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La ricerca del risparmio d'imposta è un comportamento legittimo e il fisco non può sostituirsi all'imprenditore per censurare le scelte relative alla sua attività.
Tuttavia il radicarsi del fenomeno dell'elusione, impone allo Stato lo studio di precisi e determinati strumenti antielusivi che, nel limite del possibile, rendano l'elusione una pratica difficile e rischiosa così da dissuadere i contribuenti dal ricorrervi.
L'elusione può essere definita come quel meccanismo attraverso il quale il contribuente mira ad evitare, ricorrendo ad opportune scappatoie al limite della legalità, il prelievo tributario a suo carico.
L'elusione consiste, cioè, nello sfruttamento delle smagliature delle norme tributarie al fine di realizzare un consistente risparmio d'imposta. Ad esempio, per conseguire un certo risultato economico, un soggetto può adottare, in luogo della prevista forma contrattuale tipica, una forma contrattuale anomala che raggiunga gli stessi effetti con un minore carico fiscale (in luogo di una compravendita stipula un mandato a vendere con procura irrevocabile).
I comportamenti elusivi possono essere neutralizzati ricorrendo a tre diversi meccanismi difensivi: introdurre un'ampia casistica di presunzioni legali, volte ad individuare il fatto tassabile; abrogare o modificare norme tributarie eccessivamente permissive; applicare sanzioni amministrative o penali ai fenomeni elusivi.
L'art. 37-bis/600 pone in rilievo gli elementi distintivi del comportamento elusivo, che, essendo intimamente connessi tra loro, devono coesistere per la sua configurabilità:
l'assenza di valide ragioni economiche;
l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario;
l'ottenimento di una indebita riduzione o di un indebito rimborso di imposta;
la presenza di una serie, o anche di uno solo, degli atti, fatti, negozi, anche collegati tra loro, elencati tassativamente al c. 3 (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, cessioni di crediti, ecc.).
In presenza di elusione (accertata, o meglio, presunta in base ai criteri suddetti) è consentito all'Amministrazione Finanziaria disconoscere i vantaggi tributari ottenuti, ferma restando la validità dell'atto sul piano civilistico. Per tutelarsi dall'applicazione della presente normativa al contribuente è consentito presentare un'apposita istanza di disapplicazione o richiedere un parere preventivo alla Direzione generale delle Entrate o ad un apposito Comitato consultivo.
L'interpello (detto anche "ruling") è un istituto di derivazione anglosassone in virtù del quale ciascun contribuente ha diritto di conoscere in modo certo gli effetti e le conseguenze delle proprie azioni sul piano fiscale. Più specificamente ogni interessato può chiedere all'amministrazione finanziaria il parere od un'interpretazione vincolante in ordine alle conseguenze di specifici atti od operazioni posti in essere.
L'art.
21 della L. 413/91 ha introdotto il diritto d'interpello anche in Italia, sia
pure per casi limitati: è stata, infatti, accordata la possibilità, ai
cittadini che ne abbiano la necessità, di richiedere un parere in merito
all'applicazione delle norme antielusive a specifici casi concreti. Ciascun
contribuente, anche prima della conclusione di contratti, atti o convenzioni,
può preventivamente interpellare
La mancata risposta da parte del Comitato consentirà il formarsi del silenzio-assenso in favore della tesi prospettata dal richiedente.
Con l'approvazione dello Statuto del contribuente ad opera della L. 212/00, è stato ampliato l'ambito di applicazione del diritto d'interpello rafforzando, così, il rapporto di fiducia tra il fisco e il contribuente.
In particolare, la nuova normativa fissa regole ben precise volte a tutelare il contribuente che, facendo affidamento sulle circolari ed istruzioni del fisco, si comporti in un determinato modo successivamente considerato errato per un cambiamento dell'orientamento dell'amministrazione finanziaria.
L'istituto in esame, inoltre, viene esteso a tutte le materie fiscali a condizione, però, che l'istanza presentata dal contribuente sia circostanziata, riferita a casi concreti e personali, relativa ad obiettive condizioni d'incertezza sulla corretta interpretazione della norma fiscale.
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