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Le imposte indirette sono suddivise in tre categorie:
Imposte sugli affari. Comprendono tutti i tributi che colpiscono gli agenti economici (consumatori, imprese, etc.) nel momento in cui essi realizzano scambi di beni e servizi e/o cessioni di attività patrimoniali. La più importante imposta sugli affari è l'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), che è anche la seconda imposta italiana per gettito. Accanto all'Iva vi sono una serie di imposte meno importanti in termini di gettito, che si applicano nel momento in cui si stipulano atti formali o giuridici.
Imposte sulla produzione, sulla fabbricazione e sul consumo di singoli beni. Le più importanti sono le imposte sugli oli minerali (benzina, gasolio, etc.). Esse costituiscono la quota più importante del prezzo dei beni a cui sono applicate. Si tratta in generale di accise, ovvero di imposte la cui base imponibile è definita in relazione alla quantità del bene scambiato e non al suo valore monetario.
Imposte sui monopoli fiscali e sul lotto. Tra queste è importante, per il suo gettito, l'imposta sui tabacchi. Le imposte sui monopoli sono le più antiche forme di entrate degli Stati. Il loro ruolo è diminuito nel tempo ed oggi hanno una funzione marginale.
Vi sono poi imposte indirette che confluiscono nel bilancio degli Enti territoriali. Tra queste spicca l'Irap, la tassa automobilistica regionale e le addizionali sulla benzina e sul gas e sul consumo di energia elettrica.
L'imposta plurifase sul valore aggiunto è il metodo attualmente adottato dalla normativa tributaria italiana e da quella dei suoi principali partner commerciali europei.
Il
soggetto passivo riscuote dal cliente a cui vende il bene o servizio un'imposta
lorda e da essa sottrae l'imposta pagata per gli acquisti necessari alla
produzione versando allo Stato
L'Iva è la seconda imposta per gettito del sistema tributario italiano. L'aliquota normale è del 20%, ma vi sono due aliquote ridotte del 4% per beni di prima necessità e del 10%. L'aliquota più bassa si applica ai beni di prima necessità. Essa permette di realizzare un moderato effetto di progressività.
È previsto poi un regime speciale per l'agricoltura: per i produttori agricoli è previsto un regime speciale che prevede la determinazione forfetaria della detrazione Iva sugli acquisti.
Sono previsti infine una serie di regimi forfetari. Ad un primo regime possono accedere le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano un fatturato inferiore a 185.924,48 euro. In questo caso i contribuenti godono di agevolazioni nella tenuta della contabilità fiscale. Vi sono poi regimi semplificati per le imprese e i lavoratori di dimensioni ancora minori. Per questi è prevista la determinazione semplificata dei costi o anche il calcolo forfetario dell'imposta.
Il gettito è ottenuto in modo frazionato dalle imprese, che in senso economico svolgono il ruolo di agenti riscossori per conto dello Stato. La somma che ogni impresa versa allo Stato è definito in funzione del valore aggiunto realizzato dall'impresa medesima. Il gettito finale che affluisce allo Stato sarà pari alla somma di tutte le imposte versate dalle imprese. Formalmente quindi le imprese sono i soggetti passivi dell'imposta, ma non necessariamente esse sono anche i soggetti su cui grava l'onere economico dell'imposta. La legge istitutiva dell'Iva prevede infatti l'obbligo della rivalsa da parte dell'impresa sul proprio cliente: ad ogni scambio sottoposto ad imposizione nella fattura di vendita deve essere indicata la componente del prezzo che corrisponde all'Iva fatta pagare dal venditore al compratore. In normali condizioni di mercato i soggetti che sostengono l'onere dell'imposta sono i consumatori finali, ovvero coloro che non avendo possibilità di vendere il bene acquistato (e quindi di trasferire sul prezzo l'onere dell'imposta), non possono rivalersi su alcun soggetto per il pagamento dell'imposta pagata sul valore del bene acquistato.
La teoria economica ha messo in luce che l'onere effettivo dell'imposta dipende dall'ampiezza del processo di traslazione, ovvero dalla capacità dell'impresa di trasferire sui prezzi e/o sui salari il peso dell'imposta.
