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La questione di maggior rilievo che si pone in tema di rapporti tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare è quella relativa alla compatibilità tra la misura alternativa e la misura cautelare. Il dato normativo cui fare riferimento è costituito dall'art. 298 c.p.p. il quale stabilisce che: "L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione".
La norma, nel disciplinare i rapporti tra esecuzione della pena ed esecuzione delle misure cautelari applicate per un altro reato, privilegia l'esecuzione della pena, prevedendo, la sospensione delle misure cautelari; tuttavia il secondo comma detta una disciplina diametralmente opposta, attribuendo dunque la priorità all'esecuzione della misura cautelare rispetto all'espiazione della pena quando quest'ultima avviene in regime alternativo, salva in ogni caso la verifica della compatibilità tra misura alternativa e cautelare.
In virtù di quanto dispone l'art. 298 deve pertanto ritenersi possibile "in linea di principio la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 354/1975, e di una misura cautelare personale, dovendosi, poi solo verificare in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa ed alla misura cautelare, l'effettiva compatibilità tra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare".[1]
Sulla scorta di questi principi mentre deve escludersi la compatibilità tra custodia ed una misura alternativa alla detenzione, appare legittima l'applicazione della detenzione domiciliare al condannato che si trovi sottoposto per altro fatto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.[2]
A tal fine è necessario che il Tribunale di Sorveglianza ritenga, con specifico riferimento a ciascuna fattispecie concreta, che le limitazioni alla libertà personale del condannato derivanti dalle due misure siano tra loro compatibili, non essendo per contro sufficiente la sola omogeneità che dal punto di vista del contenuto sostanziale (incentrato sull'obbligo per l'interessato di trattenersi continuativamente nella propria abitazione) sussiste tra gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare.
Circa la valutazione della compatibilità fra le due misure la più recente giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la titolarità del Presidente del Tribunale di Sorveglianza: "E' consentito applicare una misura alternativa alla detenzione contestualmente ad una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare in concreto l'effettiva compatibilità tra l'una e l'altra con prevalenza nel caso siano contrastanti, della misura cautelare. Tuttavia tale valutazione di compatibilità non può essere effettuata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza al quale è demandata solo la verifica preliminare sull'esistenza delle condizioni di legge per la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione.[3]
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