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Sospensione del rapporto di lavoro




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Sospensione del rapporto di lavoro


Ci sono dei casi imputabili al lavoratore o al datore di lavoro in cui il rapporto di lavoro viene temporaneamente sospeso. La sospensione "per fatto del lavoratore" si verifica, cioè, nel caso di malattia, infortunio sul lavoro, sciopero, gravidanza, servizio militare, l'adempimento di funzioni pubbliche elettive, ecc. Durante pale periodo il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro e, a volte, della retribuzione. La sospensione "per fatto del datore di lavoro" si verifica principalmente per fatti dipendenti dalle vicende dell'attività produttiva. La "sospensione dell'attività produttiva" avviene quando l'attività produttiva viene sospesa per caso fortuito o forza maggiore, non riconducibile all'imprenditore (interruzione dell'energia elettrica, mancanza di materie prime, ecc.). In tal caso, i contratti collettivi stabiliscono l'obbligo di pagamento della retribuzione dei dipendenti per le sospensioni di breve durata (non oltre 60 minuti) che rientrano nel rischio imprenditoriale. Per le interruzioni più lunghe subentra al CIG; essa interviene per assicurare la continuità del salario quando per situazioni non imputabili all'imprenditore e ai lavoratori (mancanza di energia, calamità naturali, ristrutturazioni e riconvenzioni aziendali) si verificano sospensioni temporanee di lavoro o orari di lavoro ridotti. Svolge una funzione di "ammortizzatore sociale" cioè attenua per i lavoratori, le conseguenze negative derivanti da una congiuntura sfavorevole. La legge interviene con la CIG, per impedire che il datore di lavoro possa liberarsi dei lavoratori, tramite licenziamento. L'intervento della CIG può essere ordinario o straordinario. L'intervento ordinario della CIG, la cui disciplina è attualmente contenuta soprattutto nella Legge n. 164/'75 ha la funzione di sostegno del reddito dei lavoratori, a fronte di situazioni di mera contrazione dell'attività produttiva nell'ambito del settore industriale: si tratta delle sospensioni dal lavoro e delle riduzioni dell'orario di lavoro dovute ad eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro, né ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Originariamente previsto solo per gli operai, l'intervento ordinario è stato successivamente esteso anche agli impiegati ed ai quadri intermedi. L'ammontare del trattamento corrisposto ai lavoratori è pari all'80% della retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore non lavorate. La legge impone una procedura di informazione e consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali, da svolgersi di norma in via preventiva, rispetto alla riduzione o sospensione dell'orario. Successiva a questa, vi è la fase del procedimento amministrativo di concessione dell'integrazione salariale, che si sviluppa presso la sede provinciale dell'INPS. La durata massima dell'integrazione ordinaria è di tre mesi continuativi. Tuttavia, in casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di un anno. Anche l'intervento straordinario della CIG è stato istituito per le imprese del settore industriale. Mentre l'intervento ordinario è finalizzato alla conservazione dell'occupazione e del reddito in presenza di situazioni temporanee, l'intervento straordinario è destinato a fronteggiare situazioni di durevole eccedenza di personale. Le "cause integrabili" in presenza delle quali può essere autorizzata la concessione dell'integrazione straordinaria sono costituite dalle ipotesi di: ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e della crisi aziendale che presenti particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore. L'intervento straordinario è previsto, poi, nei casi d'impresa assoggettata ad una procedura concorsuale e di conclusione di un contratto di solidarietà interna. L'intervento straordinario della CIG può essere concesso solo alle imprese che, nel semestre antecedente la data di presentazione della richiesta, abbiano occupato più di 15 dipendenti. Entro questo ambito, l'integrazione salariale straordinaria spetta ad operai ed impiegati, nonché ai quadri intermenti, sospesi dal lavoro, che abbiano un'anzianità di servizio presso l'azienda di almeno 90 giorni. La misura dell'integrazione è pari all'80% della retribuzione, che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Nel caso della CIG straordinaria, dev'essere seguita una procedura che prevede, che l'impresa presenti la richiesta di ammissione all'intervento in cui si attesi l'avvenuta consultazione sindacale, corredata dal programma di risanamento che essa intende attuare. La richiesta d'intervento della CIGS va presentata alla direzione provinciale del lavoro, la quale provvederà a trasmetterla con le proprie valutazioni al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro, che provvederà a concedere, con proprio decreto, l'intervento straordinario della CIG. Nella CIGS il trattamento d'integrazione salariale non può essere superiore a due anni, anche se è prevista la possibilità di due proroghe dell'intervento della CIGS, ciascuna dal periodo di 12 mesi, qualora il programma stesso presenti una particolare complessità. Il trattamento straordinario della CIG è stato, però, progressivamente esteso ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in altri settori produttivi: dipendenti da imprese di servizi di mensa e ristorazione, dei servizi di pulizia, imprese commerciali e artigiane (con più di 200 addetti). Con la Legge n. 223/'91 sono state introdotte  altre forme di ammortizzatori sociali:

