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Le società di persone




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LE SOCIETà DI PERSONE


L'autonomia patrimoniale consiste nel grado di separazione del patrimonio sociale dal patrimonio dei singoli soci della società dato dalla disciplina della responsabilità dei debiti; essa è regolata in modo da separare il destino della società da quello del singolo socio, cioè:

  • Finché la società dura, i creditori del singolo socio non possono aggredire direttamente i beni della società, come avverrebbe in una semplice comproprietà;
  • La responsabilità del singolo per i debiti della società diviene sussidiaria o limitata alla quota.

Un altro aspetto importante è il modo in cui si può disporre dei beni sociali: Mentre con la comproprietà ciascun comproprietario può cedere o ipotecare la quota del bene comune, nelle società di persone il socio non ha questo potere sui beni conferiti dalla società, Quindi il conferimento è un vero passaggio di proprietà, a cui si applicano le norme sulla vendita.


La prima grande classificazione delle organizzazioni riguarda lo scopo, e distingue gli:

Enti profit : società sia di persone che di capitali;

Enti no profit : associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative, mutue assicuratrici.




Una seconda classificazione è quella tra:

Enti provvisti di personalità giuridica : associazioni riconosciute, fondazioni e società di capitali;

Enti non personificati : associazioni non riconosciute e comitati, società di persone.




Una terza distinzione è quella tra :

Corporazioni: organizzazioni a tipo associativo, dove prevale l'elemento personale (associazioni, comitati e società)

Istituzioni, in cui l'elemento personale non è dominante perché prevalgono l'aspetto patrimoniale o quello funzionale.


LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE--- sono le associazioni, fondazioni, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e i consorzi.

  • Le persone giuridiche private sono caratterizzate dalla presenza di una pluralità di individui;
  • La persona giuridica ha sempre una base patrimoniale;
  • L'attività delle persone e l'impiego dei mezzi sono diretti a uno scopo determinato dall'atto costitutivo ;
  • Il tutto si lega anche sul piano giuridico si costituisce un'organizzazione; l'esistenza e la disciplina di un apparato di organi a cui è affidata la formazione delle decisioni o la loro attuazione sia all'interno che all'esterno, tramite atti giuridici.
  • Elementi non secondari della persona giuridica sono la denominazione e la sede che devono risultare all'atto costitutivo.

Questi elementi però non bastano perché le organizzazioni siano considerate persone giuridiche, la persona nasce quando agli elementi sostanziali si aggiunge il riconoscimento formale che si distingue in:

  • Sistema Concessorio: disposto per le associazioni e fondazioni in cui il riconoscimento si ha per decreto dell'autorità governativa;
  • Sistema normativo : disposto per le società di capitali il cui riconoscimento si ha per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese istituito alla camera di commercio.

LE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE---lo stato e gli altri enti pubblici costituiti direttamente dalla legge o da autorità amministrativa per uno scopo di carattere pubblico, in altre parole sono costituiti e debbono operare per il soddisfacimento d'interessi della collettività.


SOCIETà SEMPLICE ideata per un'attività economica non commerciale, quindi agricola o professionale. È definita semplice perché il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; il contratto può essere concluso oralmente, anche tacitamente. (2251)

La sua disciplina si applica anche alla società in nome collettivo e in accomandita semplice.

