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LE FONTI DEL DIRITTO
Generale
Le norme che costituiscono l'ordinamento giuridico traggono origine dalla volontà dello Stato, o dalla volontà di enti pubblici o dall'azione spontanea di forze sociali.
Questa volontà, o questa azione, manifestata formalmente da un organo, o implicitamente da una collettività, è la FONTE, cioè la sorgente del diritto obbiettivo. Nessun ordinamento contempla una sola fonte di diritto; ed alla pluralità delle fonti corrisponde una diversa forza giuridica delle norme prodotte, che ne determina il grado, cioè il rapporto con quelle prodotte da altre fonti.
Le fonti sono atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dall'ordinamento di cui fanno parte solo le fonti di produzione cioè quegli atti o fatti abilitati dall'ordinamento a creare le norme giuridiche che, costituiscono, nel loro insieme, il Diritto Oggettivo
Fonte in senso lato e' tutto ciò' che, stando a monte di una determinata soluzione, regola o impostazione giuridica, la condiziona.
Noi parliamo di fonti per indicare gli organi da cui promanano determinate norme giuridiche : si tratta delle cosi' dette fonti di produzione, che in particolare attraggono l'attenzione del pubblicista. In questo senso, infatti, il termine è usato per rappresentare una distribuzione di poteri tra vari organi, enti, ecc.
Possiamo parlare di fonti nel senso di fonti di cognizione. Si tratta in questo caso dei documenti, o altro, mediante cui noi conosciamo il contenuto di determinate norme, decisioni ecc.: la gazzetta ufficiale, i repertori, i testi della dottrina, le raccolte di usi delle camere di commercio e così via.
----- ----- -----------FONTI DI PRODUZIONE----- ----- ---------------
Il sistema delle fonti è dominato dal principio di gerarchia per il quale solo una fonte di grado superiore o di pari grado può derogare, modificare o abrogare rispettivamente una fonte di grado inferiore o una di pari grado. Le fonti si distinguono in fonti di cognizione e in fonti di produzione. Per fonte di produzione si intende il procedimento mediante il quale il diritto viene in vita. Per fonte di cognizione si intende il risultato di tale procedimento. Il sistema delle fonti attuale si presenta nel seguente modo:
· costituzione e leggi costituzionali
· leggi ordinarie e decreti governativi
· leggi regionali
· regolamenti
· usi e consuetudini
Come abbiamo accennato 'fonti di produzione' sono quei fatti o atti capaci di produrre nuove norme giuridiche.
Negli ordinamenti statuali moderni prevale il principio che le fonti di produzione del diritto sono tali in quanto così qualificate dall'ordinamento stesso, ossia da norme che ne determinano le caratteristiche ed eventualmente ne regolano il procedimento formativo e che fissano una gerarchia di validità fra le varie fonti previste. Per il giurista positivo dunque la giuridicità della norma, e quindi della sua fonte, non è da ricercare come un carattere intrinseco, ma è una qualifica conferita da un'altra norma.
Negli ordinamenti statuali moderni di consueto tali norme sono espresse: chi ritiene necessaria, in linea di principio, l'esistenza di norme sulla produzione del diritto, se posto di fronte ad ordinamenti che non contemplino simili norme esplicitamente formulate (come ad esempio accade nel diritto romano per lunghi periodi della sua storia), tende a individuare comunque norme implicite che conferiscano giuridicità alle fonti di produzione.
La Costituzione
La Costituzione può' essere o meno scritta . La presenza di una costituzione scritta si pone, in quanto fonte del diritto, come testo oggetto di interpretazione. Ma una costituzione non è mai soltanto un testo , bensì anche un particolare insieme di istituti che vivono e si evolvono al' interno di una data tradizione.
Una costituzione scritta, ancor piu' della legge, e' normalmente sovraccarica di proposizioni generali di ampia portata. Le dottrine sull'interpretazione della costituzione rappresentano vari modi di intendere il suo ruolo come fonte all' interno dell'ordinamento.
Una costituzione è in gran parte un insieme di regole per l'allocazione e la limitazione dei poteri dello Stato. Essa è anche un insieme di ampi principi, che non hanno però un significato operazionale preciso prima di venire applicati, e come tale essa non è in realtà la fonte di tutte le altre norme, ma è semmai una sovrastruttura eretta per mantenere, implementare o variare una data tradizione già esistente a seconda delle esigenze che in essa si manifestano. E' a partire da tali esigenze che si perviene a dare contenuti precisi a certe formule costituzionali, che vengono adoperate alla stregua di ciò che avveniva un tempo con le formule del diritto naturale o di ragione VIII, quali potenti strumenti di argomentazione e di persuasione.
