|
Appunti universita |
|
Visite: 1208 | Gradito: | [ Medio appunti ] |
Leggi anche appunti:Perdita della liberta e ipotesi di reinserimentoPerdita della liberta e ipotesi di reinserimento. In questo paragrafo La formazione delle leggi costituzionaliLa formazione delle leggi costituzionali Accanto al procedimento legislativo Tipologia e posizione delle norme consuetudinarie nel sistema delle fontiTipologia e posizione delle norme consuetudinarie nel sistema delle fonti Anche |
Situazione soggettiva e rapporto giuridico
35. Situazioni soggettive. Le situazioni giuridiche soggettive vanno considerate sotto diversi profili, tra loro concorrenti:
. profilo effettuale, ogni situazione è effetto di un fatto;
. profilo dell'interesse, l'interesse è l'elemento giustificativo della situazione;
. profilo dell'esercizio, l'interesse si traduce, nel momento del suo esercizio, in comportamento e in attività;
. profilo normativo, la situazione costituisce l'individualizzazione della norma;
. profilo funzionale, la funzione del fatto si realizza nell'effetto.
Per quanto riguarda la funzione, il nostro ordinamento conforma la funzione di ogni situazione soggettiva in una prospettiva sociale: la funzione concreta, quindi, è una funzione sociale.
La socialità della funzione rende complesso il contenuto della situazione soggettiva: tale complessità significa che nessuna situazione è pura, cioè soltanto attiva o passiva.
Non vi è mai un potere senza alcun dovere o un dovere senza alcun potere.
Quando il titolare attivo esercita il suo potere deve cercare di non ledere altre situazioni riguardanti il soggetto passivo, il quale può pretendere dei comportamenti da parte del soggetto attivo per tutelare un suo interesse (sono una serie di qualificazioni accessorie inverse).
Il soggetto attivo e quello passivo devono cooperare, in modo tale, da non ledere il diritto dell'uno e non aggravare il dovere dell'altro.
36. Situazioni e rapporto.
Le situazioni soggettive sono sempre comprese entro un rapporto giuridico del quale ciascuna situazione è un elemento.
Dalla norma sorgono diritti e doveri; in tanto esiste un diritto in quanto esiste un correlativo dovere e in tanto vi sono un obbligo e un dovere perché esistono interessi protetti che si sostanziano nell'adempimento di quell'obbligo e di quel dovere.
L'ordinamento non è soltanto un insieme di norme, ma anche un sistema di rapporti.
La definizione tradizionale costruisce il rapporto giuridico come relazione tra soggetti: è una definizione non esatta in quanto ci sono molteplici ipotesi in cui mancano due soggetti, ma sono già individuati due interessi e quindi due situazioni soggettive.
Una situazione soggettiva può essere momentaneamente senza soggetto o anche priva di soggetto determinabile a priori, come nella promessa al pubblico (prometto cento a chi troverà il mio libro).
In questo caso le situazioni attive e passive sono già individuate, ma non il titolare attivo, che verrà individuato successivamente.
Quindi, il rapporto è relazione tra situazioni soggettive e non tra soggetti e dal punto di vista funzionale, esso è regolamento di interessi e si configura come l'ordinamento del caso concreto.
37. Analisi delle situazioni soggettive.
Le specie di effetti (costituzione, modificazione, estinzione) sono un numero chiuso; le specie di sit. soggettive invece devono essere necessariamente aperte perché la situazione è il criterio di qualificazione dei comportamenti e può avere perciò varie manifestazioni.
Quando si passa dalla volontà astratta della norma alla volontà concreta del soggetto, si ha il passaggio dal diritto oggettivo a quello soggettivo.
Per diritto oggettivo si intende il complesso di norme giuridiche che prescrivono ai soggetti un dato comportamento, che può essere positivo (obbligo) o negativo (divieto);diritti soggettivi sono, invece, posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, che si concretizzano nel potere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi, protetti dall'ordinamento giuridico.
La dottrina tradizionale definisce il diritto soggettivo come il potere della volontà di agire per soddisfare un proprio interesse tutelato dalla legge; il mondo esteriore, invece, è l'oggetto del diritto.
Questo oggetto può essere una cosa (res) o il comportamento tenuto da un soggetto, obbligato nei confronti di un altro, titolare del diritto.
I diritti soggettivi si distinguono in:
reali, che sono assoluti, cioè opponibili erga omnes (verso tutti), in quanto chiunque è tenuto a rispettare la posizione di potere che il titolare della situazione attiva ha sulla cosa (es: diritto di proprietà);
di credito, sono relativi, poiché il titolare della situazione attiva (creditore) può esercitare il suo potere soltanto verso un soggetto determinato obbligato ad un comportamento (debitore).
