Profili storici della riforma regionale
Il dibattito sulle regioni sulle regioni si riapre in Italia non appena
caduto il regime fascista; ma non produce esiti concreti per oltre vent'anni,
se non nei riguardi delle autonomie regionali differenziate. È anzi il governo
Badoglio un !alto commissario" ed una "giunta consultiva" relativamente alla
Sardegna. Senonché , mentre la sardegna non acquista ancora una vera autonomia
viceversa alla rapidissima emanazione di uno statuto speciale per le regionali
siciliana. Tanto in relazione alla Sicilia, alla Sardegna ed alla Valle
d'Aosta, quanto in vista dell'Alto Adige, l'Assemblea costituente si trova
pertanto, di fronte ad una serie di passi più o meno compiuti. Nel prevedere
"forme e condizioni particolari di autonomia", l'art. 116 Cost. si riferisce
testualmente, anzi, ad una quinta regione differenziata: vale a dire al
Friuli-Venezia Giulia. Ma la stessa Costituzione introduce una riserva per cui
tale regione avrebbe dovuto, "provvisoriamente", subire il regime comune delle
amministrazioni regionali ordinarie. In realtà, anche la X disp. Trans. È
rimasta inapplicata: con la conseguenza che il Friuli-Venezia Giulia è stato
senz'altro costituito come regione a statuto speciale. Molto più lento ed
accidentato si è rilevato, nel frattempo, il processo costitutivo delle
autonomie regionali ordinarie. L'VIII disposizione transitoria costituzionale
prevedeva che le elezioni dei consigli regionali di diritto comune fossero
indette "entro un anno dall'entrata in vigore della costituzione"; ma il
termine venne variamente prorogato, dapprima al 30 ottobre 1949 e quindi al 31
dicembre 1950. è appena nella seconda metà degli anni sessanta, che
l'applicazione del titolo V si sblocca, con l'approvazione della legge 17
febbraio 1968 disciplinante l'elezione dei consigli delle regioni di diritto
comune. Ma l'iter formativo si prolunga sulla base di una delega legislativa
contenuta nella "legge finanziaria" viene adottata una serie di cecreti
legislativi per il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie
elencate nell'art. 117 Cost.; e successivamente si provvede a completare il
trasferimento stesso. Senonché la sistemazione dei rapporti fra lo stato e
regioni non può dirsi compiuta. È precisamente per mezzo di leggi statali
ordinarie e di atti equiparati che Parlamento e Governo hanno allargato
nuovamente la sfera dell'autonomia regionale. La "legge Bassanini" ha delegato
l'esecutivo a conferito alle regioni e agli enti autonomi locali "funzioni e
compiti amministrativi" in tutte le materie che la legge stessa non riservava
allo Stato.