6 settembre 1994;
  2. nel caso vi siano fessurazioni, rotture anche di piccole entita', che mettano in comunicazione diretta l'interno o l'esterno del rotabile con la coibentazione, queste dovranno essere immediatamente tamponate e rimosse le cause;
  3. tutti gli interventi di ripristino della sigillatura dovranno essere effettuati in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 5;
  4. i mezzi rotabili coibentati circolanti dovranno essere debitamente etichettati con simbologia conforme al D.P.R. n. 215/88 al fine di segnalare a tutti coloro che dovranno intervenire per opere di manutenzione o riparazione, la presenza di amianto in matrice friabile;
  5. gli interventi di riparazione e manutenzione che possono interessare materiali contenenti amianto, devono essere effettuati secondo quanto stabilito dal D.Lg.vo 277/91.
    Per quanto riguarda i mezzi individuali di protezione e le proce- dure di igiene del lavoro dovranno essere inoltre seguite le linee guida previste dal punto 4b) del D.M. 6 settembre 1994 adattandole eventualmente, alla particolarita' della situazione e alla tipologia del mezzo rotabile;
  6. per i mezzi rotabili che presentano coibentazioni in amianto a vista occorre altresi' verificare accuratamente lo stato del coibente ancorato al rotabile, e applicare soluzioni incapsulanti / inglobanti per mezzo di nebulizzatori tipo air-less o altri provvedimenti di pari efficacia;

3b) procedure per l'attivita' di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili accantonati in attesa di bonifica
Per salvaguardare e mantenere le condizioni di sicurezza dei mezzi rotabili accantonati in cui e' presente amianto, in attesa di bonifica, dovranno essere effettuati controlli da parte del personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione. I controlli dovranno essere ripetuti con periodicita' almeno semestrale e nell'intervallo tra due successivi controlli dovra' essere assicurata una sorveglianza atta ad evitare condizioni di degrado. Eventuali indagini ambientali dovranno essere effettuate secondo le metodiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994.
Nei controlli il personale deve:

- verificare che le aree di accantonamento siano delimitate con nastri segnaletici a strisce diagonali bianco-rosse o recinzioni equivalenti, interdette agli estranei;

- verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza gia' poste in essere precedentemente;

- prestare attenzione ad eventuali corrosioni passanti che potrebbero mettere l'amianto in comunicazione con l'esterno;

- verificare la regolare presenza, in posizione ben visibile e su entrambi i lati del mezzo rotabile dei cartelli monitori indicanti la presenza di amianto ed il divieto di accesso da parte del personale non autorizzato;

- per i mezzi rotabili che presentano coibentazioni in amianto a vista occorre altresi' verificare accuratamente lo stato del coibente ancorato al rotabile, ed esaminare visivamente il terreno sottostante per il rilevamento di eventuali parti di coibente staccatosi.

Nel caso vengano rilevate condizioni che possano comportare una dispersione di amianto all'esterno del mezzo rotabile, occorre adottare i seguenti provvedimenti:

- chiusura e sigillatura di porte di accesso, finestrini e porte intercomunicanti. Le lamiere, che devono essere applicate all'esterno del mezzo rotabile, sono da fissare con viti autoperforanti, chiodi o punti di saldatura. E' vietato utilizzare rivetti. Quando le lamiere devono realizzare una chiusura ermetica, ad esempio vetri rotti, e' necessario utilizzare materiale sigillante come silicone, poliuretano espanso, ecc.;

- chiusura ermetica con tutte le precauzioni del caso di eventuali zone in cui il deterioramento delle lamiere o dei pannelli possa aver messo in vista la coibentazione;

- l'applicazione di soluzioni incapsulanti/inglobanti per mezzo di nebulizzatori tipo air-less o altri provvedimenti di pari efficacia su eventuali coibentazioni in amianto a vista;

- verifica di eventuali residui di coibente in amianto presente al contorno dei mezzi rotabili. Laddove esistano, devono essere trattati con incapsulanti/inglobanti e chiusi in sacchi di polietilene e smaltiti secondo le modalita' previste dal D.P.R. 915/82 e successive modifiche od integrazioni.

I suddetti interventi devono essere effettuati da personale adeguatamente istruito e protetto secondo le procedure previste dal D.Lg.vo 277/91.

 

 


4 - Interventi di bonifica mediante rimozione dell'amianto spruzzato o a fiocchi - misure di sicurezza

I controllo del mezzo rotabile ha lo scopo di verificare l'avvenuta bonifica da amianto.
In generale per ogni tipologia di rotabile si deve prevedere la redazione del piano degli interventi da parte di chi effettua l'attivita' di bonifica comprendendo in questa la decoibentazione e la decontaminazione; inoltre deve essere redatto un piano dei controlli da attuare sull'attivita' di bonifica che, congiuntamente al piano degli interventi, costituisce il 'Piano degli Interventi e dei Controlli', mediante il quale viene certificata l'attivita' di bonifica. Nell'ambito dell'organizzazione delle attivita' di bonifica, il progetto deve comprendere un programma di monitoraggio da adottare durante e dopo le attivita' di bonifica, nel rispetto del D.Lg.vo 277/91. Il piano di monitoraggio deve precisare:

- la localizzazione dei prelievi;

- la frequenza dei prelievi periodici;

- le tecniche di prelievo e le metodologie di analisi;

- le attivita' lavorative in atto al momento del prelievo.

