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Principio di libertà MdP




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Principio di libertà MdP:è molto dettagliato, alla base delle moderne costituzioni. L'ART21 della Cost del 48 si articola in sei commi. I principali precetti contenuti nell'art21:1C tutti hanno diritto di manifest liberamente il proprio pensiero con parole, scritto o altri mezzi di diffusione 2C non sogg ad autorizzazioni o censure 3C Il sequestro deve essere motivato dall'autorità giudiziaria, nel caso di commissione di delitti espressamente riportati o violazioni di norme che la legge stessa prescriva x l'indic dei responsabili. 4C il sequestro della stampa iodica può essere eseguito da ufficiali polizia giudiziaria che in 24h deve fare denuncia alla autorità giudiziaria che deve convalidare il sequestro(pena la invalidaz) 5C siano resi noti i 12 finanziari della stampa iodica:un principio di trasparenza non obblig reso legge solo negli ani 80. 6C l'unico limite esplicito alla LdiMdP: no manif contrarie al BC(pena provvedim adeguati a prevenire e reprimere le violaz), enuncia il limite del BC, sia x la stampa che x spettacoli e MdP.

Rispetto allo Statuto Albert è più specifico, meno soggetto a interpret discrezionali del legislatore, xò è cmq incompleto. Tiene conto del passato(paura errori del Fascismo)rispetto al futuro. Non si fa fa cenno a radio o tv, sebbene la radio fosse molto diffusa. Si tratta di omissioni concettuali almeno sul piano formale mentre in altri testi del xiodo si fanno riferimenti + specifici. 101219848 DICH UNIV DIRITTO UOMO negli art18e19 si parla di LdiPensiero facendo rif ad alcuni profili alla LdiInformazione:D di non essere molestato x le proprie opinioni, cercare ricevere e diffondere info e idee in ogni modo, senza frontiere. 230549 COST TEDESCA art che dichiara D a informarsi senza ostacoli da fonti accessibili a tutti +LdiStampa, di informarsi mediante film e radio. Il fatto che si riconoscano dei limiti a qst art non ne diminuisce la validità. La giurispr applicativa negli anni ha contribuito a fornire una lettura ricca e aggiornata della LdiMdP. DEF GENER di Mdp tutti(cittadini e stranieri) hanno qst DdiMdP:è un DdellUomo,sia dei singoli sia delle formazioni sociali, come esercizio in forma collettiva della LdiMdP. Le uniche eccezioni ammesse dalla Cost sotto il profilo sogg sono previste dagli art68e122 x i membri del Parlam o dei Consigli Regionali. Sul piano oggettivo, la MdP comprende, x pacifica interpret, qsiasi forma di espr di idee, di pensieri, di opinioni e di notizie che si ritenga di comunic agli altri in via generale. L'attività interpretativa della dottrina e della CorteCostit ha portato a equiparare a tale espressione anche le notizie e i fatti di attualità, le conoscenze e le info. Poiché qst nn sono distinguibili tra loro,tramite l'Art21 si ritiene che i DdiCronaca e di info siano coperti. Si deve cmq individuare una distinzione, una serie di limiti logici allaLdMdP considerando diverse quelle forme di MdP che vanno al di là del Puro Pensiero e si concretizzano in un incitamento alla azione. Queste sono soggette a limiti e divieti, possono essere anche represse in base ad un limite che le ridimensioni, ma distinguere tra MdPpuro e nonpuro è molto difficile. La MdP nn riguarda solo concetti razionalmente elaborati o di ragionamenti con un loro logico svolgimento ed un ben preciso msg ma a qsiasi tipo di espress mirante non solo nell'intelletto del dtario ma anche diretta a suscitare emozioni. L'oggetto della garanzia costituì del 1cm ricomprende sotto il DdiMdP anche il DdiEsprimere o manif opinioni, conoscenze, notizie in qsiasi forma(parola scritto composizmusicali)fino alle forme più estreme e sofisticate(pubblicità,propaganda)ed entro certi limiti anche l'apologia o l'istigazione. La MdP si ricollega a tutti quei valori e quelle libertà su cui si fonda il princ della sovranità popolare e della democrazia, poiché esso non può correttamente realizz in mancanza di una libera circolaz delle idee e delle opinioni. La Cost definisce la LdiEspr come la pietra angolare dell'ordinam democratico. All'art21 si riconducono quelli di LdiRiunione&Associaz(17-18),LSindacale&suiPartPolitici. Il sistema dei limiti della LdMdP. L'unico limite dell'art21 espressam prevede è quello relativo al BC. Tuttavia la LdMdP incontra diversi limiti, impliciti,stante la necessità di tutelare beni diversi parimenti garantiti dalla Cost vi è la necess di porre limiti affinché si possa prevenire la collisione distruttiva dei diritti stessi e di renderne possibile a tutti l'esercizio. L'esigenza del limite nasce laddove l'esercizio in concreto dei DdiLibertà da parte dei singoli individui si pone in conflitto con altri interessi ugualmente rilevanti e tutelati(cfr contrasti DdiCronaca vs riservatezza e onore, DdellaXson).Tuttavia, x non cadere nell'arbitrarietà si ritengono ammissibili i limiti fondati sulla Cost, miranti a proteggere altri beni parimenti previsti e garantiti dalla Cost. Casi Specifici in cui la LdMdP è limit da interessi. Il rilievo costituzionale degli interessi confliggenti con la LdMdP non è sempre riconoscibile. Vi sono valori indubbiamente degni di tutela nei cfr delle gravi offese che un uso illegittimo della libertà di espressione può provocare, i quali non sono menzionati nella C(onorabilità,riservatezza). La Corte talvolta è approdata ad un orientamento più ampio, utilizzando il concetto di bene o interesse di rango costituzionale in modo discutibile. Gli interessi costituzionalmente rilevanti sono così neurosi che potrebbero compromettere la LdP. La soluzione dei conflitti che possono nascere dipende da un giudizio di bilanciamento tra i due valori contrapposti tale ponderazione è rimessa al legislatore seppure sotto controllo della CC. Limiti impliciti(diversi dal BC)derivano da Rilievo costit di sit giuridiche facenti capo a sogg privatigruppi sociali(DdellaXsonalità&diNaturaCivilistica) e da Tutela di interessi di natura pubblicistica(giustizia,prestigio del governo). Il Buon Costume. L'unico limite particolare previsto della norma costituzionale. Comunemente si accetta la visione penalistica di Bc intesa come comune senso del pudore e di pubblica decenza e relativa essenzialmente alle sfera della morale sessuale. Questa nozione non pregiudica la LdMdP. Il riferim normativo fondamentale è costituito dalle norme del Codice penale che puniscono l'oscenità cm forma tipica di offesa al BC. Nel corso della storia Pudore e Senso comune hanno cmq subito dei cambiamenti:la corte ha cercato di precisare che BC&Morale intesa come coscienza etica sono diversi concetti. Il BC è risultante da una serie di precetti che impongono un certo cptmento nella vita sociale di relazione, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale. Più di recente la corte ha sentenziato che il BC è anche un valore riferibile alla collettività in generale, dal mom che indica le condizioni essenz x assicur una convivenza sociale conforme ai principi costituz inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le xsone. Le oxe d'arte o di scienza nn sono mai considerate oscene. LA LdMdP NEGATIVA ciascuno ha il D,oltre che di manif le idee, anche di non esprimere le proprie opinioni,pensieri e conoscenze, il D a tenerle riservate(segretezza del voto e delle opinio politiche)anche se c'è un limite al DalSilenzio(x es nei processi) LdINFOare&DdCroncaca è utie stabilire una equiv tra DdCronaca e DdManifestare&informare. L'evidenziazione di un DdCronaca ha origini giurisprudenziali. I Giudici hanno ritenuto legittima la Cronaca anche el caso di un contenuto ingiurioso o diffamatorio in presenza di determ requisiti. IL LMT DELLA TUTELA DELL'ONORE la tutela dell'O e della Reputaz della xsona costituisce un lmt alla LdEspress. L'O è visto come il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della xsona, anche se è impossibile dare una definizione ultima poiché è un concetto molto relativo. L'O può essere visto cm un valore intrinseco dell'uomo in qnt inerente alla sua qualità di xsona che ha un senso soggettivo (la propria dignità)e uno oggettivo(la Reputaz).Esistono 2generi di delitti vs l'O:l'ingiuria(xsona) e la Diffamaz(Rep)che tutelano nel complex il concetto di O. La Ccass ha indiv una serie di lmt all'esercizio del DdCronaca. Il conflitto tra DdC e la tutela dellO è sempre forte:ci si basa sulla Utilità Sociale della notizia, sulla sua Verità e sulla condizione di Continenza(la forma civile dell'esposizione, la forma con cui una notizia è esposta).

Relativo non al contenuto bensì alla modalità espositiva della notizia, tale criterio può facilmente ricollegsi ai principi alla base del DdiCroncaca, che consente il sacrificio di un altro D di pari dignità soltanto nei limiti in cui ciò risulti strettamente necess e funzion alla divulgazione delle notizie, mentre non possono essere ammesse tutte quelle modalità espressive che risultino eccedenti rispetto allo scopo informativo, suxfluamente diffamatorie indipendentem dalla verità o falsità delle notizie(epiteti ingiuriosi isolati, valutazioni offensive spropositate rispetto alla portata del fattocomport). La giurisprudenza cmq a volta condanna insinuazioni o dubbi mentre altri tollera l'uso di toni volontar aspri e polemici:qst xchè è difficile separare ontologicamente il giudizio offensivo dalla critica e dalla condanna dei comport personali, che sn ritenute legittime ed anzi garantite dall'art21. La valutazione della pertinenza di mdp potenzialmente lesive della reput altrui sono poi ancora più complex qnd si passa ad analizz forme di espress come la critica o la satira. Esse rientrano pienamente nella più ampia libertà difesa dall'art21 ma è in corso un dibattito sui loro limiti: i limiti posti al DdiCronaca sono da applicare anche a satira e critica oppure esse godono di regole proprie? Il DdiCritica si differenzia dal DdiCronaca in qnt non si concretizza nella narraz di fatti bensì nella espress di un giudizio o di una opinione. L'unica scriminante in qst caso è l'interesse pubblsociale della critica stessa in relaz all'idoneità delle xsone e dei comport criticati a rikiamare su di sé una comprensibile e oggettiva attenzione dell'opin pubbl. In qnt soggettiva, non si può tenere conto di scriminanti come la verità o la obiettività, valide per il DdiCronaca; invece nel caso della continenza, a volte si afferma che anche la critica debba sottostare all'uso di modalità espressive misurate, altre si lascia la più totale libertà di linguaggio, altre ancora si opera una limitazione solo parziale. Nel caso della Satira(detta anche critica satirica)anche il canone dell'espressione equilibrata in qst caso lascia spazio al bisogno di ilarità e dissacrazione degli uomini. L'unico limite chesi ritene sussistente è quello della Rilevanza Sociale: le persone coinvolte e citate devono godere di una certa notorietà e deve sussistere un certo nesso di pertinenza tra il fatto e la sfera della xsona investita della notorietà, poiché la satira si attiene ad ambiti diversi da quello della vita privata della xsona nota. Recentemente la giurisprudenza ha tentato in diverse situaz di arginare la libertà offerta a quello strumento che è la satira: laddove risulti lesiva dell'onore altrui è lecita solo se non funge da veicolo informativo(in qst caso soggiace ai limiti del DdiCronaca). In generale cmq il DdiRettifica costituisce l'unico strumento di rettifica efficace nell'immediato. L'onore delle istituz Si discute infine se l'onore e la reputaz siano una prerogativa del singolo e delle formazioni sociali oppure se siano concetti estesi anche allo stato e alle sue istituzioni. La Ccost sembra favorevole alla 2interpret poiché spesso ha citato il prestigio della PA. A proposito del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, pur tutelando chi è investito di una funz pubblica, la Ccost ha giudicato illegittima una sanzione prevista per sproporzione ed eccessività poiché non si è più in un contesto sociale che vede un rapporto cittadino-stato di imperio ma di collaborazione, strumentale alla cura degli interessi della società. Questo fatto mette in luce un mutato assetto dei rapporti tra cittadini e istituzioni. IL LIMITE DELLA RISERVATEZZA sgnf e fondam costituz della riservatezza Il Dalla Riservatezza è visto come l'interesse soggettivo a mantenere la sfera della propria vita privata e intima al riparo da indiscrezioni altrui. L'Interesse alla Riservatezza (IaR), ancora più dell'onore e della reputaz comprende al suo interno svariate esigenze, accomunate da l medesimo fondamento, le quali hanno formato ogg di protezione in discipline specifiche ma anche reso + difficile la def di un concetto universale di riserv e della relativa tutela di essa. La R è un valore di recente nascita, in relazione alle necessità e alle esigenze della società industriale, società in cui strumenti tecnologici sempre più sofisticati perpetrano aggressioni agli aspetti più intimi della vita privata, la quale richiede strumenti di difesa e tutela adeguati e specifici. Qnt al fondamento costituzionale, il DallaRiserv ha sollevato opinioni e provvedimenti diversi:alcuni autori hanno fatto riferimento agli art14e15(DdiComunicazione & Corrispondenza), altri allo stesso art21,anche se la dottrina prevalentemente attinge direttam dall'art2: un"generale DdellaXsonalità". Accanto ai tradizionali problemi di tutela della sfera privata da indebite interferenze, si schierano quelli relativi ad un diverso rapporto dell'individuo con il potere pubblpriv:oltre al segreto dei dati personali(DallaPrivacy)si pone il problema del corretto utilizzo di essi. la giurisprudenza in materia di R La legge + imp è la 675 del 1996. La giurisprudenza è giunta nell'arco di un decennio a una sostanziale definizione dei contorni del DallaR, rendendone effettiva la protezione. Il prob della tutela della R si pone sprt in relaz all'esercizio della libertà di cronca: il conflitto tra i due è molto forte anche perché non essendo un Quid oggettivo risulta difficilmente riconoscibile. A proposito del bilanciamento tra libertà di Mdp e DallaR la Cccost si è limitata a contrapporre gli estremi senza definire i termini di compatibilità e condizionamento reciproco. Se è accettato che la notorietà del soggetto conduce a una parziale protezione dei diritti della personalità, la giurispr ne ridimensiona tuttavia la portata: il principio della rinuncia implicita delle xsone notorie alla difesa della propria riservatezza non può essere generalizzato ma è contestualizzato, sussiste in relazione agli ambiti che non hanno riferimenti con la loro notorietà. la legge 67596 sulla tutela dei dati personali qst legge si propone di recare una normativa per la tutela della R nell'ambito del trattam automatizzato (ma non solo) dei dati xsonali, per esempio legato alla nascita della cdette banche dati. Il bilanciamento deve tutelare da un lato i dati personali del cittadino e garantirgli una corretta utilizzazione dei medesimi, dall'altro gli interessi degli imprenditori privati e delle PA nella ricerca e immagazzinamento di info utili per esercitare le rispettive attivitàfnz. Novità intro dalla legge: A) per Dato Xsonale si intende qsiasi info relativa a xsona fisicagiuridica, ente o associazione, direttamente (e non) identificati o identificabili mediante riferimento a qsiasi altra info; per Trattamento invece qualunque oxazione riguardante dati sonali(raccolta, catalog, utilizzo..) B) la xsona che fornisce i propri dati deve essere info dell'utilizzo che ne sarà fatto al momento della raccolta (art 10) C)prima di procedere al trattam dei dati occorre avere il benestare del diretto interessato(art11) a parte specifici casi previsti per legge(art12) D)se il trattamento può recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato occorre dare notifica al Garante, l'autorità ammministartiva indip appositamente istituita dalla legge(art7) E)per il trattam dei dati sensibili(idonei a rivelare l'origine razziale ed etnicareligionefilosofiastato di salute)occorrono il consenso dell'interessato e del Garante(art22) F)all'interessato vengono riconosciuti D rilevanti,cm conoscere l'esistenza di raccolte dati che lo riguardano e di ottenere la integrazione rettifica cancellazione dei dati da esse. Al di là dei principi generali ci si occupa anche del trattamento dei dati vs professione giornalistica. tutela e riservatezza della cronaca giudiziariaregistraz tv delle udienze penali Esiste un doppio livello di rilevanza giuridica dell'interesse a riprendere e trasmettere i procedimenti penali.


