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ORIGINI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Iniziamo oggi a parlare di un tema di giustizia, ossia "origini del sistema di giustizia amministrativa, mentre in seguito tratteremo il discorso relativo al criterio di riparto delle giurisdizioni. L'argomento di oggi vuole rappresentare un exursus storico sulle ragioni sulle quali si basa il sistema di giustizia amministrativa, e, mi piace ricordare, per vertire di questo istituto, di questo problema, una lezione del prof. Follieri che trattava di giustizia amministrativa in quel determinato anno accademico, e parlando appunto delle origini storiche della giustizia amministrativa, ha iniziato il suo corso di studi descrivendo una norma della Costituzione, cioè l'art. 111.
L'art. 111 al 1° comma stabilisce: " la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". 2° comma :" ogni processo ( senza definire di quale tipo), si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, e sempre il 2° comma stabilisce: ne assicura la ragionevole durata. Cosa si evince dalla lettura di questi due primi comma?
Un primo concetto di carattere generale che il
processo giusto, e quindi non solo quello amministrativo ma anche quello penale
e civile giusto, è regolato dalla legge. Ma cosa si intende per giusto? Perché
giusto è una concezione prettamente soggettiva , essa infatti per ognuno di noi
può avere un valore diverso, è un parametro soggettivo, non ha un contenuto
preciso, specifico, attraverso il quale possiamo circoscrivere l' aggettivo
"giusto". In questo caso però, ci aiuta il 2° comma, perché vediamo che questo,
descrivendo quali devono essere le caratteristiche di ciascun processo è come
se desse un contenuto all' aggettivo giusto, e quindi per
Vediamo però adesso queste caratteristiche nello specifico, e soprattutto come si è formato il sistema di giustizia amministrativa, e come nel corso degli anni questi tre elementi sono mutati perché non è stato sempre così, non è che dalle sue origini piuttosto recenti per quanto riguarda il processo amministrativo che rispetto agli altri processi è di breve origine, infatti, rispetto al processo civile e a quello penale esso nasce solo nel 1889.
Quindi vediamo bene, nel corso del tempo, da quando è
nato fino ad oggi se il processo amministrativo ha avuto queste tre
caratteristiche sempre ben presenti oppure vi è stata un' evoluzione in tal
senso sino ad arrivare ad un processo che possiamo definire giusto secondo i
parametri desunti dalla Carta Costituzionale. Soprattutto il problema che
dobbiamo considerare, l'aggettivo, il requisito, la caratteristica che dobbiamo
verificare se è stata sempre così è quella relativa all'organo giurisdizionale,
cioè mal giudice amministrativo, se è stato sempre nel tempo terzo ed
imparziale così come impone
La giustizia amministrativa, infatti, vive un'epoca relativamente breve, cioè si può risalire all'origine del giudice amministrativo avente funzione giurisdizionale solo nel 1889, e la prima legge di riferimento è la legge del 1865 che ha creato "il giudice unico", ma prima di parlare delle origini del sistema di giustizia amministrativa occorre capire qual è la caratteristica. È quella che, la legge 2248 del 1865 è una legge emanata all'indomani dell'unificazione del regno d'Italia, tuttora valida e vigente, che trova piena applicazione. E, cosa è successo dal 1865 ad oggi? Nel corso degli anni ci sono state un susseguirsi di leggi che si sono affastellate, l'una rispetto all'altra, e nessuna ha abrogato quella precedente, ma ciascuna ha aggiunto qualcosa di nuovo al precedente che è rimasto immutato, e quindi, ecco perché è necessario ripercorrere questa evoluzione normativa e legislativa in questo arco di tempo relativamente breve, perché tutto quello che avevamo nel 1865 lo abbiamo tuttora con variamenti che hanno modificato piccoli istituti, ma mai abrogato le leggi precedenti.
Per questo è importante conoscere tutte le leggi che
si sono succedute l'una rispetto all'altra, perché le leggi amministrative nel
nostro ordinamento si sono susseguite lasciando sempre immutate parzialmente,
ma mai abrogandole del tutto , ecco perché è importante ripercorrere l'exursus
normativo dell' evoluzione della giustizia amministrativa. La caratteristica
che emerge per il processo amministrativo è quella che vede
Quindi, da' una concezione oggettiva, cioè come mezzo
di tutela del privato di difendere la propria sfera giuridica soggettiva, e
questo è importante se studiamo il processo posto a tutela del privato, o attraverso
il quale può sindacarsi l'esercizio del potere amministrativo, e questo è un
diverso tipo di atteggiarsi del processo amm. fermo restando che le parti, P.
