Oggetto e procedimento dei conflitti tra poteri
La causa scatenante del conflitto in esame può consistere in qualsiasi
atto o di comportamento imputabile ad un altro potere dello stato, che il
ricorrente ritenga invasivo o lesivo delle proprie attribuzioni. Per aversi
conflitto basta che sia prospettabile un qualche pregiudizio di ordine
costituzionale. La corte ha ribadito "il criterio per cui la figura dei
conflitti di attribuzione, sia tra lo stato e le regioni sia tra i poteri dello
stato, non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza
del medesimo potere, che ciascuno dei contendenti rivendichi per sé, ma si
estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un
potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni
costituzionalmente assegnata all'altro soggetto. La giurisprudenza
costituzionale ha messo in luce, però, due ordini di eccezioni o di limiti al
detto principio. Da un lato, la corte ha più volte negato di poter giudicare
dei pretesi errori commessi da un organo giurisdizionale nell'esercizio di una
funzione sicuramente compresa nella sua competenza. D'altro lato la corte
stessa ha recentemente concluso nel senso che, "in linea di principio, il
conflitto.non possa ritenersi dato contro una legge o un atto equiparato". Per
contro l'esperienza giuridica non ha offerto finora alcun sostegno alla tesi
che i conflitti in questione possano essere virtuali oltre che reali. Al pari
di tutti i ricorsi che instaurino un giudizio di parti, anche quelli previsti
dalla legge n. 87 presuppongono un concreto interesse a ricorrere. Il che non
esclude situazioni di conflitto negativo, in vista delle quali il ricorrente si
dolga della mancata adozione di un determinato atto.
Rispetto agli altri giudizi di parti il conflitto fra i poteri presenta
tuttavia due caratteristiche procedurali quanto mai spiccate. In primo luogo
nel caso in esame il ricorso può essere proposto in ogni tempo, purché il
ricorrente sia tuttora interessato a farlo. In secondo luogo il ricorso
dev'essere preliminarmente dichiarato ammissibile, mediante un'apposita
ordinanza adottata in camera di consiglio. È dubbio e controverso se anche in
tal campo la corte possa sospendere l'esecuzione degli atti impugnati. Parte
della dottrina ritiene infatti che si debba ricorrere analogicamente alla norma
che regola tale rimedio nell'ambito dei conflitti fra lo stato e le regioni;
mentre altri autori inclinano a considerare tassativa e dunque in estensibile
quella previsione della legge n. 87. La corte stessa ha invece evitato di
prendere posizione. Ancora si discute se le sentenze pronunciate dalla corte
siano o meno efficaci erga omnes.