La libertà di essere informati La LdI è a sua volta parte della LdMdP. L'evoluzione tecnologica, l'affermazione dei nuovi mezzi di comunicazione di massa e + in generale lo sviluppo della società e dei sistemi politici sono stati i fattori principali che hanno imposto una lettura evolutiva della LdI già garantita dell'art21. I problemi che si pongono al giorno d'oggi sono essenzialmente due:precisare con il massimo rigore alcune categorie concettuali e valutare il grado di tutela che queste diverse categorie possono avere sulla base della Costituzione. Si è distinto, all'interno della LdI un lato passivo e uno attivo. Quello attivo, definito come LdI definisce la posizione soggettiva del titolare della LdI, di colui che elabora e che diffonde presso il pubblico notizie, fatti, informazioni;quello passivo richiede invece alcune precisazioni poiché le formule che vengono utilizzate non hanno sempre un significato univoco. Si parla spesso di LdEssereI ma il profilo passivo della LdI è da tempo individuato anche come Dall'I. In testi costituzionali e carte istituzionali si evidenzia accanto alla LdI anche il DallI, strumentale rispetto alla prima ma assolutamente essenziale di ricercare le fonti e di accedere alle stesse. Quando si parla di Dpassivo si parla di un'attività e di un D di ricevere notizie, si parla ancora del D di ricercare le stesse e si coglie il profilo dell'accesso alle fonti notiziari che prende corpo attraverso un più generale diritto di accesso. Con questa impostazione il titolare della LdIsi coincide con il titolare della LdI mentre il titolare dell'obbligo e dei doveri sarà prevalentemente lo stato, la PA o chi possiede le fonti, le notizie riservate che i primi invece hanno interesse a conoscere, ad accedere e a divulgare. L'ottica si sposta radicalmente quando si comincia ad usare la nozione di interesse e di DdiEI poiché si sposta decisamente l'accento su un diverso D rispetto a quelli precedenti su un D i cui titolari diventano i destinatari dell'attività informativa e che acquistano la titolarità ad una pretesa che si esercita verso i soggetti titolari dell'I. un D che finisce col porre ai titolari dell'I una serie di specifici obblighi. La prima situazione riguarda l'interesse a ricevere notizie che si trovano già in circolazione nel nostro paese o anche all'estero e che non siano coperte da segreto o da riservatezza. I campi in cui questo D si delinea sono diversi:quello della radio e della tv, delle telecomunicazioni e della stampa. È interesse del soggetto attivo della I, colui che trasmette e comunica le I (i vari organi della I), che siano rimossi tutti gli ostacoli e i limiti alla più estesa ricezione possibile dei messaggi informativi. L'art21 riconosce un vero e proprio D del destinatario delle notizie alla ricezione delle stesse, autonomamente azionabili davanti all'autorità giudiziaria. La ns costituzione e in part l'art21 protegge in maniera diretta e in quindi in forma di Dsoggettivo l'interesse del singolo a ricevere le notizie:per esempio sarebbe illegittimo se lo stato tentasse di disturbasse i segnali della tv via satellite provenienti dall'estero. La libertà di essere informati con riferimento all'interesse di ricercare notizie riguarda invece sprt chi svolge un'attività giornalistica ma su un piano più generale interessa tutti i cittadini e non solo essi. Questo profilo del D a essere informato concerne essenzialmente gli operatori dell'informazione, coloro che svolgono professionalmente l'attività di informare. L'attività di ricerca delle notizie e delle informazioni o l'acquisizione della conoscenza del fatto rappresentano un comportamento strumentalmente necessario rispetto alla vera e propria attività informativa. L'art21 ricomprende certamente questa attività tendente all'acquisizione delle notizie attraverso l'apprendimento diretto o indiretto di fatti o di documenti. Sul versante dei rapporti privati si deve escludere la parte dell'art21 che fa riferimento all'esistenza di un vero e proprio D generalizzato di ricerca di fatti e notizie attinenti alla sfera privata dei singoli cittadini; su quello del rapporto con i pubblici poteri si può parlare di un D soggettivo di accesso con riferimento ad atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. A proposito dell'assetto dei rapporti tra cittadino e PA è stato formulata la legge 24190 "nuove norme in materia di processo amministrativo e di Ddi accesso ai documenti amministrativi" e dalla parallela 14290 sulle autonomie locali che estende questo principio a tutto il sistema degli enti locali. L'interesse per la 24190 discende dall'avere essa introdotto una disciplina organica delle modalità di esercizio del D e nell'avere apprestato un articolato meccanismo di tutela dello stesso. Vengono indicate espressamente e tassativamente le esigenze che possono giustificare limitazioni al diritto in questione, individuate nella salvaguardia di una serie di interessi tra cui la sicurezza e la difesa nazionale, l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, la riservatezza dei terzi. Riguardo il D di accesso si parla dell'apprestamento di un meccanismo di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, volto ad ottenere l'ordine di esibizione dei documenti richiesti e di cui sia stato illegittimamente effettuato l'accesso da parte della PA. Il D di accesso diventa un momento essenziale per garantire un controllo da parte del cittadino sull'operato dei pubblici poteri, controllo che si sostanzia nell'accesso conoscitivo e partecipativo, nella possibilità per il soggetto interessato di intervenire nel procedimento, presentando memorie e documenti che la PA ha l'obbligo di valutare. 2ambiti in cui questo si verifica sono quello della tutela ambientale e quello sanitario, tanto che nel 93 è entrato in vigore l'obbligo di istituire appositi uffici per le relazioni con il pubblico.

Il limite dei segreti

Sebbene sia largamente diffusa l'opinione che il segreto in sé nonsia in contrasto con la Costituzione tuttavia si tratta di uno strumento non riconducibile ad un principio o ad un valore costituzionale unitario in quanto si presta alla tutela e alla realizzazione dei più diversi interessi. È necessario verificare la sua conformità ad un diritto o a un valore costituzionalmente tutelato e l'opportunità del sacrificio della libertà garantita dall'art21 di fronte al valore che la previsione del segreto tende a proteggere. La tematica dei segreti è molto problematica, dal momento che non ci può sottrarre dal tracciare una legittimazione di ordine costituzionale per ciascuna specie di segreti. L'inesistenza di disposizioni comuni ai diversi tipi di segreto costituisce un ostacolo a una analisi generale della segretezza, cmq ci si può ricondurre a due macrocategorie:la prima si riferisce alla tutela di situazioni facenti capo a soggetti privati, connesse per la maggior parte al valore costituzionale della riservatezza:ad esempio i casi in cui si tutela il Sprofessioanle o scientifico e industriale, l'altra si riferisce alla dimensione pubblicistica, come nel caso dei SdiStato,d'ufficio e investigativo. Mentre il Sprivato è riferito alla riservatezza e ai DdellaXsonalità, il Spubblico è vincolato più alla trasparenza alla base della democrazia. L'esigenza di tutelare gli interessi fondamentali dello stato fonda le varie ipotesi di SdiStato stabilite nel codice penale. L'art261 punisce chiunque riveli notizie che nell'interesse della sicurezza nazionale debbono rimanere segrete. La Ccost ha affermto che il segreto politico militare o di stato coinvolgono il supremo interesse dello stato alla propria stessa sopravvivenza. L'art12 invece della legge afferma che è coperti da S qualsiasi elemento la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello stato democratico, alle sue istituzioni e agli organi fondamentali, alla sua difesa e salvaguardia. L'art202cpp stabilisce che i pubblici addetti non possono essere interrogati in giudizio su quanto è coperto dal SdiStato salvo eccezioni. Una difficile compatibilità con la costituzione riguarda non tanto la sicurezza interna ed esterna dello stato quanto più il segreto posto a tutela del libero svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali, delle relazioni con gli altri stati e delle notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione. Limiti alla libera MdP sono dati anche dalla amministrazione della giustizia:il dover garantire una corretta informazione dell'opinione pubblica sulle vicende giudiziarie nonché sull'operato della magistratura si scontra con l'esigenza di garantire che le inchieste penali non vengano vanificate o che il corso dei processi non venga invalidato per fuga di notizie. La Ccost ha definito costituzionale l'istituto del segreto istruttorio(investigativo)affermando che la LdMdP incontra il limite della realizzazione della giustizia. Il regime di segretezza si articola in Sinvestigativo, cioè il divieto di rivelare gli atti delle indagini preliminari compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria e in Sesterno, cioè il divieto di pubblicazione di determ atti e documenti procedimentali,modulato con diversa intensità a seconda dei vari moneti del procedimento penale. In seguito, una volta venuta meno l'esigenza di S delle indagini, il divieto di pubblicaz degli atti permane ma risulta meno tassativo. In alcuni casi la tutela del segreto è tale da attribuire ai soggetti vincolati dal Sprofessionale o di ufficio il DdiNnTestimoniare con la conseg soccombenza dell'interesse costituzionale all'amministrazione della giustizia. Il DdiAstensione dal deporre è esteso anche ai giornalisti profess iscritti all'albo profess relativam ai nomi delle xsone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'eserc della loro professione, a meno che queste notizie non siano indispensabili ai fini della prova del reato:in questo caso il giudice ordina di indicare le proprie fonti affinché si proceda alla verifica della veridicità e attendibilità. Il legislatore però ha codicizzato il segreto giorn non in modo assoluto ma solo in base alla fonte della notizia e non anche al contenuto e ben sottolineando che questo D vale solo se le notizie sono di carattere fiduciario e se il sogg interessato è un g.profess. L'interesse ad una informazione pluralistica e il DaI L'art21 contiene un principio di tendenz completezza e obiettività dell'informazione e alcuni autori sostengono l'esistenza di un D del pubblico ad essere informato con complet e obbiettività che si concretizza in una serie di facoltà volte a incidere sul contenuto dei messaggi informativi trasmessi dai soggetti attivi della I. Secondo questa dottrina(Lipari)l'art21 garantisce la copertura costituzionale al profilo attivo e passivo della LdI, inteso come diritto soggettivo, esigenza del pubblico di ricevere una I corretta completa e obiettiva. Molti autori però non sono d'accordo:l'esigenza di una info dotata di alcune caratteristiche appare il risvolto del principio della pluralità delle fonti informative(certamente costituzionalizzato dalla nostra C.)e queste caratteristiche appaiono il risultato di una serie di limiti esterni alla capacità imprenditoriale per favorire lo sviluppo di altre iniziative economiche e di una idonea promozione di un servizio pubblico che rispetta le diversità e il pluralismo informativo, il quale è un indiscutibile principio basilare. Il principio pluralistico, secondo Ccost,tende ad assicurare l'effettività della LdiEspress evitando che essa possa diventare prerogativa esclusiva di pochi soggetti. Con PrPl la Corte ha sempre considerato come il valore costituzionale più importante in materia di emittenti radiotv e + in generale nella disciplina dei ½ di com di massa. Il PrPl ricavato dalle norme costituzionali indica che la pluralità di iniziative imprend diversificate rappr un valore costituzionale e un obiettivo da xseguire da parte dal legislatore:è stato config come risvolto positivo del DallI. Il PrPl si manifesta nella concreta possibilità di scelta, x tutti, tra una molteplicità di fonti inform che offrono programmi che garantiscono l'espressione di tendenze eterogenee. Il PrPl viene cioè realizzato qnd in un determinato mkt si trovano ad operare una pluralità di soggetti diversi tra loro e tendenzialmente equivalenti sotto il profilo tecnico ed economico. La Corte, che difende l'effettività del PrPl da posizioni dominanti che possano comprometterlo e spinge affinché si affermi in ogni settore specifico -stampa,tv-, ha distinto due profili. Quello più generale(nato dalla combinaz dell'art21 e del 41Cost, anche se il 21 prevale) è quello che riguarda il Pesterno. Esso rappresenta una caratteristica generale del mercato e si applica in presenza di un sistema totalmente privato o misto, garantendo piena libertà di concorrenza sia a livello di accesso al mercato che a livello di permanenza, e si concretizza con la possibilità di ingresso nel medesimo mercato di quante più voci consentano i mezzi tecnici, attraverso la concreta possibilità che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Il PrPl dunque si realizza solo attraverso una seria disciplina antitrust fondata su adeguati limiti relativi alla proprietà di reti di tramissione. In Italia non esistono normative che garantiscano una corretta applicazione del PrPl esterno, tuttavia si sta provvedendo:la soglia antitrust individuate nel 94(legge maccanico)erano adeguate ma lasciavano un margine di interpretazione troppo ampio e la questione è tuttora al vaglio. La Ccost ha ribadito spesso l'esistenza di competenze dello Stato, non trasferibili alle Regioni, anche se cmq nel tempo ha ammorbidito alcuni principi. Il principio del Pinterno si può definire come l'obbligo a dar voce a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società; esso è un valore che trova applicazione quando un mezzo di informazione si trova sotto controllo pubblico. Il principio pluralistico si concretizza nel principio di imparzialità, obiettività, completezza e nell'obbligo di apertura del mezzo alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose, certamente nel rispetto delle L e dei D garantiti dalla Cost.. Ecco che è fondamentale che gli organi di governo della società in questione siano scelti in maniera imparziale, rispetto alle indicazioni dell'esecutivo, che ad essi sia assicurata una particolare autonomia. È interessante dunque l'applicazione del principio pluralistico come applicazione di un DallI, un D sociale fondamentale che trae il proprio fondamento dalla C. la corte non qualifica mai direttamente il DallI come fondamentale, tuttavia è possibile leggerlo in modo implicito in virtù di quel collegamento col principio pluralistico che la stessa corte definisce ineludibile imperativo costituzionale. Nel DallI si possono distinguere due profili:un DalllI del cittadino nei cfr dello Stato e della PA e uno nei cfr dei titolari dei ½ di comunicazione di massa che si trovano vincolati a certi obblighi per legge. Questo secondo aspetto si riferisce a numerosi aspetti che mettono in luce che oltra a un D a informare c'è anche un vero e proprio DallI, autonomo dal primo. Nell'ambito dei DdellaXsona:DallaRiservatezza, DallaTutela dei minori, DallaRettifica, DdiReplica/Risposta;a proposito del principio pluralistico:DallaTrasparenza dei ½ d'info, DaI pluralista settoriale e inter settoriale. Nell'ambito pubblicitario:D a 1adeguata limitazione della p, a 1info non vincolata dalla p, a 1p non ingannevole e a 1info equilibr in c. elettorale. Nell'ambito del servizio pubblico:D a 1info imparziale e pluralista da parte del servizio pubblico, D delle - e dei portatori di handicap ad avere specifiche prestazioni da parte del servizio pubblico. utilizzazione dei ½ di diffusione del pensiero riguardo i mezzi di diffusione del pensiero, molte difficoltà nascono dalle incertezze che accompagnano la lettura del termine Mezzo impiegato dal costituente. Il M indica lo strumento attraverso cui il pensiero prende consistenza, si manifesta all'esterno della xsona assumendo svariate forme espressive quali la parola, lo scritto, il disegno, la fotografia. La portata del D è qui molto generale poiché le uniche limitazioni a questa interpretazione sono le deficienze fisica della persona stessa. Un altro significato considera il mezzo non tanto come strumento di immediata espressione ma come strumento di riproduzione e divulgazione del pensiero per farlo giungere ad un numero potenzialmente illimitato di destinatari. Manifestazione e divulgazione non sono che due facce della stessa moneta e sono entrambe garantite costituzionalmente. Il mezzo può indicare un bene(l'etere nel caso della radiodiffusione)o un'attività(a.di diffusione radiotel)ed anche in questa seconda ipotesi le attività necessarie per la divulgazione possono essere svariate(si pensi ai passaggi x far arrivare un giornale a un compratore)e tutte necessarie al fine di una diffusione del pensiero. Di fronte alla complessità del fenomeno e alla necessarietà dei vari momenti per arrivare allo scopo è difficile risolvere il problema sostenendo che la garanzia dell'art21 non si estende all'utilizzo dei ½ o distinguere attività primarie e secondarie; piuttosto si può dire che la garanzia prevista dall'art21 indica che a tutti deve essere garantito la giuridica possibilità di accedere ai ½ di diffusione in condizioni di eguaglianza. La MdP costituisce sia un esercizio della libertà individuale sia un oggetto di un'attività economica esercitata in forma di impresa, basta pensare al ruolo che l'industria della com ha nella ns società. Vi sono però svariati problemi legati all'impresa della MdP tra i princip soggetti che partecipano all'iniziativa editoriale:l'editore-imprenditore e i dipendenti. Occorre prima di tutto stabilire se una volta configurata l'attività in forma di impresa la titolarità della LdMdP sia limit al solo imprend o sia estesa a tutti gli altri sogg che oxano all'interno dell'impresa. Nel primo caso, i limiti sarebbero all'esercizio della L dei giornalisti, la quale assumerebbe un carattere funzionale se non che ai giorn sono garantite una certa autonomia, la possibilità di dimettersi in caso di cambiamento di linea editoriale(clausola di coscienza) ed anche una serie di poteri ai comitati di redazione. Un altro terreno caldo è quello dei rapporti tra impresa giorn e i sogg ad essa estranei(spesso si fa ricorso al DdRettifica)e quello dell'DdiAccesso. Principi costitutivi in materia di stampa l'art21 dedica un'attenzione particolare alla stampa, che per tutto l'800 era considerato il principale ½ di comunicazione di massa. Il IIC afferma che la Stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o a censura. Questo è un principio fondamentale che è messo in rilievo da parte di tutta la dottrina e dalla giurisprudenza. La Ccost ha specificato che per autoriz si devono intendere quei provvedimenti preventivi che potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti destinati a un pubblico mentre la cens è l'istituto tipico del Dpubblico, secondo cui gli organi dello stato esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provv contenente un giudizio sulla MdP rimesso alla PA. Il divieto della censura amministrativa, categorico e inammissibile, anche nei casi di violazione del BC, non impedisce e non può impedire né la censura privata né l'autocensura in quanto sono due casi che si realizzano normalmente all'interno di una impresa e sono da considerare a parte. Il principio del IIC si estende dal prodotto dell'attività editoriale all'attività stessa ed infatti non sarebbero ammissibili licenze o autorizzazioni ma solo la registrazione prevista dalla legge sulla stampa. La corte ritiene le legittimità costituzionale della licenza di polizia per l'esercizio dell'attività tipografica. Il IIIC ammette invece il sequestro dello stampato dopo la sua pubblicazione con una serie di cautele e garanzie che la Costituzione indica direttamente. Si tratta sostanzialmente delle garanzie che presidiano gli art 13 e 14 con alcuni adattamenti derivanti dalla situazione specifica della stampa. Sono previste sia la riserva di legge che la riserva di giurisdizione.:la prima è assoluta e rinforzata dalla previsione dei casi nei quali il sequestro può essere ammesso e che rig i delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi e le violazioni delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili; la seconda dispone il sequestro solo per atti motiviati dall'autorità giudiziaria. La norma costituì prevede anche in questo caso un eccezionale intervento derogatorio che a sua volta è vincolato da diverse disposizioni. Il sequestro è limitato alla stampa periodica ed i termini di tempo per la comunicazione all'autorità giudiziaria e per la successiva convalida sono di 24h, pena la revoca e la caduta delle imputazioni.il VC esamina il principio della trasparenza delle fonti di finanziamento che ha assunto con il passare del tempo un'importanza crescente. La legge non pone l'obbligo di dichiarare i ½ di finanziamento della stampa xiodica ma ne ha la facoltà. La legge 416/81 si propone in particolare di regolare la struttura dell'impresa giornalistica imponendo A)la titolarità delle imprese editrici di quotidiani e xiodici a persone fisiche o cmq a società riconducibili a xsone fisiche B)l'istituzione del registro nazionale della stampa al quale devono iscriversi obbl gli editori dei giornali quot e xiod C)la prescrizione dell'obbl di pubblic annualmente i bilanci delle imprese editrici di giorn quot. Le norme contenute nella legge sull'editoria ai fini dei controlli indiretti impongono la conoscenza degli investimenti pubblicitari da parte delle società concessionarie di pubblicità. Stampa/Radiotv La Ccost differenzia nettamente la stampa dalle imprese di radiotv, le quali sono soggette ad un regime di autorizzazione o concessione. La stampa si serve di strumenti che sono nella generale disponibilità mentre la radiotv ha bisogno invece di utilizzare M diversi(etere,terrestra via satellite/cavo)alcuni dei quali possono presentarsi come limitati e sottoposti a normative e pianificazioni. Detto questo è evidente che dal DdMdP non discende automatic un Dassoluto all'utilizzazione del M visivo, tuttavia il soggetto che intende utilizzare un determ M deve essere posto in condizioni di eguaglianza con gli altri potenziali soggetti senza che siano posti ostacoli ingiustificati. Il mezzo di MdP che più degli altri necessita di una normativa antitrust efficace risulta essere la stampa anche se certamente il terreno più accidentato risulta essere quello dell'impresa radiotv. Anche gli utenti sono soggetti da tutelare, in particolare a proposito della pubblicità, la quale ha limiti non solo quantitativi (indici di affollamento) ma anche qualitativi, cioè sul piano del contenuto: la corte non potrebbe essere più esplicita nel ricordare non solo il valore costituzionale dei limiti della pubblicità radiotv ma anche quei valori costituzionali(salute, tutela minori,dignità)fondamentali da tenere sempre presenti nell'agire quotidiano. Un altro principio che differenzia nettamente il regime della stampa da quella della rtv è quello che xmette di configurare l'attività rtv quale servizio pubblico. La Ccost ha sottolineato da un lato la caratteristica particolare dell'attività rtv che le consente di entrare direttamente nelle case con effetti facilmente intuibili sul piano del condizionamento dell'opinione pubblica e dall'altro ha messo in luce la dimensione rilevantissima dei costi che contraddistingue questo tipo di attività.