A. e privato, devono essere poste sullo stesso piano, e devono essere, come
dice
Invece, per quanto riguarda la giustizia amministrativa, bisogna aspettare qualche anno più tardi, all'indomani dell'unificazione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861, c'è stata una famosa legge che è composta di un solo articolo con la quale si approvano tutti gli allegati di questo articolo, noti come le grandi leggi di unificazione dello Stato. Questa è la legge n° 2248 del 1865, quindi nel neonato Regno d'Italia viene approvata questa legge composta di un solo articolo con il quale vengono approvati sei allegati tutti contraddistinti dalle lettere dell'alfabeto, quindi allegato A, B, C, D, E e F :
l'allegato A riguarda la legge comunale e provinciale;
l'allegato B la legge sulla pubblica sicurezza;
l'allegato C riguarda la legge sull'attività pubblica;
l'allegato D la legge sul Consiglio di Stato;
l'allegato E riguarda la legge sul contenzioso amministrativo;
l'allegato F riguarda la legge sui lavori pubblici.
Quindi, l'allegato che ci interessa da vicino per la nascita del sistema di giustizia amministrativa è l'allegato E, che è la legge sul contenzioso amministrativo o meglio noto come "legge abolitiva del contenzioso amministrativo". Dal titolo di questa legge possiamo capire cosa succede: fino al 1865 c'erano dei tribunali, meglio definibili come pseudo tribunali, che risolvevano le controversie di contenzioso amministrativo, che potevano a quel tempo ricorrere tra P. A. e privato, tribunali che però di quelle garanzie di terzietà e imparzialità non avevano proprio nulla, perché i soggetti che componevano quei tribunali erano dei cosiddetti "prodi viri", funzionari della Corona, incardinati nella stessa P. A, che prima dell'avvento dello Stato di diritto aiutavano il monarca nell'assunzione delle sue determinazioni, poiché quando vigeva il Monarca, lui assommava in sé tutti i poteri dello Stato: legislativo, esecutivo, e giudiziario, era lui che faceva e disfaceva tutto, era arbitro assoluto delle sue decisioni, del suo agire e manifestarsi nei confronti dei sudditi e non doveva sottostare ad alcunché, essendo lui arbitro assoluto dei suoi compiti e funzioni.
Non c'era ancora alcuna giuridicizzazione del potere, assogettazione del potere alla legge, vigeva ancora la cosiddetta libertà del monarca il quale sceglieva da sé i fini da perseguire e i mezzi attraverso i quali perseguire questi fini, facendo rispettare i suoi ordini.
Con il passaggio allo Stato di diritto invece, quando
si attua la tripartizione dei poteri e viene stabilito che anche il potere
esecutivo deve sottostare alla legge, e vediamo che quei tribunali che a quei
tempi rappresentavano gli organi che dividevano le questioni ,
Vuol dire un distacco, una diversità del punto di vista istituzionale rispetto alle parti processuali.
Questa estraneità del punto di vista istituzionale che deve garantire il giudice, a cui deve aggiungersi anche la caratteristica dell' essere imparziale, nel giudicare senza favoritismi l' una e l' altra parte giudiziale. Mentre a quel tempo, quei tribunali sicuramente non erano giudici terzi, perché erano organi della P. A., che era una delle due parti in conflitto e per questo non solo non poteva essere terzo, perché non aveva la caratteristica di terzietà, di estraneità , ma inoltre non giudicavano con quelle garantigie di imparzialità.
Dunque, nel 1865 con l'approvazione di questa legge, e in particolare con il suo allegato E , nota come la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, vengono aboliti quei tribunali che di tribunale non avevano nulla, e questo concetto è descritto nel 1° art. della legge 20 marzo n° 2248, allegato E. sono cinque gli articoli di questa legge tuttora vigenti, che non sono stati abrogati dalle leggi attuali, ed è proprio questo il bello della nostra giustizia amministrativa: una serie di leggi emanate nel corso del tempo e rimaste quasi del tutto attuali anche nei loro valori, con i dovuti accorgimenti , ma tuttora applicate.
Leggiamo il primo art. che sicuramente non vale oggi ma che è stata molto rilevante poiché dice al primo art. "vengono aboliti i tribunali, attualmente investiti della giurisdizione di contenzioso amministrativo tanto in materia civile quanto in materia penale, perché non danno garanzie di imparzialità e terzietà, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore, cioè le controversie di contenzioso amministrativo sia in materia civile che penale, saranno devolute d' ora in poi alla giurisdizione ordinaria o all' autorità amministrativa secondo le norme dichiarate dalla presente legge". Perciò è importantissimo il primo art., dato che con un battito d' ali dice che vengono aboliti questi tribunali di contenzioso e viene creato immediatamente un unico giudice, quale quello ordinario, competente per quanto riguarda le controversie amministrative, sia in materia civile che penale, e a questo si affianca l' autorità amministrativa, ciò perché possiamo considerare questa come la legge che istituisce la giurisdizione unica del giudice amministrativo, infatti grazie ad essa non troviamo più una pluralità di giudici , un doppio giudice come lo abbiamo ora, bensì un giudice unico accanto al quale viene considerata anche l' autorità amministrativa, che però non ha funzione giurisdizionale.
