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Rappresentanza e rappresentativita'




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RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA'


1. Nozioni

a) Rappresentanza: è un rapporto giuridico, sulla base delle norme civilistiche

- volontaria: il singolo, con l'iscrizione, conferisce all'associazione sindacale il potere di agire in nome e per conto suo. La critica di Persiani: il potere del sindacato (di contrattare con la controparte le condizioni di lavoro) non è derivato dal potere del singolo (che riguarda il singolo rapporto, non l'insieme dei rapporti), ma è autonomo; ma la tesi prevalente in giurisprudenza è quella tradizionale

- legale: periodo corporativo; vicenda delle aziende a prevalente partecipazione statale; oggi: Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione (Aran), alla quale è assegnata la rappresentanza legale delle amministrazioni statali

b) Rappresentatività; nasce come rapporto di tipo "politico" e sociale e poi diventa un criterio di qualificazione normativa del soggetto sindacale: è l'idoneità del sindacato ad esprimere interessi più vasti di quelli degli iscritti, la capacità di aggregare consensi; è una rappresentanza presunta


2. La politica di sostegno del sindacato rappresentativo

- Origine storica: le contestazioni operaie del '68-'69 e la situazione di turbolenza nelle relazioni industriali (affermarsi delle organizzazioni spontanee in polemica con il sindacato storico); il legislatore interviene per raffreddare la conflittualità

- Scelta politica: si rafforzano con specifiche norme di favore quelle organizzazioni che, in quanto aggregano ampi interessi, costituiscono fattori di equilibrio e stabilità; scambio fra privilegio e stabilità (con un effetto indotto: tanto più incisivi sono i poteri attribuiti, tanto più cresce la rappresentatività).

Emerge il sindacato maggiormente rappresentativo

Strumenti di realizzazione di questa politica:

a) partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche (es. partecipazione ai consigli di amministrazione degli enti previdenziali, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico)

b) presenza in azienda (vedi subito infra)

c) funzioni di controllo sociale e poi anche di gestione in situazioni di crisi dell'impresa (partecipazione al procedimento amministrativo di ammissione della Cassa integrazione, licenziamenti collettivi, trasferimenti d'azienda)


3. La politica di sostegno in azienda: l'art. 19 Statuto dei lavoratori e le r.s.a.

Si attribuiscono poteri e privilegi per lo svolgimento di attività sindacale in azienda

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali:

- ad iniziativa dei lavoratori (senza vincoli particolari)

- "nell'ambito", cioè in collegamento (accordo?) con determinati sindacati

a) La formula originaria e i due criteri: il sindacato aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e il sindacato stipulante un contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva. La selezione esclude il livello di rappresentatività aziendale (sfasatura fra i criteri di rilevazione della maggiore rappresentatività (m.r.) e l'ambito di azione; ma la sfasatura è basata sulla scelta di privilegiare il sindacato solidaristico-confederale).

- I parametri della m.r.: pluricategorialità, diffusione territoriale, numero, attività sistematica di autotutela.

- Questioni di costituzionalità (disparità) sempre respinte: Corte cost. n. 54/74 (difesa dello Statuto, differenza ragionevole, norma solo definitoria e non permissiva); Corte cost. n. 334/88 (carattere solidaristico della scelta normativa, niente r.s.a. per il sindacato dei quadri); Corte cost. n. 30/90 (si accoglie la tesi permissiva, ma è solo con la contrattazione che si può raggiungere la maggiore rappresentatività)

b) La crisi delle r.s.a.: crisi economica e necessità di una contrattazione non più solo acquisitiva, da cui il dissenso; diversificazione delle figure professionali e creazione di nuovi soggetti rappresentativi; nell'art. 19 c'è un fondamento associativo mescolato alla pretesa di rappresentare tutti i lavoratori dell'azienda; si chiede una rappresentatività non più solo presunta, ma effettiva; accordo sulle rappresentanze aziendali unitarie (r.s.u.)

c) Il referendum del 1995 (non tocca l'iniziativa dei lavoratori):

- si elimina la lettera a dell'art. 19 (non più sindacato m.r.)

- si elimina parte della lettera b: resta la qualità di sindacato firmatario di contratto collettivo (in generale, dunque anche aziendale)

- problemi di costituzionalità: Corte cost. n. 244/96 ed effettività dell'attività di contrattazione come indice di rappresentatività (no firme "a rimorchio", no contratti che non siano di carattere generale)

- problemi di efficienza: la rsa si fonda su un contratto ad efficacia soggettivamente limitata; rilevanza del possibile potere di "accreditamento" del datore di lavoro (specie in aree di debolezza contrattuale del sindacato), che decide di contrattare solo con taluni sindacati, così che solo nell'ambito di questi si può costituire la rsa


4. La legislazione successiva: il sindacato comparativamente rappresentativo

Abolito per referendum il criterio della maggiore rappresentatività, anche il legislatore non lo usa più e lo sostituisce con quello del sindacato comparativamente più rappresentativo

- la maggiore rappresentatività era divenuta una rappresentatività effettiva: ora si vuole recuperare (a certi fini) una rappresentatività comparata, in un certo senso si vuole "pesare" la rappresentatività

- criterio più selettivo, che serve non tanto ad individuare una qualità dell'associazione sindacale, quanto un preciso soggetto ad esclusione di altri. Es., rilievo del contratto collettivo stipulato dal sindacato comparativamente più rappresentativo: occorre scegliere un solo contratto (ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, o per integrare o modificare la legge in tema di part time ecc.): parlandosi di contratto, il riferimento è ad una rappresentatività nell'ambito della categoria

- grande incertezza circa i criteri (ancora il numero e basta?), specialmente nel caso di accordi separati


5. Le rappresentanze sindacali unitarie

- Dalla crisi della rsa alla ricerca di forme rappresentative efficienti: il Protocollo del luglio 1993 (concertazione parti sociali/governo) che prevede la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie

- Accordo del dicembre 1993: la nuova forma di rappresentanza è oggetto di accordo con le controparti datoriali (a differenza di prima, quando erano i sindacati dei lavoratori a qualificare unilateralmente come rsa le varie forme di organizzazione, come i consigli di fabbrica). Obiettivo: decentramento delle relazioni industriali e delle politiche retributive; da ciò la necessità di controllo delle forme organizzative decentrate, alle quali però si chiede una rappresentatività effettiva)

Dunque, un compromesso fra istanze di democraticità (elezione) e di affidabilità (controllo sindacale). I punti salienti:

a) iniziativa: dei sindacati e non dei lavoratori

b) composizione: membri per 2/3 eletti su liste presentate dai firmatari dell'accordo o dal 5% dei lavoratori dell'unità produttiva; per 1/3 designati dall'organizzazione sindacale esterna firmataria del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva

c) compiti e prerogative: le rsu subentrano alle rsa nei poteri di cui allo Statuto; hanno legittimazione a contrattare, insieme al sindacato esterno

d) clausola di salvaguardia per evitare o limitare la coesistenza fra rsa e rsu: se un sindacato ha partecipato alle elezioni, nel suo ambito non si possono poi costituire rsa; la logica generale è quella della sostituzione.

Problema: il datore di lavoro è vincolato a trattare con la rsu? Può trattare con altri soggetti sindacali? C'è solo violazione dell'accordo del 1993 o anche invalidità del contratto stipulato?



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