I diritti reali e i diritti di credito sono diritti soggettivi patrimoniali e ad essi si affiancano i diritti soggettivi non patrimoniali, che sono i diritti della personalità e i diritti di famiglia.
Il diritto soggettivo è concepito come appartenenza al titolare delle facoltà di agire: il modello di riferimento è la proprietà, il dominio pieno sulla cosa.
In passato i diritti soggettivi erano strettamente legati alla volontà; oggi è stata sostituita dall'interesse, poiché nessun potere si giustifica se non in funzione di un interesse, di uno scopo pratico.
L'interesse è definito dalla tradizione come "tensione dell'individuo verso un bene (interesse soggettivo)" o come "esigenza di beni e valori da realizzare (interesse oggettivo)".
L'interesse è la ragione per agire, è il fondamento della situazione soggettiva.
Per applicare la norma al fatto occorre tradurre il comando in ragioni per agire (interessi) costruite come disciplina di quel fatto.
Ciò significa trasformare il criterio impersonale di valutazione nella valutazione di quel comportamento individuale: questo è il compito dell'interprete.
38. Definizioni delle situazioni soggettive attive e passive.
Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto dall'ordinamento ad un soggetto per soddisfare un proprio interesse.
Nel diritto soggettivo si definiscono le facoltà, ossia i comportamenti attuativi del diritto sono le facoltà del titolare del diritto, non sono situazioni soggettive autonome.
Ovviamente il diritto soggettivo ha dei limiti interni ed esterni.
Il limite esterno, che privi il titolare del diritto di una facoltà essenzialmente propria del diritto, sarebbe di natura eccezionale.
Quindi il limite è interno: il titolare può tenere i comportamenti e solo quelli che siano giustificati dall'interesse posto a fondamento della situazione soggettiva.
Le situazioni soggettive possono essere attive e passive.
Fra le passive abbiamo:
.l'obbligazione, dovere di eseguire una determinata prestazione patrimoniale (diritto di credito);
.l'obbligo, dovere di eseguire una prestazione non patrimoniale: il diritto soggettivo è anche non patrimoniale (obbligo di fedeltà).
Può anche essere correlato ai diritti reali: obbligo di non interferire col godimento del proprietario.
I diritti soggettivi sono legati alla patrimonialità ma sono inadeguati se relativi alla personalità; per la personalità esistono altre situazioni soggettive attive.
Le situazioni soggettive attive sono:
.il diritto potestativo (detto anche potere formativo), diritto di provocare unilateralmente una vicenda giuridica sfavorevole ad un altro soggetto il quale non può opporsi; la situazione del soggetto che non può opporsi è detta soggezione.
Esso definisce il massimo grado di tutela: l'attribuzione di tale potere deve avere perciò una meritevole ragione giustificatrice.
.l'aspettativa, situazione soggettiva strumentale per l'acquisto di un'ulteriore situazione: es. sono i contratti a termine o a condizione i quali preservano una situazione soggettiva futura. Durante lo stato di pendenza della condizione ciascuna parte deve comportarsi secondo buona fede: cmq tale aspettativa non va confusa con l'ipotesi di attesa di utilità.
Esempi di aspettative di mero fatto sono l'attesa di ricevere denaro per eredità da un parente, che non viene tutelata dall'ordinamento.
.la potestà, situazione soggettiva dove il titolare ha sia un potere per la cura dell'interesse altrui, sia un obbligo ad esercitare tale potere, che è situazione di potere - dovere (es: genitore che esercita la potestà nell'interesse del figlio);
.l'interesse legittimo, è la situazione soggettiva correlata alla potestà: la titolarità di tale situazione giustifica interventi di controllo sulla correttezza e diligenza dell'operato del titolare della potestà;
.l'onere, è un obbligo potestativo, cioè il titolare può adempierlo o no: è un comportamento nell'interesse proprio del titolare della sit. passiva. Un es. è la trascrizione per opporre il proprio acquisto a terzi.
.lo status: sul tema dello status, molteplici sono le teorie.
Un 1° orientamento nega che lo status sia un'autonoma situazione soggettiva, ravvisando in esso soltanto la somma delle norme e degli effetti relativi ad una condizione della persona.
Un 2° orientamento ha inteso lo status come vincolo nel quale si trova l'individuo in una comunità originaria (Stato, famiglia).
Un 3° orientamento ha esteso notevolmente il concetto, considerandolo come conseguenza dell'appartenenza dell'individuo al gruppo: lo status quindi diviene una qualità della persona.
Si considerano status perciò la qualità di erede, di imprenditore, di pensionato, ecc.