L'ART 15 E I PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA LIBERTà DELLA CORRISPONDENZA E DELLE COMUNICAZIONI

Considerazioni generali sulla LdiCorrispondenza&diComunicazione

L'art15 riconosce che la L e la segretezza della corrisp e di ogni altra forma di com sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La dottrina prevalente ha evidenziato lo stretto rapporto tra questa libertà e quella personale:in partenza il progetto era una disciplina contestuale e uniforme delle 3L oggi previste dagli art13(Lfisica)14(Lspaziale)15(Lspirituale). Il riconoscimento operato della art15 si pone anche in term di discontinuità rispetto lo StAlbert che nel proprio catalogo dei DdiL non faceva menzione della LdiCorrisp. Il limite di fondo di tale disciplina consisteva nel suo essere volta a tutelare il segreto epistolare nei cfr delle violazioni poste in essere dai soli soggetti privati e non anche dalla pubblica autorità. Il mutamento di prospettiva operato dai costituenti si è realizzato in due direzioni:attraverso l'ampliamento dell'oggetto della tutela, dalla sola corrispondenza a ognio forma di comunicazione, come delineato dalla prec legislaz e attraverso il rafforzamento della tutela costituzionale, poiché la LdiCorr è protetta da una normativa rigida non soggetta a revisione. Con le sent 1146/88 e 366/91 la Ccost riconosce l'esistenza di alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro nucleo essenziale neppure da leggi di rev o da altre leggi costituì e riconduce a tali principi supremi anche la L di cui all'art15 in quanto in stretta relazione col nucleo essenziale di quei valori della personalità che inducono a qualificarla come parte necess di quello spazio vitale che circonda la xsona e senza il quale questa nn può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana. I titolari delle situazioni giuridiche tutelate dall'art15 sono le xsone fisiche(compresi stranieri, apolidi e in minor parte anche i minori), giuridiche(soltanto quelle di Dprivato, per lo stato e gli enti pubblici occorre richiamarsi alle disposizioni costituzionali e di legge ordinaria in materia di organizz della PA) e le formazioni sociali. In quest'ultimo caso è incontestato il riconoscimento che la L discende dal superamento della vecchia impostazione liberale che tutelava l'individuo e tendeva a mortificare le formaz associative. Questa L ha carattere intersoggettivo, riguarda almeno due soggetti coinvolti, i quali hanno identici interessi e trattamento normativo. La xsonalizzazione del msg in base al dtario fa si che il dtario stesso sia partecipe del DallaL&Sgr del msg indirizzatogli e che la garanzia costituz debba essere considerata sia come LdiComunicare con altri che come D di ricevere liberamente le comunicazioni, tutelando indistintamente sia il mittente che il dtario. Le nozioni di corrispondenza e comunicazione usate nell'art15 ha portato a pensare che si volessero mantenere i significati già utilizzati dalle legislazioni precedenti, x es che corrispondenza si riferisse ai soli txt epistolari. Questo orientamento tende a sostenere che la copertura costituz possa riconoscersi alle sole comunicaz materialmente assoggettabili e concretamente sottoposte a vincolo di S, sottratte alla conoscibilità dei terzi con le normali cautele a disposiz del mittente. La dottrina prevalente tuttavia considera la forma espressiva ininfluente ai fini della nozione costituzionale di corrisp, intesa appositamente come ogni forma di comunicazione privata, non soggetta alla conoscibilità di terzi.

Sul piano della legisl penale, la legge 98/74 ha costituito il 1°tentativo di creazione di una normativa in materia della tutela della Rsrvtzz, L e S delle comunicaz. La def contenuta nell'art616 è stata aggiornata nel senso che per corrsp si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. Un ampliamento ulteriore della portata di garanzia è stato determ dalla sent 8193 della Ccost secondo la quale devono ritenersi protetti non solo i contenuti ma anche i dati esteriori delle comunicazioni. La corte ha affermato che l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art15 alle comunicazioni che si svolgono tra sogg predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza vale non solo x la segretezza del contenuto ma anche x quella relativa ai sogg e ai riferimenti di tempo e di luogo della com stessa. Gli elementi tipici di un rapporto di comunicazione sono l'attualità (che precisa la durata del tempo della qualifica di comunicazione) e la determinatezza o determinabilità(che puntualizza l'estensione della L di cui all'art15 rispetto alla + vasta cat delle espr di P verso una pluralità indisitinta di soggetti) dei dtari(intersoggettività). L'art15 al IC richiama la segretezza delle comunicaz:la L e la S costituiscono due situazioni soggettive distinte ed autonome, il DallaS è autonomo risp alla garanzia costituz, che permane cmq a tutela dell'individuo. Mentre per le comunicazioni affidate a strumenti atti ad escludere la conoscibilità da parte di terzi la S dei contenuti sarebbe presunte e tutelata proprio in ragione della scelta di tali strumenti, per le comunicazioni aperte(cartoline illustrate..) si prescinderebbe dal loro incorporamento in un mezzo determinato, ravvisando piuttosto il fondamento della segretezza nei requisiti della attualità e della determinatezza/determinabilità della comunicazione. Il fenomeno di convergenza multimediale che caratterizza il panorama delle telecomunicazioni ne ha alterato la struttura: un unico mezzo consente ora la realizzazione di svariati servizi(comunicativi e informativi) e uno stesso tipo di comunicazione presenta a volte i connotati di entrambe le L(determinatezza dei dtari e diffusività del msg). Nel caso di interferenza della L di comunicaz e MdP il parametro della determ del dtario non è però sufficiente, ne occorrono altri come la infungibilità dei dtari, perché in una comunic che si pretende riservata nono possono non assumere un rilievo centrale le qualità specifiche del dtario. In più è importante oggettivare la volontà del mittente di comunicare riservatamente:le modalità adottate dal mittente manifestano la volontà di selezionare e separare i propri interlocutori dal resto della collettività. È necessario che si tratti di un mezzo bidirezionale, non occorre cmq che di per se garantisca la segretezza della comunicazione quanto più che sia chiaro e non equivoco l'intenzione di un soggetto di effettuare una conversazione riservata. Il IIC dell'art15 afferma che la limitazione della L e della S della corrisp e delle com può avvenire soltanto x atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge:si tratta di un sistema di garanzie che richiama un modello già adottato per definire altre L ma che presenta una lacuna, ossia la mancata previsione della possibilità di un intervento straordinario in casi di necessità e di urgenza da parte dell'autorità giudiziaria.

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE

la semplificazione proposta dalla legge 294/97 nn è avvenuta.

In ambito parlamentare, un ruolo importante è attribuito ai presidenti delle camere oltre che alla commissione parlamentare che indirizza e vigila i sistemi radiotv. Questa fu istituita nel 47 e fu una svolta significativa perché ha coinvolto il parlamento in una sfera dalla quale era sempre stato escluso. È composta da 20 deputati e 20 senatori. Nel 75 è intervenuta una legge che ne ha ridefinito le competenze. Ha poteri di indirizzo, controllo e vigilanza, regolamentazione e consultivi. Fra i poteri di indirizzo più rilevanti c'è quello di dettare indirizzi affinché l'attività RAI si svolga nel rispetto dei principi del sistema(elencati nella 249/97indip, apertura..). inoltre ha il potere di indirizzo nella programmazione, di indirizzo economico e di indirizzo relativi alla pubblicità, allo scopo di tutelare i consumatori. La commissione vigila su rispetto degli indirizzi e può adottare tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza, sull'attuazione dei piani di massima della prg annuale e pluriennale. Oltre ai poteri di indirizzo e vigilanza, i più significativi, si contano anche una serie di poteri di regolamentazione e di natura politico amministrativa, come quello di dichiarare decaduto il CdA Rai quando la concessionaria supera del 10% le spese previste o di revocare il mandato dei membri del consiglio,consultivi, tra cui quello relativo all'individuazione della concessionaria del servizio televisivo sul suo statuto e riguardo alla programmazione all'esterno, di informazione e ispettivi. Tra le competenze abolite si ricordano il potere di eleggere il CdA Rai che ha avuto fino al 93, ora potere delle camere. I presidenti delle camere sono oggi titolari del potere di nomina dei cinque consiglieri di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotv. Questo potere è molto rilevante perché costituisce lo strumento più significativo di garanzia dell'indipendenza della tv pubblica. Il parlamento ha una funzione legislativa, ha una importanza fondamentale in qnt dotata di potere legislativo sull'intero sistema radiotv (grazie sprt alla sent 225/74 che gli ha affidato questi poteri) ed è anche affiancato da commissioni permanenti delle 2camere e dalla assemblee.

