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L'esecuzione penale




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L'ESECUZIONE PENALE


Il momento finale del procedimento penale è rappresentato dall'esecuzione.

Il punto di partenza è l'individuazione dell'oggetto dell'esecuzione: si tratta cioè di verificare quali provvedimenti abbiano l'attitudine ad essere eseguiti ed in quale momento assumano tale caratteristica.

Quando nel processo penale un provvedimento ha acquisito l'idoneità ad essere eseguito, si dice che costituisce titolo esecutivo.

Si denomina forza esecutiva quella caratteristica di un provvedimento che impone come giuridicamente necessaria la sua attuazione.

La forza esecutiva, nel processo penale, appartiene ad ogni atto emesso dal giudice e dal p.m.

La regola generale è che tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nel processo devono essere attuati esclusivamente in forza della loro avvenuta emissione.

Le sentenze e i decreti penali costituiscono un'eccezione, perché divengono esecutivi, ai sensi del 650, solo quando sono divenuti irrevocabili.

Ricordiamo che ai sensi del 648 le sentenze pronunciate in giudizio divengono irrevocabili quando non sono più sottoponibili ad un'impugnazione ordinaria perché sono stati già esperiti tutti i mezzi di impugnazione o perché nessuna delle parti ha presentato impugnazione entro i termini; i decreti penali diventano irrevocabili allorché sia decorso inutilmente il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che ne dichiara l'inammissibilità.

Il 650.2 precisa altresì che Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.

Si può quindi parlare di esecuzione penale con riferimento alla necessità di dare attuazione alle sentenze ed ai decreti penali divenuti irrevocabili.

Dal punto di vista dell'oggetto, costituiscono titolo esecutivo e devono conseguentemente essere eseguite tutte le sentenze irrevocabili che contengano un comando da attuare: tali sono sia le sentenze di condanna, sia quelle di proscioglimento.

Normalmente la sentenza di proscioglimento non ha necessità di essere eseguita in forme particolari.

In taluni casi, tuttavia, anche la sentenza assolutoria comporta l'attuazione di specifiche prescrizioni.

Si pensi alle ipotesi relative ad es. alla cessazione di misure cautelari, personali o reali o a quelle in cui la sentenza di assoluzione applichi misure di sicurezza.

Si può distinguere un momento prettamente attuativo del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale divenuto esecutivo da un momento, eventuale, di controllo giurisdizionale su tale attività.

Quanto al momento attuativo del comando, il 655 attribuisce tale funzione al p.m.

Dalla lettura del 655 (Funzioni del pubblico ministero) è possibile individuare alcune caratteristiche.

Innanzitutto, l'obbligatorietà dell'esecuzione: essa si ricava anzitutto dall'uso dell'indicativo presente "cura"; ma è la logica stessa che la impone per evitare che l'ordinamento cada in contraddizione con se stesso (112 Cost.: Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale).

Seconda caratteristica è l'officiosità dell'esecuzione: il p.m. cura "di ufficio" l'esecuzione dei provvedimenti, per cui il p.m., quando procede all'esecuzione, si attiva automaticamente.

Terza caratteristica è l'irretrattabilità dell'esecuzione: una volta dato corso all'azione esecutiva, il p.m. non può interromperla.

Ultima caratteristica è il monopolio dell'iniziativa nell'esecuzione: il p.m. è l'unico soggetto legittimato dalla legge a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice.

Una volta attribuito al p.m. il potere-dovere di procedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, si pone il problema di stabilire quale sia l'ufficio competente: il legislatore ha individuato l'ufficio del p.m. rinviando al 665, norma che indica il giudice competente per l'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione è di regola il medesimo che ha pronunciato il provvedimento da eseguire, e quindi il p.m. sarà quello presso il giudice che ha emesso il titolo esecutivo.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle pene detentive, il p.m. emette l'ordine di esecuzione, che impone alla polizia giudiziaria di catturare e di condurre immediatamente in carcere il condannato.