Ovviamente con ciò non si esclude che principi ampi possano influenzare lo sviluppo delle regole operative, ma ciò avviene in quanto principi generalmente condivisi e diffusi, e indipendentemente dal fatto che essi siano o meno scritti in una costituzione, anche se può essere necessario fondare la loro autorità su una plausibile argomentazione che li riconduca alla fedele esecuzione i decisioni costituzionali IX.
Essa regola l'attribuzione e il funzionamento dei poteri statali, i diritti essenziali degli individui e la partecipazione dei cittadini all'esercizio dell'autorità attraverso il diritto di elezione e il suffragio . Per lo più la C. è contenuta in un apposito documento legislativo scritto, chiamato appunto con questo nome, ma non mancano degli Stati che, pur essendo disciplinati da alcune leggi, non possiedono una vera e propria C. scritta (p. es. la Gran Bretagna). Le C. scritte si dividono in ottriate, concesse ( octroyées) dal monarca (p. es., lo Statuto Albertino, del 4 marzo 1848), o convenzionali, deliberate da un'assemblea rappresentativa, chiamata Assemblea Costituente (p. es. la vigente C. italiana). La C. inoltre si dice flessibile quando può essere modificata a opera di una legge ordinaria; rigida, se modificabile soltanto da una legge di revisione costituzionale, deliberata dal Parlamento, con un procedimento speciale. P. es. la C. italiana è rigida e modificabile solo dopo due successive deliberazioni delle Camere, a intervallo non minore di tre mesi; queste deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge di revisione costituzionale può essere sottoposta a referendum popolare (su domanda di un quinto dei membri di una Camera o di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali) nell'ipotesi che la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza inferiore di due terzi dei componenti. La dottrina distingue infine tra C. formale, il documento scritto, e C. materiale, il complesso delle forze politiche che, in un dato momento, costituiscono l'"ossatura' politica di uno Stato.
Leggi Ordinarie
Esse sono fonti primarie e comprendono sia le leggi statali emanate dal Parlamento, sia le leggi regionali deliberate dalle regioni. Alle leggi ordinarie sono equiparati gi atti aventi forza di legge emanati dal Governo: si tratta dei decreti legge e dei decreti legislativi.
Il d. è la forma che assume la manifestazione di volontà del potere esecutivo, sia se esercitato dagli organi dell'amministrazione centrale, sia se esercitato dagli organi delle Regioni. Perciò assumono la forma del d. tutti gli atti del presidente della Repubblica, del capo del governo, dei ministri e dei prefetti, e gli atti dei presidenti delle giunte regionali delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Il suo contenuto può essere o un atto amministrativo o una norma giuridica a carattere legislativo o regolamentare. In particolare hanno la forma del d. le nomine delle più alte cariche dello Stato.
Le leggi Regionali sono le leggi fatte dalle regioni, pertanto, valgono solo sul territorio regionale e riguardano solo gli argomenti riservati alle regioni (art.117 C.).
Accanto alle materie per le regioni, vi sono altri argomenti su cui le regioni a Statuto Speciale possono fare leggi.
I Regolamenti sono dei provvedimenti che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione. Possono essere definiti anche come atti normativi che hanno lo scopo di completare la legge, la quale quasi sempre disciplina una certa materia in modo non dettagliato.
Questi sono comportamenti generali ripetuti ed uniformi che le persone tengono nella convinzione di seguire una norma.
La Consuetudine è fonte di diritto solamente quando il comportamento è costante, uniforme e generale. E' necessaria, quindi, la convinzione che si tratti di regole imposte dall'ordinamento giuridico.
----- ----- ----------- Fonti di cognizione----- ----- -------------
Sono i mezzi attraverso i quali è possibile conoscere le norme giuridiche.
Talvolta uno stesso atto può essere fonte di produzione e fonte di cognizione della medesima norma, anzi si suole dire che la fonte di produzione è in questi casi la prima fonte di cognizione. Così accade in genere per il diritto legislativo; infatti la legge crea la norma e nello stesso momento la porta a conoscenza dei destinatari.
La distinzione sopra accennata acquista rilevanza nel caso del diritto consuetudinario, o in genere del diritto non scritto, infatti le raccolte di usi, la redazione per iscritto di norme consuetudinarie internazionali ecc. sono esclusivamente fonti di cognizione perché le norme giuridiche preesistono alla formulazione per iscritto e trovano altrove il fondamento della loro validità.
La Gazzetta Ufficiale: è un quotidiano su cui devono venire pubblicate le leggi per poi avere efficacia.
Il Bollettino ufficiale della Regione
I Codici, cioè raccolte di norme sui principali rami del diritto
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