A proposito del Governo, il CdMinistri ha una serie di competenze di natura normativa ed amministrativa di grande rilievo nonostante con le sentenze 225/74 e 103/75 sia avvenuta una forte parlamentarizzazione delle competenze radiotv. In campo normativo il CdM può approvare atti aventi la forza di legge spettanti al governo e regolamenti governativi, in campo amministrativo sono rimasti solo pochi compiti tra cui la scelta della società concessionaria. Il governo ha riconosciuti una serie di poteri più specifici come quello di trasmettere sulle reti della concessionaria pubblica comunicati e dichiarazioni o trasmettere brevi comunicati in situazioni di emergenza di pubblica necessità. Il Pr. DCons ha competenze in materia di prg per l'estero e per le minoranze linguistiche, x es stipula le convenzioni aggiuntive per i programmi relativi alle minoranze linguistiche. Il ministero delle Comunicazioni(delle poste prima del 93) vanta il maggior numero di competenze: esercita l'iniziativa verso il governo in ordine a tutta una serie di atti normativi e regolamentari (come quelli di iniziativa e negoziazione di accordi internazionali sulle emissioni radiotv da e x l'estero), esercita una potestà autonoma regolamentare prevista e disciplinata dalla legge e ha potere di approvazione di convenzioni con la concessionaria del servizio pubblico e con concessionari privati. Il ministero è l'organo incaricato della stipula della convenzione stato-rai, soggetta ad approvazione del governo, e ha una serie di poteri da gestire in collaborazione con la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La disciplina giuridica delle TC

Per TC si intende ogni emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o info di qsiasi natura tramite sistemi di trasmissione via filo(tramite un conduttore fisico - Telefonia telegrafia) o senza filo(tramite onde emg - radiocm). Emergono tre momenti costitutivi della com a distanza:emissione, trasmissione e ricezione che si riferiscono a diverse forme di messaggi da trasmettere secondo diversi mezzi di comunicazione. La specie delle radiocm comprende a sua volta la sottospecie delle radio diffusioni che si caratterizzano per la possibilità di ricezione del msg da parte di un pluralità indeterm di xsone (circolarità):per questo la pianificazione delle frequenze è un procedimento fondamentale regolato da convenzioni internazionali. Nel corso del tempo il mondo dell'informazione e della comunicazione ha potuto utilizzare sistemi e tecnologie sempre più all'avanguardia. L'intro di nuovi mezzi, come i cavi in fibre ottiche al posto di quelli coassiali(che sfruttavano le proprietà tra missive del rame), hanno reso disponibili notevoli canali di trasmissione a banda larga che consentono la trasmissione di elevati flussi di immagini ad hi-fi e di dati ad alta velocità. I vantaggi che la fibra ottica offre presenta rispetto agli altri supporti per TC sono numerosi, x es ogni cavo consente il passaggio di una mole di informazione notevole poiché può contenere numerose fibre ottiche. Il sistema satellitare ha dunque consentito di moltiplicare e ottimizzare le opportunità di distribuzione dei segnali poiché permette la diffusione diretta oppure mediata dall'utilizzo del cavo. Oltre a fibre ottiche e satellite, una terza grande innovazione tecnologica è l'introduzione del sistema di trasmissione del segnale digitale accanto a quello analogico. In questo caso avviene una scomposizione di dati, immagini e suoni nei loro componenti atomici e nella loro riduzione ad un agglomerato di bit, impulsi in successione binaria che consentono il trasporto di segnali di ogni genere. La com multimediale di questo tipo può anche essere interattiva, all'utente è permesso di interagire sul contenuto del msg. Lo sviluppo delle nuove tecnologie implica una inevitabile apertura del mkt che ha visto delinearsi nuovi ruoli economici:chi installa e possiede le infrastrutture(ruolo fondam), chi ne assume la gestione e l'esercizio, chi eroga e chi fornisce il servizio e i contenuti. La CE è intervenuta con numerose direttive con l'intento di creare una politica di azione comune soprattutto riguardo ai temi più delicati come la concorrenza o la liberalizz del mkt. Essa si occupa della disciplina della posizione degli operatori che operano in concorr tra loro e degli utenti rispetto ai diversi servizi: tende infatti a garantire la liberalizzazione e l'armonizzazione, eliminando gradualmente le restrizioni monopolistiche in ambito di libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci in ambito comunitario e tende a preservare un mercato comune uniforme che apra il mercato dei servizi, terminali e infrastrutture all'ingresso dei pvt in concorrenza tra loro. L'intervento comunitario non si è limitato all'imposizione di limiti all'attività di impresa ma tende a riconoscere e proteggere i diritti fondamentali e gli interessi dei cittadini rispetto alle tecnologie comunicative. La convergenza tecnologica prodotta dall'utilizzo della tecnica trasmissiva digitale ha indotto gli organi comunitari a prefigurare un nuovo assetto normativo basato sulla neutralità regolamentare, data da 5testi fondamentali, una direttiva quadro e quattro di settore (su autorizzazioni e licenze, accesso e interconnessione, servizio universale, tutela dei dati e della vita privata). In Italia il processo di adeguamento alle normative CE si basa sprt sulla legge 249/97 e nel succ dpr 318/97. i principi fondamentali del nuovo assetto giuridico delle TC divengono quelli del suxamento del monopolio e dell'intro generalizzata di un regime che richiede autorizzazioni o licenze invece di concessioni.

I principali servizi di TC

Telefonia le prime e più radicali innovazioni hanno interessato l'area dei servizi di comunicazione mobile:i primi sistemi si basavano su un sistema di trasmissione di tipo analogico TACS, poi è stata la volta dell'introduzione della tecnologia digitale GSM che ha consentito la realizzazione di una più vasta gamma di servizi oltre alla trasmissione della voce, nonché collegamenti in ambito geografico di miglior qualità. Con le tecnologie WAP e UMTS poi si è fatto il passo avanti decisivo non solo nel campo della telefonia e più in generale nel piano della convergenza tra comunicazioni wireless e internet. Lo standard WAP (approvato dal WAP forum 1997) consente di collegare il terminale mobile alla rete e usufruire di servizi on line tramite telefoni cellulari o terminali wireless. Per quanto riguarda il sistema UMTS, cioè uno dei sistemi di 3generazione, integra più tecnologie e garantisce la mobilità globale dell'utente e della fruibilità di ulteriori servizi multimediali, oltre a quelli preesistenti. La prima apertura al mercato si è avuta nel dicembre 94 nel settore della telefonia mobile con la scelta di un 2gestore accanto alla monopolista Tim, la società Omnitel, che ha avuto la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di TC per l'espletamento del servizio pubblico di comunicazione pubblica digitale GSM. Un secondo passo avanti lo si è registrato nell'ottobre 2000 con il rilascio di cinque nuove licenze (Tim Omnitel Wind Andala Ipse) nel settore della tecnologia UMTS. A partire dal 1998 il regime di liberalizzazione si è esteso anche al settore della telefonia fissa, poiché i servizi potevano essere offerti non solo da Telecom ma potranno essere autorizzati alla fornitura del servizio anche quegli organismi di TC in grado di garantire la fornitura del servizio su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente. Accanto ai problemi direttamente legati alla liberalizzazione del mkt si pongono quelli relativi alle condizioni di prestazione dei servizi, primo tra tutti la tutela degli utenti: si vogliono evitare che l'apertura dei mkt porti a nuove forme di emarginazione sociale e che l'evoluzione tecnologica produca nuove forme di aggressione o compressione degli interessi e diritti degli utenti. La tv via cavo. La rete cablata rappresenta un supporto alternativo all'etere per la trasmissione e la diffusione di programmi televisivi. Questo sistema è costituito da una stazione di partenza che produce il segnale e lo distribuisce utilizzando dorsali fino ai singoli utenti allacciati. Quest'ultima condizione è essenziale per la ricezione del segnale e costituisce la differenza principale rispetto alla tv via etere terrestre, i cui segnali sono ricevibili da chiunque. All'inizio degli anni 70 alcune emittenti private locali hanno cominciato a trasmettere con questo sistema dando inizio a una serie di questioni legate all'aspetto normativo della tv via cavo: sostenevano che non occupando l'etere la distribuzione del segnale doveva ritenersi sottratta al monopolio statale che la Ccost aveva giustificato in base alla limitatezza delle frequenze (st. 59/60). Nel 74, la Corte ha riconosciuto, dopo alterne vicende, il diritto dei privati di esercitare l'attività tv via cavo limitandone tuttavia l'ambito di possibile esplicazione alla dimensione locale. La disciplina della tv via cavo si caratterizza per una accentuata lacunosità e per l'adozione di una sostanziale uniformità di disciplina con la radiodiffusione via etere, da alcuni criticata poiché l'utilizzo del cavo come supporto della tv a pagamento necessiterebbe di un trattamento giuridico diversificato. In generale il quadro normativo della tv via cavo ha trovato un assetto piuttosto organico nel regolamento n 289/01 in base al quale l'attività di trasmissione via cavo viene assoggettata ad autorizzazione del min delle comunicazioni(Art3); le autorizzazioni durano 6 anni e sono rinnovabili(art5) e qualora il soggetto autorizzato sia fornitore di reti e servizi di TC si applicano i principi di separazione contabile previsti dalla legge 249/97 e dal dpr 318/97(art9). I contenuti sono assoggettati ad una disciplina che risulta tuttora assimilabile a quella prevista per i soggetti che operano via etere terrestre, in tecnica analogica. La tv via satellite. L'utilizzo del satellite per diffusione diretta di prg tv ha conosciuto un percorso segnato dalla difficoltà di pervenire ad una disciplina organica. Fino agli anni 90 la regolamentazione del sistema satellitare a diffusione diretta è rimasta affidata essenzialmente a strumenti pattizi, come la convenzione stato-rai, ove si prevede un'attività di sperimentazione sulle più avanzate tecniche di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione del segnale radiotv; e il contratto di servizio che ha integrato tale previsione contemplando espressamente anche le trasmissioni satellitari in chiaro o in codice e l'utilizzo del sistema digitale. Il d lgs 55/97 ha definito compiutamente le tipologie e i caratteri essenziali dei collegamenti via satellite, previsto l'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi, contiene una direttiva specifica per l'approvazione delle apparecchiature terminali, le quali possono essere liberamente commercializzate, allacciate e installate, e una per l'accesso al segmento spaziale(5:se l'operatore non dispone di capacità di segmento spaziale proprio può approvvigionarsene presso qualunque fornitore - 6:l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali è un titolo alla installazione e utilizzazione dei vari tipi di antenne destinate alla ricezione di prg tv da satellite - 8,9,10: prevedono che la fornitura di servizi di rete, di TC e di com via satellite sia subordinata ad autorizzazione di durata novennale e rinnovabile e che il soggetto titolare della autorizzazione sia tenuto al pagamento di un canone per l'utilizzo delle frequenze necessarie all'espletamento del servizio più un contributo annuo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche 13- contempla invece gli obblighi del fornitore del servizio mentre il 16 affida al ministero delle com il compito di vigilanza e rispetto delle disposizioni). La pay-tv. Essa si differenzia notevolmente dalla tv tradizionale via etere di tipo circolare sia sotto il profilo dei ½ utilizzati che sotto quello dell'offerta. Il prodotto del pensiero viene ceduto dietro corrispettivo e sulla base di un rapporto contrattuale instaurato tra l'emittente e il singolo utente. Il sistema della tv a pagamento introduce un momento di contratto con i singoli utenti che è del tutto assente nella tv circolare, la quale raggiunge la collettività in maniera indiscriminata e senza mediazioni. Ecco che nascono i canali tematici specializzati. La legge 223/90 non menziona ancora la paytv, che compare solo negli anni successivi, nel tentativo di creare una normativa giuridica che la indirizzi. La 650/96 ha consentito l'ingresso di altri soggetti nel mkt della tv a pagamento in precedenza appannaggio esclusivo di tele+, consentendo che emittenti tv prvt titolari di concessioni o autorizzazioni per la ripetizione di prg esteri ottenessero dal ministero delle poste l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. La tv interattiva e la piattaforma dgt. Sul piano giuridico le nuove forme di diffusione dei programmi tv sollevano questioni di non facile soluzione in ordine alla loro stessa natura:le modalità di finanziamento e le tecniche di trasmissione utilizzate ne rendono incerta l'inquadrabilità fra i servizi di TC in genere. La tv interattiva sembra incarnare un nuovo modello di servizio tv in cui perde il sgnf di concetto di rete mentre si esalta quello di offerta, cioè di individuazione degli utenti in base alle preferenze e alle tipologie di consumo. Il processo di integrazione tecnico-economica trova il proprio sbocco naturale nella nozione di piattaforma digitale, nella creazione di un unico apparato diretto a fornire al pubblico servizi dgt via sat e via cavo nonché trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri ricevibili e decodificabili attraverso un decoder unico. Sotto il profilo tecnico con piattaforma digitale si indica il complesso degli apparati necessari a trasformare i singoli segnali tv analogici in segnali digitali compressi e ad inviarli al cavo o a trasferirli al sat tramite un'altra serie di apparati(digital video broadcasting). Sul piano dell'offerta dei servizi il concetto di piattaforma invece si riferisce al pacchetto di programmi offerto da satelliti e/o da cavo:il service provider apre il proprio sistema di servizi ad una serie di content provider(produttori di contenuti) in concorrenza tra loro, curando i pacchetti di servizi, la commercializzazione, i prezzi e la gestione dei singoli abbonati. La legge 249/97 dice che la concessionaria del servizio pubblico radio tv e la società concessionaria del servizio pubblico di TC tra loro congiuntamente possono partecipare a una piattaforma unica per le trasmissioni digitali da sat e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazioni destinatari di concessione autorizzazione e licenza. La presenza di diverse piattaforme sarebbe certamente più tranquillizzante in termini di pluralismo tuttavia andrebbe di certo a scontrarsi con le condizioni di libertà di comunicazione in genere. Comunicazione in rete:inet e i servizi multimediali. Internet è una connessione a livello mondiale tra reti locali, la quale consente la circolazione dei dati grazie all'adozione di protocolli trasmissivi standardizzati; il collegamento tra elaboratori al fine di accedere ad info e risorse remote avviene tra elaboratori appartenenti a reti diverse trasmettendo le info attraverso i nodi di rete in un formato idoneo a consentire a mittente e destinatario un'interpretazione comune dei msg. I segnali di questo particolare protocollo, TCP/IP, interamente digitali, si propagano nella rete principalmente attraverso cavi in fibra ottica e per mezzo del metodo di trasmissione a commutazione di pacchetto.

Internet presenta diverse caratteristiche:la trasparenza(la potenziale accessibilità totale delle info presenti),la digitalizzazione delle info(qualità che ne rende facile la trasmissione e manipolazione), la virtuale inesistenza di confini territoriali con inevitabili dubbi e perplessità sulla normativa nazionale applicabile. Le applicazioni tramite internet sono così tante e diverse che è inopportuno qualsiasi tentativo di enumerazione ed analisi dettagliata(posta elettronica, comunicazione in tempo reale, ricerca di particolari info):un tale quadro di potenzialità applicative ha finito per mettere in crisi lo strumentario giuridico tradizionale: sono applicabili i principi comunitari in materia di liberalizzazione delle apparecchiature terminali, delle infrastrutture e dei servizi. La polifunzionalità e le particolari caratteristiche tecniche della rete sono fonte di dibattito e studio: la comunicazione della CE dell'ottobre 96 sulle informazioni di contento illegale e nocivo su internet e l'adozione di un piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di internet della Decisione 276/99 sono gli esempi più forti. A livello italiano le disposizioni sono quelle contenute nel DM 385/99 e nella legge 650/96. Resta cmq evidente che manca un disegno organico di disciplina della comunicazione internet e dei confini territoriali della rete, mancano norme riguardo l'individuazione di responsabili dei reati e del momento di commissione del reato, della competenza territoriale e della configurazione di obblighi di controllo in capo agli operatori.


LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA RADIOTELEVISIONE TERRESTRE


CENNI STORICI

Solo con il regime fascista si ebbero degli interventi nel campo della radiofonia. Con la legge 395 del 1910 si sanciva la riserva allo Stato dello stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici/elettrici. Era in effetti una legge legata agli aspetti tecnici della materia.

Una prima serie di interventi nel 1924 confermò la riserva allo Stato dell'attività radiotelevisiva e -cosa molto importante- sempre in quell'anno si rilasciò la concessione esclusiva, della durata di sei anni, ad un'unica società, l'Unione Radiofonica Italiana (U.R.I.). questa concessione prevedeva sia la gestione degli impianti, sia la diffusione dei programmi, con particolare attenzione a prestare attenzione ai contenuti in quanto doveva esercitare un controllo politico dei contenuti dei programmi, e conseguenza di ciò si istituì un funzionario statale addetto al controllo, posto presso ogni stazione emittente.

Nel 1927 ci fu una totale revisione in materia radiofonica, si decise di potenziare il controllo governativo su di essa. Con il r.d.l. (??) n. 2207 si dispose l'affidamento del servizio in concessione al nuovo Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche E.I.A.R., vennero inoltre introdotte previsioni che rafforzarono il controllo statale sulla gestione dell'azienda.