L'inizio dei lavori sara' vincolato alla presentazione del Piano di Lavoro, da parte della Ditta alla Azienda USL competente per territorio ex art. 34 del D.Lg.vo 277/91 e alla sua approvazione. Ogni eventuale variazione, che deve garantire condizioni di sicurezza almeno equivalenti, deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda USL;

4a) - Locale per le attivita' di bonifica.
Gli ambienti devono essere confinati e isolati rispetto agli altri tipologicamente diversi e l'accesso e' consentito esclusivamente al personale addetto alla bonifica. L'ambiente in cui avviene la bonifica deve avere le caratteristiche elencate di seguito.
Il confinamento e' ottenuto mediante barriere statiche e dinamiche.
La barriera statica e' costituita dalle opere strutturali ed accessorie (porte, serramenti ecc.) che delimitano la volumetria dei locali.
La barriera dinamica e' costituita dalla aspirazione che crea una depressione di almeno 5 mm di acqua all'interno dell'ambiente evitando cosi' la migrazione all'esterno delle fibre.
L'accesso e l'uscita dal posto di lavoro del personale avvengono attraverso zone filtro apposite per impedire la diffusione dell'amianto.
La zona filtro in ingresso e' costituita da un locale per l'adeguamento della pressione tra la zona contaminata e la zona pulita.
Gli operatori usufruiscono di una zona incontaminata adibita a spogliatoio e magazzino dei mezzi protettivi nuovi o decontaminati.
La zona filtro in uscita e' costituita da locali di servizio idonei a consentire la decontaminazione del personale e dei mezzi protettivi, che si articola nelle seguenti attivita':

- depolveratura degli indumenti con appositi aspiratori per ridurre la quantita' di fibre trattenute;

- bagnatura mediante doccia o nebulizzazione dell'abbigliamento protettivo inquinato per impedire alle fibre di aerodisperdersi;

- svestizione degli operatori e raccolta dell'abbigliamento protettivo contaminato;

- decontaminazione finale degli operatori mediante doccia per eliminare ogni residua traccia di fibre d'amianto.

Uno schema di massima dell'organizzazione dei servizi e degli accessi/recessi del locale e' riportato in fig. 2.
Faranno parte del locale dispositivi che impediscano la diffusione di amianto (passaggi in bagno d'acqua) durante il trasporto delle attrezzature.
L'area di lavoro deve essere conforme alle seguenti prescrizioni generali:

a) le pareti ed i soffitti dei locali dell'area devono essere lavabili a tutta altezza e realizzati con guscio di raccolta al pavimento;

b) il pavimento deve essere realizzato con adeguate pendenze ed e' provvisto di canalette di scolo con pozzetto di raccolta delle acque dotato di griglia di facile manutenibilita' per trattenere le parti grossolane. Il pozzetto di raccolta deve essere collegato mediante tubazione di adeguata sezione all'impianto di trattamento;

c) l'impianto di ventilazione deve garantire un minimo di cinque ricambi orari di aria; esso deve effettuare inoltre, per impedire la dispersione delle fibre in ambiente esterno, il filtraggio totale dell'aria in uscita per mezzo di filtri assoluti. L'estrattore dovra' essere provvisto di dispositivo che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Gli estrattori dovranno essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e dovranno funzionare ininterrottamente per mantenere il confinamento dinamico per tutta la durata delle operazioni di decontaminazione. Non e' ammesso il ricircolo di aria non filtrata con filtri assoluti;

d) le porte di accesso e di uscita dai locali dell'area di lavoro e delle zone filtro devono essere dotate di segnalazione visiva e sonora che si attiva in condizioni di apertura contemporanea di due porte dello stesso vano;

e) ogni lavoratore per usufruire dei servizi igienici o per effettuare eventuali pause deve seguire il normale percorso di uscita dai locali di lavoro;

f) deve essere previsto un impianto centralizzato di aspirazione con manichette mobili o in alternativa dei sistemi portatili da utilizzare durante le lavorazioni e per la pulizia degli ambienti. Tali impianti devono essere dotati di filtri assoluti;

g) deve essere previsto un idoneo impianto di comunicazione che consenta agli operatori muniti dei mezzi protettivi individuali di comunicare senza assolutamente rimuovere alcuna protezione individuale;

h) devono essere previste uscite di sicurezza rispondenti alla normativa di legge. Tali uscite devono essere dotate di adeguati sistemi di allarme.

i) per garantire il mantenimento in depressione dell'area di lavoro, deve essere previsto un generatore ausiliario di corrente che entri in funzione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

