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Circolazione del titolo di credito




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CIRCOLAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO


Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso:


Titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo;


Legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.


Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona.

Nel corso della circolazione del titolo si può tuttavia verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso). Al riguardo è necessario distinguere tra:


Circolazione regolare si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale tra le parti.

Es.: in una vendita (rapporto fondamentale) si può convenire che il compratore pagherà il prezzo mediante girata di un assegno circolare a lui intestato. Il compratore quindi dovrà dare attuazione a tale accordo (negozio di trasmissione) girando (girante) l'assegno e consegnandolo al venditore affinché questi lo possa riscuotere (giratario).



In questo esempio:

BANCA: emittente


COMPRATORE: primo prenditore


VENDITORE: secondo prenditore


È tuttavia opinione prevalente che, anche in materia di titoli di credito, trovi applicazione il principio consensualistico fissato in via generale dall'art. 1376 c.c. per il trasferimento della proprietà di una cosa materiale. Ne consegue che, nella circolazione regolare, il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto.

L'investitura dell'acquirente nel possesso qualificato è per contro necessaria solo per l'attribuzione della legittimazione all'esercizio del diritto e solo sotto tale profilo rileva la distinzione tra titoli al portatore, all'ordine e nominativi.


Circolazione irregolare si ha circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento.

Es.: il titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi una dissociazione tra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione.

Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà non è senza tutela: potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell'attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione. Inoltre, se si tratta di titoli all'ordine o nominativi potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento, che gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto.

Tutto ciò però fin quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo di buona fede, ignaro cioè del difetto di titolarità dell'alienante. Infatti a tutela di colui che acquista a non domino scatta il principio dell'autonomia in sede di circolazione: art. 1994 c.c. stabilisce che "chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione"; vale a dire che diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare.

Ecco che allora la sua posizione diviene inattaccabile dall'ormai ex proprietario spogliato, che potrà esercitare solo l'azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo.

In sintesi, per esigenze di sicurezza della circolazione, il titolare spossessato prevale sul ladro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo dal ladro.


Perché si perfezioni l'acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere 3 presupposti:

un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo; un negozio cioè in tutto valido ed efficace salvo che per il difetto di titolarità del dante causa.

l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione).

la buona fede dell'acquirente, cioè l'ignoranza, non dovuta a colpa grave (art. 1147 c.c.), del difetto di proprietà del documento nell'alienante.





In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in:


Titoli al portatore (artt. 2003-2007 c.c.) sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola "al portatore", anche se contrassegnati da un nome.

I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo.

Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore (art. 2003 c.c.).

Dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale, l'emissione di titoli di credito al portatore contenenti l'obbligo di pagare una somma di denaro è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge (art. 2004 c.c.).

La libertà riconosciuta per l'emissione di titoli atipici trova un limite, all'autonomia privata, nell'art. 2004 che sancisce il divieto di emettere titoli atipici al portatore aventi ad oggetto il pagamento in denaro, pena la nullità Ratio serve ad evitare la formazione di documenti suscettibili di fare concorrenza alla moneta legale. Vi sono due interpretazioni:

Estensiva, include quei documenti che svolgono di fatto una funzione generalizzata, uguale alla moneta (buono acquisto)

Restrittiva, esclude dalla ratio, l'ipotesi in cui il pagamento in il pagamento in denaro non sia l'oggetto esclusivo della promessa.

Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni, le azioni di SICAV (società di investimento per azioni a capitale variabile , i titoli del debito pubblico.

Per i titoli al portatore non è, di regola, ammesso l'ammortamento.


Titoli all'ordine (artt. 2008-2020 c.c.) i titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata.

Essi circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una serie continua di girate (art. 2008 c.c.).

Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario e circolare, i titoli rappresentativi di merci.


GIRATA la girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario) (Es.: Caio fa un assegno a Tizio in qualità di suo debitore; Tizio, l'attuale possessore dell'assegno, lo gira (girante) a Sempronio (giratario), così facendo Tizio dà ordine a Caio, suo debitore cartolare, di adempiere nei confronti di Sempronio).

Con riferimento alla forma si rilevano 2 tipologie

Girata in pieno.

Girata in bianco.











La girata è piena quando contiene il nome del giratario (art. 2009). La forma consueta è "per me pagate a...", con la sottoscrizione del girante.