Con la caduta del regime fascista non ci furono mutamenti immediati nel settore tranne che per un decreto che attribuiva un ruolo centrale al ministero delle poste e telecomunicazioni e che aveva come obiettivo il coinvolgimento nel governo del settore radiotelevisivo anche il Parlamento.

Nel 1952 si arrivò al rinnovo della concessione in esclusiva del servizio alla RAI radiotelevisione italiana. La disciplina della radiotelevisione è stata poi completata con la legge 223 del 1990 (legge Mammì) che prevede che la diffusione dei programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.


IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE.

Il nostro sistema radiotelevisivo è misto, fondato dalla concorrenza tra un soggetto pubblico che è la RAI e soggetti privati. Questo aspetto ha sostituito il monopolio rimasto in vigore fino al 1976.

Il sistema radiotelevisivo si fonda su una preliminare pianificazione delle frequenze (realizzato soltanto per la radiotelevisione pubblica, non per quella privata).

È la legge n. 223 del 1990 che ha disciplinato il piano di ripartizione delle frequenze e il piano di assegnazione delle stesse. Il piano indica le frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione. La procedura è gestita dal ministero delle comunicazioni. La bozza del piano viene trasmessa ai ministeri competenti entro 30 giorni entro i quali si possono effettuare le modifiche solo in base alle materie concernenti i vari ministeri. Il piano è approvato con d.p.r. (??) su proposta del Ministro delle Comunicazioni ed è modificato con la stessa procedura ogni 5 anni o in casi di necessità valutata dal ministero.

Il piano di assegnazione delle frequenze è disciplinato dalla legge 223 del 1990. E' il vero piano regolatore dell'etere, è redatto in ottemperanza al piano di ripartizione delle frequenze e determina le aree di servizio degli impianti e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comunale degli impianti ed i parametri radioelettrici nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto.

L'art 1 della legge 249 del 1997 attribuisce alla commissione per le infrastrutture e le reti dell'autorità il compito di elaborare il piano di assegnazione delle frequenze e di approvarlo, con esclusione per le bande attribuite al Ministero della difesa.

Il piano divide il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle Regioni e delle Province autonome, prevede 17 reti a copertura nazionale, ciascuna delle quali può utilizzare 3 canali.


CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Caratteristiche generali: il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva può essere esercitato, oltre che dalla RAI, anche da soggetti privati sulla base di una concessione amministrativa.

La scelta del regime amministrativo della concessione è spiegabile in quanto il diritto a radiotrasmettere può essere esercitato solo da alcuni soggetti richiedenti.

Tipologia: ci sono varie tipologie di emittenti. La prima divisione e la più fondamentale è quella tra emittenti nazionali e locali. Le prime si dividono in 3 tipologie: tv commerciali, emittenti specializzate in televendite e pay-tv. Le emittenti televisive locali si dividono invece in 4 tipologie: commerciali, informative, monotematiche e a carattere sociale.

Requisiti ed obblighi dei titolari: i destinatari delle concessioni possono essere le società per azioni a responsabilità limitata e a cooperative. Devono essere di nazionalità italiana. La concessione può essere richiesta da società di capitale sociale interamente versato non inferiore ai 12mld di lire. Ci sono poi criteri di selezione tra coloro che presentano la domanda di concessione: si possono distinguere le società in base al progetto editoriale presentato e dal fatto che garantiscano o meno produzioni diversificate. Le società in oltre hanno degli obblighi da osservare nel corso dell'attività: devono trasmettere almeno 3 edizioni quotidiane di un tg di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 23.

Procedura e competenza: il regolamento prevede che la valutazione delle domande di concessione dia effettuata da un'apposita Commissione di esperti incaricata di assegnare a ciascuna domanda un punteggio sulla base di vari elementi. La concessione per le emittenti nazionali è rilasciata dal Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, le concessioni hanno durata di 6 anni e sono rinnovabili, non sono trasferibili.


LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

Questo tipo di emittenza si caratterizza in base alla sua convenienza in termini di consumazione della banda. Grazie a questo tipo di remittenza si vede affievolita la scarsità delle frequenze. C'è quindi la necessità di una disciplina specifica per la televisione via etere. La disciplina italiana che regola la televisione digitale terrestre è la legge n. 66 del 2001. Questa legge si può dividere in 2 parti: una che si occupa del regime transitorio da analogico a digitale, l'altra sui principi che l'Autorità dovrà seguire nell'emanazione del suo regolamento di attuazione. La legge inoltre stabilisce che il termine per l'adozione del piano delle frequenze digitali deve essere il 31 dicembre 2002.


GLI OBBLIGHI COMUNI DEI CONCESSIONARI. LA TUTELA DEGLI UTENTI.

GLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE MINIMA E DI INFORMAZIONE.

La concessione serve ad attribuire ai soggetti che l'ottengono, il diritto di radiotrasmettere, ma questa non è un'attività libera in quanto sono presenti degli obblighi che la legge prevede. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Gli obblighi più importanti sono quelli che riguardano la programmazione ed in particolare l'informazione. La legge Mammì all'art. 20 indica il numero minimo delle ore di programmazione delle enti locali, il comma 6 sancisce che i titolari delle concessionarie per la radio e per la televisione sono obbligati a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.


I COMUNICATI DEGLI ORGANI PUBBLICI.

Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali possono chiedere ai concessionari o alla concessionaria pubblica la trasmissione di brevi comunicati al fine di soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze. La realizzazione di tali comunicati deve essere prioritaria rispetto alla libertà di informazione dei soggetti titolari delle concessioni.


IL DIRITTO DI RETTIFICA

La rettifica è uno strumento di carattere privatistico posto a tutela del soggetto, col quale questi può esporre le proprie ragioni e offrire ulteriori elementi al fine di assicurare una corretta rappresentazione della propria immagine. Questo diritto risiede nell'esigenza del soggetto di preservare la propria identità personale e di favorire il pluralismo e la corretta informazione. Il diritto di rettifica risiede nell'art. 10 della legge n. 223 del 1990 prevedendo un'unica forma di tutela nei confronti della concessionaria pubblica e dei soggetti privati. Secondo questa legge, chi si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali. La rettifica deve essere effettuata entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta, in una fascia oraria e con rilievo corrispondente a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessati. Se la concessionaria si rifiuta di dare corso alla richiesta di rettifica, sia l'interessato che il concessionario possono trasmettere la richiesta all' Autorità, la quale si pronuncia entro e non oltre i 5 gg. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima deve essere trasmessa entro le 24 ore successive alla pronuncia stessa. Il ricorrere all'Autorità non esclude di ricorrere in prima istanza all'autorità giudiziaria per chiedere un provvedimento d'urgenza. Con questa norma il diritto di privato può essere tutelato in 3 modi: a) ad opera dell'Autorità b) ad opera del giudice amministrativo in opposizione alla decisione dell'Autorità c) ad opera del giudice ordinario.

Il diritto di rettifica per quanto riguarda la stampa è disciplinato dall'art. 42 della legge 416 del 1981 la quale prevede che il direttore o il responsabile sono tenuti a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La rettifica deve essere pubblicata con lunghezza non superiore alle 30 righe e l'eventuale sentenza deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano e nel periodico.


LA TUTELA DEI MINORI.

Si è notato nel corso degli anni un aumento della fruizione televisiva soprattutto da parte dei ragazzi. In materia c'è un insieme di norme sparse.

Programmazione per ragazzi: l'art 15 10° comma della legge n.223 del 1990 afferma che è vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o mirale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Questo è un divieto assoluto e non relativo ad alcune fasce di programmazione. Si ritengono vietate le trasmissioni radiotelevisive destinate ai giovani che, tenuto conto della loro sensibilità e impressionabilità, siano idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto e al suicidio; le trasmissioni radiofoniche nelle quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche sia fatta ripetutamente in modo da favorire la comparsa di istinti violenti.

Trasmissione di opere cinematografiche: la legge Mammì vieta inoltre la trasmissione di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o per la rappresentazione in pubblico, oppure che siano stati vietati ai minori di anni 18. I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.

Trasmissione di film prodotti per la radiotelevisione: la trasmissione di opere a soggetto e di film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è ammessa solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7. I concessionari però hanno anche la facoltà di richiedere il nulla osta per la trasmissione di tale tipo di programmi fuori dalla fascia oraria indicata.


LIMITI QUANTITATIVI DELLA PUBBLICITA' RADIO-TELEVISIVA.

Nel nostro ordinamento non esiste una regolamentazione organica del fenomeno pubblicitario, la regolamentazione si è formata attraverso approssimazioni successive.

Durante il periodo del monopolio i contenuti della pubblicità erano regolati da discipline interne alla RAI e alla sua concessionaria SACIS, che oggi è svolta dalla società RAI-trade.

La prima normativa pubblica si ha con le Direttive europee, con la convenzione di Strasburgo, con la legge Mammì e con la legge n.122 del 1998. la direttiva sulla pubblicità ingannevole ha avuto attuazione solo nel 1992 con il decreto legislativo n.74. lo scopo è quello di tutelare dalla pubblicità ingannevole i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale e i consumatori. Per pubblicità ingannevole l'art. 2 si definisce qualsiasi pubblicità che induca, o possa indurre in errore, che possa pregiudicare il comportamento economico, o che leda o possa ledere un concorrente. La funzione di garanzia e di controllo su questa materia è affidato all'Autorità Garante del Mercato alla quale è stato riconosciuto il potere provvedimentale sanzionatorio. L'Autorità non ha potere di iniziativa d'ufficio, ma agisce sotto l'impulso di concorrenti, consumatori.

La legge 223 del 1990 è stata la prima che disciplina e regola l'intero settore della pubblicità radiotelevisiva. All'art. 8 sono contenute le disposizioni che attengono al contenuto e alle modalità di diffusione di messaggi pubblicitari, il primo comma sancisce che la pubblicità non deve offendere la dignità della persona e non deve evocare discriminazioni o indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Il quinto comma vieta la pubblicità di prodotti medicinali disponibili su ricetta, alcolici e tabacchi. È vietato inoltre l'inserimento di spazi pubblicitari nei cartoni animati. Il rispetto dei limiti e dei divieti è assicurato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che svolge un controllo successivo attraverso un potere sanzionatorio azionablile d'ufficio.

Le principali disposizioni in materia di tutela dei minori sono contenute nella direttiva CEE n.89/552 la quale opera in due direzioni: da un lato disciplina il contenuto della pubblicità, dall'altro protegge i minori da un eccesso di pubblicità. Al primo obiettivo è rivolta la l'art. 16 della Direttiva per il quale la pubblicità televisiva non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni, la direttiva inoltre afferma che le trasmissioni per bambini, di durata inferiore ai 30 minuti non possono essere interrotte dalla pubblicità. Un'altra norma che tutela i minori è quella che concerne la pubblicità ingannevole. Il d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 considera ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualche modo induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico, che possa cioè ledere un concorrente. L'art. 6 del d. lgs n. 74 invece afferma che si ritiene ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, possa anche indirettamente minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

L'autodisciplina pubblicitaria: il C.A.P.: l'art. 11 del cap (codice di autodisciplina pubblicitaria) stabilisce che i messaggi rivolti ai bambini e adolescenti, o che da essi possono essere ricevuti, devono essere realizzati con una cura particolare, facendo in modo che tali soggetti non vengano danneggiati psicologicamente, e che non si abusi della loro credulità o mancanza di esperienza, e del loro senso di lealtà. Questo articolo specifica inoltre che i messaggi rivolti ai bambini non devono indurre a violare norme di comportamento o portare a compiere azioni pericolose. Inoltre un altro articolo tutela i minori dalla pubblicità, l'art. 22 che vieta di associare bambini alle bevande alcoliche nelle relative pubblicità.


LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.

la propaganda politica e l'attività radiotelevisiva sono spesso oggetto di discipline distinte, questo si può giustificare in relazione al carattere strumentale di questa disciplina. Fino agli anni 90 le disposizioni in materia sono state molto limitate e affidate a intese. Le prime disposizioni in materia si trovano con l'art. 4 della legge 103 del 1975 che attribuisce alla Commissione parlamentare il potere di disciplinare direttamente Tribuna politica e Tribuna elettorale. questa disposizioni rimangono in vigore per molti anni anche dopo la sentenza 202 del 1976. la legge 4 febbraio stabilisce che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è divieto anche per le emittenti radiotelevisive fare propaganda istituzionale. Anche la legge Mammì non contiene disposizioni relative alla propaganda elettorale. è solo nel marzo 1993 con la legge per l'adozione diretta dei sindaci che vengono approvate 2 disposizioni che per la prima volta affrontano in maniera più completa la disciplina della propaganda elettorale sulla stampa e sulla televisione. Dopo 8 mesi però si approva una disciplina ancora più organica, ma dopo breve periodo viene abrogata. È il governo Dini che si trova costretto a intervenire con un decreto legge, con il quale si regola in maniera più organica la materia della parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante le campagne elettorali e referendarie. Il decreto è però accompagnato da grandi polemiche. Con il governo Prodi nel 1996 si propone un disegno di legge per tutelare la questione.   

I principi costituzionali operanti in materia e la giurisprudenza della Corte Costituzionale:in materia specifica della propaganda politica la corte ha avuto modo di affermare almeno 2 principi importanti: la prima è una decisione nella quale la Corte ha giustificato le limitazioni contenute nella legge 212 del 1956 e che imponevano durante il periodo della campagna elettorale spazi eguali a favore di tutti i partiti, con la considerazione che in questo modo si evitava di favorire i soggetti più forti politicamente ed economicamente e si realizzava sulla base dell'art 21 della Cost il diritto dei cittadini ad avere un'informazione equilibrata almeno durante il periodo della campagna elettorale da parte di tutti i soggetti partecipanti a quella competizione. Il secondo principio riguarda la genuinità del voto e di un'informazione corretta durante la campagna elettorale da parte dei cittadini. Esiste quindi nella nostra Costituzione un diritto dei cittadini ad avere un'informazione equilibrata durante le campagne elettorali, questo diritto può giustificare le limitazioni e gli obblighi che normalmente sono a carico delle imprese di informazione, questi obblighi possono concretizzarsi nel rispetto della parità di trattamento tra i diversi competitori e possono arrivare fino al divieto di pubblicità. Le disposizioni contenute nella legge in materia di propaganda elettorale hanno un diverso grado di cogenza nella stampa rispetto alla televisione.

Le linee della legislazione ordinaria di attuazione costituzionale: a) la normativa di attuazione. La legge n. 28 del 2000 riconosce un potere regolamentare di tipo attuativo, collegato al potere regolamentare è il problema del coordinamento tra le disposizioni di competenza dell'Autorità e quelle di competenza della Commissione parlamentare. B) mezzi di comunicazione interessati: l'obbligo della parità di trattamento riguarda essenzialmente gli operatori radiotelevisivi e il riferimento a chi trasmette su onde hertziane terrestri. Nella sentenza 155 del 2002 la corte ha precisato che radiotelevisione e stampa sono mezzi disomogenei con regimi giuridici nettamente diversi. C) la disciplina generale della comunicazione politica. La disciplina valida per i periodi diversi da quelli elettorali prevede che i programmi di comunicazione politica vengano diffusi obbligatoriamente dalle emittenti nazionali, pubbliche e private, deve essere inoltre assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti. Le disposizioni che regolano la comunicazione politica radiotelevisiva non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, ci sono poi i messaggi autogestiti che vengono diffusi obbligatoriamente da parte della concessionaria pubblica ove le siano richiesti dagli interessati appositi spazi e facoltativamente da altre emittenti. questi messaggi hanno una durata minima, e devono essere collocati in appositi spazi che li distinguano da ogni altro programma. D) campagne elettorali e referendarie interessate e periodo di rispetto. I programmi di comunicazione politica vengono tipizzati, vengono definite le regole da applicare in caso di consultazioni referendarie, in tempi eguali per favorevoli e contrari all'abrogazione. Per i messaggi autogestiti si prevede una più precisa definizione dei criteri da applicare per la distribuzione degli spazi agli interessati e degli aspetti relativi alla loro gratuitià ed onerosità, inoltre i conduttori dei programmi sono tenuti a tenere un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare , anche in maniera involontaria, influenza sulle libere scelte degli elettori. E) i soggetti della competizione elettorale eventi diritto di accesso ai mezzi di comunicazione. I soggetti aventi diritto di accesso ai mezzi di comunicazione sono individuati, in particolare per i programmi di comunicazione politica, con riferimento agli spazi da ripartire, secondo il periodo di riferimento: nel periodo precedente la presentazione dele candidature si tratta dei soggetti presenti nelle Assemblee, nel periodo che intercorre tra la data della presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale si tratta delle coalizioni e delle liste in competizione. F) scientificità dei sondaggi e divieto negli ultimi giorni della campagna elettorale. questi 2 principi sono stati introdotti con la legge n. 515 del 1993, questa legge tende ad evitare forme di comunicazione che possono chiaramente influenzare gli elettori ed incidere visibilmente sul comportamento degli indecisi. La legge n.28 del 2999 prevede che la diffusione dei sondaggi elettorali sia consentita fino a 15 giorni prima della consultazione elettorale. g) controlli e sanzioni. Il potere di controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nella legge è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha il compito anche di applicare tutta una serie di sanzioni.


