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Problematiche legali
Ecco un breve schema che sintetizza le problematiche e le relative possibilità di soluzione delle stesse che presenterò in seguito.
Interdizione Inabilitazione
Incapacità
Il termine "incapacità di intendere" sta a significare che il soggetto è incapace di rendersi conto del significato delle proprie azioni; con "incapacità di volere" si vuole invece indicare quel soggetto incapace di controllare stimoli e reazioni in rapporto alla realtà.
L'incapacità naturale è quello stato effettivo di incapacità di intendere e di volere che non è stato riconosciuto da alcuna sentenza.
L'incapacità legale è quello stato effettivo di incapacità di intendere e di volere che è stato riconosciuto con una sentenza di interdizione o inabilitazione.
Conseguenze civili e penali dei comportamenti di un incapace
Per quanto riguarda il diritto civile (ovvero le manifestazioni di volontà e i risarcimenti di danni) le problematiche e la loro risoluzione sono molto diversificate.
Prendiamo il caso in cui occorra la necessità di un risarcimento per danni provocati a terzi dall'incapace: deve rispondere del danno il soggetto che è tenuto per vincolo giuridico o scelta personale a sorvegliare l'incapace a meno che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia ottenuto risarcimento poiché il sorvegliante ha dimostrato l'impossibilità in quel momento di impedire l'azione dell'incapace, il giudice può stabilire un'indennità forfetaria commisurata alla situazione patrimoniale del danneggiante (incapace) e del danneggiato: la somma data viene anche detta "equo indennizzo".
Per quanto riguarda il diritto penale invece, il soggetto incapace di intendere e di volere non è imputabile e di conseguenza nemmeno punibile.
È necessario solo che nel caso di un ipotetico avvio di processo penale (se non già dichiarato interdetto o inabilitato) il giudice verifichi che nel momento in cui l'atto è stato compiuto il soggetto era incapace di intendere e di volere.
Procura
Il malato di AD nelle prime fasi della malattia, anche subito dopo la diagnosi, (possiamo quindi chiamarlo un "potenziale incapace naturale") può avvalersi del mezzo della procura.
Questo strumento permette al malato di tutelare sé stesso ed i suoi familiari attribuendo a terzi attraverso un atto unilaterale denominato procura, il potere di rappresentarlo.
La procura può essere data ad una o più persone: nel secondo caso è il rappresentato a stabilire se i rappresentanti devono agire in modo congiunto o disgiunto.
Se il soggetto si trova in stato di incapacità naturale a causa della progressione della malattia, non è possibile o risulta comunque invalida la procura in questo caso bisogna utilizzare lo strumento dell'interdizione che tratterò più avanti.
La procura può essere speciale o generale.
La procura speciale consente al tutore di occuparsi solo di alcuni affari, determinati dall'interessato, mentre quella generale permette un più vasto ambito d'azione.
Diciamo che nel caso di malati di AD la procura generale è preferibile alla prima perché dà al rappresentante il potere di amministrare su quasi tutti gli interessi del soggetto, eccetto che per quelli detti di amministrazione straordinaria, che sono inclusi nella procura solo se specificatamente indicati.
Vi sono alcuni atti che comunque il rappresentante non può in nessun caso svolgere in vece di colui che l'ha investito di questa procura: è il caso ad esempio della stesura del testamento.
La forma preferibile per il conferimento della procura è quella dell'atto pubblico (che si compie rivolgendosi ad un pubblico ufficiale come ad esempio un notaio) poiché consente al rappresentante di compiere anche atti di straordinaria amministrazione.
Non è possibile attribuire la procura al coniuge con cui il soggetto si trova in regime di comunione dei beni: la procura in questo modo andrebbe in contrasto a quanto dice il codice a riguardo dell'amministrazione paritaria dei beni.
Si può agire in due modi:
il soggetto individua un'altra persona di fiducia a cui conferire la procura;
si scioglie la comunione dei beni passando ad un regime di separazione, e poi si conferisce la procura al coniuge.
In ogni caso è essenziale ricordare che la procura non impedisce al soggetto malato di compiere autonomamente atti.
Interdizione
Se il soggetto ha già perso completamente le sue facoltà mentali, il coniuge, parenti entro il 4° grado di parentela, affini entro il 2° o il pubblico ministero, possono presentare istanza per l'avvio della procedura di interdizione presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio della persona in questione; la richiesta deve essere effettuata con l'assistenza di un avvocato, eccetto il caso in cui la domanda è presentata dal pm.
In questo caso, al contrario della procura, il soggetto perde completamente la capacità giuridica che viene attribuita ad un tutore scelto dal tribunale preferendo tendenzialmente i parenti per lo svolgimento di questo compito. Ciò significa che tutti gli atti che il soggetto interdetto compie sono annullabili dal giudice, su richiesta degli interessati, entro cinque anni.
Un passaggio essenziale per l'interdizione è l'esame personale del malato che il giudice deve compiere obbligatoriamente: infatti nel caso in cui l'infermo non possa raggiungere o essere portato alla sede del Tribunale, sarà il giudice a raggiungere il domicilio del soggetto.
Eseguita l'interdizione questa viene annotata in un apposito registro e comunicata all'ufficiale dello stato civile perché venga riportata a margine dell'atto di nascita.
Insieme al tutore viene nominato anche un protutore che interviene nel caso in cui ritenga che gli interessi del tutore siano in contrapposizione con quelli dell'interdetto.
Conferitagli l'incarico di tutore, quest'ultimo ha l'obbligo di giurare davanti al giudice, di svolgere il suo compito con fedeltà e diligenza.
Dopo aver stipulato, con l'assistenza di un notaio, l'inventario di tutti i beni del soggetto interdetto, egli deve presentare annualmente al giudice il rendiconto delle entrate e delle uscite del patrimonio dell'incapace.
Inabilitazione
Se lo stato di infermità mentale della persona non risulta tanto grave da attuare l'interdizione, il Tribunale può dichiarare l'inabilitazione, cioè l'incapacità a svolgere i soli atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione devono infatti essere svolti con l'assistenza di un curatore nominato dal tribunale, pena l'annullabilità.
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