Sospensione
del rapporto di lavoro
Ci sono dei casi imputabili al lavoratore o al datore di lavoro in cui
il rapporto di lavoro viene temporaneamente sospeso. La sospensione "per fatto del lavoratore" si verifica,
cioè, nel caso di malattia, infortunio sul lavoro, sciopero, gravidanza,
servizio militare, l'adempimento di funzioni pubbliche elettive, ecc. Durante
pale periodo il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro e, a
volte, della retribuzione. La sospensione "per
fatto del datore di lavoro" si verifica principalmente per fatti dipendenti
dalle vicende dell'attività produttiva. La "sospensione dell'attività produttiva" avviene quando l'attività
produttiva viene sospesa per caso fortuito o forza maggiore, non riconducibile
all'imprenditore (interruzione dell'energia elettrica, mancanza di materie
prime, ecc.). In tal caso, i contratti collettivi stabiliscono l'obbligo di
pagamento della retribuzione dei dipendenti per le sospensioni di breve durata
(non oltre 60 minuti) che rientrano nel rischio imprenditoriale. Per le
interruzioni più lunghe subentra al CIG;
essa interviene per assicurare la continuità del salario quando per situazioni
non imputabili all'imprenditore e ai lavoratori (mancanza di energia, calamità
naturali, ristrutturazioni e riconvenzioni aziendali) si verificano sospensioni
temporanee di lavoro o orari di lavoro ridotti. Svolge una funzione di
"ammortizzatore sociale" cioè attenua per i lavoratori, le conseguenze negative
derivanti da una congiuntura sfavorevole. La legge interviene con la CIG, per
impedire che il datore di lavoro possa liberarsi dei lavoratori, tramite
licenziamento. L'intervento della CIG può essere ordinario o straordinario. L'intervento ordinario della CIG, la cui disciplina è attualmente
contenuta soprattutto nella Legge n.
164/'75 ha la funzione di sostegno del reddito dei lavoratori, a fronte di
situazioni di mera contrazione dell'attività produttiva nell'ambito del settore
industriale: si tratta delle sospensioni
dal lavoro e delle riduzioni
dell'orario di lavoro dovute ad eventi transitori non imputabili né al datore
di lavoro, né ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di
mercato. Originariamente previsto solo per gli operai, l'intervento ordinario è
stato successivamente esteso anche agli impiegati ed ai quadri intermedi.
L'ammontare del trattamento corrisposto ai lavoratori è pari all'80% della
retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore non lavorate. La legge impone
una procedura di informazione e
consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali, da
svolgersi di norma in via preventiva, rispetto alla riduzione o sospensione
dell'orario. Successiva a questa, vi è la fase del procedimento amministrativo
di concessione dell'integrazione
salariale, che si sviluppa presso la sede provinciale dell'INPS. La durata massima
dell'integrazione ordinaria è di tre mesi continuativi. Tuttavia, in casi
eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un
massimo complessivo di un anno. Anche l'intervento
straordinario della CIG è stato
istituito per le imprese del settore industriale. Mentre l'intervento ordinario
è finalizzato alla conservazione dell'occupazione e del reddito in presenza di
situazioni temporanee, l'intervento straordinario è destinato a fronteggiare
situazioni di durevole eccedenza di personale. Le "cause integrabili" in presenza delle quali può essere autorizzata
la concessione dell'integrazione straordinaria sono costituite dalle ipotesi
di: ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale e della crisi aziendale che presenti particolare
rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore. L'intervento straordinario è previsto, poi,
nei casi d'impresa assoggettata ad una procedura
concorsuale e di conclusione di un contratto
di solidarietà interna. L'intervento straordinario della CIG può essere
concesso solo alle imprese che, nel semestre antecedente la data di
presentazione della richiesta, abbiano occupato più di 15 dipendenti. Entro
questo ambito, l'integrazione salariale straordinaria spetta ad operai ed
impiegati, nonché ai quadri intermenti, sospesi dal lavoro, che abbiano
un'anzianità di servizio presso l'azienda di almeno 90 giorni. La misura
dell'integrazione è pari all'80% della retribuzione, che sarebbe spettata per
le ore di lavoro non prestate. Nel caso della CIG straordinaria, dev'essere
seguita una procedura che prevede, che l'impresa presenti la richiesta di ammissione all'intervento
in cui si attesi l'avvenuta consultazione sindacale, corredata dal programma di
