Lo stato come soggetto dell'ordinamento giuridico statale
A partire dalla fase più matura di sviluppo degli stati moderni, entro
gli ordinamenti giuridici statali si formano altrettanti enti esponenziali, che
assumono anch'essi il nome di Stati: enti variamente individuati mediante le
denominazioni di Stato-apparato o Stato-governo o di Stato-soggetto o di
Stato-persona.
Nella vecchia dottrina pubblicistica italiana, la contrapposizione fra
Stato-ordinamento e Stato-soggetto restava in sostanza ignorata o non veniva
intesa nella sua esatta portata. Quella dottrina ravvisava nello Stato un ente
collettivo coincidente con la nazione o con il popolo e attribuiva perciò la
qualifica di Stato-persona alla stessa "istituzione" o "corporazione" statale.
L'odierna concezione duale dello Stato sostiene, viceversa, l'esistenza di due
significati irriducibili del termine in questione. Da un lato, cioè, lo Stato
in senso largo si presenta come un corpo sociale giuridicamente organizzato;
dall'altro lato, lo Stato in senso stretto ha generalmente la veste di una
"concreta e limitata persona giuridica". Tuttavia, l'organizzazione dello
Stato-ordinamento non si esaurisce nello Stato-soggetto, ma si fonda sopra una
serie di altre e ben distinte persone giuridiche pubbliche; ed è a questo
insieme, in contrapposizione allo Stato nel senso stretto del termine, che la
vigente Costituzione italiana riserva il nome di Repubblica, delineando a tal
fine una distinta "figura giuridica soggettiva". La concezione duale dello
Stato rappresenta, in effetti, la chiave per intendere tutta una serie di norme
o di situazioni giuridiche, le quali rimarrebbero altrimenti prive di senso. Si
pensi in primo luogo a quelle disposizioni del Codice civile che regolano il
demanio ed il patrimonio dello Stato, evidentemente riguardato come persona
giuridica e non come comunità o come "istituzione"complessiva. Si considerino,
in secondo luogo, quelle norme costituzionali che estendono od imputano direttamente
allo Stato la responsabilità per gli illeciti compiuti o per gli atti
illegittimamente adottati dai suoi funzionari, avendo ovviamente di mira
l'apparato e non l'ordinamento n base al quale viene definita e sanzionata la
responsabilità medesima.
Ciò non toglie che anche lo Stato in quanto persona giuridica spetti
normalmente la qualifica di ente sovrano. Lo Stato-soggetto è il più delle
volte quello cui competono le decisioni politiche di più alto rilievo:sebbene
di fatto, le decisioni stesse siano pesantemente condizionate dalle richieste e
dalle proposte dovute ad altre forze sociali organizzate, quali i partiti, i
sindacati e via dicendo. Resta il problema del come la sovranità dello
Stato-soggetto sia compatibile con i regimi democratici, nei quali la primizia
dovrebbe spettare per definizione al popolo, secondo la formula della sovranità
popolare. E' stato affermato che in ordinamenti del genere la potestà sovrana
competerebbe "in massima parte allo Stato e solo eccezionalmente e
limitatamente al popolo, essendo suddivisa fra l'uno e l'altro; ma questa
soluzione non ha convinto la prevalente dottrina, dal momento che la sovranità
popolare e la democrazia stanno a significare che al popolo spetta, se non
altro sul piano concettuale, la sovranità tutta intera. Di qui l'assunto che le
due sovranità, qualora si voglia contrapporle, stanno se mai su due piani
diversi, nel senso che al popolo resta riservato nei regimi democratici
l'esercizio dei poteri "che condizionano la direzione e lo svolgimento degli
altri". E di qui, ancora, la più radicale ma coerente opinione per cui lo
Stato-apparato di stampo democratico non è che lo strumento della volontà
popolare, operante "in nome e per conto del popolo", vale a dire in
rappresentanza di esso.