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Il legislatore ha sempre inteso tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore minore d'età attraverso una normativa protettiva speciale. Di recente, la L. 128/98 ha enunciato i criteri di delega per il recepimento della Dir. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. A tale direttiva è stata data attuazione con il D.Lgs. 345/99 che ha abrogato alcuni articoli della L. 977/67 e ne ha sostituito altri. Tale normativa si applica ai minori di 18 anni con un contratto di lavoro anche speciale. Non trova invece applicazione per gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare o, comunque, prestazioni non nocive e non pericolose rese in imprese a conduzione familiare.
La disciplina del lavoro minorile e la riforma del D.Lgs. 345/99
Ai sensi dell'art. 3 della L. 97/67 modificato dal D.Lgs. 345/99, l'età minima per l'ammissione al lavoro coincide con quella in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, comunque non inferiore a 15 anni compiuti
[6] Occorre anche premettere che la normativa della riforma riguarda tutti i minori di età ed in particolare i bambini - minori di 15 anni ancora soggetti all'obbligo scolastico - e gli adolescenti - di età compresa fra i 15 e i 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico.
L'art. 6 stabilisce il divieto di
adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente
pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico. Anche a tal fine sono previste
visite mediche preassuntive e periodiche tese ad accertare l'idoneità del
minore al lavoro.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa avviene secondo la disciplina normativa
generale salvo deroghe ed eccezioni più favorevoli per i minori. L'orario di
lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali nel caso di
bambini, e le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti. Il
minore ha diritto ad almeno 2 giorni di risposo settimanale e pause giornaliere
4 ore e mezzo. L'art. 15 della stessa legge vieta di adibire al lavoro notturno
i minori. Infine, i minori di anni 16 hanno diritto a 30 giorni di ferie
annuali; i minori con più di 16 anni hanno diritto a 20 giorni di ferie.
Tutela della maternità
La normativa sulle lavoratrici prevede speciali garanzie e diritti idonei ad assicurare l'essenziale funzione familiare della donna e rispondenti all'esigenza di tutela della maternità. In tal senso è fatto divieto di adibire la lavoratrice al lavoro nel periodo che va da due mesi prima della presunta data del parto a tre mesi dopo il parto o aborto: durante questo periodo (astensione obbligatoria), la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, a carico dell'INPS, e l'anzianità di servizio decorre a tutti i fini. Dopo il periodo di astensione, le lavoratrici madri hanno facoltà di astenersi dal lavoro (astensione facoltativa) per un periodo di 6 mesi nel primo anno di vita del bambino, nonché, nei suoi primi 3 anni vita, nel caso di malattia dello stesso. Per tali periodi, validi ai fini dell'anzianità, si ha diritto ad una indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione. Di particolare è l'art. 2 della L. 1204/71 che dispone un generale divieto di licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento del primo anno di vita del bambino
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