4b) - Protezione dei lavoratori.
Tutti i lavoratori addetti ad operazioni di bonifica dovranno aver frequentato i corsi previsti dall'art. 10, secondo comma, lettera h) della legge 257/92 nonche' del DPR 8 agosto 1994. Ove tali corsi di formazione non fossero gia' operativi sara' comunque responsabilita' dei datori di lavoro rendere pienamente edotti i lavoratori circa i rischi per la salute connessi con l'esposizione all'amianto, restando in ogni caso ferme le disposizioni dei decreti legislativi 277/91 e 626/94.
I lavoratori devono essere equipaggiati con idonei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, e di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta, copricapo e calzini. Tali dispositivi e gli indumenti di protezione devono essere indossati per tutto il tempo in cui i lavoratori permangono nella zona di lavoro. I calzari devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica. Gli indumenti a perdere dovranno essere immagazzinati come rifiuti d'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.
E' necessario che gli indumenti protettivi siano di idonei materiali a perdere da trattare come rifiuti inquinati e quindi da smaltire come rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica.
Devono essere elencate ed affisse, nel locale di equipaggiamento e nei locali di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dai lavoratori.
Procedure di accesso all'area di lavoro.
Accesso alla zona: chiunque debba accedere alla zona di equipaggiamento ed all'area di lavoro dovra' togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri adeguati ed indumenti protettivi.
Uscita dalla zona di lavoro: ogni volta che si lascia la zona di lavoro, occorre togliere la contaminazione piu' evidente dagli indumenti mediante un aspiratore, e provvedere alla bagnatura, mediante doccia o nebulizzazione dell'abbigliamento protettivo. Proseguire verso la zona dell'equipaggiamento e adempiere alle procedure seguenti:

- togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;

- sempre indossando il respiratore entrare nel locale doccia ed effettuare una doccia di durata adeguata alle esigenze di decontaminazione;

- togliere i filtri e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;

- lavare ed asciugare l'interno del respiratore.

Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, il lavoratore proseguira' verso il locale spogliatoio dove indossera' gli abiti per l'esterno.
I lavoratori non devono mangiare, bere, fumare all'interno dei locali di servizio adibiti alle operazioni di bonifica.

4c) - Conduzione dell'intervento di rimozione dell'amianto friabile - misure di sicurezza.
Le attivita' di smontaggio degli accessori, che mettono in vista superfici coibentate con l'amianto, devono prevedere la pulizia dei vani aperti mediante raccolta dei residui di coibente eventualmente esistenti, nonche' la sistematica aspirazione di polveri mediante gli appositi aspiratori a manichetta (vacuum cleaner) dotati di filtri assoluti.
Gli accessori contaminati da fibre di amianto, smontati o scomposti, dovranno essere puliti in tutte le loro parti compreso il rovescio, mediante aspirazione e lavaggio, in modo da eliminare ogni residuo di amianto eventualmente depositatosi su di essi.
Nelle attivita' di rimozione dell'amianto in funzione del tipo di manufatto, potranno essere impiegate le seguenti tecniche di imbibizione:

- tecnica di imbibizione superficiale;

- tecnica di imbibizione totale.

Nella tecnica di imbibizione superficiale, il rivestimento sara' spruzzato con acqua contenente detergenti e tensioattivi per facilitarne la penetrazione.
L'amianto dovra' risultare abbastanza saturato da prevenire l'emissione di fibre nell'aria.
In aree dove il materiale friabile contenente amianto ha uno spessore superiore a 20-25 mm, sara' improbabile ottenere una penetrazione tale da saturarlo.
Per questi materiali e' opportuno usare la tecnica di imbibizione totale mediante soluzione detergente acida o caustica (Stripper) atta ad indebolire il supporto di ancoraggio del materassino coibente. Nella tecnica di imbibizione totale tutto l'amianto verra' bagnato con getto soffuso di una soluzione di acqua al 5% di detergente, utilizzando spruzzatori a pressione tipo giardino o pompe a staffa. Si praticheranno quindi fori con maglia di circa 20 cm su tutto lo spessore del rivestimento, utilizzando apposito attrezzo.
Per mezzo dell'attrezzo di foratura si iniettera' nello spessore del rivestimento lo stripper.
Si dovra' evitare il ruscellamento dello stripper.
Quando la zona interessata dal rivestimento sara' imbibita, il coibente potra' essere completamente rimosso per piccoli settori.
Nell'intervallo di tempo necessario all'attacco del supporto da parte dello stripper si dovra' mantenere imbibito il materassino coibente.
La rimozione dovra' avvenire iniziando dalle parti piu' alte, procedendo via via con quelle piu' in basso, utilizzando esclusivamente utensili manuali quali raschietti e spazzole metalliche in dotazione fissa.
E' proibito l'uso di seghe con dischi abrasivi e di qualsiasi strumento ad alta velocita', di aria compressa e di acqua ad alta pressurizzazione.
Si dovra' considerare vietata la rimozione a secco dell'amianto friabile.
Quando sia tecnicamente inevitabile eseguire una rimozione parzialmente a secco e' necessario provvedere gli operatori di respiratori a riserva d'aria.
Tecniche di decoibentazione, bonifica, decontaminazione diverse dalle precedenti potranno essere adottate soltanto a condizione che ne sia dimostrata un'efficacia almeno equivalente per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente.
Nel caso di interruzione di energia elettrica e/o malfunzionamenti e guasti agli apparati che garantiscono il mantenimento in depressione dell'area di lavoro, tutte le attivita' di bonifica devono essere sospese immediatamente e potranno riprendere solamente dopo aver ripristinato la depressione nell'area di lavoro.