Al fine di contenere il fenomeno dell'evasione dell'imposta che è ritenuta molto alta sono stati introdotti una serie di strumenti, la cui efficacia non è stata sempre alta. Tra di essi si possono ricordare: i documenti di trasporto per i beni viaggianti, la ricevuta fiscale, l'introduzione dei registratori di cassa e dello scontrino fiscale.
L'abolizione delle dogane tra i paesi membri dell'Ue ha reso necessaria l'introduzione di un meccanismo di pagamento dell'Iva basato sull'autodichiarazione da parte del fornitore, che pone seri problemi di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. L'efficacia del sistema dei controlli sulle autodichiarazioni è uno dei problemi dell'applicazione dell'imposta. La sua soluzione dipende dall'efficacia del coordinamento delle Amministrazioni finanziarie dei diversi paesi europei.
descrizione dei soggetti tra i quali viene effettuata l'operazione (denominazione, sede legale, p.Iva o in mancanza codice fiscale);
natura, quantità e qualità dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione;
corrispettivo dell'operazione stessa;
eventuali sconti e/o abbuoni;
indicazione dell'aliquota iva (se operazione imponibile) cui si assoggetta il corrispettivo.
La fattura si emette in duplice esemplare dal soggetto cedente al momento dell'effettuazione dell'operazione. Vi sono deroghe alla obbligatorietà della emissione della fattura, tra cui:
i commercianti al minuto (emettono generalmente scontrino);
le prestazioni alberghiere (emettono ricevuta);
le agenzie di viaggio;
i rivenditori ambulanti di rottami.
Attenzione: la condizione di esonero opera a condizione che il cessionario / committente non richieda la fattura.
In particolari casi è posto in capo al cessionario / committente l'obbligo di emettere fattura, che in tal caso assumerà la denominazione di autofattura. Formalmente è una fattura a tutti gli effetti, sempre regolata dalle norme ex art.21 Dpr 633/72, ma è obbligatoria quando:
Si emette in duplice esemplare, l'iva relativa deve essere versata entro 30 gg. dal quarto mese e deve essere annotata nel registro Iva acquisti. In caso di mancata emissione di autofattura o di omessa regolarizzazione di fatture ricevute, il cessionario ai sensi dell'art.6, comma 8 del Dlgs 471/97 è responsabile di tale violazione ed è punito con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta non regolarizzata.
Nei casi in cui, a richiesta del cliente, viene emessa la fattura, per una prestazione ove normalmente viene emessa la ricevuta fiscale, detta fattura prende il nome di fattura-ricevuta fiscale. Conterrà tutti gli elementi previsti dall'art.21 del Dpr 633/72 e, a differenza della semplice ricevuta fiscale, conterrà i dati relativi all'imponibile e all'imposta relativa (in pratica è una ricevuta fiscale con lo scorporo del corrispettivo pagato). Particolare importante, la numerazione delle stesse deve essere apposta dal soggetto emittente e non può essere sostitutiva della numerazione impressa dalla tipografia (Dm 2.7.1980).
Quando con una singola fattura si comprendono più beni ad aliquote diverse, le stesse vanno indicate distintamente per ciascuna aliquota.
Qualora invece, sono indicati in fattura beni e/o servizi non assoggettabili ad Iva, deve sempre essere indicato il titolo di non imponibilità o di esenzione (Cir. Min. 22.5.1981, n.18).
Non è soggetta ad imposta di bollo la fattura per operazioni non imponibili; al contrario lo è per le fatture esenti e/o escluse.
Gli esercenti arti e professioni possono emettere una notula, a bollettario madre e figlia, con le indicazioni previste dall'art.21 del Dpr 633/72, e con l'espressa dicitura che la presente non costituisce fattura, fino a quando la prestazione non viene ottemperata dal cliente. In quel momento, verrà emessa la fattura vera e propria.
Gli
acconti vanno sempre fatturati al momento del pagamento parziale limitatamente
all'importo pagato (Cass. N.6010 del 12.11.81, Ris. Min. 29.11.1974, n.504195).
