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L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro.
La sua emissione avviene dietro versamento da parte del richiedente dell'importo corrispondente.
L'assegno circolare è un mezzo di pagamento come l'assegno bancario. Si differenzia però da quest'ultimo in quanto ha la struttura del vaglia cambiario e non della cambiale tratta: incorpora infatti un'obbligazione diretta di pagamento della banca emittente.
L'assegno circolare è perciò un mezzo di pagamento più sicuro dell'assegno bancario. Chi lo riceve in pagamento può fare infatti affidamento sulla solvibilità della banca emittente e dispone di un titolo che può agevolmente negoziare o riscuotere presso tutti i recapiti della banca che lo ha emesso. L'assegno circolare si presta quindi efficacemente a sostituire la moneta legale nei pagamenti da piazza a piazza. Per evitare tuttavia che l'assegno circolare possa far concorrenza alla moneta legale, lo stesso non può mai essere emesso al portatore.
L'emissione degli assegni circolari è inoltre subordinata ad una serie di condizioni di regolarità (art. 82 1. ass.), volte essenzialmente a consentire un controllo della massa fiduciaria in circolazione a salvaguardia della stabilità monetaria.
Al riguardo è previsto che:
a) l'emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche specificamente autorizzate dalla Banca d'Italia (art. comma, Tub);
b) la banca può emettere assegni circolari solo per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione (versamento in contanti o contestuale addebito sul conto corrente del richiedente);
c) la banca autorizzata ad emettere assegni circolari deve costituire presso la Banca d'Italia una cauzione in titoli a garanzia dei medesimi.
Costituiscono invece requisiti formali di validità dell'assegno circolare:
1) la denominazione di assegno circolare inserita nel contesto del titolo;
la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
l'indicazione del prenditore;
4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;
5) la sottoscrizione della banca emittente (art. 83).
Non è invece richiesta l'indicazione del luogo di pagamento, dato che l'assegno circolare è pagabile presso tutti i recapiti (filiali, agenzie, ecc.) della banca emittente.
All'assegno circolare si applica, in quanto compatibile, la disciplina del vaglia cambiario a vista. Tuttavia, data la funzione di mezzo di pagamento dell'assegno circolare:
a) la girata a favore dell'emittente estingue il titolo;
b) il possessore deve presentare l'assegno per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione, pena la decadenza dalle azioni di regresso.
Nel contempo, si applica all'assegno circolare parte della disciplina dell'assegno bancario: quella in tema di assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico (art. 86, 1° comma); nonché la disciplina dell'ammortamento (art. 86, 3° comma). Però, il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, decorsi venti giorni dalla denunzia dello smarrimento o della sottrazione, può senz'altro ottenerne il pagamento dalla filiale alla quale fu fatta la denunzia (art. 86, 6° comma).
La legge sugli assegni disciplina, oltre l'assegno bancario e circolare, alcuni titoli speciali di pagamento emessi dalla Banca d'Italia e dai Banchi di Napoli e Sicilia.
Il più diffuso è il vaglia cambiario della Banca d'Italia (artt. 87-97 1. ass.), largamente utilizzato per i pagamenti della pubblica amministrazione ed in particolare per l'estinzione dei titoli di spesa dello Stato.
È questo un titolo di credito all'ordine che contiene la promessa incondizionata della Banca d'Italia di pagare a vista una somma determinata. È rilasciato solo dietro versamento in contanti del relativo importo (art. 89) ed è pagabile presso tutte le filiali della Banca d'Italia.
La disciplina di questo titolo coincide, salvo marginali differenze, con quella dell'assegno circolare.
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