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Organizzazione e attivitÀ sindacale




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organizzazione e attività sindacale


Il diritto sindacale può definirsi come il complesso normativo disciplinante le associazioni di carattere economico-professionale, istituite a tutela degli interessi collettivi delle categorie dei prestatori e dei datori di lavoro. La normazione, oggetto del diritto sindacale, può distinguersi essenzialmente in due parti:

  • diritto sindacale statuale o esterno, attuato direttamente dallo stato;
  • diritto sindacale spontaneo o interno, riconosciuto ai sindacati.

Il diritto sindacale interno comprende:

norme a rilevanza interna contenute, per lo più, negli statuti dei sindacati e destinate a regolare il comportamento degli associati;

norme a rilevanza esterna e cioè derivanti dagli accordi collettivi stipulati fra associazioni sindacali contrapposte.

L'esistenza di un ordinamento sindacale, diverso dall'ordinamento statale, deriva dalla pluralità delle organizzazioni o istituzioni della comunità nazionale: ad ogni organizzazione può corrispondere un ordinamento giuridico e a quest'ultimo uno specifico apparato normativo, espressione dell'autonomia privata riconosciuta e ammessa dallo stato stesso.

Il sindacato

Nell'ordinamento italiano manca una definizione legislativa di sindacato. In base alle formulazioni dottrinali e giurisprudenziali il sindacato professionale può definirsi l'associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro; è un'associazione che rappresenta, attraverso i suoi organi elettivi interni, tutti gli individui che lo compongono nella loro qualità di soci; è un'associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali nei confronti degli stessi soci, delle altre associazioni, degli altri soggetti giuridici (Mazzoni).  La giurisprudenza ha successivamente precisato che perché ad un'associazione possa riconoscersi natura sindacale occorre che la sua attività di assistenza e di tutela sia svolta non soltanto a vantaggio degli associati, ma anche a vantaggio di tutti gli appartenenti alla categoria, anche se rimangono al di fuori dell'organizzazione.

L'art. 39 della Costituzione sancisce, al comma 1, il principio della libertà di organizzazione sindacali e nei commi successivi dispone che:

ai sindacati non può essere imposto altro obbligo oltre quello della registrazione (presso uffici centrali o periferici);

condizione per la registrazione è che i sindacati abbiano un ordinamento interno a base democratica;

a seguito di tale registrazione è attribuita ai sindacati personalità giuridica si diritto pubblico e capacità di stipulare, attraversi rappresentanze unitarie in proporzione al numero degli iscritti, contratti collettivi con efficacia erga omnes.

La mancata attuazione dell'art. 39 Cost. (che richiederebbe la registrazione del sindacato con conseguente riconoscimento della personalità giuridica) fa sì che le organizzazioni sindacali siano oggi delle mere associazioni non riconosciute. I soci, detti comunemente iscritti al sindacato, sono coloro che fondano l'associazione (cd. promotori) oppure che vi aderiscono successivamente mediante l'iscrizione. Il sindacato è un'associazione aperta: per iscriversi occorrono essenzialmente due requisiti:

  • il limite minimo di età, necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • l'appartenenza alla categoria professionale o aziendale rappresentata.

Una volta ottenuta l'iscrizione, l'associato acquista posizioni giuridiche soggettive attive e passive così sintetizzabili:

  • situazioni attive:

nei rapporti interni:

    • elettorato attivo e passivo;
    • diritto di giovarsi di tutte le iniziative del sindacato;

nei rapporti esterni:

    • diritto ad essere tutelato nei rapporti esterni;
  • situazioni passive:

nei rapporti interni:

    • obbligo di rispettare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari in genere dell'associazione;
    • pagamento dei contributi;
    • nell'obbligo, conseguente, si sottoporsi alle sanzioni disciplinari statutarie per la violazione degli obblighi predetti;

nei rapporti esterni:

    • obbligo di conformarsi alle disposizioni ed agli impegni assunti dall'organizzazione sindacale che si traduce nel dovere di osservare il contratto collettivo stipulato dall'organizzazione stessa.

L'organizzazione dei sindacati

L'organizzazione sindacale dei lavoratori è strutturata sia su base verticale (in base cioè all'attività svolta dal lavoratore nell'impresa), sia su base orizzontale (ovvero su base professionale). Su base verticale abbiamo i sindacati, organizzati per categoria economica i quali, a loro volta, confluiscono nel sindacato provinciale di categoria; dal quest'ultimo si passa alle federazioni nazionali che, a loro volta, danno vita alla Confederazione. I sindacati provinciali, però, si uniscono anche in linea orizzontale nella Unione territoriale, che prende nomi diversi a seconda della centrale sindacale cui fa capo (ad esempio: Camera del Lavoro nella CGIL; Unione sindacale provinciale CISL; Camera sindacale provinciale nella UIL).

