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LA SVORANITÀ POPOLARE
Il principio della sovranità popolare è affermato in maniera netta nel secondo comma dell'art.1 della costituzione. Dunque il popolo costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito. Il suffragio è universale e non più quello diretto che si era affermato nell 800 e che coinvolgeva solo la borghesia. Il POPOLO in senso giuridico è "l'insieme di tutti coloro che sono legati all'odinamento giuridico da un vincolo particolare che si chiama cittadinanza". L'insieme dei cittadini costituisce il popolo. Invece la POPOLAZIONE è formata da tutti coloro che si trovano entro il territorio nazionale. Il popolo dunque è parte della popolazione. Il vincolo di cittadinanza determina un vero e proprio status giuridico. Del diritto al voto del popolo tratta l'art 48 della costituzione stabilendo 4 principi fondamentali:
sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età
limitazioni al voto possono essere poste dalla legge per reati in materia penale
il voto è circondato da una serie di garanzie ed è definito un dovere civico
l'esercizio del diritto di voto per chi risiede all'estero è disciplinato da forme specifiche
Il voto deve essere PERSONALE (deve essere espresso da ciascun cittadino di persona), UGUALE (non è legittimo il voto plurimo) LIBERO (esente da qualsiasi forma di costrizione) SEGRETO. Nel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge:
630 deputati che compongono la Camera dei deputati
315 senatori elettivi che insieme a quelli a vita compongono il Senato
i presidenti delle regioni
i sindaci e i consiglieri comunali
i presidenti delle province e i consiglieri provinciali
i consiglieri circoscrizionali
78 componenti italiani del Parlamento europeo
SISTEMA ELETTORALE (aggiornare)
ELEZIONI PARALMENTARI (aggiornare)
ELEZIONI REGIONALI
La competenza in materia di sistema elettorale spetta alla legge regionale si pure nei limiti posti dallo stato. La vigente legislazione regionale transitoria si basa sull'elezione diretta del presidente della regione cui per legge consegue l'attribuzione della maggioranza consiliare alle forze politiche che lo hanno candidato. La lista regionale è costituita dal capolista che è il candidato alla presidenza della regione e da un numero di candidati pari a 1/5 dei componenti del consiglio e ad essa si fa ricorso per attribuire alle forze che esprimono il presidente della regione un premio di maggioranza.
Caratteri essenziali della formula:
si vota su una scheda sola e in un unico turno
i candidati a presidente sono necessariamente collegati ad una o più liste provinciali oltre a capeggiare la propria lista regionale
l'elettore può votare: IL CANDIDATO PRESIDENTE DA SOLO - IL CANDIDATO E UNA DELLE LISTE PROVINCIALI a cui è collegato - IL CANDIDATO E UNA DELLE LISTE A CUI NON È COLLEGATO (voto disgiunto) - UNA LISTA PROVINCIALE DA SOLA (con implicito voto per il candidato cui è collegata)
il candidato presidente che ottiene più voti è eletto e con lui NON MENO DEL 55% dei consiglieri delle liste a lui collegate. Nel caso in cui le liste collegate abbiano ottenuto meno della metà dei seggi l'intera lista regionale viene eletta.
Caratteristica di questa formula è che combinando l'elezione del presidente e la composizione del consiglio dovrebbe garantirne la governabilità.
ELEZIONI COMUNALI
La legislazione elettorale degli enti locali, comuni e provincie è materia di competenza statale esclusiva. Ci sono 3 formule diverse per i COMUNI MAGGIORI (oltre 15.000 abitanti) COMUNI MINORI (fino a 15.000 abitanti) PROVINCE. Per i comuni maggiori gli elementi esenziali sono:
scheda unica per eleggere sindaco e consiglio; è divisa in 2 parti a sinistra i candidati a sindaco e a destra le liste cui ogni candidato è obbligatoriamente collegato
l'elettore può votare solo per il sindaco, solo per la lista (il voto ricade sul candidato ad essa collegato), per un sindaco e una lista non collegata ad esso.
se la maggioranza assoluta dei voti validi non viene raggiunta si ricorre ad un SECONDO TURNO DI BALLOTTAGGIO fra i due candidati più votati al primo
il candidato garantisce alle liste a lui collegate una sicura maggioranza del 60% mentre il resto dei seggi va alle minoranze.
ELEZIONI EUROPEE
La legge elettorale italiana per il parlamento europeo si può definire come PROPORZIONALE PURA, essa infatti premia comparativamente le liste minori assai più di quelle che raccolgono più voti. Non c'è sogli di sbarramento. I seggi sono ripartiti in 5 grandi circoscrizioni pluriregionali, si applica la formula del quoziente naturale e più alti resti, la formula non è applicata per circoscrizione ma al complesso dei voti ottenuti dalle varie liste, sono previste le preferenze plurime (3 e non 1 sola).
REFERENDUM COSTITUZIONALE: può essere promosso entro 3 mesi dalla pubblicazione (a fini notiziali) di una legge costituzionale, nel caso in cui essa non sia stata approvata nella seconda votazione dalla maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna camera. Lo possono richiedere:
500000 elettori
5 consigli regionali
1/5 dei componenti di ciascuna delle 2 camere
Quando ciò accade entra in gioco L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM costituito presso la Corte di Cassazione che decide sulla legittimità della richiesta. Successivamente il presidente della repubblica indice il referendum in una data fra il 50° e il 70° giorno dal decreto di indizione. NON E' PREVISTO UN QUORUM strutturale perchè qui si tratta di prendere una decisione e non di incidere su una normativa vigente. Se ci è la maggioranza assoluta dei si, il presidente della repubblica promulga, se prevalgono i no la legge è come se non fosse mai stata approvata.
REFERENDUM ABROGATIVO: consiste nel sottoporre al corpo elettorale la domanda "volete che sia abrogata la legge ovvero anche parti di essa?". Lo possono richiedere:
500000 elettori
5 consigli regionali
C'è un meccanismo di verifica dell'ammissibilità dei quesiti presentati che è affidato alla Corte Costituzionale. Non sono ammesse leggi al referendum aventi oggetto materie: tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Vi sono anche limiti ulteriori come quelli impliciti che non intacchino lo spirito della costituzione. Quindi non posso essere sottoposte a referendum anche:
la costituzione e le leggi formalmente costituzionalismo
leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, ovvero le leggi per le quali la costituzione detta l'unica disciplina possibile senza margini di scelta al legislatore
leggi a contenuto "comunitariamente" vincolato, vincolate dal diritto comunitario
atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata: ossia quelle che hanno una particolare competena
leggi obbligatorie o necessarie
La formulazione del quesito referendario deve essere chiara e ammissibile al fine di garantire la libera e consapevole espressione del voto da parte del cittadino elettore. La richiesta deve essere OMOGENEA, CHIARA E UNIVOCA. Perchè prevalga il si devono aver votato la metà più uno degli aventi diritto. Il risultato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dal giorno dopo della pubblicazione l'abrogazione ha effetto. Se vincono i no non si può proporre un referendum sulle medesime disposizioni prima che siano passati 5 anni.
I PARTITI
L'art. 49 della costituzione ha come destinatari i cittadini e riconosce ad essi il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Dunque secondo la carta non sono i partiti a determinare la politica nazionale ma i cittadini e deve avvenire con metodo democratico. Tutti erano d'accordo sul ruolo del partito ma non sul sottoporlo a vincoli e verifiche al suo interno. Il "metodo democratico" a cui ci si riferisce nella carta è legato alla competizione fra partiti e non alla loro struttura interna. Gli inerna corporis sono stati sempre tutelati e con esse anche le forme DI FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI PARTITI.
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