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L'EREDITA' DELLO STATO DI DIRITTO
Lo Stato liberale di diritto.
Premesse. Lo Stato liberale di diritto è sorto dalla crisi e dalla caduta dei regimi assolutistici emergenti e dal primato politico e culturale delle classi emergenti, in particolare, di quella borghese.
Lo stato liberale intende assicurare una triplice esigenza garantistica:
dell'individuo, nei confronti dell'autorità.
del cittadino verso i pubblici poteri.
dell'homo economicus rispetto allo Stato.
La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 intende spezzare l'unicità del potere assoluto, introducendo LIMITI e CONTROLLI all'azione dei pubblici poteri:
b) art. 16:
"OGNI SOCIETA' NELLA QUALE
c) Art. 6.
principio di legalità: valore primario della legge, in quanto atto approvato dalle
Assemblee Parlamentari.
d) Art. 2
"IL FINE DI OGNI ASSOCIAZIONE POLITICA E'
art. 3 Principio di autonomia del singolo e del corpo sociale nei confronti dello Stato.
Ma lo Stato contemporaneo non è solo legale detentore dell'uso della forza, ma rappresenta anche il soggetto democraticamente investito della funzione di arricchire la sfera dei diritti del cittadino, rendendone effettivo l'esercizio:come dice l'art. 3, secondo comma della Costituzione, il quale,impegnando la repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, postula un intervento attivo dei pubblici poteri che renda con creta la possibilità di esercitare le libertà civili, sociali, e politiche tutelate nella nostra Costituzione.
Declino storico dello Stato liberale:
STATO SOCIALE: alcuni pincìpi dello Stato liberale sono stati potenziati, come il
PRINCIPIO DI LEGALITA'; altri, anche se un po' modificati, come il PRINCIPIO DELLA
SEPARAZIONE DEI POTERI; altri conservano il loro valore originario, come
IL PRINCIPIO DI LEGALITA'.
Il principio di legalità è uno dei cardini degli ordinamenti costituzionali contemporanei che derivino dallo Stato liberale; al pari della separazione dei poteri e della riserva di legge, si propone di limitare la discrezionalità di chi esercita la sovranità, così da garantire i singoli e l'intero sistema da una utilizzazione arbitraria del potere.
Esso ha una valenza generale, anche se riguarda, in modo particolare, i rapporti tra la legge e l'attività attuativa della pubblica amministrazione (vedi art. 97. Costituzione). La sua valenza generale lo rende estensibile nei confronti dell'attività giurisdizionale e della stessa attività legislativa: anche la legge, in un ordinamento retto da una Costituzione rigida ( avente una forza giuridica superiore alle fonti primarie) trova limiti formali e sostanziali nella norma costituzionale.
In riferimento alla giurisdizione, si può richiamare tanto l'art. 25, quanto l'art. 101 Costituzione. In riferimento alla legislazione, l'art. 134 della Costituzione.
L'art. 97 Costituzione pone una riserva di legge per l'organizzazione dei pubblici uffici: questo articolo richiama il principio di legalità, per cui ogni potere amministrativo (in quanto in grado di incidere sulle posizioni soggettive dei cittadini) deve essere previsto dalla legge; e le modalità del suo esercizio devono essere oggetto di una predeterminata e rigida disciplina normativa:
In base al principio di legalità, ogni evoluzione degli organi dello Stato deve trovare il proprio fondamento e i suoi limiti in una norma previa.
Legalità in senso FORMALE: gli atti che un organo pone devono avere UNA BASE LEGALE, nel rispetto delle procedure e delle forme previste.
Legalità in senso SOSTANZIALE: impone alla legge di determinare (non solo la base) ma i CONTENUTI SOSTANZIALI della materia: in tal caso,il principio di legalità finisce per vincolare lo stesso legislatore.
Corollario del principio di legalità: il principio di GIUSTIZIABILITA':cioè, adeguati strumenti di difesa che i singoli possono attivare contro atti per bloccarne gli effetti temporaneamente o in via definitiva (art. 24 e 113 Costituzione).
Connesso al principio di legalità è quello della TIPICITA' degli atti giuridici; cioè, ogni atto giuridicamente rilevante ha una FORMA PROPRIA, diversa da quella degli altri; ad es. : una legge costituzionale è posta secondo la procedura di cui all'art. 138 Costituzione, una legge ordinaria secondo gli articoli. 72 e 73 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari; un regolamento governativo, secondo la legge numero 100 del 1926 e la legge numero 400 del 1988.
Secondo il principio della TIPICITA', gli atti giuridici: norme, atti amministrativi, decisioni giudiziarie. ATTI NORMATIVI Leggi costituzionali, di revisione Costituzione . Leggi primarie, atti aventi forza di legge. Regolamenti.
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