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Trapianti & donazioni di organi




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TRAPIANTI & DONAZIONI DI ORGANI


Primo caso in italia Napoli 1931 un ragazzo vende un proprio testicolo, si denunciano i medici ma vengono assolti perché in primo luogo il ragazzo aveva espresso il suo consenso, in secondo luogo l'asportazione non prevedeva alcuna alterazione funzionale e non era contraria ad alcuna legge. In seguito a questa sentenza si è sentita l'esigenza di regolarizzare i trapianti e le donazioni di organi innanzitutto suddividendo le varie categorie di organi in:

RIPRODUCIBILI

NON RIPRODUCIBILI MA IN NUMERO SUPERIORE AL NECESSARIO

NON RIPRODUCIBILI E NECESSARI

VENDIBILI

DONABILI

Né VENDIBILI né DONABILI

Come evidenzia la sentenza precedente il problema si pone nell'ottica di considerare il corpo come una proprietà personale di cui ciascuno può disporre liberamente: ad esempio gli organi vendibili (capelli, denti , unghie) sono così classificati tenendo conto del concetto di proprietà del corpo anziché quello di identità, sono infatti organi comuni e non hanno un identità specifica riconducibile a quella del donatore/venditore.

Ben altro problema si pone nel momento in cui si deve discutere riguardo gli organi riproducibili (sangue , midollo) e presenti in quantità superiori al necessario come evidenzia un caso giuridico americano che vede coinvolti due cugini, di cui uno affetto da leucemia che poteva essere salvato mediante trapianto di midollo compatibile con quello dell'altro cugino. Il cugino donatore al momento della donazione si tira indietro e l'altro lo cita in giudizio con le seguenti argomentazioni:

il diritto alla vita, il diritto alla salute ed il fatto che per lui in pericolo di morte quel midollo era indispensabile mentre per l'altro un eventuale donazione non lo avrebbe danneggiato. Il problema è gli organi in questione appartengono al proprietario del corpo o a chi ne ha bisogno? Se passasse il secondo principio ci sarebbe una mera strumentalizzazione inutile. Un altro caso analogo ci porta in Amrica dove una signora con un sangue rarissimo e preziosissimo lo vendeva a peso d'oro: viene denunciata sulla base del principio secondo cui il diritto alla salute e alla vita è universale e non ci devono essere strumentalizzazioni, in realtà la richiesta viene respinta sulla base del principio di autonomia e libera disposizione del proprio corpo.

Come si può vedere da queste sentenze, l'approccio legislativo al problema è influenzato da principi etici , morali e dal concetto di "proprietà" del corpo ed è innanzitutto opportuno effettuare una distinzione tra libera disposizione del corpo da VIVI ovvero donazione da vivi e donazione da morti.

-DONAZIONE DA MORTO- premesso che per MORTE si intende la cessazione di attività encefaliche (morte cerebrale) la donazione di organi dopo la morte è regolamentata innanzitutto dal codice penale che sanziona chi deturpa o mutila inutilmente un cadavere e obbliga, dopo la donazione, alla ricomposizione del cadavere. Poi si applica il principio della salvaguardia della dignità umana (art 413) che vieta di tenere in vita una persona allo scopo di prelevarne gli organi , assieme al principio di identità del corpo secondo cui si può prelevare tutto dal cadavere tranne testicoli, ovaie e cervello organi cioè che riflettono l'identità specifica della persona. La donazione di organi da morto può essere effettuata solo in caso di presenza di documento scritto del morto in cui si afferma la volontà di questi di procedere con l'espianto oppure può essere decisa dai genitori o parenti in caso di assenza di documentazione contraria da parte del morto (sempre ovviamente nel rispetto della persona e della dignità umana).  Un'altra regolamentazione riguarda l'utilizzo di organi previa donazione spontanea, essi infatti possono essere prelevati solo per scopi terapeutici (come il trapianto) e non ai fini di sperimentazioni scientifiche, mantenendo intatta la logica della conservazione della dignità umana : la presente normativa è dunque volta, nello stato Italiano, a incrementare il numero di donazioni di organi per combattere il pericolo sempre più forte di traffico illegale di organi proveniente soprattutto dai paesi del terzo mondo. Inoltre il consenso scritto e documentato in vita può essere fatto mediante un'apposita volontà annotata nei documenti sanitari del cittadino, e regolarmente inserita negli archivi nazionali: la donazione dunque deve essere spontanea, gratuita e soprattutto non è possibile effettuare "donazioni dedicate" ovvero indirizzare organi specifici a determinate persone, questo è vietato dalla legge sulla base del principio di uguaglianza di tutti i cittadini e regolato da apposite liste di attesa in cui vengono inseriti i nominativi, in ordine di urgenza, di chi necessita il trapianto dell'organo. Le liste, come previsto dall'art. 8 vengono, redatte mediante l'istituzione di un centro nazionale per i trapianti con il compito appunto di gestire le donazioni di organi.