  • Rapporto tra i soci :Grazie al sistema dell'amministrazione disgiunta, ciascun socio può prendere decisioni su operazioni sociali, in piena autonomia, in quanto è dato per presupposto un rapporto di fiducia fra i soci; ogni socio può fare opposizione alle operazioni di un altro e sull'opposizione deciderà poi la maggioranza dei soci. Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, infatti in base all'art. 2256 il socio non può servirsi senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
  • Rapporti con terzi: la società acquista diritti ed assume obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, ma solitamente tutti i soci sono contemporaneamente amministratori e rappresentanti; il principio fondamentale è quello per cui i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci, salvo patto contrario. La società semplice è comunque dotata di una certa autonomia patrimoniale ed è possibile che i soci stipulino un patto che esoneri uno o più soci dalla responsabilità illimitata. Il creditore particolare del socio, ossia chi vanta un credito nei confronti del socio per un'attività personale, non può soddisfarsi sul patrimonio della società ma solo su quello personale.
  • Scioglimento del rapporto sociale: art. 2272 - si verifica per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, per il venir meno della pluralità dei soci o per altre cause previste dal contratto. Lo sciogli mento limitatamente ad un socio può avvenire per morte, recesso o esclusione. Se il socio muore la regola è che i superstiti hanno l'obbligo di liquidare agli eredi; il recesso consiste in una dichiarazione del socio di voler uscire dalla società ed è ammesso incondizionatamente quando la società è costituita a tempo indeterminato; l'esclusione può essere automatica in caso di fallimento personale del socio e in caso di liquidazione della sua quota oppure può essere decisa dagli altri soci quando il socio si rende responsabile di gravi inadempienze agli obblighi, è deliberata dalla maggioranza.

La società in nome collettivo è un tipo di società semplice più diffuso per esercitare un'attività di natura commerciale. L'art. 2292 prescrive che la società in nome collettivo eserciti la sua attività utilizzando una determinata denominazione di uno dei soci e il tipo di rapporto sociale. Le società commerciali devono iscriversi al registro delle imprese e depositare l'atto costitutivo. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e il patto contrario, a differenza della società semplice, non ha effetto verso terzi. Si sciogli in caso di dichiarazione di fallimento.
La società in accomandita semplice
ha due categorie di soci: accomandatari e accomandanti. I primi sono soci amministratori e rispondono illimitatamente e solidalmente per obbligazioni sociali; gli altri sono soci risparmiatori e rispondono nei limiti della quota conferita, ai quali è vietato di inserirsi nell'amministrazione della società e compiere singoli atti, ma hanno poteri di controllo come il diritto alla comunicazione del bilancio e del conto economico. La ragione sociale deve comprender eil nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione S.A.S. E' una società che si scioglie quando rimangono solo i soci accomandanti o accomandatari.


SOCIETà DI CAPITALI è una delle grandi scoperte del rinascimento per lo sviluppo della società occidentale con l'identificazione delle quote di partecipazione in azioni.

Società per azioni art. 2325: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata dalla azioni quindi, se la società assume debiti verso terzi questi possono far valere i loro diritti solo sui beni della società che possiede autonomia patrimoniale perfetta e con l'iscrizione al registro delle imprese acquista personalità giuridica.

Ogni singolo socio risulta titolare di un certo numero di azioni che rappresentano la quota di partecipazione.

Costituzione : la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di s.p.a. e deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120mila euro, con atto pubblico e con l'atto costituivo si deve indicare i dati anagrafici dei soci e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno, la sede, l'oggetto sociale ecc.  deve essere inoltre allegato lo statuto che contiene le regole decise dai soci relative al funzionamento della società.

Le azioni: l'ammontare del capitale sociale è suddiviso in azioni, sono documenti che devono essere di eguale valore; si tratta di titoli di credito di partecipazione che incorporano i diritti connessi alla qualità di socio e sono trasferibili. Devono essere nominative, ma leggi speciali stabiliscono che possono essere al portatore le azioni di risparmio emesse da società quotate in borsa e si tratta di azioni prive di diritto di voto dotate solo di particolari privilegi di natura patrimoniale. Esistono azioni privilegiate che danno un diritto di preferenza e priorità in sede di ripartizione degli utili e di rimborso del capitale ma hanno una limitazione nel diritto di voto.

L'assemblea: nomina e revoca gli amministratori, decide l'azione di responsabilità e modifica l'atto costitutivo. Se la società non è dualistica l'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amm. E ne determina il compenso, nomina il soggetto a cui è demandato il controllo contabile e delibera sulle responsabilità; se la società è dualistica l'assemblea ordinaria non approva il bilancio e c'è il consiglio di sorveglianza e di gestione. Mentre l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazione dell'atto costitutivo e la determinazione dei poteri. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere adottate da tanti soci che rappresentino la maggioranza prescritta dalla legge o dallo statuto della società; le delibere sono annullabili in tutti i casi in cui non sono prese in conformità della legge e in caso di conflitto di interessi di un socio verso la società.

