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Modelli di Trust
Il suddetto schema negoziale è quello elementare o di base, affermatosi nell'ordinamento inglese, maturato in seno all'equity.
Nel tentativo di fornire una sommaria ricognizione degli specifici modelli di trust, la versione inglese può essere considerata come la prima tipologia legislativa di trust.
Essa trova la sua massima espressione nel Trustee Act del 1925, di grande rilievo poiché è la legge che traduce e cristallizza in formule normative gli strumenti di tutela sviluppatisi, negli anni, tramite l'opera della giustizia equitativa.
Altro atto normativo importante è il Recognition of Trusts Act del 1987, con cui vengono recepite nell'ordinamento inglese le principali disposizioni della Convenzione dell'Aja ed espressamente estese a tutti i tipi di trust, non solo a quelli volontari e comprovati per iscritto.
La principale caratteristica del modello inglese è quella di aver riconosciuto la contemporanea presenza di due distinte posizioni giuridiche tutelate:
- la prima fa riferimento alla posizione del trustee, il quale riceve e detiene i beni della trust property, a titolo di legittimo proprietario, i cui interessi sono tutelati dai principi e dalle norme della common law (la gestione dei beni del trustee è vincolata al perseguimento degli interessi o dello scopo fissato nel trust deed);
- la seconda è quella dei beneficiari del trust, cui spetta il diritto di pretendere dal trustee, direttamente o a mezzo del guardiano (protector), l'adozione di tutti gli atti e comportamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi fissati dal disponente.
Questo modello, sintesi di convivenza pacifica tra istituti del diritto equitativi ed istituti di common law, rappresenta lo schema base di ogni forma di trust ma, come preannunciato dal titolo del presente paragrafo, non l'unico possibile e conosciuto dalle moderne economie(67).
Un primo tentativo di superamento viene condotto all'interno dello stesso sistema giuridico di common law e si pone come stringente risposta all'esigenza di adeguare l'archetipo anglosassone ai ritmi del progresso economico.
I tribunali inglesi cominciano presto a dedicarsi ad un'intensa attività interpretativa che, sebbene riesca a soddisfare talune esigenze di tutela specifiche tenendo il passo con le evoluzioni applicative dello schema del trust, non è capace di aggiornare gli aspetti teorici e le questioni di portata generale che tale schema vanno sensibilmente a modificare.
Il creativo prolificare di variazioni al formato standard del trust accende, negli ambienti giuridici di numerosi Paesi di common law, attività di studio e ricerca che conducono all'approvazione di leggi regolatrici del trust, così come ridisegnato sulla base delle contingenze e della novità economiche e sociali.
Questo nuovo modello legislativo di trust è detto modello internazionale, a voler significare che il fenomeno ha interessato e coinvolto una pluralità di ordinamenti le cui produzioni normative(68) sono andate convergendo verso una soluzione comune ed omogenea.
Rispetto a quello inglese(69), il modello internazionale si caratterizza per il fatto di prevedere una disciplina di fonte prevalentemente legislativa, più aperta alle originali soluzioni del disponente, senza tuttavia fare a meno di una tipizzazione dei principali aspetti dell'istituto.
Ad oggi, mentre il modello inglese ha sentito la necessità di farsi suggerire e di mutuare dal modello internazionale alcune modifiche e soluzioni pratiche, il modello internazionale sta progressivamente perdendo la sua iniziale ed ormai velleitaria uniformità, aggredito dalle disgreganti e prepotenti ragioni della concorrenza tra economie
- e dunque anche tra legislazioni - nazionali.
Il passaggio successivo è rappresentato dal processo di accoglimento dello schema negoziale del trust negli ordinamenti di civil law, specialmente del continente europeo. In esito a tale processo si è avuto un modello di trust definibile come "civilistico", modello che risulta particolarmente interessante in quanto, sia pure con qualche forzatura, ha cercato di aggiustare i principi della tradizione giuridica romanistica su un istituto sostanzialmente estraneo ad essa.
Il modello "civilistico" si caratterizza per il fatto di considerare il trustee come unico titolare del diritto di proprietà dei beni conferiti in trust ed, insieme, di accentuare il carattere obbligatorio dei rapporti tra il disponente ed il trustee, e tra quest'ultimo ed i beneficiari(70).
Sarà la legge regolatrice prescelta nell'atto dell'istituzione del trust a fornirci di volta in volta, nei vari ordinamenti, la chiave di lettura per inquadrarne il modello di riferimento.
Quest'ultimo paragrafo vuole assurgere a ruolo di ponte: abbiamo raggiunto il trust nella sua terra natia, seguito e raccontato la sua storia ed il suo iter evolutivo, siamo arrivati a delineare le caratteristiche strutturali essenziali del modello originale.
Il cammino del trust nel suo avvincente dispiegarsi, come simbolicamente predetto dai modelli appena descritti, ci chiede adesso di muovere il passo off-shore, in ambito internazionale, per poi tornare in Italia e comprendere se e come il nostro ordinamento abbia dato ospitalità al curioso straniero .. hostis o hospes?
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