4d) - Modalita' di allontanamento dall'area di lavoro dei rifiuti contaminati da amianto risultanti dalla bonifica.
Il materiale, una volta rimosso, verra' messo negli appositi sacchi di plastica (possibilmente trasparenti per valutare contenuto ed eventuali perdite) che saranno sigillati per impedire al materiale di amianto di seccarsi.
Prima della sua raccolta si dovra' accertare che il materiale rimosso sia ancora imbibito della soluzione acquosa; in caso contrario si dovra' bagnare adeguatamente.
Possibilmente due persone dovranno lavorare contemporaneamente, per limitare la caduta del materiale sul pavimento e porlo entro i sacchi di plastica appositi. L'allontanamento dei sacchi sigillati tramite idonei contenitori, atti ad assicurare la non dispersione nell'ambiente, dovra' avvenire secondo le norme vigenti.
I sacchi dovranno essere passati e strofinati con spugna bagnata per togliere il grosso della polvere e dei residui. Successivamente i sacchi saranno spostati dall'area di lavoro al locale di approntamento e condizionamento dei rifiuti contenenti amianto (RCA).
Al termine della giornata lavorativa si dovra' verificare che tutto l'amianto proveniente dalle lavorazioni sia stato raccolto e sigillato negli appositi contenitori. L'immissione ed il prelievo dai locali dei singoli componenti del mezzo rotabile dovra' avvenire con tutte le misure di sicurezza atte a impedire la diffusione di fibre al di fuori dei locali stessi.
L'uscita e l'ingresso degli oggetti piu' piccoli dovra' eventualmente prevedersi attraverso un sistema a chiusa d'aria.
Quando il trasporto viene effettuato con carrelli, l'ingresso e l'uscita dovranno avvenire solo dopo la pulizia e il lavaggio dell'ambiente.
Al termine della bonifica, sia in caso di riutilizzo che di demolizione del rotabile, i materiali di risulta, contaminati da amianto, devono essere classificati come rifiuti ed essere smaltiti in conformita' alla normativa vigente.

4e) - Modalita' di pulizia e decontaminazione dell'area di lavoro.
La pulizia e la decontaminazione dei locali, dei servizi e delle attrezzature assumono particolare importanza nelle attivita' di bonifica dell'amianto al fine di impedire l'aumento di concentrazione delle fibre aerodisperse.
La tabella 3 fornisce lo schema di lavoro consigliato per assicurare le migliori condizioni di igiene ambientale in particolare prima dell'apertura delle porte per l'ingresso o l'uscita dei rotabili.
Durante le pulizie particolare attenzione dovra' essere posta nel trattamento delle parti che, per la loro conformazione od ubicazione, risultano piu' facile sede di possibili accumuli dei residui di amianto.
Di norme l'aspirazione dovra' precedere il lavaggio o la pulizia ad umido; la rimozione mediante raschiatura dovra' essere supportata da una valida aspirazione.
Una volta terminato il lavoro di rimozione, tutte le superfici dalle quali e' stato tolto l'amianto dovranno essere spazzolate ad umido con spazzola di metallo e passate con spugna per togliere tutto il materiale in vista non asportato.
Particolare attenzione dovra' essere presentata per rimuovere l'amianto dalle zone anguste, dagli angoli e dalle parti nascoste o poco in vista e di difficile accessibilita' quali le canalizzazioni della ventilazione e della climatizzazione, nervature, accoppiamenti e tubazioni. Dovra' essere posta la massima cura per evitare che i residui di amianto penetrino nelle fessure o nelle intercapedini e perchè non si verifichino infiltrazioni di acqua entro i cunicoli contenenti cavi elettrici di media e bassa tensione.
Le superfici decoibentate delle lamiere e delle pareti, appena asciugate, dopo aspirazione ed accurato controllo visivo, dovranno essere ricoperte con uno strato di vernice protettiva avente la duplice funzione di protezione catodica passiva e di incapsulante delle eventuali tracce di amianto sfuggite alla rimozione.
Prima dell'uscita del rotabile si dovra' procedere alla sua pulizia, mediante aspirazione accurata e spugnatura di ogni residuo di amianto depositatosi nelle varie zone dello stesso.
L'ingresso e l'uscita dai locali dovra' avvenire senza lavorazioni in atto e in condizioni di massima sicurezza, cio' almeno dopo l'accurata pulizia della zona di lavoro e in modo da ridurre al minimo indispensabile i tempi di apertura dei portoni. In tale situazione dovra' essere verificato che la concentrazione di fibre aerodisperse nella zona di bonifica valutata con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) risulti non superiore a 20 ff/l.

