La sovranità popolare
Alla proclamazione del carattere democratico della Repubblica si
aggiungeva l'affermazione che "la sovranità emana dal popolo ed è esercitata
nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi. "la sovranità
appartiene al popolo" il quale "la esercita nelle forme e nei limiti della
costituzione"; sicché risulta chiaro che il popolo stesso non è solo la fonte
ideale o l'astratto titolare del potere sovrano, ma dispone dell'esercizio di
esso, sia pure nei modi consentiti dalle forme di Stato. Ma come conciliare la
sovranità del popolo e sovranità dello Stato? È manifesto che il problema non
si pone, se la sovranità è riferita allo stato-ordinamento, quale supremazia
che gli spetta rispetto ad ogni altro ordinamento giuridico vigente nel
territorio italiano e quale indipendenza nei confronti degli altri stati. Ma
l'interrogativo si presenta allorché ci si chiede quale sia il soggetto sovrano
nell'ambito dell'ordinamento statale. La conciliazione può essere cercata
ipotizzando che il popolo si risolva in un organo dello stato. Fra lo
stato-persona e l'intero complesso dei cittadini non sussiste alcun rapporto
organico; se mai si potrebbe a prima vista sostenere che organo dello stato sia
il corpo elettorale, composto dai cittadini capaci ed "attivi" cui spetta di
costituire i collegi politicamente rappresentativi. Ma la circostanza che gli
elettori svolgano in tal senso una pubblica funzione non basta a risolvere
nell'apparato statale gli elettori stessi, cioè la parte essenziale del popolo
italiano. I cittadini ai quali la costituzione conferisce il "diritto di voto"
non sono equiparabili ai funzionari statali propriamente detti, giacché non si
compenetrano nell'organizzazione dello stato apparato. E l'interesse cui mira
il corpo elettorale "non è un interesse dello stato-soggetto, ma un interesse
proprio della collettività, del popolo, e ad un tempo un interesse proprio di
ciascun elettore. Per rendere l'idea della rivoluzione copernicana che la
democrazia comporta quanto alla stessa concezione della sovranità, è stato
sostenuto che non il popolo, né il corpo elettorale, sarebbe qualificabile come
organo dello stato; ma piuttosto lo stato-apparato dovrebbe oggi intendersi
come "organo del popolo". Nel ragionare della sovranità popolare occorre tenere
presente che ci si trova in presenza di due espressioni sintetiche. Da un lato,
è questo il caso del popolo, che globalmente preso si risolve nell'universalità
dei cittadini viventi; fermo restando che si tratta di una complessa figura
giuridica soggettiva. D'altro lato, le stesse considerazioni valgono quanto
alla sovranità popolare: che va concepita, a questa stregua, come la risultante
dell'esercizio di tutti i diritti propri dei cittadini.