risanamento che essa intende attuare. La richiesta d'intervento della CIGS va
presentata alla direzione provinciale del lavoro, la quale provvederà a
trasmetterla con le proprie valutazioni al Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale per l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro, che
provvederà a concedere, con proprio decreto, l'intervento straordinario della
CIG. Nella CIGS il trattamento d'integrazione salariale non può essere
superiore a due anni, anche se è prevista la possibilità di due proroghe
dell'intervento della CIGS, ciascuna dal periodo di 12 mesi, qualora il
programma stesso presenti una particolare complessità. Il trattamento
straordinario della CIG è stato, però, progressivamente esteso ai lavoratori
dipendenti da imprese operanti in altri
settori produttivi: dipendenti da imprese di servizi di mensa e
ristorazione, dei servizi di pulizia, imprese commerciali e artigiane (con più
di 200 addetti). Con la Legge n. 223/'91
sono state introdotte altre forme di
ammortizzatori sociali:
- I contratto di solidarietà interna: sono stipulati dal datore di
lavoro e dai sindacati per contenere il sacrificio dei lavoratori derivante
dalla riduzione dell'orario di lavoro, e sono applicati un po' in tutti i
settori produttivi. La Legge prevede che, qualora l'imprenditore abbia
stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative un contratto collettivo aziendale che stabilisca una
riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, al
fine di evitare la riduzione del personale, tale contratto costituisce il
presupposto per la concessione, da parte del Ministero del Lavoro, di un trattamento
d'integrazione salariale posto a carico della contabilità dei trattamenti
straordinari della CIG. L'integrazione, il cui ammontare è pari al 60%
della retribuzione perduta per effetto della riduzione dell'orario di
lavoro, può essere corrisposta per un periodo non superiore a 24 mesi,
prorogabili per ulteriori 24.
- I contratti di solidarietà esterna (o
espansiva): che
non sono stipulati per far fronte al rischio di licenziamento, ma per
promuovere l'occupazione, incentivando la creazione di posti di lavoro a
fronte dei processi di innovazione tecnologica e di razionalizzazione, che
investono il sistema produttivo nel suo complesso. Si tratta sempre di
contratti stipulati tra datori di
lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative,
che prevedono da un lato la riduzione stabile dell'orario di lavoro (con
corrispondente riduzione della retribuzione) e dall'altro, l'assunzione di
lavoratori a tempo indeterminato, preferibilmente se giovani.
Al fine di incentivare la conclusione di questo tipo di contratti
aziendali, la legge prevede, in favore del datore di lavoro, per ogni mensilità
di retribuzione di ciascun lavoratore neo-assunto, un contributo calcolato
sulla retribuzione, fissata dai contratti collettivi. Agevolazioni maggiori
sono stabilite qualora dette assunzioni riguardino giovani d'età compresa tra i
15 e i 29 anni. Per i lavoratori anziani
dipendenti dalle imprese che abbiano
stipulato questo tipo di contratto di solidarietà, la Legge interviene a
favorire la trasformazione del loro rapporto di lavoro, in rapporto a temo
parziale. Questa volta, i destinatari della normativa promozionale sono, non le
aziende, ma i lavoratori anziani spinti, attraverso una totale garanzia del
loro reddito, ad accettare una riduzione dell'orario di lavoro per favorire
nuove assunzioni. La Legge n. 223 ha introdotto anche il cosiddetto contratto di solidarietà difensivo ed
espansivo stipulato tra un'impresa beneficiaria da più di 24 mesi
dell'intervento straordinario della CIG ed i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative, al fine di evitare o contenere una
riduzione del personale o favorire nuove assunzioni. Consente, cioè, ai
lavoratori di età inferiore di non più di 60 mesi o quella prevista per la
pensione di vecchiaia, e che possono far valere 15 anni di contribuzione, di
chiedere la trasformazione del loro contratto di lavoro da tempo pieno in
part-time, con orario di lavoro non inferiore a 18 ore settimanali, con il
diritto di godere contemporaneamente del trattamento pensionistico.
- Il contratto di reinserimento: è quello che riguarda i
lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi o che percepiscano dal medesimo
termine un trattamento d'integrazione salariale straordinario. La Legge
per incentivare l'assunzione di questi lavoratori, prevede delle
agevolazioni in favore dei datori di lavoro che li assumono.