TABELLA 3
SCHEDA DI LAVORO CONSIGLIATO PER LA PULIZIA DEI LOCALI

Scadenza

Intervento

Locali

Esecuzione del lavoro

Modalita' del lavoro

Mezzi di protezione

Ogni giorno

Pulizia ordinaria

Locale di lavoro

A fine orario turno o prima di eventuali movimentazioni con esterno durante il turno

Aspirazione preliminare e successivo lavaggio con pompa di: pareti, pavimenti, suppellettili ed attrezzature

Protezione totale (tuta integrale e maschera o casco integrale con elettroaspiratore, guanti, stivali).

Locali annessi (spogliatoi e servizi)

A fine orario di turno

Aspirazione preliminare di armadietti ed arredi; lavaggio dei pavimenti.

Tuta integrale e maschera, guanti ,stivali; nessuna protezione particolare nei locali spogliatoi abiti civili

Locale manutenzione

Durante l'orario di lavoro

Aspirazione polvere e successiva rimozione dei residui con spugnatura: lavaggio pavimento.

Nessuna protezione particolare.

Ogni dismissione di rotabile

Pulizia definitiva

Locale di lavoro

Durante un qualsiasi giorno della settimana e non contemporaneamente a lavorazioni

Rimozioni con aspirazione ed eventuale raschiettatura di tutto il locale, delle impalcature, delle attrezzature, dei grigliati. Lavaggio finale con pompa.

Protezione totale (tuta integrale e maschera o casco integrale con elettroaspiratore, stivali, guanti).


Periodicamente, a seconda delle necessita', si dovra' provvedere alla sostituzione dei filtri dell'impianto di trattamento degli effluenti liquidi e alla sostituzione dei filtri dell'impianto di ventilazione e degli impianti di abbattimento delle polveri.
I filtri sostituiti, saranno riposti nei sacchi di polietilene e considerati RCA.
Gli strumenti e i materiali monouso utilizzati per la pulizia, dopo l'utilizzo, saranno anche'essi considerati RCA.

4f) - Controllo delle zone esterne all'area di lavoro.
Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.
Al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dovra' essere eseguito un monitoraggio con frequenza settimanale, salvo motivate indicazioni piu' restrittive dell'organo di vigilanza, ed essere controllati in particolare i servizi accessori ai locali di bonifica e le zone immediatamente circostanti alle vie d'accesso dei locali stessi, agli estrattori dell'aria e alle zone di movimentazione dei rifiuti.
I risultati dovranno essere noti, comunque, prima del campionamento successivo.

Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase.
Se i campioni mostrano una netta tendenza verso un aumento delle concentrazioni di fibre aerodisperse oppure le concentrazioni di fibre aerodisperse superino 50 ff/l, dovranno essere attivate le seguenti procedure:

- comunicazione immediata all'autorita' competente (Azienda USL);

- sospensione delle attivita' nel locale di lavoro e raccolta;

- di tutto il materiale rimosso;

- ispezione delle barriere di confinamento;

- nebulizzazione di acqua all'interno del locale di lavoro e all'esterno nella zona dove si e' rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre;

- pulizia dell'impianto di decontaminazione;

- sigillatura dell'ingresso dell'impianto di decontaminazione;

- nebulizzazione con soluzione incollante della zona esterna;

- pulizia delle pareti e del pavimento della zona esterna ad umido con idonei materiali;

- monitoraggio.

4g) - Procedure di igiene e sicurezza del lavoro per interventi straordinari.
Gli interventi di asportazione dell'amianto, spruzzato o a fiocchi, non possono essere effettuati al di fuori dei locali e delle procedure indicate nei precedenti punti, se non in casi eccezionali di assoluta non trasportabilita' del rotabile, per pericoli legati alla sicurezza della circolazione o al rischio di inquinamento ambientale.
In questi casi, gli interventi di asportazione dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario per assicurare la movimentazione, in condizioni di sicurezza ed il trasporto del mezzo rotabile in un impianto attrezzato per la bonifica, fatta salva l'adozione delle misure di sicurezza necessarie ad impedire la dispersione ambientale di amianto. Al fine di evitare la dispersione ambientale di fibre di amianto, tracce di amianto friabile eventualmente risultanti all'esterno o all'interno del mezzo, devono essere rimosse al piu' presto in loco, con procedure di igiene del lavoro adeguate, da parte di personale specificatamente istruito e protetto. L'inizio dei lavori dovra' essere subordinato alla presentazione, da parte della ditta incaricata dell'intervento, del piano di lavoro alla Azienda USL competente per territorio, ex art. 34 D.Lg.vo 277/91 e all'approvazione dello stesso.
Il piano di lavoro dovra' comunque assicurare misure di tutela della salute dei lavoratori di efficacia pari a quelle previste dai punti precedenti.

 

 


5 - Criteri per il collaudo della bonifica e la certificazione di restituibilita'.