LE QUOTE DI PRODUZIONE NAZIONALE.

Un primo intervento in materia, il quale però non ha mai avuto applicazione, si ha avuto con la legge 1213/65 che all'art. 55 prevedeva che in assenza di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la rai, fosse un apposito Comitato dei Ministri a determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale, che la rai avrebbe dovuto programmare in rapporto a quelli di produzione straniera. È con il seguente art 3 della legge 10/85 il legislatore impose alle emittenti televisive di riservare almeno il 25% del tempo dedicato alla trasmissione di film, ai film di produzione nazionale o dei paesi membri della comunità economica europea. La direttiva CE adotta il sistema delle quote con lo scopo di creare un mercato audiovisivo europeo, la legislatura infatti impone agli stati membri la vigilanza sul rispetto delle quote suddette quando sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati. In caso contrario si può incorrere anche in sanzioni pecuniarie e la sospensione dell'efficacia della concessione .


REAPPORTI TRA CINEMA E TELEVISIONE E TUTELA DEL RAPPORTO CINEMATOGRAFICO.

La materia è regolata dall'art 55 della legge 1213/1965 la quale prevede che l'utilizzo dei film nazionali ed esteri debba essere regolato con accordi fra le competenti associazioni di categoria dei produttori e distributori di film e la società concessionaria dei servizi televisivi; in caso contrario il compito è assolto da un Comitato interministeriale permanente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione dell'etere si sono mosse l'Unione nazionale produttori e l'Unione nazionale distributori, i quali si sono impegnati a non cedere i diritti di utilizzazione televisiva a meno che non siano trascorsi 24 mesi dalla messa in onda del film nelle sale cinematografiche, questo però non è esente da deroghe. Il compito di vigilare a tale impegno è stato affidato a un comitato arbitrale. I 24 mesi dalla prima proiezione prende il nome di periodo finestra, e questo principio venne adottato dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con lo scopo di tutelare l'industria cinematografica, questo atto inoltre invita gli stati contraenti a rispettare questa regola nel rispetto dell'industria cinematografica. Il periodo finestra in questo caso è di 2 anni, salvo deroghe, in caso però di opere coprodotte con l'emittente il periodo diventa un anno, questo cerca di far si che gli emittenti investano di più nell'industria cinematografica. successivamente altre leggi sono state create per salvaguardare la materia, soprattutto la legge 1 marzo 1994 all'art 12 disciplina interventi urgenti in favore del cinema. Le cose non cambiano in confronto alla precedente legge 1213/1965, il periodo finestra è di 2 anni, per le opere coprodotte rimane di 1 anno, la novità è il periodo per la prima uscita in videocassetta dell'opera cinematografica che è di 8 mesi, ma più importante è la disciplina relativa alle pay tv. Le emittenti a pagamento vedono dimezzare il periodo finestra appunto diventato di un anno, ovviamente per i film che proiettano, le pay tv sono tenuti all'osservanza di quegli obblighi nei confronti dei ragazzi (vietati i film ai minori se non dopo le 23, divieto di trasmettere film per i quali non è stato ottenuto il nulla osta ecc..).


IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO

Il servizio radiotelevisivo italiano nasce come evoluzione del monopolio prima radiofonico poi televisivo. In Europa la formula del monopolio rimane quella prevalente e resta generalizzata fino agli anni 80. E' proprio il nostro paese a dare il via al fenomeno di privatizzazione su larga scala che porterà all'adozione di sistemi misti nei quali il monopolio verrà sostituito dal servizio pubblico.

LA DEFINIZIONE CLASSICA DEL SERVIZIO PUBBLICO.

La definizione classica di servizio pubblico si ha grazie ai primi articoli della legge di riforma 103 del 1975. i primi 2 commi della legge contengono la finalità e i principi che ispirano la legge di riforma. Il primo comma afferma che la diffusione di programmi radiofonici e televisivi costituisce un servizio pubblico essenziale, in quanto è volta a d ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese, in conformità ai principi sanciti dalla costituzione. Il servizio è per questo affidato allo Stato. Il secondo comma aggiunge che l'apertura alle diverse tendenze sociali e culturali sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Le caratteristiche descritte da questi commi sono essenziali per gli operatori pubblici ma facoltative per gli operatori privati.

LA CONFERMA IN SEDE UE: IL PROTOCOLLO DI AMSTERDAM E I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE.

Il sistema del nostro servizio pubblico nazionale deve anche essere misurato sul piano europeo in quanto facente parte della comunità europea. È il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli stati membri, annesso al trattato di Amsterdam l'elemento più esplicativo. Le emittenti pubbliche hanno un ruolo importante da svolgere nella promozione delle diversità culturale in ogni paese, nell'offerta di programmi educativi, nel garantire il pluralismo, nell'informazione obiettiva della pubblica opinione. Le emissioni di servizio pubblico devono estendere al pubblico i vantaggi delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi audiovisivi e devono essere in grado di fornire un'ampia gamma di programmi al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme.

LA NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO IN SENSO OGGETTIVO E SOGGETTIVO NELLA DOTTRINA DELLA GIUI ITALIANA.

Ci sono stati tanti punti di vista e molte definizioni sul servizio pubblico. C'è chi ha riconosciuto alla tv e alla stampa il carattere di servizio pubblico di preminente interesse generale; è stata riconosciuta alla rai il ruolo di servizio pubblico perché il fine sociale della rai è diverso da quello commerciale dei privati. La configurabilità del settore radiotelevisivo ( di carattere oggettivo) è proposta da molti in virtù della sua facilità d'ingresso nelle case dei fruitori.

Una nozione di carattere soggettivo permette di qualificare con sicurezza l'attività della concessionaria pubblica come servizio pubblico, in quanto tale la rai può essere sottoposta a particolari regole. La sentenza n. 148/1981 individua una nozione oggettiva di servizio pubblico radiotelevisivi, fondata sulla capacità della televisione che riesce a penetrare nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle abitazioni e ha particolare incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica. La corte costituzionale in una sentenza ha affermato che l'esistenza di un sistema radiotelevisivo pubblico si giustifica in quanto chi esercita tale servizio è tenuto a operare svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese.

IL CONTRATTO DI SERVIZIO RAI-STATO. 1) GLI OBBLIGHI SPECIFICI DELLA RAI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE.

L'art. 3 della Convenzione ha previsto che nel Contratto di servizio devono trovare specifica disciplina gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Infatti da molto tempo c'era la necessità di introdurre uno strumento che consentisse di valutare periodicamente l'attività e i compiti della concessionaria. In base al contratto di servizio la rai è tenuta a rispettare una serie di obblighi precisi. È la commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza che elabora e definisce gli indirizzi generali che la società finanziaria assumerà. A) fornire un'informazione obiettiva, completa e imparziale è il primo obbligo della concessionaria del servizio pubblico. Questo obbligo è confermato dall'art. 2 del contratto di servizio che impone alla rai di accentuare il proprio ruolo educativo, produttivo, creativo, a questo fine la concessionaria si impegna a trasmettere almeno il 60% delle proprie ore di programmazione a programmi di cultura, servizio, programmi per bambini e programmi sportivi. B) obbligo di trasmettere comunicati di organi pubblici. Alla trasmissione di messaggi di interesse pubblico sono riservato tempi non eccedenti il 2% di ogni ora di programmazione e l'1% dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono trasmettere messaggi di utilità sociale, il loro tempo di programmazione però non deve superare i 4 minuti giornalieri. La concessionaria pubblica ha inoltre l'obbligo di trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali, senza alcun vincolo al contenuto del messaggio. La concessionaria è inoltre obbligata a dare tempestivamente notizia degli scioperi in maniera esaustiva. C) un'altra categoria di obblighi specifici della concessionaria è ravvisabile in materia di accesso e di tribune. L'accesso deve essere aperto, nei limiti massimi consentiti e imparzialmente ai gruppi nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società. D) in materia di tutela dei minori è l'art 11 che impegna la concessionaria del servizio pubblico a realizzare su ogni rete linee di programmazione per i minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva. In questo caso la convenzione attribuisce un obbligo di carattere positivo destinato ad incidere direttamente sul contenuto dei programmi.

GLI OBBLIGHJI SPECIFICI DI NATURA TECNICA E FINANZIARIA.

Per questo tipo di obblighi la fonte principale è la convenzione e il contratto di servizio. A) il primo degli obblighi è quello relativo alle condizioni spazio-temporali di diffusione dei programmi. La concessionaria è obbligata ad adottare modalità idonee Ad assicurare la più ampia diffusione sul territorio nazionale, e verso l'esterno dove le sia consentito. Si impone inoltre una durata minima del tempo di diffusione dei programmi per le reti radiofoniche e televisive. Nel contratto di servizio è inoltre precisato che il grado di copertura del servizio radiotelevisivo deve essere non inferiore al 99% della popolazione per ciascuna delle 3 reti nazionali. B) la concessionaria è inoltre tenuta a garantire sulle autostrade italiane adeguate informazioni sulla viabilità mediante appositi notiziari nel corso di programmi ripetuti delle reti nazionali. C) la concessionaria è tenuta a impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con handicap sensoriali. Infatti la persona handicappata ha diritto a essere informata e a essere integrata socialmente. Devono essere inoltre rimossi tutti gli ostacoli che impediscono a questa tipologia di ascoltatori la libera fruizione del servizio. D) obbligo per la concessionaria di destinare adeguate risorse, correlate all'entità degli investimenti, per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva e dati associati, tenendo anche conto delle potenzialità del mercato nazionale ed internazionale. È un obbligo rivolto alla promozione dell'introduzione dei risultati in ambito tecnologico. Nel contratto di servizio la rai si impegna a sviluppare servizi multimediali, di servizi di diffusione via satellite e servizi di diffusione con tecnica digitale. È il ministero delle comunicazioni che approva i programmi, e deve essere periodicamente informato dei risultati conseguiti dalla rai in tale tipo di attività. E) la rai deve assicurare che gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. La concessionaria deve inoltre consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti al personale del ministero incaricato del controllo e del collaudo dei nuovi impianti. F) Gli obblighi di natura finanziaria sono individuati ad esempio nell'adeguamento del capitale sociale all'entità degli impianti da gestire e a suo tempestivo aumento i funzione del potenziamento e sviluppo dei medesimi, inoltre la concessionaria deve comunicare ai ministri delle poste e del tesoro del preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della rai, nonché del bilancio di esercizio. La concessionaria deve costituire un deposito cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti, di un miliardo di lire, a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, e inoltre deve pagare il canone di concessione.


GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI.

Gli organi di governo della rai sono costituiti dal Consiglio, dal Presidente e dal Direttore Generale (DG) A) Il consiglio di amministrazione (CDA). L'art. 2 primo comma dispone che il cda deve essere composto di soli 5 membri, nominati di intesa dai Presidenti di Camera e Senato, e non può durare in carica più di 2 esercizi sociali. Sono anche previsti requisiti per la nomina, sono scelte persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti. Il cda ha un ruolo di alta amministrazione con alcuni poteri chiave in materia di informazione e di programmazione, proprio per garantire il pluralismo. - Programmazione: il consiglio ha il compito di elaborare e approvare il piano editoriale, avvalendosi di proposte del direttore generale e nel rispetto degli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di vigilanza, l'approvazione, su proposta del direttore generale, dei piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e delle relative variazioni; assegnare, su proposta del direttore generale, delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale; approvare, sempre su proposta del direttore generale, degli atti e dei contratti aziendali in materia di programmazione di importo superiore a 5 miliardi di lire. - -- - Nomine e organizzazione aziendale: il consiglio nomina , su proposta del direttore generale, i vice direttori generali e i dirigenti di primo e secondo livello e stabilisce la loro collocazione; delibera i piani di organizzazione aziendale del personale e, in questo contesto, definisce anche gli assetti della societarizzazione dell'azienda, anche attraverso accorpamenti. - Gestione e bilancio: il cda approva il piano degli investimenti, il piano finanziario. - Controllo e garanzia: il consiglio deve svolgere anche funzioni di controllo circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo. B) il presidente. il consiglio deve eleggere fra i suoi membri, maggioranza assoluta, il proprio presidente il quale ha rappresentanza legale della società, convoca e presiede il consiglio, il potere di rappresentanza serve al presidente per portare all'esterno la volontà dei principali organi della società. Il ruolo effettivo del Presidente emerge anche dal quadro complessivo dei rapporti con gli altri organi di governo della rai. La riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione ha avuto l'effetto di rafforzare la posizione e l'efficacia dell'attività del presidente il quale si fa espressione di un gruppo ristretto, potenziato rispetto al passato. C) Il direttore generale: il direttore generale ha acquisito una posizione di marcata autonomia, avendo il potere di gestire l'ente. La figura del direttore generale ha avuto nel corso degli anni molte modifiche per quello che concerne i suoi ambiti però conserva tutt'ora il potere centrale nell'organizzazione della rai. le sue competenze: Attuazione dei piani e delle norme generali approvati dal consiglio, in maniera di linea editoriale, di investimenti, organizzioni. Gestione: il direttore ha il compito di gestire la società approvando gli atti di e contratti di valore non inferiore ai 5 miliardi. Organizzazione e gestione del personale: il direttore generale deve gestire le assunzioni, le nomine, le promozioni e le collocazioni dei dirigenti in ambito della rai. Programmazione: le competenze in maniera di programmazione sono divise tra il Direttore Generale, i direttori di divisione e i direttori di rete, il direttore generale deve, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, garantire la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio. Dovere informativo nei confronti del consiglio in ordine al conseguimento degli obiettivi aziendali e all'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti. Il collegio sindacale della RAI: è un organo privo di influenza sugli indirizzi di governo, sulla carta è solo un organo di controllo.


LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA

Il punto n.11 del Proclama dell'8 febbraio 1848 dichiara che la stampa sarà libera ma soggetta a leggi repressive, su questo punto, nel 1848, interviene lo statuto albertino il quale al secondo comma dell'art 28 dice che la stampa sarà libera ma una legge ne reprimerà gli abusi, l'unico strumento repressivo era il sequestro, e fu il Regio Editto sulla stampa del 26 marzo 1848 che interviene a disciplinarlo. Era molto importante la figura del gerente che doveva essere nominato per ogni periodico e che aveva la responsabilità per i reati a mezzo stampa.