Gli amministratori: gestiscono l'impresa, decidono la politica economica, le strategie e le tattiche imprenditoriali. L'amministrazione può essere:

    1. tradizionale: l'amministrazione spetta all'amministratore unico o al consiglio di amm. Eletti dall'assemblea dei soci, che elegge l'organo deputato al controllo di legalità degli atti e l'organo di controllo contabile;
    2. dualistico: l'assemblea nomina il consiglio di sorveglianza che nomina il consiglio di gestione e di controllo contabile;
    3. monastico: l'assemblea nomina il consiglio di amm. Che individua i componenti del comitato per il controllo della gestione; l'assemblea dei soci nomina anche l'organo di controllo contabile.

La legge e l'atto costitutivo impongono agli amministratori obblighi la cui violazione determina una responsabilità e un obbligo a risarcire il danno; sono responsabili verso la società in caso di violazione dei doveri imposti, in caso di violazione del dovere di vigilanza sull'andamento gestionale, rispondono verso i creditori sociali e nei confronti del singolo socio o del terzo che danneggino direttamente.


collegio sindacale organo con funzione di controllo generale della legalità sociale, incaricato di controllare che l'attività dell'assemblea e degli amministratori si svolga in conformità con la legge e lo statuto; e di controllare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.  Mentre l'organo di controllo contabile : ha la funzione di controllo della contabilità sociale e della rispondenza del bilancio alle scritture contabili. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale e se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità i soci che rappresentano il 10% possono denunciarlo al tribunale.


Le obbligazioni strumento alternativo per finanziarsi con il vantaggio di attingere denaro tra piccoli risparmiatori; ogni obbligazione contiene una dichiarazione della società che si impegna a pagare a scadenza la somma portata dal documento con l'aggiunta dell'interesse, così il risparmiatore è incentivato in quanto ha diritto al rimborso salvo fallimento e con gli interessi ha un rendimento minimo fisso, ma non attribuiscono la qualità di socio, solo quella di creditore. L'emissione di obbligazioni è di competenza dell'organo amministrativo e la delibera deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, per cui l'art. 2412 stabilisce che la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; è comunque possibile convertire le obbligazioni in azione.

Il bilancio: 2423- "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio."

Nello stato patrimoniale deve essere indicata la consistenza del patrimonio della società mettendo all'attivo il valore dei beni sociali e al passivo i debiti secondo lo schema obbligatorio; il conto economico deve indicare tutte le spese sostenute e tutti i ricavi incassati durante l'anno, in modo che emergano gli utili o le perdite; la nota integrativa deve fornire una spiegazione del bilancio. Il tutto deve essere redatto con chiarezza, verità e prudenza per tutelare i terzi che entrano in contatto con la società.

2428- il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, ai ricavi e agli investimenti".

Il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale per eventuali osservazioni e proposte e poi presentato all'organo sociale deputato per la sua approvazione entro 120gg dalla chiusura dell'esercizio  e successivamente depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese. L'assemblea che approva il bilancio decide in quale misura distribuirlo ai soci e dagli utili netti annuali deve prelevare il 5% per accantonarlo come riserva legale.

Nelle società quotate in borsa il bilancio deve essere controllato anche da una società di revisione che verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e che il bilancio d'esercizio e quello consolidato corrispondano alle scritture contabili.

Modificazioni dell'atto costitutivo e operazioni sul capitale:

  • aumento del capitale: emissione di nuove azioni a pagamento o gratuito; se è a pagamento la società raccoglie nuovi conferimenti; gratuito si ha quando vengono imputate al capitale le riserve.
  • Riduzione del capitale: obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza a perdite.

Scioglimento: si verifica per le cause elencate dall'art. 2484, cioè per il decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Quando si verifica sugli amministratori cala il divieto di nuove operazioni e devono entro 30gg  convocare l'assemblea straordinaria perché deliberi la liquidazione della società che si conclude con un bilancio finale che indica la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo. Approvato il bilancio finale i liquidatori devono chiedere la cancellazione della s.p.a. dal Registro delle imprese.