Il collaudo dell'avvenuta bonifica e' a cura della ditta che ha effettuato la stessa ed al termine dovra' essere compilato il modulo, di cui all'allegato 4, che sara' inviato al proprietario del mezzo rotabile ed all'Azienda USL competente per territorio.
Per i mezzi rotabili, eventualmente decoibentati all'estero e destinati al reimpiego in Italia, dovranno essere egualmente compilate, a cura della ditta che ha effettuato la bonifica, le schede conformi all'allegato 4 e dovranno essere effettuati campionamenti per la ricerca delle fibre aerodisperse con analisi in microscopia elettronica a scansione secondo i criteri indicati dal punto 6b) del D.M. 6 settembre 1994.
La certificazione di restituibilita' sara' effettuata dall'Azienda USL competente per territorio.
Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse, sono a carico del committente.
I criteri per il rilascio della certificazione di restituibilita' sono quelli previsti dal punto 6b) del D.M. 6 settembre 1994.
L'Azienda USL, sulla base del piano di lavoro presentato dalla ditta, servendosi all'occasione di laboratori privati, programmera' l'attivita' di certificazione in modo da rilasciare la certificazione stessa entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'avvenuto collaudo

d.3.) - Decreto Ministeriale 14 maggio 1996: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: 'Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto'.
S.Ord. alla G.U. N. 251 Serie Generale Parte Prima del 25.10.96 Supplemento 178 del 25.10.96 - Decreto ministeriale 14 maggio 1996.


IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Decreta:
                                                                                                Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.
L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unita' prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 3.
L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassono in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art.4.
Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonche' gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art.5.
I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione medesima.

Indice
Allegato 1 - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi.
Allegato 2 - Criteri per la manutenzione e l'uso di unita' prefabbricate contenenti amianto
Allegato 3 - Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non
Allegato 4 - Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle 'pietre verdi' in funzione del loro contenuto di amianto
Allegato 5 - Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attivita' analitiche sull'amianto premessa


ALLEGATO 1
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi.

Premessa
La presente normativa si applica:

a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi);

b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto e' determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.
In considerazione di cio' per ogni intervento dovra' essere presentato alla Azienda U.S.L. competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia)
- Autorizzazione trasportatore (copia)
- Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneita' medica.

A - Sopralluogo Ricognitivo
Lo scopo del sopralluogo e' quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti amianto.
Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.

a) - presenza o meno di residui di manufatti (non piu' commerciabili) e quindi da considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantita' in metri cubi e in tonnellate);

b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri) dello sfrido - (indicare le quantita' in metri cubi e in tonnellate);

c) - presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare le quantita' in chilogrammi).

B - Carotaggio dei terreni per evidenziare eventuali materiali interrati
I sondaggi:

a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso della perforazione;

b) - saranno condotti per le profondita' ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovra' essere stabilita caso per caso;

c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da analizzare.

C - Analisi dei materiali evidenziati durante le fasi 'A' e 'B'
I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attivita' ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6/9/94.

D - Le operazioni di bonifica
Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.
In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovra' tenere conto della specifica situazione:

I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;

II FASE: bonifica degli edifici;

III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;

IV FASE: bonifica dei terreni.

PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento. Seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7).

SECONDA FASE: bonifica degli edifici.
La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C).
I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure 'ad hoc' in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.
Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto- cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione.
Il lavaggio sara' effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate.
Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procedera' ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.
Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario; dovra' essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.
Al fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verra' inviato in idonea discarica.
Al termine delle operazioni di lavaggio verra' effettuato un controllo da parte dei competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.
Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonche' respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita.
Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/ lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del 6/9/94.

- Indicazione delle modalita' di lavoro:

- Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge.

- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale.

- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).

Il personale operera' indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere - Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscira' dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e piu' precisamente:

a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;

b) - locale docce - doccia praticata tenendo indossata la maschera;

c) - chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera;

d) - spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.

Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure piu' rigorose da valutare caso per caso nell'ambito del piano di lavoro.

TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.
Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovra' essere effettuata come segue:

a - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procedera' ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione;

b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovra' essere realizzato il sistema di copertura in depressione cosi' come previsto per la 'Quarta fase: bonifica dei terreni'.

Nel caso a) il personale dovra' seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7 'Rimozione delle lastre in cemento-amianto'.
Nel caso b) il personale dovra' seguire quanto indicato per la 'Quarta fase bonifica dei terreni'.

QUARTA FASE: bonifica dei terreni
Sulla base della indagine di carotaggio si effettuera' la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).
Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area.
In questo caso dovra' comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.
La bonifica del suolo si eseguira' attuando la installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.
La prima sala avra' le dimensioni di metri 20 per 10 e sara' adibita alla decontaminazione ed al 'condizionamento' dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una gestione corretta.
Il personale operera' indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscira' dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.

MONITORAGGI
Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:

1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verra' monitorato secondo quando disposto dal D.Lg.vo 277/91.

2 - All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovra' essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.

I criteri e le modalita' del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del DM 6/9/94.

E - Certificazione della restituibilità del sito industriale bonificato
Per certificare la restituibilita' del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del DM 6/9/94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarita' della situazione.

