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Il sistema bancario
Lo sviluppo industriale degli anni "50" fu sostenuto dal sistema bancario che aveva una struttura solida garantita dalla riforma bancaria del 1936.
Le banche sono intermediari finanziari, sono enti ai quali è riservato l'esercizio dell'attività bancaria che secondo la legge ha carattere d'impresa.
Le banche raccolgono risparmi e concedono prestiti. Quindi, l'attività bancaria può essere considerata come uno dei motori della pompa che aspira denaro dai piccoli risparmiatori per farlo affluire alle imprese e agli enti pubblici, finanziando così gli investimenti produttivi.
Le banche svolgono le seguenti funzioni:
Funzione creditizia
Funzione monetaria
Funzione di trasmissione di impulsi di politica monetaria
Funzione ausiliaria all'amministrazione finanziaria
Funzione di investimento strutturali o in titoli di credito
Funzione di stimolo al risparmio e alla produzione.
La funzione creditizia è conseguente all'attività di intermediazione tra coloro che offrono capitale e coloro che lo richiedono; in tal modo le banche svolgono un'importante funzione economico - sociale in quanto indirizzano il denaro raccolto verso le attività produttive, favorendo così l'espansione dell'intero sistema economico.
La funzione monetaria scaturisce dal fatto che i regolamenti sono compiuti solo in minima parte con la moneta legale, poiché la banca opera soprattutto con la moneta bancaria, e cioè mediante assegni o trasferimenti di fondi mediante reti telematiche.
La funzione di trasmissione di impulsi di politica monetaria scaturisce dal fatto che alcune volte il sistema bancario è utilizzato per incidere sul sistema economico.
La funzione ausiliaria all'amministrazione finanziaria scaturisce dal fatto che al sistema bancario sono stati affidati compiti di riscossione di tasse e imposte ed, inoltre, attraverso le banche si effettuano indagini anche a fini fiscali ed a fini penali.
Considerando il ruolo determinante del sistema bancario già agli inizi degli anni "20", in seguito a fallimenti bancari ci si rese conto che le banche erano delle imprese particolari, poiché il loro fallimento (Banca italiana di sconto 1921) era di conseguenza anche un fallimento per chi aveva affidati a loro i risparmi. Ecco perché furono emanati i primi decreti (19261° legge bancaria) che regolamentavano il sistema bancario, cercando di evitare il fallimento delle imprese bancarie che rappresentano un motore dello sviluppo economico.
Nel 1936 tutti i decreti emanati negli anni "20" furono ordinati e raccolti dalla riforma bancaria del 1936.
Questa riforma si basava su tre principi fondamentali:
1. Principio della specializzazione temporale del credito:
In base a questo principio si distinguevano le banche che concedevano credito a breve scadenza e le banche che concedevano credito a media - lunga scadenza.
2. Principio del pluralismo istituzionale:
In base a questo principio le banche si distinguevano in forme legali diverse che attribuivano a loro carattere pubblico o privato.
3. Principio della separazione tra banca e industria:
In base a questo principio erano vietati i rapporti di partecipazione azionaria delle banche nelle imprese e viceversa.
La riforma del 1936 diede origine a una legge bancaria che per quasi sessanta anni ha regolato il nostro sistema creditizio nonostante i profondi sconvolgimenti economici, sociali e politici che sono intervenuti in tale lunghissimo arco di tempo. Infatti, pur avendo subito negli anni numerose integrazioni e modifiche, i cardini della riforma del 1936 sono rimasti in funzione fino al 1° gennaio 1994, ossia fino al giorno i cui è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con il quale la nostra legislazione sulle banche e sul credito ha trovato una definitiva sistemazione di impronta europea.
In base al Testo Unico Bancario (TUB) tutte le banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a esercitare il credito, possono svolgere tutte le operazioni e offrire tutti i servizi. Anche nel sistema bancario, quindi, si é favorito un clima competitivo fondato sull'imprenditorialità.
La maggior parte dei principi, di cui abbiamo discusso in precedenza, che avevano retto a lungo il nostro sistema creditizio, sono stati abbandonati in conseguenza ad alcuni provvedimenti che hanno dato risposta a una doppia serie di esigenze:
esigenze di ristrutturare e di ricapitalizzare le banche e gli istituti di credito pubblico e di avviare un processo di privatizzazione non solo formale ma anche sostanziale, ponendo come riferimenti fondamentali l'impresa e il mercato;
esigenze di adeguare l'intero sistema creditizio alle direttive comunitarie, migliorandone l'efficienza e la competitività e mettendo in condizione di affrontare sul mercato unico bancario l'impatto con le grandi istituzioni creditizie europee e mondiali.
Il TUB si articola in nove titoli che sanciscono tutte le regole a cui è sottoposto il sistema bancario.
In seguito all'Unione Europea è stato istituito il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e la Banca Centrale Europea (BCE). Questi sono indipendenti dalle istituzioni e dagli organi comunitari, dalle autorità nazionali e da qualsiasi altro organismo.
Il SEBC è un organismo formato dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione Europea, con i compiti di emettere la moneta unica (Euro) e di gestire la politica monetaria.
La BCE è il massimo organismo di gestione della politica monetaria comune, con il compiti di assicurare che le istruzioni del SEBC siano assolte attraverso le banche centrali nazionali.
La Banca d'Italia agisce come braccio destro operativo della BCE e nell'ambito della politica monetaria è espressione nazionale di un sistema sopranazionale.
Il SEBC e la BCE hanno organi comuni: il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI BANCARIE:
Operazioni di intermediazione creditizia:
Operazioni di impiego:
apertura di crediti;
operazioni di smobilizzo;
antici di denaro;
concessione di mutui.
Operazioni di provvista o di raccolta:
originarie (depositi,conti correnti,obbligazioni);
derivate (altre banche,banca d'italia);
di raccolta indiretta (risparmio gestito).
Prestazioni di servizi:
Servizi complementari:
incassi e pagamenti;
servizi di tesoreria;
carte di credito.
Servizi di investimento:
negoziazione per conto di terzi di strumenti finanziari.
Servizi:
custodia e amministrazione titoli;
consulenze su titoli;
cassette di sicurezza.
Operazioni di investimento diretto:
Operazioni a carattere finanziario:
titoli;
valute;
obbligazioni;
partecipazioni.
Operazioni strutturali-organizzativi:
immobili;
impianti;
mobili e arredo;
strutture informatiche.
Servizi collaterali:
leasing;
factoring;
fondi comuni di investimento;
merchant banking;
gestioni fiduciarie.
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