Questo primo art. è importante per questo motivo, quindi
per il giudice ordinario si dovrebbe garantire questa volta una funzione di
terzietà e di imparzialità rispetto alle parti processuali. Ma cosa può fare il
giudice ordinario? Lo dice il 2° comma. " sono
devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le contravvenzioni e le materie
nelle quali sia fatta questione di diritto civile o politico", e fin qua
possiamo dire che questo art. non ci dice nulla di nuovo, ma se lo collochiamo
nel lontano 1865 dove si dice che il giudice ordinario ,e quindi il giudice penale
è competente per le contravvenzioni, e il giudice civile per tutte le materie
nelle quali si faceva questione di un diritto civile o politico, e su questo
non c'è nessun problema, infatti anche adesso è così, ma si aggiunge : che vi
possa essere interessata
La differenza è che prima i tribunali erano competenti
per tutte le controversie anche laddove il rapporto processuale era tra privato
e P. A, cioè tra una situazione giuridica che non poteva essere a quel tempo di
diritto soggettivo, perché di fronte ad un potere della P. A non ci può essere
in egual misura un altro che è quello privato, però quei tribunali di
contenzioso amministrativo erano competenti per quel tipo di controversie,
invece nel 1865 viene stabilito: giudice ordinario competente per le
controversie in cui si faceva lesione solo di un diritto soggettivo civile o
politico, quindi era competente questo giudice terzo e imparziale in quei
rapporti processuali in cui da un lato avevano un privato ma dall'altro avevano
un altro privato cioè un rapporto che intercorreva tra due soggetti paritari,
in cui uno dei due lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo da parte
di un altro soggetto posto sullo stesso piano, e dice ancora l'art. 2 ancorchè
vi possa essere interessata
Ma come può il giudice ordinario, cioè il giudice del diritto soggettivo che è competente a conoscere la lesione inflitta alla sfera giuridica soggettiva da un altro soggetto privato, e quindi il giudice che conosce la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio e come fa il giudice a sindacare l'atto amministrativo invocato da una delle due parti a sostegno delle proprie ragioni, poiché per sua formamentis, per sua origine, formazione, per suo bagaglio culturale che guarda direttamente la pretesa sostanziale dell'attore rispetto alle ragioni del convenuto, come fa a conoscere degli effetti di un atto amministrativo che invece esplica i suoi effetti in maniera diversa, perché lo fa in maniera esecutiva, esecutoria, cioè tutte caratteristiche che derivano da questo potere della P. A. che ha queste caratteristiche perché è un potere che deve realizzare per curare gli interessi pubblici. Come fa il giudice ordinario a conoscere invece questo diverso mondo che è l'atto amministrativo con caratteristiche speciali che non troviamo nel rapporto tra due soggetti privati, e può il giudice ordinario, che fa parte del potere giudiziario mettere il becco nell'ambito del potere esecutivo? Può egli ingerirsi nel potere esecutivo quando in virtù del principio della ripartizione dei poteri ciascuno di essi è indipendente dall'altro?
Vediamo cosa dice il legislatore, se ha assecondato e seguito questa strada. Lo dice nell'art. 4 che stabilisce in maniera precisa: " quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa (questo è l'aspetto più pregnante di questa legge, che ci fa toccare con mano come il giudice ordinario può conoscere l'atto amministrativo, poteva e può farlo, ovvio che c'è questa ripartizione di poteri per cui il potere giudiziario non può sindacare il potere esecutivo) i tribunali (che a quel tempo erano soltanto giudici ordinari) si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ". Il giudice ordinario, quando una delle due parti processuali private, Tizio e Caio, invochi un atto amministrativo a sostegno della propria ragione, che cosa può fare ai fini della soluzione della controversia? Può limitarsi come dice il legislatore a conoscere solo degli effetti dell'atto. Cosa vuol dire questo spiegandolo in due parole? Leggiamo il 2° comma: " l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sopra ricorso alle competenze delle autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali per quanto riguarda il caso deciso ". Ora leggiamo il quinto articolo che dice: "in questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alla legge ". E, cosa succedeva nella mente del legislatore coma anche ora?
