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Immunità parlamentare




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Immunità parlamentare


La posizione giuridica dei parlamentari è disciplinata dalla costituzione in 2 articoli:il 67 e il 68.Non appena eletto,il deputato o senatore acquista una peculiare posizione giuridica,che si concreta in particolari immunità,disciplinate dalla costituzione.La giustificazione di tali immunità si fonda sulla necessità di assicurare l'indipendenza dei singoli parlamentari.L'art  68 escludeva che non poteva essere arrestato,né tantomeno sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,salvo fragranza del delito comportante l'obbligo di un mandato di cattura,ma anche che un parlamentare possa essere sottoposto ad un procedimento penale senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza.La riforma dell'articolo 68 portò ad mantenere il testo originario dell'articolo escludendo però la necessità di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari ed è anche consentito l'arresto del parlamentare colpito da sentenza irrevocabile di condanna.

Immunità parlamentare:

Non appena proclamato eletto il deputato o senatore acquista alcune fondamentali prerogative o immunità.La giustificazione di tali prerogative o immunità si fonda sulla necessità si garantire l'indipendenza dei singoli parlamentari.La Cost.all'art.68 enunciava 2 principi:con il 1°,sanciva l'insindacabilità dei membri del parlamento x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle loro funzioni;con il 2°,escludeva che un parlamentare potesse essere sottoposto a procedimento penale o arrestato o altrimenti privato della libertà xsonale o sottoposto a xquisizione xsonale o domiciliare senza previa autorizzazione della camera di appartenenza e salvo il caso di flagranza di delitto x il quale fosse obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.Infine l'autorizzazione della camera era richiesta x trarre in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.Si è discusso se l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse riguardanti solo le aule parlamentari o anche l'es.dell'attività politica.Nel 1°caso non si pone il problema,la soluzione è ovvia,nel 2°era prassi negare l'autorizzazione a procedere nel caso in cui un organo giurisdizionale avesse iniziata l'azione legale.In tal caso si aveva sia insindacabilità che improcedibilità.Le molte richieste di riforma di questo istituto si sono concretizzate nella soluzione dell'originario art.68 del quale è stata conservata l'insindacabilità dei parlamentari x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle funzioni,ma è stata eliminata l'autorizzazione della camera di appartenenza x la sottoposizione a procedura penale.L'autorizzazione è stata conservata solo x la xquisizione xsonale o domiciliare,x gli arresti o x le privazioni della libertà xsonale o x mantenere in detenzione un parlamentare,salvo il caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o dell'ipotesi in cui sia colto in flagranza di reato.Infine analoga autorizzazione è richiesta x sottoporre i membri del parlamento ad intercettazione telefoniche o sequestro di corrispondenza e in questo caso è necessario il previo avviso al parlamentare.


Abrogazione di legge:

L'Abrogazione è lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile risolvere eventuali contrasti che possono sorgere,(a causa dell'inesauribilità delle fonti prevista dall'ordinamento) tra fonti del diritto dotate della stessa forza giuridica ma adottate in tempi diversi. Consiste nella capacità del nuovo Atto-Fonte di sostituirsi, in tutto o in parte, alla disciplina precedente. L'Abrog.comporta la non applicabilità della norma risp.nuovi fatti, mentre continua l'ev. efficacia risp. Fatti verif.prima dell'Abrog. (a meno di leggi retroattive). 3 Tipi: Abrog.Espressa: la fonte successiva indica puntualmente le disp.precedenti abrogate. Abrog.Tacita: fonte succ.contiene disp.incompatibili con quelle prec.  Abrog.Implicita: consegue ad una complex modifica della disciplina di un settore, rendendola radicalm.superata.

Abrogazione della legge:

L'abrogazione delle leggi avviene in quanto nel tempo si può rendere necessario un adeguamento delle mutate condizioni oggettive o può semplicemente cambiare la determinazione del legislatore.L'art.15 delle 'disposizioni sulla legge in generale'precisa che le leggi sono abrogate da leggi posteriori,dalla dichiarazione epressa dal legislatore,x incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o xchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.Ai sensi dell'art.75cost.l'abrogazione della legge può conseguire al risultato favorevole di un referendum popolare con eccezione x le leggi tributarie e di bilancio,d'amnistia o d'indulto,di autorizzazione a notificare i trattati internazionali.L'abrogazione può essere esplicita,cioè espressamente dichiarata dalla disposizione posteriore che fa venir meno,ex nunc,la vigente e quindi l'efficacia della disposizione anteriore,oppure può essere implicita,x incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o xchè la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla legge anteriore.Quest'ultima eventualità non crea problemi interpretativi e consente certezza giuridica ai destinatari delle nuove disposizioni.Risulta difficile stabilire se si riscontra,tra le 2 disposizioni,anteriore e posteriore,un'incompatibilità tale da doversi affermare l'abrogazione della prima.La corte di cassazione ha dichiarato che,xchè si abbia incompatibilità,con effetto abrogativo,tra le 2 disposizioni,deve sussistere tra di esse l'impossibilità di applicarle contemporaneamente.Il che rinvia all'interprete la valutazione del grado di contraddizione e dunque della ritenuta abrogazione,con qualche margine di incertezza,posto che la valutazione dell'interprete vale x il solo caso concreto esaminato e non potrà inpedire valutazioni diverse in presenza di altre situazioni.Infine deve osservarsi che una legge speciale,in quanto preordinata al conseguimento di finalità specifiche,non può essere abrogata da una legge generale che stabilisca una nuova normativa nella stessa materia.Occorre sempre una legge esplicita che affermi l'incompatibiltà della legge speciale con una normativa generale.


Organi delle Camere

Gli organi necessari e costituzionalmente importanti delle 2 Camere sono i presidenti e i gli uffici di presidenza.I presidenti e gli uffici di presidenza sono composti oltre che dal presidente ,da 4 vicepresidenti,3 questori e 8 segretari.Il Presidente,non ha un ruolo formale,infatti ha le competenze sostanziali attribuitegli dal Regolamento.Il presidente del Senato esercita le funzioni del capo dello Stato quando esso non può svolgerle personalmente,mentre il presidente della camera ha il potere di convocare il parlamento per l'elezioni del nuovo capo dello stato.Le camere hanno altri organi,quali i gruppi parlamentari,le giunte,le commissioni permanenti e le commisioni speciali.Tanto i deputati quanto i senatori devono essere iscritti ad un gruppo,se non intendono ad aderire ad nessun gruppo e non sono in numero per formularne un altro,il parlamentare viene automaticamente iscritto al gruppo misto.Le giunte  hanno particolare importanza quelle per le elezioni ,per il regolamento,per l'immunità parlamentare.Le commissioni permanenti,hanno fondamentali compiti in materia legislativa,di controllo sull'esecutivo e di indirizzo.Sono previste anche commissioni permanenti bicamerali,quali la commissione per le questioni regionali,la commissione per l'indirizzo generale,vigilanza dei servizi radiotelevisivi,e anche il comitato bicamerale per la messa in stato di accusa del presidente della repubblica.

Organi delle camere:

L'organizzazione interna delle camere è regolata dalla Cost.all'art.63che stabilisce che ciascuna camera elegge tra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.I regolamenti parlamentari forniscono maggiori dettagli,indicano gli organi delle assemblee e ne stabiliscono le modalità di costituzione.Ogni camera ha:a)un presidente eletto a scrutigno segreto con maggioranza qualificata in funzione del suo ruolo sux partes.Tra le sue molteplici funzioni si evidenziano quelle di garantire il corretto funzionamento delle assemblee e dei loro organi,quella di organizzare i lavori parlamentari,quella di definire il calendario e quella di nominare alcune autorità amm.ve indipendenti e i membri del CDA della RAI(quest'ultimo punto è stato ultimamente oggetto del dibattito nel quadro di una tutela del pluralismo dell'informazione).b)Inoltre il presidente è coadivato dall'ufficio di presidenza che si compone di 3 questori,4 vicepresidenti e 8 segretari;c)I gruppi parlamentari sono la proiezione dei movimenti politici in parlamento.E' prevista una soglia minima di rappresentanza(20deputati 20senatori)x dare vita ad un gruppo,tuttavia l'ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con - esponenti purchè abbia avuto una certa rilevanza alle elezioni.L'adesione ad un gruppo è obbligatoria e coloro che non oxano nessuna scelta politica entrano a far parte di un unico gruppo misto.Il gruppo tiene una linea di condotta comune in parlamento designa i propri rappresentanti nelle commissioni parlamentari e partecipa alla definizione dei programmi e dei calendari attraverso i capogruppo.Se le funzioni direttive del gruppo risultano in contrasto con le opinioni de parlamentare,questi può aderire ad un altro gruppo.d)Le giunte sono organi collegiali di carattere xmanente formati con principi di proporzionalità;sono organi tecnici le cui funzioni possono essere dedotte dalla loro denominazione.Alla camera sono presenti:la Giunta x il regolamento(esamina le interpretazioni e le eventuali modifiche inerenti al regolamento)la giunta x le elezioni(accerta la regolarità delle oxazioni elettorali),la Giunta x le autorizzazioni a procedere(passa in esame la possibilità di sottoporre i parlamentari a misure limitative delle libertà xsonali).Al senato vi sono la giunta x il regolamento delle elezioni e delle immunità e in fine la giunta x gli affari delle comunità europee.e)Le commissioni possono essere temporanee se la loro durata è legata allo svolgimento di compiti specifici(tali sono le comm.ni d'inchiesta)oppure xmanenti.A quest'ultime sono affidate le competenze legislative di controllo d'indirizzo politico.Riguardo alla loro composizione le comm.ni si suddividono in monocamerali e bicamerali.L'art.126Cost.ammette la formazione di una comm.ne bicamerale x le questioni regionali ma in realtà esistono anche la commissione x l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,e quella x la messa in stato di accusa del Pres.della Rep.