L'ordine deve essere consegnato personalmente nelle mani dell'interessato, sempre che questi non sia già detenuto: in tale ultima ipotesi l'ordine di esecuzione sarà comunicato al Ministero della Giustizia e notificato al condannato in carcere (656.2).

In ogni caso, l'ordine deve essere notificato al difensore.

Nel caso di esecuzione di condanne a pene detentive non superiori a 3 anni (4 anni in caso di condanna per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza del reo), in considerazione della possibilità per il condannato di ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione prima dell'inizio della stessa esecuzione della pena, il p.m., oltre all'ordine di esecuzione, emette un decreto di sospensione dell'esecuzione stessa.

In tali ipotesi entrambi i provvedimenti devono essere notificati al condannato e al difensore con l'avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione: l'affidamento in prova al servizio sociale (anche nei casi particolari di tossicodipendenti), la detenzione domiciliare e la semilibertà (656.5).

L'istanza deve esser presentata, dal condannato o dal difensore, al p.m., il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m.

Nel caso in cui l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il p.m. revoca immediatamente il decreto di sospensione e l'esecuzione procede nelle forme ordinarie.

Nel caso di esecuzione di pene pecuniarie, è la stessa cancelleria del giudice dell'esecuzione ad attivarsi, invitando il debitore al pagamento.

Ove il pagamento non venga effettuato, l'ufficio di cancelleria procede all'iscrizione a ruolo e consegna detto ruolo al concessionario della riscossione, che procede in base alle norme che valgono per i tributi.

La pena pecuniaria insoluta è convertita nella sanzione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo.

Parlando dell'attivazione del controllo giurisdizionale, circa l'oggetto di esso si devono distinguere:

a. la verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità del titolo esecutivo e dell'attività di attuazione del medesimo;

b.  la verifica del permanere della rispondenza tra il contenuto sanzionatorio del titolo e il fine rieducativo assegnato alla pena (27.3 Cost.: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato).

In relazione a tali differenti materie sono previsti due procedimenti distinti dinanzi a due diversi giudici: il procedimento di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione nel primo caso, il procedimento di sorveglianza davanti alla magistratura di sorveglianza nel secondo.

E passiamo al procedimento di esecuzione.

È competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento lo stesso giudice che lo ha emesso.

Il giudice dell'esecuzione è il giudice di primo grado se il provvedimento non è stato impugnato o se, a seguito di impugnazione, è stato confermato in appello od ha subito modifiche solamente in punto di pena, misure di sicurezza e disposizioni civili.

Viceversa, competente per l'esecuzione sarà il giudice di appello se questi ha riformato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità.

Se vi è stato ricorso per cassazione, in caso di annullamento con rinvio è competente il giudice del rinvio; se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stato rigettato od è stato annullato senza rinvio, la competenza spetterà al giudice di primo grado o al giudice d'appello secondo i criteri appena descritti.

Se devono essere eseguiti più provvedimenti emessi da giudici diversi di regola è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Se si tratta di giudici ordinari e giudici speciali è competente il giudice ordinario.

Se si tratta di provvedimenti emessi dal tribunale in composizione collegiale e monocratica, l'esecuzione spetta al collegio.

L'attività di controllo assegnata al giudice dell'esecuzione ha per oggetto le condizioni formali che consentono al comando di divenire, continuare o cessare di essere operativo nei suoi limiti originali.

Circa le forme del controllo, il 666 dispone una apposita disciplina per il procedimento di esecuzione, impostata sullo schema del procedimento in camera di consiglio di cui al 127.

Per alcuni casi espressamente previsti dalla legge (667: Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta; 672: Applicazione dell'amnistia e dell'indulto; 676: Altre competenze), il procedimento garantito di cui al 666 è sostituito da un procedimento semplificato, c.d. a contraddittorio differito.

L'iniziativa del procedimento è rimessa alle parti, secondo il principio ne procedat iudex ex officio: sono il p.m. ed il soggetto passivo del provvedimento giurisdizionale (o il suo difensore), che nella fase esecutiva abbiano concreto interesse all'instaurazione di questo procedimento, a presentare richiesta in forma scritta al giudice dell'esecuzione (121: Memorie e richieste delle parti).