Secondo il ns. manuale questi orientamenti devono conformarsi al principio di eguaglianza, il quale soltanto può rimuovere il significato originario di condizione sociale, affermando la pari dignità delle persone.
Lo status è una situazione soggettiva che esprime la situazione del soggetto nell'ambito di una collettività; le situazioni soggettive sono: a) assolute, cioè valevoli erga omnes; b) espressive della posizione dell'individuo in una comunità organizzata; c) fondate su una comunione di vita e quindi pressoché mai su base contrattuale o negoziale.
Utilizzando questi criteri si definiscono:
− lo status personae, appartenenza alla comunità umana di vita nella quale si compie la personalità individuale;
− lo status civitatis, l'appartenenza alla comunità politica come cittadino;
− lo status familiae, la posizione di membro della famiglia.
È la comunione che induce a qualificare la sit. soggettiva come status.
Un cenno ulteriore sullo status personae, quale posizione giuridica dell'uomo nella comunità.
Esso non s'identifica con la capacità giuridica, ma è la traduzione soggettiva di un valore obbiettivamente tutelato, come tale non disponibile, modificabile o contestabile.
Lo status personae costituisce una situazione permanente di base, originariamente acquisita, che riassume, come situazione unitaria e complessa, i diritti inviolabili ed i doveri inderogabili tipici ed atipici, connessi secondo l'ordinamento al vivere dell'uomo in comunità.
Rappresenta perciò la configurazione soggettiva di un valore: la personalità è valore, lo status personae è sit. Soggettiva della persona in un determinato momento del suo divenire.
interessi diffusi, non appartengono ad un gruppo organizzato ma ad ogni individuo che sensibilità per il bene verso il quale si dirige l'interesse.
Salute e ambiente sono valori da attuare nel massimo grado possibile: sono presenti in sit. tipiche, ma anche atipiche, qualificabili come interesse diffuso, quando riguardano a) una collettività indeterminabile a priori; b) abbiano ad oggetto un bene a godimento plurimo; c) il godimento non sia riservato solo a chi opera per la tutela.
Per configurare una sit. soggettiva sono necessarie due condizioni: l'idoneità del concetto a comprendere una serie congruente di comportamenti e la determinazione di un insieme coerente di regole.
Non basta asserire che un dato comportamento realizza l'interesse, ma occorre stabilire l'ipotesi i cui tale comportamenti realizza l'interesse, chi ne sia il portatore e chi il destinatario degli effetti.
39. Titolarità: legame tra soggetto e situazione.
La titolarità è il legame tra soggetto e situazione soggettiva.
Il soggetto non è essenziale per l'esistenza della sit. soggettiva, infatti vi sono interessi tutelati che non hanno ancora un titolare: basti pensare alla donazione a favore di nascituri o di non concepiti.
La titolarità può essere:
attuale, ossia immediatamente rilevante;
potenziale, si esprime con la nozione di spettanza, che indica la potenzialità della situazione. Il soggetto non è titolare della situazione che acquisterà, ma ha già un titolo per acquisirla.
occasionale, titolarità che spetta a qualsiasi soggetto in quanto fungibile;
istituzionale, quando il titolare deve essere necessariamente determinato e la titolarità non è trasferibile.
Ad esempio, se un soggetto si rivolge ad un avvocato per essere difeso, la prestazione debitoria, ossia il comportamento dovuto dall'avvocato, si caratterizza poiché questi è scelto per le sue qualità.
Questa situazione debitoria è intuitu personae, perché si fonda su un rapporto di stima e fiducia (es. del chirurgo che deve tenere personalmente l'operazione in quanto il paziente ha una stima e fiducia nei suoi confronti, tali che non può farsi sostituire da un altro medico).
Il rapporto giuridico non si estingue perché muta il soggetto, ma si modifica.
Quando, però, le parti decidono di mutare il soggetto in questa situazione, mutano il regolamento di interessi e l'oggetto del rapporto: vengono perciò mutati i caratteri identificativi del rapporto (novazione soggettiva).
40. L'oggetto del rapporto giuridico. In sintesi:
a) il bene giuridico è l'oggetto di una situazione soggettiva;
b) ogni situazione giuridica ha un bene quale oggetto;
c) i beni possono essere patrimoniali o non patrimoniali;
d) i beni possono essere a godimento esclusivo o plurimo da parte di una molteplicità di soggetti;
e) l'individuazione di un interesse meritevole con un corrispondente bene è compiuta dall'ordinamento in base non soltanto a regole ma anche a principi.
Poiché sono individuati anche da princìpi i beni giuridici non sono un numero chiuso.
Appunti su: |
|
Appunti Amministratori | |
Tesine Ricerche | |