 

ALLEGATO 2
Criteri per la manutenzione e l'uso di unita'
prefabbricate contenenti amianto
Il presente allegato si riferisce alle unita' prefabbricate, incluse quelle di pronto intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali e' stata riscontrata la presenza di amianto. Tali unita' vengono comunemente utilizzate in caso di calamita' naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono far intervenire mezzi meccanici quali autogru, bulldozer, ecc; esse presentano infatti peso limitato dei singoli componenti, facilita' di montaggio e non necessitano di alcuna opera di fondazione.
A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in cemento-amianto principalmente per le pareti e le strutture del tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti amianto quali mattonelle viniliche, ecc. L'amianto utilizzato e' prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo anfibolico. Le lastre di cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente e' presente, dietro uno dei rivestimenti, uno strato di materiale isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.) - Nelle strutture del tetto le lastre di cemento - amianto possono non presentare un rivestimento esterno, mentre l'altra parete e' solitamente rivestita da materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere e' in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto nell'area ambiente. In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di amianto associati ad unita' prefabbricate.
Con i censimenti da ralizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di tali unita' prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso.
Durante l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell'istallazione in ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie.
Per 'idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie', trattandosi in ogni caso di operazioni o lavorazioni occasionali e limitate nel tempo (cioe' non inserite con carattere di continuita' in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo (che tiene cioe' conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta. L'operatore ha cioe' la garanzia di poter lavorare in condizioni di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante non superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso piu' restrittivo degli amianti anfibolici, cio' vuol dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3 = 6000 fibre/litro.
Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio, si dovra' limitare al massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio all'utilizzo di prodotti deossidanti per ferro.
Qualora fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive, queste dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali interventi andranno comunque effettuati in zone confinate da personale qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 277/91 e legge 257/92. Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti incapsulanti, o di rimozione delle stesse perchè in stato di degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni del DM 6/9/94.
Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le suddette unita' prefabbricate dovra' riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per l'installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato piano di controllo e di manutenzione periodica.
Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell'ambiente. Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito 'libretto d'uso'.
In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sara' posta cura che nessun arredo necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti.
Nell'installazione dell'impianto elettrico dovra' essere evitato l'attraversamento (se non gia' predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino soltanto il rivestimento delle lastre.

 

ALLEGATO 3
Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non.
In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali.
Innanzitutto e' stata valutata la possibilita' di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile.
In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità e' stato rilevato che:

  1. studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10 6 a 200x10 6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche e' a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi e' unanimita' di vedute.
  2. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento 'Direttive di qualita' per l'acqua potabile' - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si e' cosi' espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile'. Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non e' stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile'.
  3. L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. E' stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20x10 6 fibre/litro) puo' incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque.
  4. In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada.
  5. Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre e' causato percio' essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e in particolare dalla sua aggressivita', che e' funzione del ph, dell'alcanilita' totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature e' influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocita' dell'acqua. Nella Circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell'1/8/86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 e' suggerito un indice di aggressivita' dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento- amianto.
  6. Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento- amianto per l'acqua potabile.

Per quanto riguarda eventuali difficolta' tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le Associazioni industriali di settore.
E' stata altresi' valutata la possibilita' di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione - sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie.
A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365 giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) 'l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto', facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge 'per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti'.
Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non e' esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto.
Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto e' escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui 'tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale'), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purche' si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonche', per la sostituzione dei materiali gia' in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94.
Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunita', l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre piu' limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per quanto sopra si richiama la necessita' di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento- amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunita' della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione.
Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.

 

ALLEGATO 4
Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle 'pietre verdi' in funzione del loro contenuto di amianto

Classificazione delle cosidette 'Pietre verdi' in funzione del loro contenuto di amianto

LITOTIPO

Minerali principali

'serpentiniti'
s.l.

antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e clino, anfibolo tremolite, talco, dolomite, granato, spinelli cromite e magnetite

prasiniti

feldspato albite, epidoti, anfiboli, tremolite-actinolite, glaucofane, pirosseni clino e mica bianca

eclogiti

pirosseno monoclino, granato, rutilo, anfibolo, glaucofane

anfiboliti

orneblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite-gedrite

scisti
actinolitici

actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina

scisti cloritici,
talcosi e
serpentinosi

talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite, serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato

oficalciti

talco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite, olivina

La classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto e' stata eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in letteratura. La quantita' esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo non puo' essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.
Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i seguenti criteri generali:

A - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI DURANTE L'ATTIVITA' ESTRATTIVA
La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovra' effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovra' contenere i seguenti elementi: - descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico; - descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti; - sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all'avanzamento del fronte di cava.
L'eventuale presenza di amianto gia' evidente in superficie dovra' essere valutata in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto.
L'attivita' della cava dovra' essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verra' effettuata sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo e' da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocita' di avanzamento del fronte di cava.
Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).
L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovra' essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell'attivita' estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sara' possibile intervenire con un'azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente la procedura di estrazione.

B - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI
La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall'attivita' estrattiva deve essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre 'liberabili' dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:

- caratteristiche petrografiche del materiale

- usurabilita' del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d'uso.

La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosita'.
Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si possono indicare tre procedure.

B1 - Materiali in breccia
Si fara' riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densita' relativa del materiale solido.
I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico, ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformita' a quanto descritto al precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia dovra' avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc.
Quando il controllo del fronte di cava assicurera' l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potra' essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari.
Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce la seguente procedura:

  1. - pesatura del materiale
  2. - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di cui alla Fig. 1
  3. - lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su filtro
  4. - analisi della povere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di amianto in fibre (IR e SEM) La densita' relativa sara' calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la relazione: % densita' relativa = densita' apparente/ densita' assoluta L'espressione finale da utilizzare sara' la seguente: I.r. = % amianto liberata/ % densita' relativa Nella classificazione dei materiali naturali si dovra' fare riferimento quindi all'indice di rilascio, modificato in modo da utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto totale. Il materiale verra' quindi definito non pericoloso quando l'indice di rilascio sara' inferiore o uguale a 0,1.

B2 - Materiali in lastre
Si fara' riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densita' relativa del materiale solido. I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la determinazione del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sara' stabilito in funzione della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore a nr. 1 campione ogni 50 mc. di materiale lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformita' a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a lavorazione, dovra' avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione ogni 10 mc di materiale lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurera' l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potra' essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco. Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella Fig. 2.
La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva, secondo lo schema di apparato in Fig. 2. La polvere ottenuta verra' raccolta mediante lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 (micro)m. L'analisi della presenza e della quantita' di amianto verra' eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto indicato nel D.M. 6/9/94.
Il materiale verra' quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio sara' inferiore o eguale a 0,1.
Gli Organi territoriali di vigilanza dovranno altresi' effettuare periodicamente prelievi di polveri dall'ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante le attivita' di taglio.

B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate
Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della superficie visibile. L'osservazione dovra' accertare l'assenza di fibre superficiali sui blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con idonea strumentazione di campioni superficiali. Si valutera' quindi la distribuzione superficiale dell'amianto, quantificando in modo orientativo la quantita' di amianto rispetto alla superficie del blocco.
La valutazione orientativa della superficie del blocco si puo' eseguire assimilando il blocco ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume: V (m3) = peso (t)/densita' (t/m3)
Superficie totale (orientativa) = 6 (3 V )2
I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore allo 0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non pericolosi.

 

ALLEGATO 5
Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attivita' analitiche sull'amianto premessa
Il Decreto Ministeriale 6/9/94, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/94, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e quanti- tative dell'amianto.
La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attivita' di campionamento ed analisi dell'amianto indicate dal Decreto succitato.

1. REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO
Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza nel settore.

2. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nell'aria in microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF) con le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 277 del 15/8/91 e dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.

3. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante spettrometria a dispersione di energia, nonche' dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.

4. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI DI MASSA
Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nei materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonche' dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso.

5. CONTROLLI DI QUALITA' PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO NELL'ARIA E/O IN CAMPIONI MASSIVI
Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo di qualita', predisposto congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto Trattamento Minerali - e dal Coordinamento Tecnico Interregionale.
a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualita' sui laboratori che effettuano attivita' analitiche sull'amianto
I programmi di controllo di qualita' sono previsti allo scopo di verificare l'idoneita' dei laboratori che intendono effettuare attivita' analitiche sull'amianto.
Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualita' coordinati dagli Istituti Centrali (Istituto Superiore di Sanità, Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal Coordinamento tecnico Interregionale.
Tali programmi si svolgeranno con periodicita' che sara' definita mediante apposita circolare del Ministero della sanità.
I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:

- microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF);

- diffrattometria a raggi X (DXR);

- microscopia elettronica a scansione (SEM);

- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).

Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:

- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;

- preparazione e scelta dei campioni;

- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore;

- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;

- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio coordinatore;

- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;

- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite in loco, da parte degli Istituti Centrali e del Coordinamento Tecnico Interregionale che ne informeranno il Ministero della sanità, Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci.

Saranno altresi' messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano attivita' analitiche sull'amianto, dovranno adeguarsi nell'arco del biennio 1996/97 in quanto, al termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sara' considerato congiuntamente alla qualita' delle misure analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso.

b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualita':

Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio Polveri e Fibre
Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Via Fontana Candita, 1 - 00040 Monte Porzio - Roma.

Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio di Igiene Ambientale
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Diffrattometria a raggi X (XDR):
Laboratorio di Igiene Ambientale
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma.

Diffrattometria a raggi X (XDR):
Istituto Trattamento Minerali
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Bolognola, 7 - 00138 Roma

Microscopia elettronica a scansione (SEM):
Laboratorio di Ultrastrutture
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR):
C.N.R. Istituto Trattamento Minerali
Via Bolognola, 7 - 00138 Roma.

L'organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualita', per le diverse metodologie analitiche, verra' definita attraverso la preparazione di specifici criteri applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del Ministero della sanità.

 

 

 

 

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