  • GRUPPI DI SOCIETà: le imprese più complesse e grandi dimensioni si articolano in molte fasi, in questi casi più società di capitali, costituenti entità autonome con un proprio patrimonio e organi, si dividono i compiti, si distribuiscono tra loro l'attività perseguendo un fine economico e un quadro imprenditoriale unitario. Esiste una società capogruppo detta Holding che possiede la percentuale più alta delle azioni della società per avere il controllo, secondo l'art. 2359 sono considerate collegate le società sulle quasi un'altra società esercita un'influenza notevole, che si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato un quinto dei voti o un decimo se la società è quotata in borsa.

  • SOCIETà PER AZIONI IN MANO PUBBLICA: società per azioni in cui stato o enti pubblici hanno la maggioranza delle azioni e il controllo della società.

  • SOCIETA' QUOTATE IN BORSA: è previsto un controllo pubblico da parte del Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) e a norma coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e al Consob.

  • SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI: sono sempre presenti i soci accomandatari e accomandanti; i primi sono di diritto amministratori e la loro revoca è deliberata con la maggioranza dell'assemblea straordinaria; le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate oltre che dall'assemblea straordinaria anche da tutti i soci accomandatari.

  • SOCIETA' A RESP. LIMITATA, S.R.L. per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio; le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e ciò determina una circolazione meno intensa e l'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote; il capitale sociale non può essere inferiore a 10mila euro.

SOCIETA' COOPERATIVE: i consumatori interessati a risparmiare possono costituire tra loro una società che produce essa stessa i beni e servizi e che li fornisce ai soci a prezzo inferiore a quello di mercato, perché in tale prezzo non c'è la quota di profitto dell'intermediario. L'attività oggetto dell'impresa viene effettuata non come nelle altre società per il mercato e sul mercato, a vantaggio di terzi, per ripartire gli utili, ma immediatamente e direttamente a servizio dei soci medesimi per realizzare un risparmio di spesa.

Le cooperative di consumo acquistano all'ingrosso generi alimentari e li rivendono al dettaglio ai soci,oppure le cooperative edilizi di abitazione realizzano alloggi da consegnare ai soci evitando sempre l'intermediazione.

Secondo l'art. 2512 sono caratterizzate da uno scopo non lucrativo mutualistico, cioè un mutuo reciproco di aiuto in un'attività; la costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità.

Sono società a resp. limitata, nessun socio può avere una partecipazione al capitale sociale superiore a 100mila euro; il diritto di voto è assegnato in modo uguale a ciascun socio e il numero dei soci è variabile e la variazione non modifica l'atto costitutivo. Il capitale non è fissato in un ammontare prestabilito ma può variare in continuazione con l'uscita e l'entrata di soci.

Gli organi sono gli stessi della spa o srl con l'aggiunta del collegio dei probiviri che risolve le controversie interne e i controlli amministrativi per garantire l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico.


  • MUTUE ASSICURATRICI: società coop che ha per scopo di consentire ai soci di assicurarsi a condizioni favorevoli; i soci sono assicurati senza necessità di altri contratti e non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi alla società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione. È prevista la categoria dei soci avventori che versano un conferimento per formare un fondo garanzia per gli assicurati ma non sono degli assicurati loro stessi.

  • CONSORZI TRA IMPRENDITORI: con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. All'organizzazione comune è affidato il compito di svolgere o coordinare una o più fasi dell'attività economica dei singoli imprenditori. Hanno una finalità mutualistica e non lucrativa: essi non si propongono l'ottenere un profitto ma di realizzare una cooperazione rea imprenditori che consenta a ciascuno di risparmiar e sulla fase delegata al consorzio. Il consorzio può costituirsi in forma di società consortile ma il contratto è diverso da quello di una società in quanto non si svolge una vera e propria attività economica.

Il consorzio con attività interna è quello che opera nei confronti dei singoli membri sostituendosi a loro nello svolgimento di alcune delle fasi del loro ciclo produttivo; mentre quello a attività esterna svolge l'attività verso terzi.


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Appunti su: patrimonio socio che muore art 2484,



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