LA LEGGE SULLA STAMPA N.47

La legge sulla stampa n. 47 doveva rappresentare la legge sulla stampa, ma molte difficoltà la fa diventare un'attuazione del progetto iniziale. Questa legge rappresenta un testo normativo volto a rimuovere alcune limitazioni al libero esercizio delle attività di stampa. La legge ha innanzitutto sostituito il provvedimento autorizzatorio prima necessario per lo svolgimento dell'attività editoriale con quello della mera registrazione, da effettuare presso la cancelleria del Tribunale, ha introdotto il diritto di rettifica, ha previsto un aggravamento della pena per il reato di diffamazione. In questo caso è il direttore responsabile, che sostituisce la figura del gerente, il responsabile penale per i reati. La legge infatti afferma che ogni giornale o periodico deve avere un direttore responsabile il cui nome deve essere riportato in ogni stampato, oltre ai dati relativi allo stampatore e all'editore. La legge afferma che il direttore responsabile nel caso ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei resti, è punito per il reato commesso insieme all'autore dello stesso. Il successivo art. 57 bis c.p. afferma che nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa non periodica le disposizioni dell'art. 57 si applichino all'editore se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile.

Nel quindicennio 1981/1996 si è succeduta una grande quantità di provvedimenti caratterizzati da una prospettiva di sostegno economico anziché di regolamentazione organica del settore nei profili collegati all'industria editoriale.

LA LEGGE 7 MARZO 2001 N. 62.

Nel nostro periodo si è visto un fenomeno di sviluppo tecnologico e digitale , la rete è oggi diventata un'occasione per offrire agli utenti servizi nuovi anche attraverso la creazione di società dedicate al fenomeno on-line. Questo nuovo fenomeno ha reso necessario un generale ripensamento del quadro normativo esistente in quanto la legge n. 47 del 1948 si basava su una nozione di prodotto editoriale pensata in funzione di un supporto di tipo cartaceo.

Nel 2001 ci sono stati 2 importanti provvedimenti, uno è la legge 62 recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche della legge 5 agosto 1981, e la delibera 236 dell'Autorità, recante il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del nuovo registro degli operatori di comunicazione. La nuova legge estende innanzitutto la nozione di prodotto editoriale precisando che deve intendersi quello realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva. Questa nuova disposizione costituirà il il riferimento necessario per l'applicazione dell'art 1 comma 6 della legge 249/97 dove è previsto l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione anche per le imprese fornitrici di servizi di editoria elettronica digitale.

IL SISTEMA IMPRENDITORIALE: I SOGGETTI.

L'art. 1, 1° comma della legge 416/81 definisce i soggetti a cui è riservato l'esercizio di impresa editrice di giornali quotidiani: si può trattare di persone fisiche, oppure alle società in nome collettivo. Il secondo comma dispone che le società in accomandita semplice debbano in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. Il terzo comma stabilisce che quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi il diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. Il comma 4 infine prevede che nell'ipotesi che l'impresa editrice sia costituita in forma di società di capitali, le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate ad altre società di capitali, purchè la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o società direttamente controllate da persone fisiche.

INTERVENTI DI FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'EDITORIA.

Le forme di intervento a favore dell'editoria sono riconducibili a 2 tipologie: aiuti economici diretti e aiuti economici indiretti.

A) aiuti economici diretti: questo tipo di finanziamento vale solo per certe categorie di imprese editrici: a) imprese editrici di particolare valore: tra cui ci sono imprese editrici di giornali quotidiani o periodici che siano costituite come cooperative giornalistiche, costituite da almeno 3 anni, imprese editrici di giornali quotidiani editi in lingua francese slovena e tedesca nelle regioni valle d'aosta, Friuli e trentino alto a., imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, imprese editrici di quotidiani o periodici che oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche. Ulteriori agevolazioni sono state introdotte per le testate radiofoniche di partito. B) stampa italiana all'estero: destinatarie dei contributi sono le imprese editrici di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale adite in italia e diffuse prevalentemente all'estero. C) pubblicazioni di elevato valore culturale: si riferisce a pubblicazioni periodiche le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiore al 50% delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti. La difficoltà in questo caso è stato il fatto di aver riconosciuto di elevato valore culturale molte pubblicazioni e di conseguenza il contributo erogato di ciascuna impresa ridotto a somme poco significative.

B) aiuti economici indiretti: in questo caso sono state attuate: a) riduzioni tariffarie: sono state dimezzate del 50% le tariffe telefoniche per le imprese editrici di quotidiani, di periodici con una periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno. Sono state previste specifiche agevolazioni per la spedizione di giornali, quotidiani, riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro degli operatori di comunicazione, pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro anche in lingua estera da spedire all'estero. B) agevolazioni fiscali: la legge 27 aprile 1989 n.154 aveva assoggettato al pagamento dell' iva tutti gli stampati, nella misura del 4% da calcolare solo sul 40% della tiratura. C) finanziamenti agevolati: i contributi sono concessi in conto di interessi per finanziare progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica. Una quota del 5% è riservata alle imprese di ridotte dimensioni, un altro 5% è riservato alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in italia, un 10% è rivolto ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
la legge ha istituito un fondo per i beni e le attività culturali, finalizzato all'assegnazione di contributi ai soggetti che abbiano stipulato contratti di mutuo per lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione e vendita del libro. in casi di crisi aziendale in cui si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, e nei casi di cessazione dell'attività aziendale, le imprese possono accedere alla cassa integrazione guadagni.

IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA VENDITA.

Diverse sono le esigenze che animano la distribuzione libraria rispetto a quella di periodici e quotidiani, necessitando questi ultimi di una celerità di consegna maggiore, comportando per le imprese editrici un rilevante impegno finanziario. In italia è scarso lo sviluppo che hanno avuto i canali distributivi alternativi, come il recapito per posta e la distribuzione presso le abitazioni, da ciò deriva una serie di comportamenti differenziati delle imprese editrici le quali, in base alla tiratura, all'otganizzazione aziendale e alle diverse aree territoriali, provvedono a distribuzioni dirette, all'affidamento dell'intera distribuzione ad imprese operanti su scala nazionale o al trasporto delle copie presso distributori locali. Il problema fondamentale è quello di garantire una parità di trattamento delle testate da parte dei distributori, ile imprese infatti devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. Questo è un vero e proprio obbligo. La legge sull'editoria prevede inoltre che le regioni elaborino gli indirizzi per i comuni in tema di predisposizione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, spetta inoltre ai comuni adottare il piano di localizzazione e rilasciare le relative autorizzazioni, salve le eccezioni che la legge consente. Si stabilisce inoltre che l'esercizio della rivendita può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. La legge impone inoltre ai rivenditori di testate la parità di trattamento delle stesse. Dopo il fallimento del piano di localizzazione si è giunti a una fase di sperimentazione in cui si sperimentano nuove forme alternative di vendita, da effettuare per durata di 18 mesi su tutto il territorio nazionale.


L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA

LA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI.

La prima legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti risale al 1925, epoca che vide la collocazione della disciplina organizzativa dell'attività giornalistica, nell'ambito dell'organizzazione corporativo fascista, e l'affermazione del principio per cui l'esercizio di tale professione è consentito solo a coloro che siano iscritti in appositi albi. La l'art. 7 prevedeva la costituzione di albi professionali depositati presso le Corti d'Appello, nei quali dovevano esser iscritti i giornalisti che intendevano esercitare la professione, mentre veniva rinviata l'emanazione di un regolamento speciale in cui fosse contenuta la disciplina per l'iscrizione. Fu nel 1944 che il d.l.lgt. 23 ottobre 1944 n.32 affidò la tenuta degli albi e la disciplina degli iscritti ad un'unica Commissione con sede a Roma, i cui membri venivano ancora nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia.

LA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963 N. 69.

Con questa legge si assume un assetto definitivo della professione giornalistica. Da questa legge si può desumere una definizione implicita di attività giornalistica sulla base dell'art. 2 della legge in cui si afferma che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Dunque sono 2 i momenti che contraddistinguono l'attività giornalistica: il momento di acquisizione delle notizie e il momento di esposizione delle notizie. I soggetti delle attività in questione sono i professionisti, ovvero coloro che esercitano in modo esclusivo la professione giornalistica, i pubblicisti, cioè coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita e i praticanti. Per le prime 2 categorie è prevista l'iscrizione nell'Albo professionale nell'apposito registro di categoria, l'iscrizione dei pubblicisti non richiede il requisito dell'idoneità professionale accertata attraverso un esame, ma consegue al semplice accertamento amministrativo dell'attività svolta. I praticanti non fanno parte in realtà dell'Ordine, essendo membri aspiranti alla professione giornalistica; fanno parte dell'ordine soltanto i giornalisti professionisti e i pubblicisti, i praticanti vengono iscritti nell'omonimo registro. La legge inoltre precisa le modalità della pratica la quale deve svolgersi presso un quotidiano o servizio giornalistico radiofonico o televisivo, un'agenzia di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o ancora presso un periodico a diffusione nazionale con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. L'esame di idoneità professionale si presenta inadeguato in quanto non è in grado di verificare le effettive capacità del soggetto ed interviene al termine del periodo di praticantato che rappresenta in realtà un vero e proprio esercizio professionale. Di qui la necessità di un cambiamento, in questa direzione si pongono le scuole di giornalismo.

L'ORDINE DEI GIORNALISTI E I PROBLEMI DI COSTITUZIONALITA'.

Si tratta di un ente pubblico a struttura associativa, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione. L'albo è invece un documento che attesta pubblicamente l'esistenza nei soggetti iscritti dei particolari requisiti richiesti dalla legge, è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale, e comprende i due elenchi dei pubblicisti e dei professionisti, nonché i 2 elenchi speciali dei giornalisti stranieri e dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico. Se un soggetto non è iscritto nell'albo non può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista. Le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine possono essere raggruppate in funzioni di amministrazione attiva, relative alla tenuta dell'albo, nonché alla costituzione ed estinzione dello status di giornalista, funzioni di vigilanza sulla condotta degli iscritti, nonché di tutela del titolo di giornalista, anche in sede giudiziaria, e di repressione dell'esercizio abusivo della professione.

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI.

PRINCIPI E SANZIONI CONTENUTI NELLA LEGGE 69 DEL 1963

Nell'esercizio della professione giornalistica si pone quotidianamente un contrasto tra i 2 grandi valori tutelati dalla Costituzione: l'esercizio del diritto di cronaca e la tutela dei diritti fondamentali della persona. È la legge e il giudice che hanno il compito di bilanciare questi 2 diversi valori, non sempre però questi due organi sono idonei, quindi è nata l'autodisciplina deontologica, più idonea a tutelare sia il giornalista, sia il destinatario della notizia. La disposizione relativa ai diritti e ai doveri del giornalista fissa parametri di comportamento, mettendo in evidenza da un lato il diritto alla libertà di informazione e di critica, il cui limite risiede nell'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, e l'obbligo di rispettare la verità dei fatti in un contesto di lealtà e buona fede. L'art 48 della legge prevede un processo disciplinare per coloro che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale. Le sanzioni vanno dal lieve avvertimento fino alla sospensione e la radiazione dall'albo.

LE NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE CONTENUTE NELLE CARTE DEI DOVERI E GLI ORGANISMI DI AUTOTUTELA.

Inizialmente sono stati posti dei quesiti circa i soggetti più idonei per definire i contenuti della regolamentazione deontologica e gli organi e le sanzioni appropriate per garantirne l'osservanza. La carta di Treviso ha segnato una tappa fondamentale, che aveva come fine quello di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita culturale dell'infanzia e dell'adolescenza, fissando una serie di regole deontologiche sul rapporto informazione minori. Nel luglio 1993, l'Ordine e FNSI hanno dato vita alla Carta dei doveri del giornalista che, al fine di promuovere il rapporto di fiducia tra gli organi di informazione e i cittadini, fissa in termini concreti una serie di doveri che attengono alle responsabilità del giornalista verso i cittadini, al rispetto del diritto alla rettifica e alla replica, alla presunzione di innocenza, all'obbligo di verifica delle fonti, alla distribuzione tra informazione e pubblicità e alla tutela dei minori. Per garantire l'effettività dei principi formulati, la Carta ha approvato un nuovo organismo: il comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione che dietro segnalazione dei cittadini valuta la fondatezza della denuncia, in caso positivo notifica al consiglio dell'ordine competente il comportamento del giornalista e comunica all'autore dell'articolo e al direttore responsabile la propria valutazione per la sua pubblicazione gratuita sull'organo di informazione.

ULTERIORI LINEE DI INTERVENTO, IL CODICE DEONTOLOGICO.

Ulteriori direzioni di intervento sono 2, l'elaborazione di un codice generale capace di riassumete il contenuto dei var i testi di autodisciplina esistenti, e quella di individuare un organo o un soggetto autorevole in grado di garantire l'effettività delle regole predette. Il 29 luglio 1998 si approvò il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, come obiettivo si pone il contemperare i diritti fondamentali della persona con ilk diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, il principio fondamentale risulta essere quello dell'essenzialità dell'informazione per cui la divulgazione di notizie di elevato interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto.

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO

Nella maggior parte dei casi il lavoro del giornalista si colloca nel lavoratore dipendente e quindi gode della tutela di un normale contratto di lavoro. Il nuovo contratto collettivo si stipulò l'11 aprile del 2001, questo contratto concerne il rapporto tra editori di quotidiani, periodici, agenzie di informazione quotidiane per la stampa, emittenti radiotelevisive private e uffici stampa collegati ad aziende editoriali e giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana., con questo contratto quindi vengono disciplinate le varie tipologie di prestazione lavorativa e di rapporto contrattuale. Viene dedicata particolare attenzione alla figura più importante all'interno di un giornale, cioè il direttore, a cui sono attribuite competenze esclusive e specifiche, il direttore può decidere le mansioni di ogni giornalista, può dare disposizioni circa il corretto funzionamento delle mansioni. È importante citare la clausola di coscienza, che prevede la possibilità di dimissioni, con il diritto di indennità di fine in rapporto al cambiamento di linea politica del giornale e l'utilizzo del giornalista in altro giornale che determini una mancanza nell'agenzia. Il nuovo contratto del 2001 segnala soprattutto aspetti innovativi che riguardano la flessibilità e il giornalismo on-line. È introdotto il lavoro interinale anche per i giornalisti e cambia la parte di regolazione dei contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda i giornalisti on line si è fatto un accordo sperimentale, valevole per un biennio, che prevede le sole qualifiche, redattore e capo servizio. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. Per i giornalisti free lance che svolgono una collaborazione coordinata continuativa, il rapporto di collaborazione deve essere formalizzato con una lettera scritta che contenga la data di inizio, la durata e le caratteristiche della prestazione, l'entità del compenso e i tempi e le modalità di pagamento.


LA DISCIPLINA ANTITRUST

Il principio pluralistico è molti importante nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa. Il principio pluralistico ha 2 accezioni applicative: quella del pluralismo interno, applicabile al servizio pubblico e quella del pluralismo esterno che si riferisce invece agli operatori del sistema e si avvicina al principio della libera concorrenza. La disciplina dei mezzi di comunicazione di massa è volta a realizzare il valore del pluralismo, garantendo la concorrenza diretta ad esaltare il pluralismo delle idee e l'eccesso al mercato del maggior numero possibile di soggetti, la disciplina antitrust è invece diretta a tutelare il valore della libertà e di concorrenza in generale. Il valore del pluralismo può essere salvaguardato sulla base di specifiche normative dedicate ai mezzi di comunicazione di massa. Nel luglio 1997 il legislatore ha approvato una disciplina organica in materia, costituita dalla legge n. 249, nel 1995 si è tenuto un referendum abrogativo parziale che tendeva a permettere il possesso di una sola rete televisiva, l'esito del referendum è stato negativo.


LA TRASPARENZA NEL SETTORE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

L' art. 21 della Costituzione al 5° comma enuncia il principio costituzionale della trasparenza che prevede che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Il principio della trasparenza permette di conoscere l'effettiva consistenza finanziaria e proprietaria delle imprese d'informazione, rendendo nota la titolarità dell'impresa con lo scopo di individuare le persone fisiche cui fanno capo le imprese nel settore dei mezzi di comunicazione, assicurando il diritto all'informazione del cittadino ed il rispetto della disciplina antitrust. Il principio della trasparenza, insieme al principio del pluralismo è un assunto fondamentale del settore sei mass media, in quanto valore costituzionale il principio di trasparenza incide sul valore del pluralismo.