Le confederazioni di maggior rilievo, anche per numero di iscritti, sono tre:

  • la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), di prevalente ispirazione comunista e socialista;
  • la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), di prevalente ispirazione cattolica;
  • la Unione Italiana del Lavoro (UIL), di prevalente ispirazione socialdemocratica.

Alle tre confederazioni storiche si è recentemente aggiunta l'Unione Generale del Lavoro (UGL), di ispirazione corporativa.

L'art. 39, comma 1, della Costituzione, sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale che costituisce una autonoma e specifica manifestazione del generalissimo principio di libertà di associazione, di cui all'art. 18 Cost.

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro coesistono sistemi diversi che prevedono una distinzione in base alla natura del capitale delle imprese rappresentate, alla loro dimensione, al settore di attività: esistono associazioni di imprenditori privati e pubblici, di imprenditori agricoli, di piccoli e medi imprenditori, di costruttori, di imprenditori tessili.

La libertà sindacale e lo Statuto dei Lavoratori

L'art. 39, comma 1, della Costituzione, sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale che costituisce una autonoma e specifica manifestazione del generalissimo principio di libertà di associazione, di cui all'art. 18 Cost. La fonte normativa più importante dopo la Costituzione, in materia di libertà sindacale, è oggi la L. 300/70 meglio nota come Statuto dei Lavoratori. Essa ha recepito i principi fondamentali fissati dalla Costituzione stessa tendendo non a disciplinare la libertà sindacale, bensì a garantire l'esercizio delle medesima all'interno delle unità produttive, predisponendo, al riguardo, anche un efficiente apparato sanzionatorio.

La rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale

Ai sensi dell'art. 19 St. Lav. si può definire la rappresentanza sindacale aziendale come qualunque tipo di organizzazione attraverso cui il sindacato è presente nell'azienda, purché derivi dall'iniziativa dei lavoratori ed abbia qualificazione sindacale, cioè sia riferibile alla struttura sindacale. Inoltre, in seguito al referendum ex D.P.R. 312/95 che ha portato alla riformulazione dello stesso art. 19, "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento". Ne consegue che i requisiti per la costituzione delle RSA e, quindi, per fruire della normativa di sostegno sono solo i seguenti:

necessità di una struttura associativa;

sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale o provinciale oppure anche solo aziendale.

Va comunque ridimensionato il peso dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori nell'attuale sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda e questo in quanto le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), previste e disciplinate dagli accordi interconfederali, vanno progressivamente sostituendosi alle RSA le quali, dunque, finiscono con l'avere valenza solo in quelle realtà imprenditoriali marginali che non applicano i contratti collettivi. Il Protocollo d'intesa siglato dalle parti sociali e dal governo nel 1993, approvato a larga maggioranza dalla base dei lavoratori, riconosce le RSU come rappresentanze sindacali sulla base dell'accordo tra le suddette confederazione del 1991, stabilendo, altresì, che i contratti nazionali di lavoro deleghino a tali organismi la titolarità della contrattazione di secondo livello (cioè aziendale o territoriale). Il successivo accordo del 1993 ha disciplinato al costituzione, i compiti ed il funzionamento delle RSU ed a dato, in tal modo, attuazione ai principi dettati dall'accordo del luglio 1993. In particolare stabilisce:

le RSU sono organismi rappresentativi in azienda dei sindacati stipulanti il Protocollo;

alle RSU vengono trasferiti i diritti sindacali goduti dalle precedenti strutture rappresentative (RSA);

è riconosciuta alle RSU la legittimazione a negoziare sulle materie rinviate a livello aziendale secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali;

è prevista la costituzione delle RSU anche nelle unità produttive o amministrative di piccola dimensione;

le associazioni firmatarie del protocollo si impegnano a non costituire RSA ai sensi dell'art. 19 Statuto lavoratori.

Le RSU possono essere costituite ad iniziative delle associazioni sindacali firmatari del Protocollo del luglio 1993, da quelle firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli altri sindacati abilitati alla presentazione delle liste; esse hanno durata triennale al termine della quale si deve procedere al rinnovo dei loro componenti.

L'elettorato attivo è sostituito da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti addetti all'unità produttiva, l'elettorato passivo è definito attraverso apposite liste che possono essere presentate da tutte le associazioni sindacali purché formalmente costituite e aderenti al contenuto dell'accordo.

L'elezione avviene a scrutinio segreto ed ha validità se è raggiunto un quorum di votanti pari alla metà più uno degli aventi diritto. I seggi sono assegnati per i 2/3 in misura proporzionale ai risultati conseguiti nelle diverse liste, mentre il restante terzo viene ripartito tra le associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni per gli altri 2/3 e potrà essere ricoperto anche da soggetti designati dalle associazioni e non inclusi nelle liste.


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