  • I contratto di solidarietà interna: sono stipulati dal datore di lavoro e dai sindacati per contenere il sacrificio dei lavoratori derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, e sono applicati un po' in tutti i settori produttivi. La Legge prevede che, qualora l'imprenditore abbia stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative un contratto collettivo aziendale che stabilisca una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, al fine di evitare la riduzione del personale, tale contratto costituisce il presupposto per la concessione, da parte del Ministero del Lavoro, di un trattamento d'integrazione salariale posto a carico della contabilità dei trattamenti straordinari della CIG. L'integrazione, il cui ammontare è pari al 60% della retribuzione perduta per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, può essere corrisposta per un periodo non superiore a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24.
  • I contratti di solidarietà esterna (o espansiva): che non sono stipulati per far fronte al rischio di licenziamento, ma per promuovere l'occupazione, incentivando la creazione di posti di lavoro a fronte dei processi di innovazione tecnologica e di razionalizzazione, che investono il sistema produttivo nel suo complesso. Si tratta sempre di contratti  stipulati tra datori di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, che prevedono da un lato la riduzione stabile dell'orario di lavoro (con corrispondente riduzione della retribuzione) e dall'altro, l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, preferibilmente se giovani.

Al fine di incentivare la conclusione di questo tipo di contratti aziendali, la legge prevede, in favore del datore di lavoro, per ogni mensilità di retribuzione di ciascun lavoratore neo-assunto, un contributo calcolato sulla retribuzione, fissata dai contratti collettivi. Agevolazioni maggiori sono stabilite qualora dette assunzioni riguardino giovani d'età compresa tra i 15 e i 29 anni. Per i lavoratori anziani dipendenti dalle imprese  che abbiano stipulato questo tipo di contratto di solidarietà, la Legge interviene a favorire la trasformazione del loro rapporto di lavoro, in rapporto a temo parziale. Questa volta, i destinatari della normativa promozionale sono, non le aziende, ma i lavoratori anziani spinti, attraverso una totale garanzia del loro reddito, ad accettare una riduzione dell'orario di lavoro per favorire nuove assunzioni. La Legge n. 223 ha introdotto anche il cosiddetto contratto di solidarietà difensivo ed espansivo stipulato tra un'impresa beneficiaria da più di 24 mesi dell'intervento straordinario della CIG ed i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, al fine di evitare o contenere una riduzione del personale o favorire nuove assunzioni. Consente, cioè, ai lavoratori di età inferiore di non più di 60 mesi o quella prevista per la pensione di vecchiaia, e che possono far valere 15 anni di contribuzione, di chiedere la trasformazione del loro contratto di lavoro da tempo pieno in part-time, con orario di lavoro non inferiore a 18 ore settimanali, con il diritto di godere contemporaneamente del trattamento pensionistico.

  • Il contratto di reinserimento: è quello che riguarda i lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi o che percepiscano dal medesimo termine un trattamento d'integrazione salariale straordinario. La Legge per incentivare l'assunzione di questi lavoratori, prevede delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro che li assumono.


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