La fattura di saldo sarà emessa per l'intero importo della transazione, e a
dedurre, sempre in fattura, gli acconti precedentemente fatturati. Diverso il
caso delle somme versate a titolo di caparra. Infatti, la stessa costituisce, a
norma dell'art.1385 C.C., somma versata non come anticipazione sul prezzo di
vendita, bensì come eventuale risarcimento del danno in caso di inadempienza
contrattuale. Ovviamente, l'importo imputato a titolo di caparra, deve essere
espressamente indicato nel contratto. La caparra, esula dalla sfera di
applicazione dell'imposta, soltanto se non viene considerata quale
anticipazione di prezzo; in tal caso, è un acconto a tutti gli effetti e
pertanto soggiace a fatturazione (valga per tutti
E' consentita per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione. A decorrere dall'1.10.1997, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione. Va registrata entro lo stesso termine ma con riferimento al mese di consegna o spedizione. Deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi.
Qualora venga emessa fattura per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti (cd fatture gonfiate), l'art.21, comma 7 del Dpr 633/72, statuisce che l'imposta è dovuta per l'intero ammontare o per quello corrispondente alla maggiorazione inesistente. L'imposta di cui alle fatture predette non è ovviamente detraibile.
Si deve provvedere alla registrazione delle fatture nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. Entro:
15 giorni dalla data di emissione;
la fine del mese in cui sono state emesse, relativamente alle fatture differite;
la fine del mese successivo, per fatture emesse da sedi secondarie che non provvedono direttamente;
60 giorni per le registrazioni con macchine elettrocontabili decorrenti dalla data di emissione delle fatture (Cir. Min. n.503028 del 16.09.1975).
Sono tali tutti quei diritti che la dogana è tenuta, in base alla legge, a riscuotere in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali assumono particolare rilievo i diritti di confine (che comprendono i dazi di esportazione e quelli di importazione), i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine etc.
Si tratta, dunque, di un gruppo di entrate con diverse caratteristiche ma con una matrice comune: sono prelevate all'atto delle operazioni doganali. Il presupposto per l'obbligazione tributaria doganale è dato:
per le merci estere, dalla loro destinazione al consumo nel territorio doganale italiano;
per le merci da esportare, dalla destinazione al consumo in uno Stato estero.
Soggetti passivi obbligati al pagamento dei diritti doganali sono il proprietario (cioè colui che presenta la merce in dogana o la detiene all'atto dell'importazione) e tutti i soggetti per conto dei quali la merce viene esportata o importata.
A seguito di presentazione della dichiarazione doganale è dovuto il pagamento dei tributi in parola calcolati in base alla apposita tariffa doganale
Le imposte di fabbricazione colpiscono, nella fase della produzione, una serie di merci tassativamente indicate dalla legge. Attualmente scontano tali imposte: la birra, gli spiriti, gli olii minerali, i fiammiferi. I soggetti passivi percossi sono i produttori di tali materie, anche se il tributo viene in realtà ad incidere sul consumatore finale. In corrispondenza di ciascuna imposta di fabbricazione lo Stato, per garantire l'uguaglianza del prelievo fiscale, istituisce particolari sovraimposte di confine su analoghi prodotti importati. Nel corso del '95 l'intera normativa è stata accorpata in un testo unico sulle accise che disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi e sui fiammiferi.
Lo Stato interviene in particolari settori economici in cui intende esercitare in modo esclusivo la produzione e/o la vendita di determinati beni o servizi, vietando a terzi l'esercizio di tali attività. Scopo del monopolio fiscale è essenzialmente quello di assicurare all'erario il conseguimento di entrate, realizzando proventi attraverso la limitazione dell'attività privata e la vendita di prodotti o servizi. La somma che il privato deve corrispondere per acquistare tali beni (o servizi) supera l'effettivo costo di produzione sostenuto dallo Stato: la parte eccedente il costo è perciò comprensiva dell'utile industriale e dell'imposta. Attualmente in Italia costituiscono monopoli fiscali quelli relativi alla fabbricazione dei tabacchi, all'esercizio del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici.