C'è una controversia tra due soggetti privati in cui si controverte sulla lesione di un diritto soggettivo, si va dinanzi ad un giudice ordinario e uno dei due contraenti invoca a sostegno della propria situazione giuridica fatta valere in giudizio, un atto amministrativo e dice: io rivendico per la lesione da parte di Caio, un risarcimento dei danni che mi ha procurato, e a sostegno di questa mia pretesa invoco un provvedimento amministrativo che mi dà ragione, per esempio, e a questo punto il giudice ordinario per poter dire quale delle due parti ha ragione deve conoscere l'atto amministrativo.
Ma, il giudice ordinario che è appunto il giudice di diritto soggettivo, non ha il potere di sindacare l' atto della P. A. perché quando c'è l' estrinsecazione degli effetti da parte di un atto della P. A. sicuramente la situazione giuridica soggettiva del destinatario di questo non rimane di diritto soggettivo, ma si affievolisce, degrada, si trasforma in altra situazione che suole chiamarsi " interesse legittimo", e la tutela di questa situazione giuridica soggettiva spetta ad un altro giudice ad hoc, cioè il giudice amministrativo. Il giudice ordinario invece non ha la capacità di conoscere direttamente l'atto amministrativo, ma lo può conoscere solo "incidenter tantum", ossia in via incidentale quando questi effetti non servono per conoscere l' oggetto principale del giudizio, che non è la lesione dell' interesse legittimo ma la lesione del diritto soggettivo, e questi effetti sono invocati da una delle due parti processuali seppure non entrino nell' oggetto principale dedotto in giudizio. L'oggetto principale dedotto in giudizio è la violazione della situazione giuridica soggettiva di un altro soggetto privato, quindi questi aspetti vengono conosciuti in via eventuale, incidentale, in via appunto diversa e non diretta come invece potrà fare solo il giudice amministrativo, (quando sarà istituito) cioè come lo poteva conoscere a quel tempo l' autorità amministrativa che era abilitata a conoscere degli affari. Essa conosceva direttamente degli effetti dell' atto, e questo non poteva farlo anche il giudice ordinario perché altrimenti non avrebbe sindacato sulla posizione di diritto ma su quella di affare, e di fronte ad un atto che lui conosce solo incidenter tantum perché viene invocato dalle parti, come può verificarne la sua conformità o meno? Quale potere gli è riconosciuto, posto che c' è questa divisione dei poteri imposta dalla nota tripartizione risalente a Montesquieu? Sicuramente, dice la legge tuttora valida, non potrà revocarlo e modificarlo, cioè non potrà utilizzare quegli strumenti che varranno attribuiti solo al giudice che conosce direttamente gli effetti dell'atto, che ha un potere diverso perché o giudica sulla legittimità, o solo in alcuni casi previsti dalla legge può addirittura sostituirsi alla P. A.(si pensi al giudice amministrativo con poteri di merito).
Perciò il giudice ordinario che non ha una conoscenza
diretta non potrà ingerirsi nel potere esecutivo, quindi non potrà revocare o
modificare la decisione, perché questo vuol dire fare ciò che dovrebbe fare
Successivamente poi, nel 1865 si opta per il sistema
di giurisdizione unica del giudice ordinario, analogamente al sistema belga che
l' ha istituita con
Inoltre,dal 1865 con questa legge compare il giudice
unico, e un eventuale contrasto per ripartire una controversia avveniva tra il
giudice ordinario da un lato, e
È successo che in questa fattispecie di cui all'art. 2043 il giudice vi ha messo il becco, ha accertato gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito aquiliano, ma anche se4 questo danno ingiusto proveniva da un organo della P. A. , quindi in una situazione che non era di diritto soggettivo ma comunque meritevole di tutela che fosse stata lesa da un atto o comportamento di un organo della stessa poteva rilevare come comportamento doloso o colposo comportante un danno ingiusto, inferto contra ius e contra legem, e pertanto risarcibile.
Così abbiamo allargato l' art. 4 riconducendo in
questo accertamento dell' illegittimità dell' atto amministrativo anche quello
che il giudice ordinario verifica ai fini del risarcimento della lesione di un
diritto che non sia di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, diffuso,
cioè tutti quelli che la sentenza 500 definisce meritevoli di tutela.ma vi pongo
una domanda : secondo voi , quando il giudice ordinario deve accertare l'
illegittimità dell' atto amministrativo, al fine di condannare
Per il resto il risarcimento segue questa strada:
conosce gli effetti,previa disapplicazione e risarcimento, ma questo è un
rapporto inter- privato, quando invece si tratta di un fatto proveniente da un
atto o comportamento della P. A. lì è sicuramente un controsenso e in questo
caso è proprio l' illegittimità e non l' inefficacia dell' atto amministrativo
è la ragione giustificativa del risarcimento dei danni: " io giudice condanno
Oggi ci siamo fermati alla nascita di questo giudice che ha competenza a giudicare sugli affari, mentre poi tratteremo il criterio di riparto delle giurisdizioni.
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