49 Potere/potestà amministrativo (regionale):

Il potere amministrativo esercitato dalla Pubblica Amministrazione si basa sugli atti amministrativi. Ogni atto deve essere composto da elementi essenziali senza uno dei quali verrebbe invalidato che sono: soggetto(oegano della Pubblica Amministrazione competente), oggetto(vicenda a cui l'atto si rivolge), contenuto(un parere, giudizio o certificazione), causa(funzione istituzionale che l'atto persegue) e la forma(il più importante degli elementi anche ai fini della validità dell'atto). Il processo per la creazione di un atto amministrativo si divide in 3 fasi, di cui la prima è preparatoria(si acquisiscono pareri e si compiono operazioni elementari), la seconda è la fase costitutiva(sulla base dell'accettamento e della valutazione viene costruito l'atto) ed infine la fase integrativa dell'efficacia(vengono raccolti ulteriori ma essenziali elementi perché l'atto abbia effetto giuridico.

Potestà amministrativa:

La potestà amm.va regionale è disciplinata dall'art.118Cost.2°il quale la regione è titolare dei poteri amm.vi nelle stesse materie in cui ha competenza legislativa.Il principio guida è quello del parallelismo delle funzioni.L'art.118Cost.sancisce inoltre che le leggi della Repubblica possono attribuire competenze amm.ve di interesse locale agli enti locali anche se le materie cui si riferiscono rientrerebbero nella sfera di competenza legislativa regionale.In tal modo si oxa una restrizione delle competenze regionali;l'art.118Cost.prevede anche che lo stato abbia il potere di delegare alla regione l'es.di altre funzioni amm.ve allargando lo spazio delle sue competenze.In fine ai sensi degli art.118Cost.le regioni devono esercitare le proprie funzioni amm.ve delegandole alle province,comuni o altri enti locali.Ciò vale a dire che la regione dovrebbe avere prevalenti compiti legislativi di programmazione e di indirizzo delle attività amm.ve e delegare agli enti locali infraregionali l'attività amm.va in senso proprio;tuttavia le regioni hanno utilizzato la funzione di delega agli enti locali con parsimonia e hanno dimostrato una tendenza all'accentramento delle funzioni regionali in contrasto con il disegno decentratore della costituzione.Recentemente con la delibera del titolo V si è cercato di attribuire un maggior numero di funzioni amm.ve ai comuni sulla base dei criteri di adeguatezza,differenziazione e sussidiarietà.Quest'ultimo principio stabilisce che le funzioni amm.ve siano attribuite all'ente + prossimo ai cittadini.Inoltre al 3°comma del nuovo art.118 viene introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale 2°il quale le istituzioni pubbliche devono favorire i cittadini nello svolgimento delle attività di interesse generale.In fine,ai sensi del nuovo art.118 le regioni attribuiscono ai comuni le funzioni amm.ve con le proprie leggi regionali,salvo nei casi in cui si deve salvaguardare l'unità di indirizzo politico.L'attività amm.va regionale ha assogettato ad un controllo di legittimità ed eventualmente di merito da parte di un organo statale in conformità a quanto previsto dall'art.125Cost..Con l'attuale riforma del titolo V della Cost.gli effetti prodotti da tale disposizione costituzionale sono stati aboliti con l'abrogazione dell'art.125 Cost.





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