DONAZIONE DA VIVENTE regolata attraverso lo STATUTO DEL CORPO che fa propri l'art 5 del codice civile (che secondo una logica di proprietà del corpo vieta atti di disposizione del corpo umano quando essi causano una diminuzione permanente all'integrità fisica e l'art 2 13 e 23 della carta costituzionale in cui si parla del diritto alla salute: la logica che prevale è quella della proprietà del corpo dove l'integrità fisica risulta diversa dal concetto di salute. In poche parole ognuno può disporre del proprio corpo con le seguenti limitazioni:

se l'atto è contrario alla legge

se è contrario all'ordine pubblico e al buoncostume

gli organi possono solo essere donati e non venduti

l'importazione e l'esportazione di organi è consentita a patto che essa sia gratuita, è vietata verso stati che ne fanno uso contro la legge (ad esempio India) ed è vietata l'importazione da paesi, come la Cina, che prelevano organi dai condannati a morte.

CONCLUSIONE: il decreto legge privilegia il concetto di persona in ttte le sue forme e sulla base di principi di uguaglianza e solidarietà invita a rendere efficace, tramite documenti informativi e altre iniziative, la donazione di organi formulando il concetto del SILENZIO-ASSENSO ovvero se non si esprime chiaramente la volontà di rifiuto al prelievo dopo la morte, il silenzio viene considerato come un consenso indiretto. Da ricordare l'eccezione della legge riguardo il trapianto di RENE, che fa un'eccezione rispetto all'art  5 perché di fatto comporta una mutilazione permanente dell'integrità fisica, regolato appositamente da norme che ne prevedono il consenso scritto e informato del donatore vivo e la possibilità, data l'importanza della mutilazione, di effettuare una donazione dedicata. Infine è da ricordare anche che nel presente decreto legge in materia di donazioni e trapianti è esplicitamente vietato l'utilizzo di cellule staminali mediante nucleotransfert (clonazione) ai fini di creare organi dedicati al trapianto (divieto di sperimentazione clinica in materia di trapianti)


IL TRAPIANTO NELL'OTTICA DEL TRATTAMENTO  SANITARIO OBBLIGATORIO

Il problema del trapianto a scopo essenzialmente terapeutico mette in luce anche il problema riguardante il trattamento sanitario obbligatorio: una prima disposizione si trova nell'art 32 della carta costituzionale (da ricordare che in questo documento si considera la società in funzione dell'uomo) il quale sancisce il DIRITTO ALLA SALUTE evidenziando il passaggio da una concezione proprietaristica del corpo ad una soggettivista. La costituzione di fatto sancisce il divieto ai trattamenti sanitari non obbligatori, ovvero la decisione se sottoporsi o meno al trattamento sanitario (come il trapianto) è soggettiva e dipende dalla volontà del paziente. In alcuni casi specifici il trattamento sanitario risulta però obbligatorio:

quando è disposto con legge nei limiti di rispetto della persona umana

in caso di epidemie che mettano a rischio la collettività

imponendo il divieto di effettuare un trattamento sanitario non obbligatorio si rende necessario l'elemento del CONSENSO PERSONALE che deve essere espresso da una persona capace di intendere e di volere (nel caso contrario il tutore può esprimere il consenso solo PRO VITA ovvero a favore della vita). Il consenso deve essere INFORMATO  ovvero gli si devono prospettare rischi del trattamento ed eventuali alternative offrendo così la possibilità di autodeterminazione , SPONTANEO ovvero libero da ogni pressione e ATTUALE ovvero nel momento in cui viene dato non può essere ritirato.



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