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Le entrate pubbliche sono costituite dall'insieme dei mezzi finanziari acquisiti dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei suoi fini.
Vengono distinte in base a criteri di classificazione.
Una prima distinzione è quella fra entrate finali ed entrate per accensione di prestiti.
Le entrate finali comprendono le risorse finanziare che vengono acquistate in via definitiva
Le entrate per accensione di prestiti hanno funzione di finanziamento soltanto in via provvisoria poiché le somme incassate devono essere rimborsate alla scadenza e danno luogo all'onere degli interessi
In relazione alla fonte da cui provengono, le entrate si distinguono in originarie e derivate.
Le entrate originarie provengono dai beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione; sono le risorse finanziarie che si formano direttamente nel settore pubblico
Le entrate derivate sono risorse che si formano nel settore privato e vengono prelevate dalla Pubblica Amministrazione; sono rappresentate dai tributi che gravano sulla ricchezza e sulle attività economiche dei privati
In base al criterio dell'incidenza economica le entrate si distinguono in correnti e in conto capitale.
Le entrate correnti sono alimentate dal flusso di reddito che si forma anno per anno
Le entrate in conto capitale incidono sulla ricchezza presistente
Un'altra distinzione è quella che si fonda sul carattere coattivo o contrattuale dell'entrata.
Le entrate coattive sono acquisite dalla Pubblica Amministrazione mediante l'esercizio di poteri autoritativi
Le entrate contrattuali traggono origine da un rapporto di tipo privatistico
Secondo la ricorrenza nel tempo le entrate sono ordinarie o straordinarie.
Le entrate ordinarie si ripetono periodicamente con regolarità
Le entrate straordinarie sono conseguite in presenza di particolari fatti o circostanze
I tributi sono prestazioni pecuniarie, imposte dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio della potestà finanziaria. Mediante il prelievo tributario i cittadini sono obbligati a contribuire alla spesa pubblica nei modi stabiliti dalla legge. Il principio della riserva di legge stabilisce che le prestazioni coattive possono essere imposte ai cittadini solo con l'intervento del Parlamento.
Le entrate tributarie sono entrate derivate di tipo coattivo. Il carattere della coattività non è uguale in tutte le figure di tributi: è minore nella tassa, maggiore nel contributo speciale, massimo nell'imposta.
La tassa è un prelievo di ricchezza a carico di coloro che richiedono determinate prestazioni pubbliche.
A seconda del servizio a cui si riferiscono, si distinguono le tasse amministrative, giudiziarie e industriali.
Le tasse amministrative riguardano principalmente:
I servizi dello stato civile e i servizi anagrafici
La concessione di particolari diritti
L'istruzione e la cultura
Le autorizzazioni e i servizi inerenti all'esercizio di attività economiche
Le tasse giudiziarie riguardano:
La giurisdizione penale: sono a carico dell'imputato giudicato colpevole
La giurisdizione civile: sono a carico del cittadino che perde la causa
La giurisdizione volontaria: sono a carico del soggetto che richiede il provvedimento
Le tasse industriali riguardano servizi di carattere tecnico e la verifica di determinati prodotti dei quali vengono ufficialmente garantite le caratteristiche; la tassa è dovuta dal soggetto che chiede la verifica.
Il contributo è un prelievo di ricchezza imposto a coloro che traggono uno specifico individuale vantaggio da opere o servizi pubblici di utilità generale.
L'imposta è un prelievo di ricchezza posto a carico dei cittadini per far fronte a tutti i fini di interesse generale, senza alcuna relazione specifica con determinate prestazioni o servizi.
Gli elementi dell'imposta sono il presupposto, i soggetti, l'oggetto, la base imponibile l'aliquota.
Il presupposto è il fatto, l'atto o la situazione cui la legge ricollega il sorgere dell'obbligazione tributaria
Il soggetto attivo è l'organo o l'ente che ha il potere di applicare in concreto l'imposta secondo le disposizioni di legge
Il soggetto passivo è la persona obbligata al pagamento del tributo
L'oggetto dell'imposta è la ricchezza sulla quale si applica il prelievo
La base imponibile è l'elemento cui si commisura l'entità del prelievo ed è costituita dall'oggetto dell'imposta espresso in termini quantitativi
L'aliquota è il rapporto fra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare della base imponibile
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