L'imposta di registro colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. Sono soggetti a tassazione: gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria); determinati contratti verbali; alcune operazioni societarie; atti formati all'estero. Il D.P.R. 131/86 individua due distinte categorie di contribuenti:
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle distinte aliquote indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 131/86. La registrazione può essere: a termine fisso, se è stabilito un termine dalla formazione dell'atto entro cui si è obbligati a chiedere la registrazione; in caso d'uso, se l'atto deve essere registrato quando viene depositato; volontaria, per gli atti per i quali non si è obbligati alla registrazione. La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell'atto ovvero il corrispettivo pattuito tra le parti. Per gli immobili e le aziende la base imponibile è costituita invece dal valore venale del bene che costituisce l'oggetto dell'atto registrato.
È previsto, infine, che le procedure relative alla registrazione degli atti riguardanti diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'ammortamento nei registri immobiliari, possano essere effettuate con procedure telematiche. In tali ipotesi le richieste di registrazione andranno presentate su di un modello unico informatico, da trasmettere telematicamente assieme a tutta la documentazione necessaria.
L'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applicava:
In realtà si tratta di due distinte imposte, unificate a seguito della riforma tributaria dal D.P.R. 637/72, poi sostituito dal D.Lgs. 346/90. L'imposta ha subito, inoltre, una profonda trasformazione ad opera della L. 21-11-2000, n. 342 (collegato alla finanziaria 2000) che ne ha ridisegnato le modalità applicative ed infine è stata soppressa dalla L. 383/2001.
Presupposto del tributo era, per l'imposta sulle successioni, la semplice apertura della successione, a prescindere dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.
Soggetti passivi erano i chiamati all'eredità, i legatari (limitatamente ai beni loro legati) ed i donatari; chi ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario era obbligato al pagamento dell'imposta solo nei limiti del valore della propria quota ereditaria. La base imponibile era costituita dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario ovvero tra il valore complessivo dei beni e diritti oggetto di donazione e l'ammontare complessivo delle passività deducibili. Per l'imposta sulle donazioni il presupposto era dato dalla stipula dell'atto.
L'imposta sulle donazioni non è stata in realtà soppressa completamente per cui occorre fare una distinzione basata sul grado di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario, e sul valore del bene oggetto di donazione.
L'abolizione dell'imposta risulta assoluta per "i parenti stretti", ossia il coniuge, i parenti in linea retta, i parenti fino al quarto grado; per i soggetti diversi dai "parenti stretti", invece, solo se l'ammontare della quota loro spettante è inferiore a euro 180.759,91. L'atto di donazione è soggetto a imposta solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore che supera tale importo, le aliquote previste per le operazioni a titolo oneroso.
L'imposta ha ad oggetto l'incremento di valore degli immobili e si applica in caso di alienazione a titolo oneroso, di acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su un bene immobile.
È un'imposta indiretta cartolare che si applica su atti (contenenti istanze, convenzioni, contratti etc.), documenti e registri indicati nella tariffa allegata al decreto istitutivo del tributo. Non tutti gli atti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo: sono infatti previsti casi di esenzione totale e casi di atti che scontano il tributo solo in caso d'uso. A differenza dell'imposta di registro che colpisce la potenzialità giuridica dell'atto, l'imposta di bollo colpisce la forma scritta del negozio, astraendo dal suo contenuto. L'obbligazione tributaria può essere adempiuta:
in modo ordinario, facendo uso dell'apposita carta filigranata e bollata;
in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo e bollo a punzone;
in modo virtuale, attraverso il pagamento all'ufficio del registro e ad altri uffici autorizzati oppure con un versamento in conto corrente postale.
Tuttavia, con il D.Lgs. 9/00, è stato stabilito il pagamento in misura forfettaria di L. 320.000 sugli atti relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche.
Le tasse governative colpiscono determinati atti amministrativi (concessioni, dichiarazioni, autorizzazioni, istanze, permessi) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà. Soggetti passivi sono tutti coloro ai quali vengono rilasciati i citati atti. A seconda dei casi il tributo è dovuto in occasione dell'emanazione dell'atto, in seguito al rinnovo dello stesso, per l'espletamento di formalità per il visto o la vidimazione.
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