Tale richiesta subisce un primo vaglio da parte del giudice (o del presidente del collegio).

Ove questi la consideri manifestamente infondata, o mera riproposizione di un'istanza già rigettata, sentito il p.m., ne dichiara l'inammissibilità con decreto motivato, ricorribile in cassazione.

In caso contrario, fissa la data dell'udienza.

L'udienza, a differenza dell'ordinario procedimento in camera di consiglio, si svolge con la necessaria partecipazione del difensore e del p.m. (l'interessato ha facoltà di intervenire e di essere sentito).

Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

Tuttavia, se occorre assumere prove, deve procedersi nel pieno rispetto del contraddittorio.

Il giudice assume la decisione con ordinanza ricorribile per cassazione; l'impugnazione di regola non ha effetto sospensivo.

Una volta decorso il termine di impugnazione o comunque esperiti i mezzi di impugnazione, l'ordinanza emessa in sede di esecuzione acquista la caratteristica dell'irrevocabilità.

L'irrevocabilità è però solo allo stato degli atti, nel senso di non consentire il ne bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.

Un diverso tipo di intervento giurisdizionale nella fase esecutiva è la giurisdizione sul contenuto del titolo.

Essa si riferisce al controllo sul contenuto sanzionatorio del titolo esecutivo.

La caratterizzazione polifunzionale della pena, che non si limita solo ad una funzione retributiva o general-preventiva, ma anche e soprattutto rieducativa ai sensi del 27.3 Cost., comporta necessariamente un frequente controllo sull'esecuzione della stessa.

Il legislatore ha assicurato la possibilità di applicare delle misure alternative alla detenzione.

Per realizzare questo costante controllo sull'aspetto concreto dell'esecuzione, il legislatore ha ritenuto opportuno individuare una giurisdizione specializzata, denominata "magistratura di sorveglianza".

Il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza, monocratico il primo e collegiale il secondo, presiedono a tali funzioni in relazione a specifiche attribuzioni conferite ratione materiae.

La competenza a concedere la liberazione anticipata è stata trasferita dal tribunale al magistrato di sorveglianza.

Il casellario giudiziale è una sorta di anagrafe giudiziaria, ove vengono annotati vari provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa.

Ogni organo giurisdizionale, nonché il relativo ufficio del p.m., ha diritto di ottenere un certificato con l'indicazione delle iscrizioni relative alla persona nei cui confronti procedono.

Previa autorizzazione del giudice, il p.m. ed il difensore hanno inoltre il diritto di ottenere analoga certificazione concernente la persona offesa dal reato od il testimone per le finalità riconosciute dal codice.

Il singolo interessato può ottenere il certificato (generale, relativo alla sola materia penale o relativo alla sola materia civile) concernente la propria posizione.

In questo caso, tuttavia, a tutela dell'interessato che debba presentare il certificato, i certificati non faranno menzione di una serie di provvedimenti iscritti che il 25 del Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale (TUCG: d.p.r. 313/2002) espressamente esclude.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti incaricati di servizi pubblici hanno il diritto di ottenere tali certificati (coi limiti di cui sopra) ove questi siano necessari per provvedere ad un atto delle loro funzioni.

Nel caso in cui sorgano questioni concernenti le iscrizioni od i certificati, decide il tribunale in composizione monocratica del luogo ove ha sede l'ufficio locale del casellario, nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l'iscrizione od il certificato.

In base al principio di cui al 27.2 Cost. (L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva , le spese processuali vengono anticipate dallo Stato.

Ad irrevocabilità intervenuta è la cancelleria del giudice dell'esecuzione ad attivarsi.

Ove il pagamento non venga effettuato, l'ufficio di cancelleria procede all'iscrizione a ruolo e lo trasmette al concessionario della riscossione, il quale procede alla riscossione coattiva in base alle norme che valgono in generale per i tributi in favore dello Stato.

Il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche ed ha tenuto una regolare condotta in libertà o, se detenuto, negli istituti di pena.



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