La girata è in bianco quando non contiene il nome del giratario. Di regola essa è costituita dalla sola firma del girante. Chi riceve un titolo girato in bianco può:

a)     Riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;

b)     Girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco;

c)     Trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova (art. 2011 2°c.). In questo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna manuale del titolo, analogamente a quanto avviene nei titoli al portatore. Il titolo resta però sempre un titolo all'ordine dato che il debitore è pur sempre tenuto a controllare quanto meno che la prima firma di girata corrisponde al nome del primo prenditore.


La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione apposta si considera non scritta.

È nulla la girata parziale (art. 2010).


Funzione di legittimazione effetto costante della girata è quello di mutare la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare. In questo senso va infatti interpretata la formula legislativa "la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo" (art. 2001), una volta accolto il principio che la proprietà del titolo e la titolarità del diritto si trasferiscono col semplice consenso.

Continuità delle girate quando vi siano state più girate, l'attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate, di cui l'ultima a lui intestata o in bianco. È necessario cioè che il nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è invece tenuto a verificarne l'autenticità e la validità.

Funzione di garanzia di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge (come per i titoli cambiari) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non assume alcuna obbligazione cartolare: non è responsabile verso i giratari successivi per l'inadempimento da parte dell'emittente.


Il giratario acquista nei confronti dell'emittente un diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo.

Il codice regola però 2 tipi di girata con effetti limitati:


  1. Girata per l'incasso o per procura (art. 2013) nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l'incasso del girante.

Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Perciò, diversamente che nella girata pura e semplice, il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; non invece quelle personali al giratario. Inoltre, il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura.

  1. Girata a titolo di pegno (art. 2014) la girata a titolo di pegno (detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato. Come nella girata pura e semplice (e diversamente che nella girata per procura), al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante (art. 2014 2°c.).

Il giratario in garanzia può inoltre esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante. Non può però trasferire ad altri il titolo in quanto non è proprietario dello stesso. Perciò, la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

Titoli nominativi (artt. 2021-2027) i titoli nominativi sono intestati ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto che l'intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all'esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore: sul titolo e nel registro dell'emittente (art.2021).

Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico.

La nominatività è inoltre obbligatoria per le azioni diverse da quelle di risparmio e delle Sicav (Società di investimento a capitale variabile).

Complesse sono le procedure per il trasferimento della legittimazione nei titoli nominativi: è in ogni caso necessaria la cooperazione dell'emittente dovendosi procedere al mutamento dell'intestazione non solo sul titolo, ma anche sul registro da questi tenuto. La doppia annotazione del nome dell'acquirente può avvenire secondo 2 diverse procedure:


  1. Una prima procedura prevede il cambiamento contestuale delle 2 intestazioni (o rilascio di un nuovo titolo), a cura e sotto la responsabilità dell'emittente (c.d. transfert). Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente. Diverse sono però le formalità che nei due casi debbono essere osservate:

L'alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre (cioè, la capacità d'agire), mediante certificazione di un notaio, di un agente di cambio (art. 2022 2°c.) o, per le azioni, anche di una banca a ciò autorizzata.

L'acquirente che richiede il transfert deve invece esibire il titolo e deve inoltre dimostrare il suo diritto (cioè l'acquisto del titolo), mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di cambio (art. 2022 2°c.).


  1. più snella, veloce e quindi più diffusa è la seconda forma di trasferimento prevista per i titoli nominativi: il trasferimento mediante girata (art. 2023).

Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l'annotazione sul titolo (girata) è fatta dall'alienante; quella nel registro dell'emittente ad opera di quest'ultimo e si rende necessaria solo quando l'acquirente voglia esercitare i relativi diritti.

Nel frattempo, l'acquirente può trasferire ad altri il titolo, mediante ulteriore girata, dato che dal documento già risulta l'intestazione a suo favore.

La girata dei titoli nominativi è assoggettata a particolari regole di riforma e produce effetti diversi dalla girata dei titoli all'ordine:

Forma la girata deve essere datata.

deve contenere l'indicazione del giratario (non può perciò essere in bianco).

deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo se il titolo non è interamente liberato.

deve essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio (art. 2023) o, per le azioni, da un funzionario di banca o da una Sim (Società di intermediazione mobiliare).

Effetti a differenza della girata dei titoli all'ordine, la girata di un titolo nominativo attribuisce al possessore solo la "legittimazione ad ottenere la legittimazione"; ad ottenere cioè l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente. Solo in seguito a quest'ultima il giratario consegue la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti al titolo, mentre prima di tale momento il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente (art. 2023 3°c.).


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