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Sicurezza e igiene delle condizioni di lavoro




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SICUREZZA E IGIENE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'art 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". Il legislatore ha predisposto, in tal senso, due gruppi di norme: l'uno concernente la prevenzione degli infortuni, l'altro l'igiene del lavoro.

L'oggetto della prevenzione e le misure generali di tutela

La prevenzione nel campo della sicurezza del lavoro consiste nella "azione o la serie di azioni che mirano a cautelare dagli infortuni e ad evitarli". Nell'art.3 del D.Lgs. 626/94 vengono elencati, tra le misure generali di tutela, i seguenti precetti tassativi in cui si sostanzia, in concreto, l'azione preventiva:

  • riduzione dei rischi alla fonte;
  • sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
  • rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione ;
  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
  • limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio;
  • utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici;
  • regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
  • informazione, formazione e istruzioni ai lavoratori.

Accanto al principio della prevenzione troviamo quello della programmazione: la prevenzione deve svolgersi secondo modalità predefinite che consistono nella valutazione dei rischi, nella redazione del documento di sicurezza, nell'organizzazione di una specifica funzione aziendale denominata servizio di prevenzione e protezione, nella designazione di addetti alle procedure di sicurezza, nella elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il soggetto responsabile

L'obbligo giuridico di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici ricade sull'imprenditore datore di lavoro. L'individuazione della persona fisica responsabile, qualificabile come datore di lavoro, non è sempre agevole: tale identificazione è tuttavia di fondamentale importanza attesa l'eventuale responsabilità penale che, in quanto tale, non è riferibile alle persone giuridiche. La giurisprudenza si è avvalsa in passato del principio dell'effettività riconoscendo il datore di lavoro nel soggetto che - prescindendo dalle attribuzioni formali dei compiti nella gerarchia imprenditoriale - si occupa dell'assunzione del personale. L'art. 2 della "626" fornisce invece una definizione normativa di "datore di lavoro": questi è il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Ed inoltre, nelle P.A. per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

I beneficiari della tutela prevenzionale

La disciplina prevenzionale si applica ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale . Conseguenza importante è l'assenza per il lavoratore del rischio connesso agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali che, per legge, ricade sugli istituti di previdenza e assistenza obbligatoria e, indirettamente, sul datore di lavoro che è tenuto a versare a detti istituti i contribuiti assicurativi.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti tutte le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza e le corrispondenti misure di protezione adottate. Da ciò deriva anche l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere una adeguata formazione al lavoratore in materia di sicurezza e salute.

[5] La normativa prevenzionistica si applica con certezza ai seguenti rapporti speciali:

  • rapporto di apprendistato o tirocinio;
  • lavoro a tempo parziale;
  • contratto di formazione e lavoro;
  • prestatori di lavoro temporaneo;
  • telelavoratori.

Sono altresì tutelati, a parere della maggiore dottrina, i collaboratori dell'impresa familiare o dell'impresa artigiana individuale.

La "626" riconosce specifici diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, in particolare:

  • diritto del lavoratore ad abbandonare le mansioni e allontanarsi dal posto di lavoro;
  • diritto a non subire pregiudizio nel caso di intervento diretto per evitare le conseguenze del pericolo, sempre che non vi sia stata, da parte del lavoratore, grave negligenza e non sia stato possibile avvertire il competente superiore gerarchico.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tale soggetto è definito come la persona, ovvero le persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 19 della "626" sono attribuite al rappresentante per la sicurezza le seguenti funzioni:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o nella unità produttiva;
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure preventive;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alle riunioni periodiche per discutere i problemi attinenti alla prevenzione e protezione rischi;
  • fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria obbligatoria, svolta per il tramite di un professionista, comprende accertamenti preventivi e periodici al fine di valutare l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica cui sono destinati. Al termine degli accertamenti il medico competente potrà decidere sulla idoneità, idoneità parziale o non idoneità del lavoratore. Nel caso di idoneità parziale il lavoratore potrà svolgere l'attività cui è stato destinato solo nel rispetto di determinate condizioni di tutela. In caso di non idoneità il medico dovrà fornire indicazioni sulle possibilità di impiego del dipendente e dovrà darne comunicazione sia al datore che al lavoratore interessato


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