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LE SOCIETà DI PERSONE
L'autonomia patrimoniale consiste nel grado di separazione del patrimonio sociale dal patrimonio dei singoli soci della società dato dalla disciplina della responsabilità dei debiti; essa è regolata in modo da separare il destino della società da quello del singolo socio, cioè:
Un altro aspetto importante è il modo in cui si può disporre dei beni sociali: Mentre con la comproprietà ciascun comproprietario può cedere o ipotecare la quota del bene comune, nelle società di persone il socio non ha questo potere sui beni conferiti dalla società, Quindi il conferimento è un vero passaggio di proprietà, a cui si applicano le norme sulla vendita.
La prima grande classificazione delle organizzazioni riguarda lo scopo, e distingue gli:
Enti profit : società sia di persone che di capitali;
Enti no profit : associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative, mutue assicuratrici.
Una seconda classificazione è quella tra:
Enti provvisti di personalità giuridica : associazioni riconosciute, fondazioni e società di capitali;
Enti non personificati : associazioni non riconosciute e comitati, società di persone.
Una terza distinzione è quella tra :
Corporazioni: organizzazioni a tipo associativo, dove prevale l'elemento personale (associazioni, comitati e società)
Istituzioni, in cui l'elemento personale non è dominante perché prevalgono l'aspetto patrimoniale o quello funzionale.
LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE--- sono le associazioni, fondazioni, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e i consorzi.
Questi elementi però non bastano perché le organizzazioni siano considerate persone giuridiche, la persona nasce quando agli elementi sostanziali si aggiunge il riconoscimento formale che si distingue in:
LE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE---lo stato e gli altri enti pubblici costituiti direttamente dalla legge o da autorità amministrativa per uno scopo di carattere pubblico, in altre parole sono costituiti e debbono operare per il soddisfacimento d'interessi della collettività.
SOCIETà SEMPLICE ideata per un'attività economica non commerciale, quindi agricola o professionale. È definita semplice perché il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; il contratto può essere concluso oralmente, anche tacitamente. (2251)
La sua disciplina si applica anche alla società in nome collettivo e in accomandita semplice.
La società in nome collettivo è un tipo di società semplice più
diffuso per esercitare un'attività di natura commerciale. L'art. 2292 prescrive
che la società in nome collettivo eserciti la sua attività utilizzando una
determinata denominazione di uno dei soci e il tipo di rapporto sociale. Le
società commerciali devono iscriversi al registro delle imprese e depositare
l'atto costitutivo. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per
le obbligazioni sociali e il patto contrario, a differenza della società
semplice, non ha effetto verso terzi. Si sciogli in caso di dichiarazione di
fallimento.
La società in accomandita semplice ha due categorie di soci: accomandatari
e accomandanti. I primi sono soci amministratori e rispondono illimitatamente e
solidalmente per obbligazioni sociali; gli altri sono soci risparmiatori e
rispondono nei limiti della quota conferita, ai quali è vietato di inserirsi
nell'amministrazione della società e compiere singoli atti, ma hanno poteri di
controllo come il diritto alla comunicazione del bilancio e del conto
economico. La ragione sociale deve comprender eil nome di almeno uno dei soci
accomandatari e l'indicazione S.A.S. E' una società che si scioglie quando
rimangono solo i soci accomandanti o accomandatari.
SOCIETà DI CAPITALI è una delle grandi scoperte del rinascimento per lo sviluppo della società occidentale con l'identificazione delle quote di partecipazione in azioni.
Società per azioni art. 2325: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata dalla azioni quindi, se la società assume debiti verso terzi questi possono far valere i loro diritti solo sui beni della società che possiede autonomia patrimoniale perfetta e con l'iscrizione al registro delle imprese acquista personalità giuridica.
Ogni singolo socio risulta titolare di un certo numero di azioni che rappresentano la quota di partecipazione.
Costituzione : la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di s.p.a. e deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120mila euro, con atto pubblico e con l'atto costituivo si deve indicare i dati anagrafici dei soci e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno, la sede, l'oggetto sociale ecc. deve essere inoltre allegato lo statuto che contiene le regole decise dai soci relative al funzionamento della società.
Le azioni: l'ammontare del capitale sociale è suddiviso in azioni, sono documenti che devono essere di eguale valore; si tratta di titoli di credito di partecipazione che incorporano i diritti connessi alla qualità di socio e sono trasferibili. Devono essere nominative, ma leggi speciali stabiliscono che possono essere al portatore le azioni di risparmio emesse da società quotate in borsa e si tratta di azioni prive di diritto di voto dotate solo di particolari privilegi di natura patrimoniale. Esistono azioni privilegiate che danno un diritto di preferenza e priorità in sede di ripartizione degli utili e di rimborso del capitale ma hanno una limitazione nel diritto di voto.
L'assemblea: nomina e revoca gli amministratori, decide l'azione di responsabilità e modifica l'atto costitutivo. Se la società non è dualistica l'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amm. E ne determina il compenso, nomina il soggetto a cui è demandato il controllo contabile e delibera sulle responsabilità; se la società è dualistica l'assemblea ordinaria non approva il bilancio e c'è il consiglio di sorveglianza e di gestione. Mentre l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazione dell'atto costitutivo e la determinazione dei poteri. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere adottate da tanti soci che rappresentino la maggioranza prescritta dalla legge o dallo statuto della società; le delibere sono annullabili in tutti i casi in cui non sono prese in conformità della legge e in caso di conflitto di interessi di un socio verso la società.
