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Si definisce tributaria l'entrata caratterizzata dalla coattività della prestazione. Tale coattività costituisce l'elemento essenziale ed incontestabile per l'individuazione del tributo e per la sua differenziazione dalle altre entrate. Sono pertanto tributi le imposte, le tasse, i monopoli fiscali ed i c.d. "contributi".
La tassa
può essere definita come quella prestazione pecuniaria che un soggetto deve
allo Stato per una controprestazione che quest'ultimo effettua per il soggetto
stesso e su sua richiesta. In altre parole il singolo richiede una prestazione
all'Ente ma, per ottenerla, paga un tributo costituente una obbligazione ex
lege, appunto
tasse amministrative, dovute per l'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni, o emanazione di atti, ad esempio le tasse scolastiche;
tasse industriali che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio dell'attività di impresa, ad esempio la verifica di pesi e misure o per il marchio sui metalli preziosi;
tasse giudiziarie che sono dovute per un servizio reso da un organo giudiziario.
L'imposta può definirsi come "la prestazione coattiva di carattere pecuniario dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con una attività dell'ente pubblico, tantomeno a favore del soggetto stesso, il quale deve adempiere la prestazione allorché si trovi in un dato rapporto ex lege con il presupposto di fatto legislativamente stabilito" (Micheli).
Elementi costitutivi dell'imposta sono:
a) il soggetto attivo, ovvero lo Stato o l'ente pubblico dotato di potestà impositiva;
b) il soggetto passivo, cioè il contribuente;
c) l'imponibile, ovvero la ricchezza intesa come valore di riferimento su cui calcolare l'imposta;
d) l'aliquota, cioè il rapporto tra l'ammontare dell'imposta dovuta rispetto alla somma imponibile.
Presupposto di fatto dell'imposta, in ossequio dell'art. 53 Costituzione, è l'esistenza di una situazione rilevatrice di capacità contributiva.
Le imposte possono essere dirette o indirette a seconda che vadano a colpire una manifestazione immediata di ricchezza (come ad esempio l'acquisizione di un reddito o il possesso di un patrimonio), ovvero interessino manifestazioni indirette di ricchezza (come il trasferimento di un bene).
Altra classificazione delle imposte è quella che distingue le imposte reali da quelle personali: le prime, dette anche oggettive, prendono in esame il solo evento e non anche il soggetto d'imposta; le seconde prendono invece in esame la persona e la sua effettiva capacità contributiva.
Merita infine accennare al metodo di calcolo delle imposte che possono essere fisse o variabili: le prime sono predeterminate nell'ammontare; le seconde variano a secondo dell'imponibile e possono essere proporzionali (l'imposta aumenta in misura proporzionale rispetto all'aumento dell'imponibile), progressive (se l'imposta aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'imponibile) e regressive (qualora invece aumentino meno che proporzionalmente rispetto all'imponibile).
Il contributo può essere definito come quell'entrata tributaria che l'ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti, per il fatto che costoro traggono vantaggio da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti.
Tali entrate non hanno invero grande rilevanza essendo collegate per lo più agli enti locali e producendo una percentuale quasi trascurabile del gettito statale.
Il monopolio fiscale è un istituto giuridico mediante il quale lo Stato si riserva la produzione e/o la vendita di determinati beni o servizi al fine di assicurare all'erario il conseguimento di entrate derivanti dall'esercizio di suddette attività. Monopoli fiscali sono attualmente in Italia quelli relativi alla lavorazione di prodotti a base di tabacco, il gioco del lotto, le lotterie, estrazione e produzione di sale.
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