IL NUOVO REGISTRO PER GLI OPERATORI DELLE COMUNICAZIONI.

La legge n. 249/97 ha provveduto a creare un unico registro per tutti gli operatori delle comunicazioni, è un Registro che raccoglie in sé tutti i dati dei soggetti esercenti nel settore della radiotelevisione, della stampa e delle telecomunicazioni. Nel nuovo Registro sono tenuti ad iscriversi: 1) la società concessionaria pubblica e le imprese concessionarie private. 2) le imprese di distribuzione o produzione di programmi radiofonici o televisivi. 3) le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, 4) le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o di riviste. 5) le agenzie di stampa. 6) le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica e digitale. Inoltre l'Autorità deve provvedere a definire i criteri in base ai quali individuare i soggetti tenuti all'iscrizione.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEL SETTORE DELLA STAMPA E DELLA RADIOTELEVISIONE.

Il principio di trasparenza sancisce degli obblighi allo scopo di costituire una raccolta di dati completa e aggiornata sugli assetti proprietari delle imprese registrate. A) obblighi di comunicazione della struttura dell'impresa, con fine di rendere evidente la titolarità dell'impresa ai suoi eventuali diversi livelli. L'obiettivo è quello di risalire all'identità delle persone fisiche che possono considerarsi i reali titolari dell'impresa, l'impresa che esercita attività editoriale è tenuta a depositare nel Registro una serie di dichiarazioni concernenti l'assetto e la composizione dell'azienda, e deve richiedere l'iscrizione dei suoi soci nel registro dei soci. B) obblighi di comunicazione di trasferimenti delle imprese editrici e delle imprese radiofoniche. È anche previsto che sia l'Autorità a determinare con proprio provvedimento quali siano i dati contabili ed extracontabili, che gli imprenditori editoriali e radiotelevisivi, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio. I dati sono stabiliti avendo riguardo alle voci del conto economico e dello stato patrimoniale.

LA NORMATIVA ANTITRUST GENERALE A LIVELLO COMUNITARIO E A LIVELLO NAZIONALE.

Dal 1958 la Comunità Europea si è dotata di una normativa comunitaria a tutela della concorrenza. L'art. 81 del trattato Ce vieta le intese restrittive della concorrenza, l'art. 82 invece pone il divieto di abusi di posizione dominante. Come obiettivo queste norme hanno l'evitare che intese o abusi esercitate da imprese di posizione dominante possano arrecare pregiudizio al commercio e agli scambi tra stati membri. Il nostro stato si è dotato di una normativa a tutela della concorrenza in netto ritardo rispetto agli altri paesi, anche a causa di orientamenti favorevoli all'intervento statale diretto nell'economia.

LA NORMATIVA ANTITRUST NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO.

NOZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO.

Per ampliare la nozione di controllo il legislatore si è pronunciato più volte, arrivando con la legge 249/97 ad una nuova definizione di controllo. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, quando esistano certe situazioni ad esempio un soggetto che abbia la possibilità nell'assemblea ordinaria di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori e sussistenza di rapporti,

le disposizioni contenenti la normativa antitrust nel settore radiofonico sono state introdotte per la prima volta nel nostro paese con la legge 223 del 1990, le disposizioni sono contenute nell'art 15 e 19 e si potevano raggruppare a seconda che riguardassero i divieti di concentrazioni multimediali e le concentrazioni a livello nazionale nel settore radiofonico e televisivo, i divieti di concentrazione relativi alle emittenti radiotelevisive di carattere locale e i limiti imposti al controllo delle risorse pubblicitarie. Nel luglio 1997 è stata approvata una legge (la 249 del 1997) che prevede l'istituzione di una nuovo Autorità amministrativa nel settore delle comunicazioni, la quale assomma su di sé un'ampia tipologia di competenze nel settore delle telecomunicazioni e della radiotelevisione. Questa Autorità ha inoltre il potere in materia antitrust, e si pone il problema della corretta definizione dell'ambito di competenza dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

La nuova normativa antitrust per i settori delle comunicazioni sonore e televisive della multimedialità, dell'editoria e delle connesse fonti di finanziamento è contenuta negli art. 2 e 3 della legge 249/97. nei primi 2 commi è contenuto il divieto di porre in essere qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, nonché la sanzione generale di nullità per gli atti giuridici contrastanti con tale divieto generale. La legge prevede inoltre degli obblighi: limite alla titolarità delle reti: ad uno stesso soggetto non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive analogiche oppure più del 20% dei programmi digitali trasmessi su frequenze terrestri. Solo con l'adozione del piano dia assegnazione delle frequenze sarà dunque possibile determinare il numero massimo di concessioni di cui un solo soggetto potrà essere titolare il legislatore de 1997 ha sancito il limite alla raccolta di risorse economiche, queste limitazioni si applicano ai soggetti titolari di più di una concessione televisiva o radiofonica via etere, o di più di una autorizzazione per trasmissione a pagamento e mezzo cavo o satellite. È stabilito anche gli operatori radiotelevisivi non possano raccogliere più del 30% delle risorse del settore radiotelevisivo nazionale riferito sia alle trasmissioni via etere terrestre che a quelle codificate. Le risorse del settore sono quelle derivanti dal canone rai, dalla pubblicità, dalle televendite, dagli abbonamenti televisivi e dalle convenzioni con gli enti pubblici. I soggetti destinati di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere non più del 30% delle risorse del settore radiofonico derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni. Per i soggetti destinatari di autorizzazioni x emittenti via cavo o via satellite, si prevede che essi possano raccogliere proventi non superiori al 30% del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo o delle emittenti via satellite. l'attività della concessionaria si sostanzia nella promozione e nella conclusione di contratti di inserzione pubblicitaria per il mezzo concedente, contro il corrispettivo di una percentuale delle somme versate dagli inserzionisti. Per le imprese concessionarie di pubblicità valgono le stesse quote previste per le imprese radiofoniche e televisive. Nel caso di sanzioni l'Autorità è chiamata ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Le disposizioni relative ai limiti di concentrazione trovano applicazione in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni. Le sanzioni previste sono di natura pecuniaria e concernono anche la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 6 mesi.

LIMITI ANTITRUST PER L'EDITORIA E PER LE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA'

L'unico esempio di disciplina antimonopolistica presente nell'ordinamento italiano è la legge 5 agosto 1981 n. 416. questa legge introduce per la prima volta il concetto di divieto di posizione dominante , la legge specifica le ipotesi nelle quali sia da considerare rilevante e quindi vietata lòa posizione dominante di un'impresa editrice di quotidiani nel mercato nazionale o in ambito regionale. Il secondo comma dichiara che si considera dominante la posizione di un'impresa editoriale quando i giornali editi dall'impresa abbiano avuto una tiratura nel precedente anno solare superiore al 20% delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in italia. La legge 416 è stata definita una legge repressiva di singoli atti, anche il meccanismo sanzionatorio è poco convincente. L'esigenza di correggere alcuni aspetti della legge è stata soddisfatta con la legge 67 del 1987 che introduce innovazioni importanti. Propone una nuova definizione di posizione dominante nel mercato editoriale, utilizzando una nozione di controllo e collegamento più ridefinite. Per le concessionarie di pubblicità gli introiti pubblicitari hanno un peso notevole nel bilancio economico delle imprese editoriali poiché incidono sulle entrate di ciascun giornale per una percentuale complessiva stimata nel 36,50%. In definitiva la legge 416 ha introdotto importanti disposizioni volte a rendere trasparenti gli assetti proprietari, nonché norme antitrust volte a prevenire il formarsi di posizioni dominanti da parte di concessionarie pubblicitarie operanti nell'ambito della stampa quotidiana.


IL SISTEMA LOCALE DELL'INFORMAZIONE

L'EVOLUZIONE DEGLI ORDINAMENTI REGIONALI

La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione ha attribuito alle regioni una competenza legislativa generale, ribaltando l'impostazione originaria secondo la quale alle Regioni era attribuita competenza legislativa nelle sole materie indicate nell' art 117 Cost.

In assenza di una norma che consentisse espressamente alle regioni di intervenire nel settore dell'informazione radiotelevisiva, la giurisprudenza della corte costituzionale ha seguito per lungo periodo una linea di netta chiusura in rapporto al possibile spazio di intervento regionale nel settore dell'informazione.nel 1975 fu approvata una riforma che prevedeva tre riconoscimenti in favore delle Regioni, il potere di costituire appositi Comitati regionali per la radiotelevisione, un ruolo nel procedimento di formazione del Consiglio di amministrazione della rai, consistente nel potere di designare 4 dei 10 membri di nomina parlamentare, l'assegnazione alle Regioni di competenze di natura legislativa e amministrativa per la tv via cavo. In sostanza la legge 103 del 1975 interpretava il decentramento del servizio pubblico in termini di mero riassetto organizzativo e non di raccordo organico con le istituzioni regionali. Con la sentenza n. 94 del 1977 la Consulta conferma la sua linea di netta chiusura in rapporto al possibile spazio di intervento regionale nel settore dell'informazione. Una piccola competenza viene riconosciuta alle regioni le quali hanno competenza in materia dei lavori pubblici di interesse regionale. Un mutamento di posizione della Consulta avviene con la sentenza n. 348 del 1990. la corte ha modo di affermare in questa sede che l'informazione non deve essere considerata tanto come materia, ma come condizione preliminare per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria di stato democratico.

IL SISTEMA DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI.

IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE.

Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 68 del 1998. il piano ha riservato all'emittenza locale il 33% delle frequenze. Ulteriori riserve di frequenza devono poi essere previste per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni etniche, culturali e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione.

TELEVISIONI LOCALI: REQUISITI ED OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

È prevista la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni; l'adozione di norme atte a favorire la messa in comune di mezzi e capitali di produzioni, nonché la formazione di consorzi tra emittenti locali, oltre che l'ingresso nel settore delle telecomunicazioni; la possibilità di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quinto di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali e bacini di utenza. Il rilascio della concessione per le emittenti deve avvenire in base ai criteri che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista. La concessione può essere richiesta da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore ai 300 milioni. È possibile inoltre determinare diverse tipologie di emittenti televisive locali, ne sono state individuate 4, emittenti a carattere commerciale, a carattere comunitario, a carattere informativo ed emittenti monotematiche a carattere sociale. Per le emittenti radiotelevisive locali è favorita un'elasticità di programmazione per non più di un quinto delle ore di trasmissione giornaliere ù. Per le stesse emittenti locali è favorito l'ingresso nel settore delle telecomunicazioni ed inoltre altre condizioni agevolative potranno essere stabilite in quei regolamenti attribuiti alla competenza del Ministero. Per le emittenti radiotelevisive locali i criteri sono ancora più specifici e tendono in varia misura ad agevolarne l'attività. Prevedono una semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni. Viene prevista inoltre la possibilità di agevolare la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di azienda.

RADIO LOCALI: REQUISITI ED OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

La radio è sempre stata intesa per lo più come settore del più generale problema radiotelevisivo. È solo con la legge Mammì, contenente la riforma del sistema radiotelevisivo, che troviamo la prima disciplina organica delle concessioni radiofoniche. L'art 16, che fissa i requisiti utili ad ottenere la concessione, distingue innanzitutto tra la radiodiffusione avente carattere commerciale e quella a carattere comunitario. Per le radio commerciali, che perseguono uno scopo di lucro, i requisiti richiesti per essere titolarti della concessione sono gli stessi per le emittenti televisive locali. Per le radio comunitarie che sono caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e sono esercitate da fondazioni, associazioni riconosciute, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora, la concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione.

LE DISPOSIZIONI ANTITRUST A LIVELLO LOCALE.

Il dato normativo della disciplina antitrust a livello locale è costituito dall' art. 19 della legge 223 del 1990 integrato dall'art. 3, quest'ultimo definisce la configurazione concreta dei bacini di utenza, stabilendo che gli stessi, coincidenti di regola con il territorio delle singole Regioni, devono essere tali da consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti. Per le emittenti televisive si prevede che uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione per ogni bacino di utenza, oppure di 3 concessioni per bacini diversi, anche se contigui, purchè comprensivi nel loro insieme di una popolazione non superiore ai 10 milioni di abitanti. Per le emittenti radiofoniche, viene consentita la titolarità di una sola concessione per ogni bacino, o di sette concessioni per bacini diversi, purchè aventi le stesse caratteristiche per le emittenti televisive. Il cumulo delle concessioni che un soggetto può avere è regolato dal comma 3 dell'art 19, e stabilisce che è ammesso solo se, per lo stesso bacino di utenza, il numero delle domande per il settore radiofonico è inferiore al numero di frequenze da assegnare. L'art 19 introduce il divieto di essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. Questi limiti sono stati introdotti per garantire l'ingresso nel settore considerato del maggior numero possibile di iniziative.

LE RETI LOCALI

L'art 19 introduce la nozione di reti locali. Questa disposizione consente ai singoli concessionari o ai consorzi che ne facciano richiesta la trasmissione di programmi in contemporanea previa autorizzazione concessa dal Ministero delle comunicazioni. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le 6 ore. Sono presenti sul territorio delle syndications o network nazionali costituiti da un insieme di emittenti in possesso di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che si accordano per irradiare lo stesso programma sul territorio complessivamente servito, così realizzando una rete nazionale.

I GIORNALI LOCALI

La caratteristica dei giornali locali risiede nell'avere un ambito di diffusione più limitato rispetto a quello nazionale. L'informazione locale, realizzandosi attraverso una circolazione orizzontale il cui flusso informativo corre fra più punti aventi la stessa collocazione localistica, consente un dialogo e uno scambio più immediati, in quanto più vicini alla convivenza sociale. Norme specifiche sul settore dell'editoria locale sono contenute nella legge 5 agosto 1981 n.416 recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Le misure di sostegno alla radiodiffusione possono essere definite come l'insieme dei benefici diretti ed indiretti previsti dallo Stato o dalle Regioni a favore di emittenti radiofoniche o televisive dotate di limitate risorse finanziarie. È stata la legge Mammì la prima ad introdurre un sistema organico di sostegno della radiodiffusione, con riferimento sia alle imprese radiofoniche che a quelle televisive. L'art 23 della legge ha previsto tre forme di agevolazione di natura abbastanza eterogenea. Il primo comma stabilisce una forma di sostegno indiretto a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. Il secondo comma riconosce alle regioni la facoltà di disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, il particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e di gestione degli impianti. La legislazione regionale ha come obiettivo quello di sostenere il pluralismo informativo, anche allo scopo di favorire forme di comunicazione che consentano alla comunità di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attività legislativa e alla programmazione regionale. L'oggetto degli interventi è in prevalenza rappresentato da iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva. Un ulteriore agevolazione è previsto nel comma 3 dell'art 23 in favore dei concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale. I benefici concesso sono: riduzione del 50% delle tariffe telefoniche, e di quelle relative ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo.

LA LEGGE 250 DEL 1990

Gli articoli 7 e 8 della legge 250 del 1990 prevedono analoghe tipologie di agevolazioni a favore delle imprese di radiodiffusione sonora. Destinatarie delle misure di sostegno sono le imprese che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25%, per le emittenti nazionali, e del 15%, per le emittenti locali, delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20. con l'annuale legge finanziaria si è provveduto a rifinanziare gli stanziamenti in favore di tali emittenti. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in favore dei soggetti collocatisi ai primi posti di una apposita graduatoria, stilata dai Corecom. Per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del parlamento c'è un contributo integrativo pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, e comunque non superiore ai 4 miliardi. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche che, oltre ad aver registrato la testata giornalistica presso il competente tribunale, trasmettano programmi informativi autoprodotti per non meno del 50% delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20, e che non siano editori di quotidiani o periodici a loro volta organi di partiti politici. Per quanto concerne il complesso sistema degli interventi in favore dell'editoria la normativa nazionale prevede che gli aiuti economici, oggi per la maggior parte erogati non più in via diretta, ma invece nella forma di riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali o credito agevolato, valgano sia per le imprese operanti a livello nazionale che per quelle operanti a livello locale.






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