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Il lavoro dirigenziale presenta caratteri di specialità rispetto all'ordinario rapporto di lavoro, soprattutto per:
Si tratta, in quest'ultimo caso, di una specialità di tipo negativo, proprio perché i dirigenti vengono sottratti al complesso di norme di tutela sancite dall'ordinamento per il lavoratore subordinato.
Si discute se rientrino nei rapporti di lavoro (anche se speciali) quelli intercorrenti tra società, soci ed amministratori. In particolare:
Datore e prestatore di lavoro sono parenti o affini e sono conviventi. Si ha quindi presunzione di gratuità, che può essere vinta dalla prova contraria. Nell'impresa familiare il lavoratore ha diritto:
Non è comunque esclusa la possibilità di lavoro subordinato.
L'art. 1 della L. 18 dicembre 1973, n. 877, modificato dalla L. 16 dicembre 1980, n. 858, definisce lavoratore a domicilio 'chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi'. Prima dell'emanazione della L. 858/1980, si discuteva, in dottrina ed in giurisprudenza, della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro a domicilio. Oggi il problema è superato nel senso che deve farsi ricorso ad una valutazione caso per caso, essendo prevista sia l'ipotesi di:
Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa costituisce l'aspetto tipizzante del rapporto di lavoro a domicilio. L'art. 1, comma 3, della legge 877/73, infatti, sancisce che non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, chiunque esegua lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Con riferimento alla disciplina del rapporto, si segnalano:
Il telelavoro è una forma di lavoro svolta a distanza, ovvero al di fuori dell'azienda e degli altri luoghi dove tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa, ma al contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad esso grazie all'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici. Il telelavoro, pertanto, costituisce una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che presenta aspetti simili al lavoro a domicilio. La normativa sul telelavoro è, ad oggi, ancora contenuta per lo più in accordi quadro tra le parti sindacali e datoriali. Solo nel pubblico impiego si è avvenuta un'apposita normativa.
Gli elementi caratterizzanti questa tipologia di lavoro sono:
la delocalizzazione dell'attività lavorativa rispetto alla sede tradizionalmente del lavoro;
l'interdipendenza funzionale tra i soggetti, che dilata il contesto organizzativo oltre il tradizionale luogo di lavoro;
l'interconnessione operativa, resa possibile dall'impiego di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) che consentono una piena comunicabilità tra la sede dell'azienda ed il luogo in cui viene svolta la prestazione di lavoro;
la flessibilità delle modalità di erogazione della prestazione che si caratterizza per la piena autonomia di chi lavora a distanza.
Non configurando una tipologia contrattuale specifica, la qualificazione giuridica del telelavoro va dedotta di volta in volta a seconda del diverso contesto in cui viene a svolgersi il rapporto. In ragione delle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa, infatti, il telelavoratore può essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato.
La distanza che intercorre tra i soggetti del rapporto, infine, presuppone che l'esercizio del potere datoriali di controllo dell'attività di lavoro avvenga nel rispetto pieno delle norme di tutela della vita personale e privata del telelavoratore. A riguardo, infatti, l'art. dello Statuto dei lavoratori sancisce in via generale il divieto di ricorrere ad impianti audiovisivi o ad altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, aggiungendo, però, che, qualora esigenze organizzative e produttive lo richiedano, l'uso di apparecchiature di controllo è ammesso previo accordo con le RSA. Segnatamente al telelavoro, la specialità delle modalità di espletamento a distanza dell'attività di lavoro hanno richiesto un intervento specifico da parte del legislatore che, con il recente Dlgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ha ribadito il divieto di controllo a distanza di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, statuendo che nell'ambito del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
I principi generali della loro regolamentazione sono contenuti nel Codice della navigazione, e molte norme sono di carattere inderogabile, data la connessione con l'interesse pubblico. Il contratto è disciplinato dalla legge nazionale del veicolo.