Gli amministratori: gestiscono l'impresa, decidono la politica economica, le strategie e le tattiche imprenditoriali. L'amministrazione può essere:
La legge e l'atto costitutivo impongono agli amministratori obblighi la cui violazione determina una responsabilità e un obbligo a risarcire il danno; sono responsabili verso la società in caso di violazione dei doveri imposti, in caso di violazione del dovere di vigilanza sull'andamento gestionale, rispondono verso i creditori sociali e nei confronti del singolo socio o del terzo che danneggino direttamente.
collegio sindacale organo con funzione di controllo generale della legalità sociale, incaricato di controllare che l'attività dell'assemblea e degli amministratori si svolga in conformità con la legge e lo statuto; e di controllare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Mentre l'organo di controllo contabile : ha la funzione di controllo della contabilità sociale e della rispondenza del bilancio alle scritture contabili. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale e se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità i soci che rappresentano il 10% possono denunciarlo al tribunale.
Le obbligazioni strumento alternativo per finanziarsi con il vantaggio di attingere denaro tra piccoli risparmiatori; ogni obbligazione contiene una dichiarazione della società che si impegna a pagare a scadenza la somma portata dal documento con l'aggiunta dell'interesse, così il risparmiatore è incentivato in quanto ha diritto al rimborso salvo fallimento e con gli interessi ha un rendimento minimo fisso, ma non attribuiscono la qualità di socio, solo quella di creditore. L'emissione di obbligazioni è di competenza dell'organo amministrativo e la delibera deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, per cui l'art. 2412 stabilisce che la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; è comunque possibile convertire le obbligazioni in azione.
Il bilancio: 2423- "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio."
Nello stato patrimoniale deve essere indicata la consistenza del patrimonio della società mettendo all'attivo il valore dei beni sociali e al passivo i debiti secondo lo schema obbligatorio; il conto economico deve indicare tutte le spese sostenute e tutti i ricavi incassati durante l'anno, in modo che emergano gli utili o le perdite; la nota integrativa deve fornire una spiegazione del bilancio. Il tutto deve essere redatto con chiarezza, verità e prudenza per tutelare i terzi che entrano in contatto con la società.
2428- il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, ai ricavi e agli investimenti".
Il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale per eventuali osservazioni e proposte e poi presentato all'organo sociale deputato per la sua approvazione entro 120gg dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese. L'assemblea che approva il bilancio decide in quale misura distribuirlo ai soci e dagli utili netti annuali deve prelevare il 5% per accantonarlo come riserva legale.
Nelle società quotate in borsa il bilancio deve essere controllato anche da una società di revisione che verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e che il bilancio d'esercizio e quello consolidato corrispondano alle scritture contabili.
Modificazioni dell'atto costitutivo e operazioni sul capitale:
Scioglimento: si verifica per le cause elencate dall'art. 2484, cioè per il decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Quando si verifica sugli amministratori cala il divieto di nuove operazioni e devono entro 30gg convocare l'assemblea straordinaria perché deliberi la liquidazione della società che si conclude con un bilancio finale che indica la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo. Approvato il bilancio finale i liquidatori devono chiedere la cancellazione della s.p.a. dal Registro delle imprese.
SOCIETA' COOPERATIVE: i consumatori interessati a risparmiare possono costituire tra loro una società che produce essa stessa i beni e servizi e che li fornisce ai soci a prezzo inferiore a quello di mercato, perché in tale prezzo non c'è la quota di profitto dell'intermediario. L'attività oggetto dell'impresa viene effettuata non come nelle altre società per il mercato e sul mercato, a vantaggio di terzi, per ripartire gli utili, ma immediatamente e direttamente a servizio dei soci medesimi per realizzare un risparmio di spesa.
Le cooperative di consumo acquistano all'ingrosso generi alimentari e li rivendono al dettaglio ai soci,oppure le cooperative edilizi di abitazione realizzano alloggi da consegnare ai soci evitando sempre l'intermediazione.
Secondo l'art. 2512 sono caratterizzate da uno scopo non lucrativo mutualistico, cioè un mutuo reciproco di aiuto in un'attività; la costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità.
Sono società a resp. limitata, nessun socio può avere una partecipazione al capitale sociale superiore a 100mila euro; il diritto di voto è assegnato in modo uguale a ciascun socio e il numero dei soci è variabile e la variazione non modifica l'atto costitutivo. Il capitale non è fissato in un ammontare prestabilito ma può variare in continuazione con l'uscita e l'entrata di soci.
Gli organi sono gli stessi della spa o srl con l'aggiunta del collegio dei probiviri che risolve le controversie interne e i controlli amministrativi per garantire l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico.
Il consorzio con attività interna è quello che opera nei confronti dei singoli membri sostituendosi a loro nello svolgimento di alcune delle fasi del loro ciclo produttivo; mentre quello a attività esterna svolge l'attività verso terzi.
Appunti su: patrimonio socio che muore art 2484, |
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