Possiamo distinguere fra:
Ora, se è vero che di regola il lavoro sportivo si configura come lavoro subordinato, è anche vero che la sua disciplina si differenzia notevolmente da quella di quest'ultimo. Le principali particolarità riguardano:
Presenta delle affinità con il lavoro sportivo il lavoro artistico, che consiste nell'attività di spettacolo e nelle prove svolte dal personale artistico e tecnico - orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione televisiva, cinematografica, radiofonica, teatrale, e lavoratori ad essi equiparati. Come afferma MAZZIOTTI, 'la valutazione come autonomo o dipendente del lavoro artistico svolto con una certa continuità deve essere operata tenendo conto della particolarità delle prestazioni artistiche e dell'alto grado della loro autonomia'. Il lavoro artistico è soggetto ad uno speciale collocamento.
Poiché né il codice civile né la legislazione speciale forniscono una specifica nozione della fattispecie, la categoria dei lavoratori dello spettacolo può essere individuata alla luce del D.M. 15 marzo 2005 che ha integrato ed aggiornato, tenendo conto dell'evoluzione della professionalità, la classificazione in tre distinti gruppi dei soggetti assicurati all'apposito Fondo di previdenza dell'Enpals.
Si tratta, in particolare:
della categoria dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
della categoria dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi contemplate nel precedente raggruppamento;
i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il lavoro giornalistico, di norma, è un rapporto di lavoro dipendente che si instaura tra il giornalistica professionista, da un lato, e gli editori di quotidiani o riviste o agenzie di informazione per la stampa, dall'altro. Da tale definizione si evince che l'attività giornalistica può essere svolta solo dagli appartenenti all'ordine professionale: giornalisti e pubblicisti.
La particolarità del rapporto - derivante sia dalla natura intellettuale della prestazione lavorativa sia dalla natura dell'attività imprenditoriale (che è quella di un'impresa di tendenza) - consiste in un affievolimento del vincolo di subordinazione. Tale affievolimento comporta che i giornalisti, in caso di cambiamento dell'indirizzo politico del giornale, possono dimettersi senza perdere né i benefici economici né la c.d. indennità fissa, cioè quella particolare indennità cui hanno diritto nell'ipotesi di licenziamento dovuto a colpa dell'editore.
Il rapporto di lavoro domestico può essere definito come quel rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi necessari al governo della casa ed ai bisogni personali e familiari del datore di lavoro da parte di terzi estranei, che assumono la posizione tipica di lavoratori subordinati. E ciò sia che si tratti di personale con qualifica specifica (istitutori, maggiordomi, bambinaie diplomate, ecc.), sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (cameriere, cuochi, bambinaie comuni, ecc.). Al fine dello svolgimento della prestazione di lavoro domestico, non sempre è necessaria la coabitazione; tuttavia, essendo il lavoro prestato nella stessa sfera in cui si svolge la vita privata del datore, esso implica sempre l'elemento della convivenza, inteso in senso lato. Ciò spiega perché non è considerato lavoro domestico:
La disciplina del lavoro domestico è contenuta:
In particolare,
Ai lavoratori domestici sono poi stati estesi i diritti relativi:
Infine, va detto che deve essere considerato rapporto di lavoro domestico subordinato anche il rapporto c.d. di 'ospitalità alla pari', se presenta i caratteri della collaborazione domestica.
I datori di lavoro sono tenuti a corrispondere la remunerazione; se si obbligano al vitto e all'alloggio, vi sono particolari precisazioni (es. nutrizione sufficiente). Per gli stranieri si applica l'accordo europeo di Strasburgo del 24.11.69, ratificato dalla L. 304/73,: in specie, pur esclusi dalle assicurazioni sociali, devono essere tutelati contro le malattie mediante polizza da stipulare con compagnie private di assicurazione, a totale carico della famiglia ospitante.
Si ha rapporto di portierato quando il lavoratore (portiere) è adibito alla custodia di uno stabile condominiale, abitato cioè da più proprietari od affittuari. Tale rapporto è disciplinato da alcune leggi speciali e dalla contrattazione collettiva. Presenta le seguenti particolarità:
Al portiere, come corrispettivo del lavoro svolto, deve essere garantito:
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